Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

l'Assistente con destra maniera operi che sopraseda, e ne dia
conto al Prencipe, aspettando risposta.
CAP. XXXIV.
Occorrendo alcun caso nelli Castelli, e Ville, sia trattato, e
spidito nella Città, con l'assistenza ordinaria, secondo la
determinazione del Consiglio dei Dieci, e Gionta, del 1551. li 26.
Settembre, concordata col Sommo Pontefice. c. 19. c. 27.
CAP. XXXV.
E quand'occorresse caso in alcun Territorio, che non havesse
Inquisizione propria, mà che fosse in spirituale sotto Prelato,
ed Inquisitore d'un altra Terra del Dominio, il publico
Rappresentante, nel luogo dove il caso fosse occorso, presterà
ogni aiuto, ed essecuzione, mandando anco il reo nel luogo
dov'è soggetto in spirituale, acciochè là si possa formar il
Processo, ed ispidir la causa, con l'assistenza del
Rappresentante del medesimo luogo, dov'è l'Offizio
dell'Inquisizione, secondo la deliberazione del Consiglio dei
Dieci, e Gionta, del 1555. li 13. Marzo. c. 27.
CAP. XXXVI.
Se alcuno citato dall'Offizio dell'Inquisizione restarà
contumace, e secondo il costume di quell'Offizio sarà
dichiarato heretico, e lasciato alla corte secolare, debbano
bandirlo diffinitamente, o per tempo, secondo che parerà alle
coscienze loro, di tutte le Terre, e Luoghi, Navili armati, e
disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, si come fù
deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1563. li 23.
Decembre. c. 20.
CAP. XXXVII.
Alli condannati dall'Offizio dell'Inquisizione à priggione
perpetua, overo temporale, se fuggiranno di priggione, diano
quei bandi, che alla coscienza loro parerà, si come fù
deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1564. li 7.
Aprile. c. 21.

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