Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

contra l'Ecclesiastiche, etiandio Regolari, quando ben fossero dello stesso
Monasterio dell'Inquisitore, essendo così giusto, e determinazione del
Collegio, con li capi del Consiglio dei Dieci sotto li trenta Giugno. 1568. c. 28.
ecc. e del Senato. 1607. primo Settembre. c. 1609. 5. Settembre. c. 80. ecc. e





    1. Agosto. Il che s'intenda, non solo quando la denunzia sarà stata data
      nel medesimo Offizio, mà se ben fosse data altrove, in qualunque luogo si
      voglia, ed inanzi Prelato di qual autorità si sia.




CAP. X


Gl'Assistenti, per adempir questo carico, non doveranno permettere, che
senza la lor presenza, ò de' loro curiali sia fatto atto giudiziale di quali si
voglia sorte, incominciando dalla denunzia sino alla diffinitiva. Così è
deliberazione del Senato delli 5. Settembre 1609 c. 50. ecc. e 1603. li nove
Agosto. Il che comprende doppo la denunzia l'essame de' testimoni; decreti di
citazione, o cattura; constituzione de' rei; produzione de' Capitoli, ed essame
à diffesa; Torture; assoluzioni, e condannazioni; abiurationi, e purgazioni, e
generalmente tutto ciò che vien scritto nel Processo.


CAP. XI


Non lasceranno d'intervenire à ciascuno delli atti sudetti, etiandio sotto
pretesto, che sia cosa leggiera, e che li sia dall'Inquisitore communicato, ò per
qualsivoglia altro rispetto. Così è deliberato nella medesima deliberazione del



  1. Ne si assumeranno facoltà di dar licenza, che alcun atto benche minimo
    sia fatto senza lor presenza, eccedendo ciò ogni facoltà del Rappresentante.


CAP. XII


E quand'accorresse, che dalli Giudici Ecclesiastici senza l'assistenza fosse
formato alcun Processo, l'haveranno per nullo, e non l'essequiranno, overo
permetteranno che sia essequita cosa alcuna, in consequenza di quello: mà ben
permetteranno che si possa formar novo processo con l'assistenza. Così
deliberò il Senato sotto li 18. Gennaio 1591. e fece dire al Nunzio Apostolico il
di 8. Giugno 1592. c. 33. ecc. e li sei Luglio 1599. c. 34. ecc e 1592. 8. Agosto.
c. 35. ecc. e finalmente sotto li 18. Febraio 1594. c. 36. ecc. e 37. & 38. e se in
un Processo ben incominciato fosse fatto atto alcuno particolare senza
l'assistenza, procureranno, che sia cassato, overo circondato almeno, e ridotto
il Processo ne i termini ch'era inanzi quell'atto.


CAP. XIII


Non permetteranno che senza l'assistenza sia formato alcun Processo
informativo,, etiandio per mandarlo altrove, fuori dello stato. Questa facoltà è
stata richiesta dal sommo Pontefice all'Eccellentissimo Senato, e non fù
concessa: Sotto li 9. Marzo 1560. c. 20


CAP. XIV


Eperche non basta la presenza, quando anco quella non sia notata nel Processo,
haveranno avertenza, che nel principio di ciascun Decreto, overo atto, dove dal

Free download pdf