Il Sole 24 Ore Venerdì 25 Ottobre 2019 27
Norme & Tributi
CONTENZIOSO
È un atto impositivo
e non una liquidazione
di somme già pretese
Laura Ambrosi
Anche la cartella di pagamento
derivante dal controllo automa-
tizzato è atto impositivo e come
tale la relativa lite poteva esseredefinita in via agevolata. Si trat-
ta, infatti, del primo atto ricevu-to dal contribuente e pertanto
non rappresenta una mera liqui-
dazione di somme già pretesecon pregressi provvedimenti. A
precisarlo è la Corte di Cassazio-
ne con l’ordinanza /depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate notifi-
cava ad una contribuente il di-niego alla definizione agevolata
della lite tributaria (articolo ,
comma , del Dl /).Più precisamente, secondo
l’Ufficio la controversia non era
definibile poiché relativa adun’iscrizione a ruolo per sanzio-
ni ed interessi su omessi versa-
menti derivanti dal controllo au-tomatizzato.
In particolare, l’Ufficio richia-
mando la circolare /, rite-neva esclusa dalla definizione la
cartella in quanto atto di mera
riscossione e quindi estraneo al-
la categoria degli atti impositivi.La contribuente impugnava il
diniego dinanzi al giudice tribu-
tario che per entrambi i gradi dimerito, confermavano la legitti-
mità del diniego.
Avverso la decisione di appel-lo, l’interessata ricorreva in Cas-
sazione lamentando, in estrema
sintesi, un’errata applicazionedella norma.
I giudici di legittimità, rite-
nendo fondata la doglianza,hanno innanzitutto rilevato
che la cartella di pagamento
conseguente al controllo auto-matizzato all’articolo -bis
del Dpr /, non rappre-
senta una mera richiesta di pa-gamento di una somma defini-
ta con precedenti atti di accer-
tamento automìnomamenteimpugnabili, ma riveste anche
natura di atto impositivo. Si
tratta, infatti, del primo ed uni-co atto mediante il quale la pre-
tesa fiscale è esercitata nei con-
fronti del contribuente.Il ricorso avverso la cartella di
pagamento, con cui l’Ammini-strazione ha liquidato le imposte
indicate nella dichiarazione pre-
sentata, rappresentando il primoatto contenente la pretesa è im-
pugnabile non solo per vizi pro-
pri, ma anche per questioni che
attengono il merito. Per tale ra-
gione, la cartella ha natura di at-to impositivo e come tale defini-
bile in via agevolata.
La Suprema corte ha altresìrimarcato, per almeno due ra-
gioni, l’irrilevanza della circo-
stanza che la cartella contengauna mera liquidazione delle im-
poste dichiarate e non versate
dal contribuente. In primo luo-go, come detto, si tratta comun-
que di un atto che porta a cono-
scenza per la prima volta unapretesa dell’amministrazione;
in secondo luogo, occorre rico-
noscere al destinatario del prov-vedimento il proprio diritto di
emendabilità esercitabile anchein sede contenziosa.
Il principio affermato dalla
Cassazione è particolarmenteimportante poiché si ritiene ve-
rosimilmente estendibile anche
alla recente definizione della lite.L’Agenzia, anche in quest’ul-
tima sanatoria, infatti, aveva
escluso la definibilità delle con-troversie relative alle iscrizioni a
ruolo discendenti dai controlli
automatizzati, proprio nel pre-supposto che si trattasse solo di
mere liquidazioni e non di un at-
to impositivo.© RIPRODUZIONE RISERVATAControlli automatizzati,
definibile la lite sulla cartella
Vendita dopo la ricostruzione:
scatta il reddito d’impresa
IMMOBILI
La realizzazione di unità
destinate a terzi configura
un’attività imprenditoriale
L’Agenzia nega l’esenzione
della plusvalenza per i beni
posseduti da più di anni
Luca De Stefani
La demolizione di un fabbricato da
parte di una persona fisica con la
ricostruzione e la vendita di ap-
partamenti, garage e posti auto
è un’attività imprenditoriale che
comporta la tassazione del relativo
reddito d’impresa. A questa con-
clusione è giunta l’agenzia delle
Entrate con la risposta di ieri, n.
, con la quale è stata negata l’ap-
plicazione, come persona fisica,
dell’articolo , comma , lettera b),
del Tuir, che avrebbe comportato
l’esenzione dal Irpef della plusva-
lenza da cessione, in quanto il casotrattava di beni immobili posseduti
da più di anni.Il caso
Il caso trattato dall’agenzia delle
Entrate riguarda la realizzazione ela cessione, da parte di una persona
fisica, di un intero fabbricato, costi-
tuito da appartamenti, garage e posti auto, costruiti a seguito dei
lavori di demolizione e ricostruzio-ne (con aumento volumetrico del
%, possibile in base al regola-
mento urbanistico comunale), peri quali verrà presentata una Scia e
non una licenza di costruzione.
Secondo l’agenzia delle Entrate,l’attività svolta dall’istante deve
considerarsi imprenditoriale, in
quanto l’intervento risulta finaliz-zato non al proprio uso o a quello
della propria famiglia, bensì alla re-
alizzazione e successiva venditadelle unità immobiliari, garage e
posti auto a terzi, avvalendosi di
un’organizzazione produttiva ido-nea, e svolgendo un’attività pro-
trattasi nel tempo.
