Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

Notaio saranno nominati il Vescovo, ed Inquisitore come Giudici,
immediatamente sia soggionto, con l'assistenza, e presenza del N. Podestà, e
N. Capitano. E così fù accordato del 1551. c. 22. ecc.


CAP. XV


Non permetteranno che nelli Processi siano posti Decreti, ò precetti, che
venghino da autorità fuori del Dominio: mà se dà Roma, o d'altrove sarà scritto
cosa, laquale dall'Inquisitore sia giudicata essere di servizio di Dio, e di
Giustizia, non consentiranno che'l Decreto sia fatto ad altro nome, che à quello
dell'Officio dell'Inquisizione della Città, con l'assistenza solamente. Così è
deliberazione del Senato 8. Luglio 1580. c. 30. e 7. Settembre 1590. c. 33 e



  1. li 4. Settembre. c. 44.


CAP. XVI


Non concederanno che siano mandati fuori del Dominio Processi, ne Priggioni,
se ben fossero imputati solo di delitto commesso altrove, e se ben li complici si
ritrovassero in altro Dominio priggioni, senza darne prima conto al Prencipe, ed
aspettare il suo commandamento. Così deliberò, quanto à priggioni, il Consiglio
dei Dieci, e Gionta del 1567. li 17. Giugno. c. 43. ecc. E quanto à Processi, per
deliberazione del Senato, del 1589. li 8. Luglio. c. 30.


CAP. XVII


Se il Vicario Pretorio, od altro Curiale, od alcun altra persona sarà assistente
in luogo delli Rettori, non faccia in modo alcuno il Consultore, ancorche fosse
solito farlo in presenza de' Rettori, essendo questi due Offizi distinti, ed
incompatibili, mà possa solo parlare, si come li medesimi Rettori: ed in oltre,
giudicialmente eseguir ciò che sarà decretato, overo soprasedere, secondo
l'occorrenza.


CAP. XVIII


Gl'Assistenti non concederanno retenzione contra qualsivoglia persona, se non
sarà prima fabricato il Processo informativo, con la loro assistenza, dal quale
appaia, che l'imputazione sia espressamente d'heresia, o di caso spettante
all'Offizio dell'Inquisizione. È decreto del Senato, del 1597. li 5. Luglio c. 40.
e l'istesso anno li 23. Agosto. c. 23. E se il caso fosse dubio, o difficile da
distinguere, facendo soprasedere, daranno avviso, aspettando ordine dal
Prencipe. Fù deliberato dal Senato nel sudetto Decreto, del 1597. li 23.
Agosto. c. 23.


CAP. XIX


Pertanto non permetteranno, che l'Offizio dell'Inquisizione proceda in casi di
sortilegi, o divinazioni, se non conteneranno heresia manifesta, ordinando così
la legge Canonica, e per deliberazione del Senato, del 1598. li 10. Ottobre. c.



  1. ecc. communicata anco con la Santità del Pontefice, e per deliberazione
    delli 23. Gennaro c. 42. e per un'altra delli 3. Decembre dell'Anno medesimo c.

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