Il Sole 24 Ore Venerdì 25 Ottobre 2019 27
Norme & Tributi
CONTENZIOSO
È un atto impositivo
e non una liquidazione
di somme già pretese
Laura Ambrosi
Anche la cartella di pagamento
derivante dal controllo automa-
tizzato è atto impositivo e come
tale la relativa lite poteva essere
definita in via agevolata. Si trat-
ta, infatti, del primo atto ricevu-
to dal contribuente e pertanto
non rappresenta una mera liqui-
dazione di somme già pretese
con pregressi provvedimenti. A
precisarlo è la Corte di Cassazio-
ne con l’ordinanza /
depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate notifi-
cava ad una contribuente il di-
niego alla definizione agevolata
della lite tributaria (articolo ,
comma , del Dl /).
Più precisamente, secondo
l’Ufficio la controversia non era
definibile poiché relativa ad
un’iscrizione a ruolo per sanzio-
ni ed interessi su omessi versa-
menti derivanti dal controllo au-
tomatizzato.
In particolare, l’Ufficio richia-
mando la circolare /, rite-
neva esclusa dalla definizione la
cartella in quanto atto di mera
riscossione e quindi estraneo al-
la categoria degli atti impositivi.
La contribuente impugnava il
diniego dinanzi al giudice tribu-
tario che per entrambi i gradi di
merito, confermavano la legitti-
mità del diniego.
Avverso la decisione di appel-
lo, l’interessata ricorreva in Cas-
sazione lamentando, in estrema
sintesi, un’errata applicazione
della norma.
I giudici di legittimità, rite-
nendo fondata la doglianza,
hanno innanzitutto rilevato
che la cartella di pagamento
conseguente al controllo auto-
matizzato all’articolo -bis
del Dpr /, non rappre-
senta una mera richiesta di pa-
gamento di una somma defini-
ta con precedenti atti di accer-
tamento automìnomamente
impugnabili, ma riveste anche
natura di atto impositivo. Si
tratta, infatti, del primo ed uni-
co atto mediante il quale la pre-
tesa fiscale è esercitata nei con-
fronti del contribuente.
Il ricorso avverso la cartella di
pagamento, con cui l’Ammini-
strazione ha liquidato le imposte
indicate nella dichiarazione pre-
sentata, rappresentando il primo
atto contenente la pretesa è im-
pugnabile non solo per vizi pro-
pri, ma anche per questioni che
attengono il merito. Per tale ra-
gione, la cartella ha natura di at-
to impositivo e come tale defini-
bile in via agevolata.
La Suprema corte ha altresì
rimarcato, per almeno due ra-
gioni, l’irrilevanza della circo-
stanza che la cartella contenga
una mera liquidazione delle im-
poste dichiarate e non versate
dal contribuente. In primo luo-
go, come detto, si tratta comun-
que di un atto che porta a cono-
scenza per la prima volta una
pretesa dell’amministrazione;
in secondo luogo, occorre rico-
noscere al destinatario del prov-
vedimento il proprio diritto di
emendabilità esercitabile anche
in sede contenziosa.
Il principio affermato dalla
Cassazione è particolarmente
importante poiché si ritiene ve-
rosimilmente estendibile anche
alla recente definizione della lite.
L’Agenzia, anche in quest’ul-
tima sanatoria, infatti, aveva
escluso la definibilità delle con-
troversie relative alle iscrizioni a
ruolo discendenti dai controlli
automatizzati, proprio nel pre-
supposto che si trattasse solo di
mere liquidazioni e non di un at-
to impositivo.
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Controlli automatizzati,
definibile la lite sulla cartella
Vendita dopo la ricostruzione:
scatta il reddito d’impresa
IMMOBILI
La realizzazione di unità
destinate a terzi configura
un’attività imprenditoriale
L’Agenzia nega l’esenzione
della plusvalenza per i beni
posseduti da più di anni
Luca De Stefani
La demolizione di un fabbricato da
parte di una persona fisica con la
ricostruzione e la vendita di ap-
partamenti, garage e posti auto
è un’attività imprenditoriale che
comporta la tassazione del relativo
reddito d’impresa. A questa con-
clusione è giunta l’agenzia delle
Entrate con la risposta di ieri, n.
, con la quale è stata negata l’ap-
plicazione, come persona fisica,
dell’articolo , comma , lettera b),
del Tuir, che avrebbe comportato
l’esenzione dal Irpef della plusva-
lenza da cessione, in quanto il caso
trattava di beni immobili posseduti
da più di anni.
Il caso
Il caso trattato dall’agenzia delle
Entrate riguarda la realizzazione e
la cessione, da parte di una persona
fisica, di un intero fabbricato, costi-
tuito da appartamenti, garage e
posti auto, costruiti a seguito dei
lavori di demolizione e ricostruzio-
ne (con aumento volumetrico del
%, possibile in base al regola-
mento urbanistico comunale), per
i quali verrà presentata una Scia e
non una licenza di costruzione.
Secondo l’agenzia delle Entrate,
l’attività svolta dall’istante deve
considerarsi imprenditoriale, in
quanto l’intervento risulta finaliz-
zato non al proprio uso o a quello
della propria famiglia, bensì alla re-
alizzazione e successiva vendita
delle unità immobiliari, garage e
posti auto a terzi, avvalendosi di
un’organizzazione produttiva ido-
nea, e svolgendo un’attività pro-
trattasi nel tempo.
