Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

  1. Ed essendo dubio se il caso contenga heresia, o nò, sia giudicato al Foro
    ordinario, che così la legge Canonica vuole, e li Dottori sentono.


CAP. XX


Li casi parimente d'Herbarie, malie, e maleficij non potranno essere conosciuti
dal Sant'Offizio, se non vi sarà indizio, o sospetto d'heresia per abuso de'
Sacramenti, o per altro rispetto. E quando la stregheria portasse indizio
d'heresia, e ne fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione, o
turbazione di mente di alcuna persona, rispetto alli Indizi d'heresia, dovera il
caso appartenere all'Inquisizione, e rispetto al Malefizio toccarà al Foro
secolare, secondo la parte del maggior Consiglio, del 1410. li 28. Ottobre. c. 52.
E quello delli Fori, che sarà il primo ad assumer la causa, spedirà anco prima la
parte sua, e fatte ambe le spedizioni, saranno essequite ambedue le sentenze.


CAP. XXI


Gl'eccessi di Bestemmia ordinaria non doveranno esser lasciati all'Offizio
dell'Inquisizione, mà giudicati al Foro secolare, conforme alla disposizione
della legge, ed uso di tutto il Christianesimo. Fu confermato in Senato del
1599, li 15. Maggio. c. 4. 23. e 44. Le Bestemmie chiamate hereticali, che
rendono indizio, e sospetto d'heresia, quanto à questa parte dell'Indizio, e
sospetto appartengono all'Offizio dell'Inquisizione: mà quanto alla
sceleratezza della Bestemmia sono del Foro secolare, ed ambidoi doveranno
far la parte sua, spidendo il suo Processo, prima quello, che sarà stato il primo
ad incomminciarlo, e fatte ambedue le sentenze si darà l'essecuzione ad
amendue, conforme alle deliberazioni del Senato, del 1595. li 12. Agosto. c. 38.
e 39. e gli undeci Novembre c. 39. ecc. Il che si osservarà contra che desse
ferite, o tirasse pietre all'Imagini di Christo nostro Signore, o delli santi,
come disse il Senato, del 1599. li 15. Maggio. c. 42. ecc. Il simile sarà delle
Bestemmie publiche, dette per irrisione, come cantando Salmi contrafatti, o
Letanie sporche, ed empie. Così deliberò il Senato, sotto li 8. Maggio, del 1599.


CAP. XXII


Il delitto parimente di pigliar due mogli non potrà essere intrapreso
dall'Inquisizione, come spettante al secolare, eccetto se vi fosse altro indizio
d'heresia: nel qual caso il delitto appartiene al secolare, e dà lui doverà esser
giudicato, e quanto all'indizio d'heresia, rimesso all'Inquisizione, quando il caso
sarà spidito, quanto à questo capo, mà la sentenza secolare sopra 'l delitto, si
mandarà ad essecuzione. Mà se 'l delitto di prender due Mogli sarà solo,
doverà essere giudicato dal secolare. È deliberazione del Senato fatta, del



  1. li 8 Giugno. c. 33. c. 34. ed 8. Agosto 1592. li 18. Gennaio. c. 35. e del

  2. li 31. Luglio c. 31. ecc. e del 1599. li 9. Giugno. c. 43. e del 1602. li 23.
    Marzo. c. 45.

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