Il reddito generato dalla venditadel fabbricato costruito dalla perso-
na fisica, pertanto, è un «reddito
d’impresa» dell’articolo del Tuir,in quanto derivante dall’esercizio di
imprese commerciali, e non un
«reddito diverso» dell’articolo Tuir, generato dalla persona fisica.
Per esercizio di imprese com-
merciali, infatti, si intende l’eserci-zio per professione abituale, ancor-
ché non esclusiva, delle attività in-
dicate nell’articolo del CodiceCivile e la qualifica di imprenditore
può essere attribuita anche a chi
semplicemente utilizzi e coordiniun proprio capitale per fini produt-
tivi. L’esercizio dell’impresa può
esaurirsi anche con un singolo af-fare, in considerazione della sua ri-
levanza economica e delle opera-
zioni che comporta. Infatti, il sin-golo affare può costituire impresa
quando implica il compimento di
una serie coordinata di atti econo-mici, come avviene nel caso di co-
struzione di edifici, sia pure con
un’unica operazione economica(Cassazione agosto , n. ,
maggio , n. e genna-
io , n. ).L’agenzia delle Entrate, quindi,
ha confermato quanto detto nella
risoluzione n. /E/, nellaquale era stato trattato il caso della
cessione di ben box, dopo avervi
eseguito interventi di risanamentoconservativo. In quella sede, venne
trattato anche l’aspetto Iva, arri-
vando alla conclusione che le ces-sioni dei box poste in essere dal-
l’istante dovessero essere altresì ri-
levanti ai fini dell’Iva, in quanto po-ste in essere nell’esercizio di
un’attività di impresa, ai sensi del-
l’articolo del dpr /. Si ri-tiene che si debba arrivare alla stes-
sa conclusione anche nel caso trat-tato nella risposta di ieri, n. .
© RIPRODUZIONE RISERVATADIRECT LENDING
Ritenuta, esonero in base al percettore
Alessandro Germani
La disapplicazione della ritenuta su-
gli interessi in operazioni di direct
lending in base all’articolo com-
ma -bis del Dpr / non si pre-
sta ad una lettura di tipo look throu-
gh, non applicandosi il principio del
beneficiario effettivo. L’Agenzia ri-
badisce il suo pensiero nella risposta
di ieri già espresso con la risolu-
zione /E/ (si veda Il Sole Oredel agosto ).
L’interpello riguarda una banca
olandese che ha finanziato una socie-tà italiana autocertificando i requisiti
all’articolo , comma -bis, del Dpr
/ e corredandoli del certificatodi residenza fiscale olandese. Poi la
banca nel ha concluso un accor-
do di sub participation per una partedel finanziamento con una società di
cartolarizzazione irlandese. La prassi
di queste operazioni vede la banca ce-dere degli assets (i crediti) a scopo di
liquidità e requisiti di Basilea ad unaSpv che si finanzia per acquistare tali
crediti. Dunque una parte degli inte-ressi che il prenditore italiano ha cor-
risposto sono retrocessi alla società di
cartolarizzazione. Il quesito riguardala necessità di investigare la società di
cartolarizzazione (e i suoi soci) per di-
sapplicare la ritenuta secondo un ap-proccio look through, considerato che
la stessa si potrebbe identificare come
beneficiario effettivo ed essendo perdi più «investitore istituzionale». Co-
me tale, quindi, soggetto che ben po-trebbe beneficiare dell’esenzione.
La risposta delle Entrate è affer-
mativa ma segue un percorso diffe-rente, più corto e già sperimentato in
passato. Dopo aver ribadito la logicadella norma, l’Agenzia torna a chia-
rire gli aspetti salienti della disposi-
zione. Così gli investitori istituzio-nali esteri svolgono l’attività di effet-
tuazione e gestione di investimentiper conto proprio o di terzi (circolare
/E/), dovendo essere sog-
getti a vigilanza gli stessi o i soggettiincaricati della gestione (circolare /
E/ e /E/) ed essendo costituiti
in Paesi white list.© RIPRODUZIONE RISERVATALa versione integrale dell’articolo
http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
La disapplicazione
sugli interessi
senza il look through
Comunicato del Cdr
Il Cdr del Sole Ore esprime la
propria solidarietà ai colleghi di
Askanews per la decisione unila-terale dell'azienda di procedere
al licenziamento di giornalisti
e ai colleghi della Poligrafici Edi-toriale (Il Giorno, Resto del Car-
lino, La Nazione e QN), che han-
no indetto uno sciopero, oggi edomani, per protestare contro il
piano di tagli proposto dall'edi-
tore e presidente della Fieg, An-
drea Riffeser Monti. Ancora una
volta i vertici delle aziende edi-toriali scaricano sulle redazioni
il costo di scelte sbagliate e de-
nunciate nel corso del tempo da-gli stessi giornalisti, i soli a paga-
re, assieme ai colleghi poligrafi-
ci, per l'incapacità dimostratadagli editori.
Il Cdr del Sole condivide
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affinché siano adottati interven-ti per evitare azioni così deva-
stanti. Nell'incertezza non c'è
solo la vita di singoli lavoratorie delle loro famiglie. Ad essere in
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