Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

non permetteranno che sia citato per Gridatore, o per
affissione di Cedoloni, overo alla casa de' parenti, mà sia
lasciato il giudizio à quell'Inquisizione, che ne hà havuto
notizia. Di che vi è determinazione del Collegio, del 1610. li 3.
Settembre. c. 29.
CAP. XXVII.
Non permetteranno essecuzione alcuna contra i beni de'
condannati, o presenti, overo in contumacia, sotto pretesto di
confiscazione, havendo il Consiglio dei Dieci, e Gionta
deliberato, sotto li 5. Novembre del 1568. c. 23. che siano
rilasciati à gl'heredi legitimi, à quali però faranno stretto
precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.
CAP. XXVIII.
Non permetteranno, che dà quel Offizio sia publicata Bolla
Pontificia, overo ordine alcuno della Congregatione di Roma, né
nuovo, né vecchio, senza darne conto prima al Prencipe: come
fù determinato dal Collegio, del 1607. li 2. Agosto. c. 25. ecc.
CAP. XXIX.
Similmente non permetteranno, che sia publicata, o stampata
alcuna prohibizione de' libri di qualsivoglia sorte, fatta con
qualsivoglia autorità, doppo il 1595. se non osservate le
condizioni del concordato tra la Sede Apostolica, e la
Serenissima Republica, conchiuso l'anno 1596. li 24. Agosto,



  1. e 173.
    CAP. XXX.
    Non permetteranno, che dall'Offizio dell'Inquisizione sia
    fatta Legge, o commandamento qualsivoglia ad alcuno di Arte, o
    Professione secolare, come sono li Doganieri, gl'Albergatori,
    Hosti, Beccari, ecc. circa li modi d'alloggiare, vendere, ed
    essercitare l'arte, e professione loro. Mà se'l Vescovo, o
    l'Inquisitore, riputeranno alcuna cosa necessaria, o
    conveniente per l'honesto, e regolato vivere, habbiano ricorso
    al Magistrato secolare. Così è deliberazione del Senato, del

  2. li 5. Settembre. c. 50. ecc.

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