CAP. XXXI.
Ne parimente possa l'Inquisitore far giurar nelle sue mani
alcuno delli sopradetti Artefici, né castigarli per mancamenti,
o falli commessi nell'esercizio dell'Arte, o professione loro: mà
intendendo che in ciò habbia commesso alcun fallo, habbia
ricorso al Magistrato, che doverà castigare ogni errore, e
scandalo. Così decretò il Senato nella deliberazione
sopradetta.
CAP. XXXII.
Non permetteranno, che dall'Inquisizione sia fatto alcun
precetto, o monitorio, à qualsivoglia Communità, per qualunque
rispetto si sia, ne meno ad alcuno Giusdicente in ciò che si
aspetta al ministrar la Giustizia: mà tutto ciò che pretenderà
dalla Communità, o Fori giudiziali, lo tratti col solo
Rappresentante publico, come fù deliberato dal Senato, del
- li 3. Settembre. c. 24.
CAP. XXXIII.
Volendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgar Editto
generale, gli Assistenti lo potranno permettere, non
contenendo più che li sei capi ordinari, liquali sono contra quelli.
Prima, che sono, o conoscono heretici, o sospetti d'heresia, e
non li denunziano. Secondo, contra quelli che fanno
conventicoli, e riduzioni per trattar di falsa Religione. Terzo,
contra quelli che non essendo ordinati celebrano Messa, od
ascoltano Confessioni. Quarto, contra li Bestemmiatori
hereticali. Quinto, contra quelli ch'impediscono l'Offizio
dell'Inquisizione, overo offendono i Ministri di quello, li
Denunziatori, o li testimoni per opere spettanti ad esso
Offizio. Sesto, contra quelli che tengono, stampano, o fanno
stampar libri d'heretici, che trattano di Religione. Così fù
risoluto dal Senato, consentendo la Sede Apostolica, sotto li - di Maggio, del 1608. c. 43 ecc. sino al 50. Mà se
l'Inquisitore pensasse di metter nell'Editto altro capo,