veduta, ed essaminata, se ne contentò, ed anco essortò, che si
osservasse, e di tutto ciò formò una Bolla, data in Rieti, sotto
li 28. Agosto dell'istess'anno 1289. inserendo in quella la
deliberazione sopra detta del Maggior Consiglio, fatta sotto li
- dello stesso mese. E questo è il principio, in Venezia,
dell'Offizio dell'Inquisizione, misto di secolare, e
d'Ecclesiastici, come sino al presente continua.
Qui è necessario fermarsi per considerare, che l'Offizio
dell'Inquisizione, in questo Dominio, non è dipendente dalla
Corte Romana, mà proprio della Serenissima Republica, ed
indipendente, eretto, e constituito dalla medesima, e stabilito
per contratto, e Concordato con la sede Apostolica, e perciò
deve reggersi con le proprie consuetudini ed ordinazioni,
senz'obligo di ricever ordini d'altrove. Delche vi sono quattro
chiarissime raggioni.
La prima, perche quantunque dà Innocenzo quarto, e dalli
Pontefici seguenti fossero fatti ordini per stabilire in ogni
Città l'Offizio dell'Inquisizione Romana, nondimeno quelli non
hebbero luogo in questa Republica.
La seconda, perche l'Offizio dell'Inquisizione non è instituito
in virtù d'alcuna Bolla Pontificia, mà per deliberazione del
maggior Consiglio.
La terza, perch'il Pontefice Nicolo, diede solamente consenso
à ciò che era deliberato dalla Republica.
La quarta, perche le spese, e gl'emolumenti dell'Offizio erano
del publico, e non de gl'ecclesiastici.
Ond'essi, in ciò ch'al Offizio appartiene, dipendevano dal
secolare institutore. Le spese, che si facevano, non erano cosa
leggiera; Imperoche oltre le straordinarie delle catture, ed
alimenti de' retenti, si pagava all'Inquisitore, per suo salario,
Dodici ducati d'oro, al mese, che al presente sarebbono più di
trenta sei ducati.