Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

Il primo. Che li Rettori siano presenti al formar dei Processi,
ed à tutto ciò che operano li Vicari, ed Inquisitori.
Il secondo. Che sia in libertà de' Vicari, Inquisitori, e Rettori,
secondo la qualità de' Casi, il chiamar quei Dottori, che parerà
conveniente.
Il terzo. Ch'occorrendo caso nelli Castelli, e Ville, sia spidito
nella Città principale con li medesimi ordini.
Il quarto. Che li Rettori un giorno della settimana almeno, si
trovino con li Vicari, ed Inquisitori per attendere à questa
materia.
In conformità del concordato, sotto li 26. Settembre fù
scritto à tutti li Rettori, ed à Roma. Il Pontefice veduto il
concordato, l'approvò, ed ordinò al Vescovo di Ravello, suo
Nunzio ordinario in Venezia, che dovesse scrivere lo stesso alli
Vicari, ed Inquisitori dello stato: ed egli fece, sotto il dì venti
Ottobre. avvertendoli di più, che nelli Atti, Decreti, e
Sentenze, che si faranno in questa materia, con la presenza
delli Rettori, si scriva sempre dal Notaro, à ciò deputato,
questa Clausula, cio è, Cum assistentia, & præsentia
Clarissimorum Dominorum, N. N.
Il primo concordato, trattato con Papa Nicolò l'anno 1289. e
questo ancora, ciascuno dà se, sono bastanti di operare, mà
tanto più aggionti insieme operano, che per niuna Bolla, o
Decreto, che si facesse dà qualsivoglia Pontefice, di
qualsivoglia tenore, non può essere levata questa autorità. Chi
concede grazia la può rivocare con causa: mà ciò che è
convenuto, e concordato è irrevocabile: onde non doverà
muoverli punto, qualsivoglia Decreto che fosse fatto à Roma,
come quello che fece Gregorio decimo quarto, nel 1591.
dichiarando, che per essere il delitto d'heresia puro
Ecclesiastico, il secolare non poteva intervenire in quel
Giudicio, e quantunque dà qualche Pontefice fosse tentato di
derogare al concordato, dicendo, come disse Papa Leone X. In
questo proposito, Non ostante le Consuetudini confermate

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