Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

Il secondo, se l'azione degl'Ecclesiastici si vedesse essere con usurpazione
dell'autorità temporale, overo qualche operazione precipitosa, che potesse
capitare a scandalo e tumulto della Città, o dello stato, e turbazione della
publica autorità è tranquillità, o pure con ingiusta, e manifesta oppressione del
suddito, sotto pretesto di castigar il delitto: il carico dell'Assistente sarà di
operare, con ogni prudente, e destro modo, che l'Ecclesiastico si riduca alli
termini della Giustizia, ed equità, e sia fatto capace dell'honesto. Il che,
quando non possa otennere, altro non doverà fare, che ovviare l'essecuzione,
dando conto al Prencipe, ed aspettando i suoi commandamenti.
Il terzo, quando dagl'Ecclesiastici fosse proposta, o deliberata cosa di
momento, quale gli Assistenti dubitassero esser di pregiudizio all'autorità
temporale, o poter terminar à tumulto, scandalo, over oppressione, com'è
detto di sopra, con prudente, e destra maniera interponer tempo, e far
soprasedere, scrivendo al Principe li motivi del suo dubio, ed aspettando
risposta.
Il quarto, quando vedessero li Giudici Ecclesiastici negligenti nell'estirpar
l'heresie, o troppo tardi nelle spedizioni delle cause, accioche qualche
infezione non prendesse radice, doveranno con prudenza, e destrezza eccitarli
all'essecuzione del loro debito, e non giovando, o non bastando l'opera loro per
rimediar al mancamento, dar aviso al Prencipe.


CAP. V


Gl'Assistenti non presteranno giuramento di fedeltà,o di segretezza, o di
qualsi voglia altra cosa in mano dell'Inquisitore, ed altro Ecclesiastico, mà ben
saranno tenuti all'uno, ed all'altro, per la fedeltà, e secretezza, che devono al
Prencipe. Così deliberò il Senato il dì 5. Settembre 1609. c. 50.


CAP. VI


Perilche doveranno anco dar conto di qualunque cosa si farà di tempo in tempo,
e massime di quelle che riputeranno esser d'importanza, o di consequenza. Così
è publica deliberazione del 1547. 22. Aprile. c. 6.


CAP. VII


Occorrendo la morte dell'Inquisitore, overo intendendo che per qualsivoglia
altro rispetto si sia per far mutazione, debbono immediatamente dar avviso al
Prencipe, ed all'Ambasciator à Roma. Così fù deliberato in Senato del 1612. 18.
Ottobre. c. 50.


CAP. VIII


Non ammetteranno novo Inquisitore, che non venga con lettere del Prencipe,
essendo ciò anco ordinazione canonica, e deliberazione del Senato sotto il dì
sopradetto.


CAP. IX


Doveranno gl'Assistenti esser presenti alli Processi, che si formano
nell'Officio dell'Inquisizione, non solo contra le persone secolari, mà anco

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