Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

CAP. XXIII


Similmente non permetteranno gl'Assistenti, che nell'Inquisizione si trattino
cause di usura, di qualsivoglia sorte, essendo ciò prohibito dalle Leggi
Canoniche.


CAP. XXIV


Non permetteranno, che nell'Offizio, per qualsivoglia causa, si proceda contra
Giudei, ne contra altra sorte d'Infedeli, di qualsivoglia setta, per imputazione
di delitti commessi in parole, overo in fatti. E se all'Inquisizione sarà
denunziato, che dà alcuni di essi fosse detta Bestemmia contra la nostra fede,
overo sedotto alcun Christiano, o dato scandalo, di qualsivoglia sorte,
doveranno gl'Ecclesiastici haver ricorso al Magistrato secolare, il quale,
secondo l'essigenza del delitto, li castigherà severamente. Il che essendo
statuito per li Decreti Pontificij, fù deliberato dal Senato, del 1591. li 12.
Ottobre. c. 35. e li 28. Gennaro. c. 38


CAP. XXV


Non doveranno permettere, parimente, chel' Offizio dell'Inquisizione proceda
contra alcuno di nazione Christiana, laqual tutta intiera viva con riti propri,
diversi dalli nostri, e si regga sotto propri Prelati, come li Greci, ed altri tali,
ancorche l'imputazione fosse contra articoli tenuti dà ambe le parti: E se sarà
notificato à gl'Ecclesiastici, che dà alcuni di loro sia dato scandalo, doveranno
ricercar il Magistrato secolare, che proceda; al quale apparterà castigar il
delinquente, secondo l'essigenza del delitto, e con severità. Così fù risposto al
Nunzio nel Collegio, sotto li 4. Settembre del 1609. dicendo, ch'in tal maniera
è stato sempre osservato.


CAP. XXVI


Se alcuno per mercanzia, o per altri negozi andato ad habitar di là dai monti
sia imputato à Roma od altrove, che doppo l'essere in quelle parti oltramontane
habbia commesso fallo, non permetteranno che sia citato per Gridatore, o per
affissione di Cedoloni, overo alla casa de' parenti, mà sia lasciato il giudizio à
quell'Inquisizione, che ne hà havuto notizia. Di che vi è determinazione del
Collegio, del 1610. li 3. Settembre. c. 29.


CAP. XXVII


Non permetteranno essecuzione alcuna contra i beni de' condannati, o
presenti, overo in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, havendo il
Consiglio dei Dieci, e Gionta deliberato, sotto li 5 Novembre del 1568. c. 23.
che siano rilasciati à gl'heredi legitimi, à quali però faranno stretto precetto
di non darne parte alcuna ad essi condannati.


CAP. XXVIII


Non permetteranno, che dà quel Offizio sia publicata Bolla Pontificia, overo
ordine alcuno della Congregatione di Roma, né nuovo, né vecchio, senza darne

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