Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

privato potrebbe castigar chi l'offende, mà divien soggetto al
Giudice del luogo dove il delitto è commesso. Onde queste
raggioni non provano altro, senon che l'offesa fatta dà
gl'Infedeli alla Chiesa, dev'esser punita dal Foro ordinario
secolare, e tanto più si doverà ciò osservare, che le leggi
Divine, ed humane dispongono, quando simil sorte di delitti
sono meritevoli di pene maggiori, com'in vero simili delitti, per
lo più, così atroci sono, che ricercano pena maggiore di quella,
che l'Inquisizione darebbe.
Del 1581. Papa Gregorio XIII. formò una Bolla contra
gl'Hebrei, nella quale sottopose loro, e tutti gl'altri infedeli, al
Giudizio dell'Inquisizione in dieci casi, stesi anco tanto
ampiamente, che quando fosse osservata, niun infedele
potrebbe habitare, ne men negoziare in Terra de' Christiani.
La Bolla, se ben è stampata, in pochi luoghi fù publicata, o
ricevuta, e sarebb'impossibile osservarla. Anzi li Pontefici
Sisto V. e Clemente VIII. senza haver riguardo à quella,
diedero salvi condotti à Marani per la Città d'Ancona. E ciò che
più di tutto importa, nella commissione che si dà dalla
Congregazione de' Cardinali à gl'Inquisitori, nella quale è
espresso tutto ciò in che s'estende la loro Autorità. D'Hebrei,
o d'altri infedeli non si fà minima menzione. Argomento
manifesto, che non puonno pretendere potestà sopra loro. Mà
di quella Bolla di Gregorio XIII. e di altre sarà più opportuno
parlarne à lungo sopra il Capitolo XXVIII. In somma, per ciò
ch'à questo Capitolo s'aspetta l'Offizio dell'Inquisizione, è
constituito contra l'heresia, però non conviene che sia
allargato ad altri delitti.
L'infedeltà non è Heresia, e le trasgressioni che gl'Infedeli
commettono in offesa, e vituperio della Fede, non hanno
bisogno di cognizione Ecclesiastica. Possono benissimo esser
conosciute, e punite dal secolare: Percio è dovere che così sia
osservato, essendo commandato della Legge Divina, Canonica, e
Civile.

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