Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

Cap. XXV. L'Offizio dell'Inquisizione fuori di questo stato
pretende giudicare li Christiani Orientali, in qualunque articolo,
etiandio ove la Nazione tutta dissente dalla Corte Romana. In
questo Serenissimo Dominio, havendo riguardo alla
Prottezione, ch'il Prencipe hà della Nazione Greca,
gl'Inquisitori non estendono le loro pretensioni tant'oltre, solo
dicono, Alli Greci si puonno tolerare quelle tre opinioni, nelle
quali dissentono dà gl'Occidentali: mà se alcuno di loro tenesse
sinistra opinione, in quei capi dove la Nazione loro conviene con
noi, ciò dev'esser soggetto all'Inquisizione. La qual distinzione
è soverchia, e non meno opposta alla prottezione del Prencipe,
che se fossero giudicati nelle tre cose differenti. Superflua,
perch'al presente tra Greci, non essendovi heresia di sorte
alcuna intorno gl'articoli communi, il caso non può occorrere
contra la protezione, perche il Rito loro li obliga, à non
riconoscere per superiore in cosa alcuna altri, che li Preti loro
proprij: laqual cosa, se sia giusto mantennerla, o nò, si può
benissimo decidere con i Canoni della chiesa Universale, e con
le consuetudini sempre osservate. Furono anche le Chiese
Orientale, ed Occidentale in communione e carità Christiana
per lo spazio di novecento, e più anni, nei quali tempi il
Pontefice Romano era riverito, ed osservato, non meno dà
Greci, che dà Latini, era riconosciuto per successore di san
Pietro, e per primo tra tutti li Vescovi Orientali Cattolici. Nelle
persecuzioni de' gl'Heretici imploravano l'aiuto suo, e dei
Vescovi d'Italia, e la Pace si conservava con facilità, perche la
suprema potestà era nei Canoni, ai quali l'una parte, e l'altra si
professava soggetta. La disciplina Ecclesiastica era
severamente mantennuta in ciascuna Regione dalli Prelati
proprij di essa, non arbitrariamente, mà assolutamente,
secondo la disposizione, ed il rigor Canonico, non mettendo
mano alcuno nel governo dell'altro, aiutandosi l'un l'altro per
l'osservanza dei Canoni. In quei tempi mai alcun Pontefice
Romano pretese di conferir Beneficij nelle diocesi degl'altri

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