Il reddito generato dalla vendita
del fabbricato costruito dalla perso-
na fisica, pertanto, è un «reddito
d’impresa» dell’articolo del Tuir,
in quanto derivante dall’esercizio di
imprese commerciali, e non un
«reddito diverso» dell’articolo
Tuir, generato dalla persona fisica.
Per esercizio di imprese com-
merciali, infatti, si intende l’eserci-
zio per professione abituale, ancor-
ché non esclusiva, delle attività in-
dicate nell’articolo del Codice
Civile e la qualifica di imprenditore
può essere attribuita anche a chi
semplicemente utilizzi e coordini
un proprio capitale per fini produt-
tivi. L’esercizio dell’impresa può
esaurirsi anche con un singolo af-
fare, in considerazione della sua ri-
levanza economica e delle opera-
zioni che comporta. Infatti, il sin-
golo affare può costituire impresa
quando implica il compimento di
una serie coordinata di atti econo-
mici, come avviene nel caso di co-
struzione di edifici, sia pure con
un’unica operazione economica
(Cassazione agosto , n. ,
maggio , n. e genna-
io , n. ).
L’agenzia delle Entrate, quindi,
ha confermato quanto detto nella
risoluzione n. /E/, nella
quale era stato trattato il caso della
cessione di ben box, dopo avervi
eseguito interventi di risanamento
conservativo. In quella sede, venne
trattato anche l’aspetto Iva, arri-
vando alla conclusione che le ces-
sioni dei box poste in essere dal-
l’istante dovessero essere altresì ri-
levanti ai fini dell’Iva, in quanto po-
ste in essere nell’esercizio di
un’attività di impresa, ai sensi del-
l’articolo del dpr /. Si ri-
tiene che si debba arrivare alla stes-
sa conclusione anche nel caso trat-
tato nella risposta di ieri, n. .
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DIRECT LENDING
Ritenuta, esonero in base al percettore
Alessandro Germani
La disapplicazione della ritenuta su-
gli interessi in operazioni di direct
lending in base all’articolo com-
ma -bis del Dpr / non si pre-
sta ad una lettura di tipo look throu-
gh, non applicandosi il principio del
beneficiario effettivo. L’Agenzia ri-
badisce il suo pensiero nella risposta
di ieri già espresso con la risolu-
zione /E/ (si veda Il Sole Ore
del agosto ).
L’interpello riguarda una banca
olandese che ha finanziato una socie-
tà italiana autocertificando i requisiti
all’articolo , comma -bis, del Dpr
/ e corredandoli del certificato
di residenza fiscale olandese. Poi la
banca nel ha concluso un accor-
do di sub participation per una parte
del finanziamento con una società di
cartolarizzazione irlandese. La prassi
di queste operazioni vede la banca ce-
dere degli assets (i crediti) a scopo di
liquidità e requisiti di Basilea ad una
Spv che si finanzia per acquistare tali
crediti. Dunque una parte degli inte-
ressi che il prenditore italiano ha cor-
risposto sono retrocessi alla società di
cartolarizzazione. Il quesito riguarda
la necessità di investigare la società di
cartolarizzazione (e i suoi soci) per di-
sapplicare la ritenuta secondo un ap-
proccio look through, considerato che
la stessa si potrebbe identificare come
beneficiario effettivo ed essendo per
di più «investitore istituzionale». Co-
me tale, quindi, soggetto che ben po-
trebbe beneficiare dell’esenzione.
La risposta delle Entrate è affer-
mativa ma segue un percorso diffe-
rente, più corto e già sperimentato in
passato. Dopo aver ribadito la logica
della norma, l’Agenzia torna a chia-
rire gli aspetti salienti della disposi-
zione. Così gli investitori istituzio-
nali esteri svolgono l’attività di effet-
tuazione e gestione di investimenti
per conto proprio o di terzi (circolare
/E/), dovendo essere sog-
getti a vigilanza gli stessi o i soggetti
incaricati della gestione (circolare /
E/ e /E/) ed essendo costituiti
in Paesi white list.
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La versione integrale dell’articolo
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La disapplicazione
sugli interessi
senza il look through
Comunicato del Cdr
Il Cdr del Sole Ore esprime la
propria solidarietà ai colleghi di
Askanews per la decisione unila-
terale dell'azienda di procedere
al licenziamento di giornalisti
e ai colleghi della Poligrafici Edi-
toriale (Il Giorno, Resto del Car-
lino, La Nazione e QN), che han-
no indetto uno sciopero, oggi e
domani, per protestare contro il
piano di tagli proposto dall'edi-
tore e presidente della Fieg, An-
drea Riffeser Monti. Ancora una
volta i vertici delle aziende edi-
toriali scaricano sulle redazioni
il costo di scelte sbagliate e de-
nunciate nel corso del tempo da-
gli stessi giornalisti, i soli a paga-
re, assieme ai colleghi poligrafi-
ci, per l'incapacità dimostrata
dagli editori.
Il Cdr del Sole condivide
l'invito rivolto dai colleghi al
mondo politico ed economico
affinché siano adottati interven-
ti per evitare azioni così deva-
stanti. Nell'incertezza non c'è
solo la vita di singoli lavoratori
e delle loro famiglie. Ad essere in
pericolo è lo stesso diritto di in-
formazione che appartiene a
tutti i cittadini.
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