Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

CAP. XXXVIII.


Quelli che fossero inquisiti, e citati per heresia in alcuna
giurisdizione, e fuggissero nel Dominio, restino condannati per
quattro anni in una priggione serrata, e separata dà quelle che
sono per altri delitti, e paghino mille lire de' piccioli, dà esser
date à quelli, che li daranno nelle mani della Giustizia: e finiti li
quattro anni restino banditi da tutti i luoghi terrestri, e
maritimi, navili armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e
suo distretto, potendo anco l'Offizio dell'inquisizione darli
maggior pena, secondo la parte del Consiglio dei Dieci, e
Gionta, del 1568. li 12. Aprile. c. 28
CAP. XXXIX.
Appartiene al giudizio dell'Inquisizione di punir di calunniatore,
o testimonio che haverà deposto il falso contro alcuno in
quell'Offizio, se la falsità apparirà dallo stesso Processo, mà
se vi fosse bisogno di nova instanza, e Processo per farla
apparire, gl'Assistenti non consentiranno, che l'instanza sia
ricevuta, ed il Processo formato, mà che il tutto sia lasciato al
Giudice ordinario d'essi imputati di falso, essendo cosi di
Giustizia, secondo il commun parere de' buoni Dottori.
Fine de' Capitoli


OLTRE l'haver ridotto à questi 39. Capitoli le Deliberazioni
fatte dalla Serenissima Republica, in varie occasioni in materia
d'heresia; devo riverentemente rappresentare à vostra
Serenità, che altre volte fu dato principio à ridurle in un Libro,
nel quale furono raccolte in circa la terza parte. Li Senatori
eletti per Assistenti in Venezia, o per Rettori nelle Città di
fuori, desiderosi di operar bene in questo particolare, leggono
quel libro, e presupponendo che contenga tutte le ordinazioni
in tal materia fatte, né altro di più s'aspetti al lor Carico,
restano, non intieramente informati della volontà publica, e di
tutto ciò che è necessario sapere: onde il libro, sicome compito
causerebbe ottimi effetti, così, imperfetto non può produrli

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