Il Sole 24 Ore - 25.10.2019

(Axel Boer) #1

Il Sole 24 Ore Venerdì 25 Ottobre 2019 27


Norme & Tributi


CONTENZIOSO


È un atto impositivo


e non una liquidazione


di somme già pretese


Laura Ambrosi


Anche la cartella di pagamento


derivante dal controllo automa-


tizzato è atto impositivo e come
tale la relativa lite poteva essere

definita in via agevolata. Si trat-
ta, infatti, del primo atto ricevu-

to dal contribuente e pertanto


non rappresenta una mera liqui-
dazione di somme già pretese

con pregressi provvedimenti. A


precisarlo è la Corte di Cassazio-
ne con l’ordinanza /

depositata ieri.


L’agenzia delle Entrate notifi-
cava ad una contribuente il di-

niego alla definizione agevolata


della lite tributaria (articolo ,
comma , del Dl /).

Più precisamente, secondo


l’Ufficio la controversia non era
definibile poiché relativa ad

un’iscrizione a ruolo per sanzio-


ni ed interessi su omessi versa-
menti derivanti dal controllo au-

tomatizzato.


In particolare, l’Ufficio richia-
mando la circolare /, rite-

neva esclusa dalla definizione la


cartella in quanto atto di mera


riscossione e quindi estraneo al-
la categoria degli atti impositivi.

La contribuente impugnava il


diniego dinanzi al giudice tribu-
tario che per entrambi i gradi di

merito, confermavano la legitti-


mità del diniego.
Avverso la decisione di appel-

lo, l’interessata ricorreva in Cas-


sazione lamentando, in estrema
sintesi, un’errata applicazione

della norma.


I giudici di legittimità, rite-
nendo fondata la doglianza,

hanno innanzitutto rilevato


che la cartella di pagamento
conseguente al controllo auto-

matizzato all’articolo -bis


del Dpr /, non rappre-
senta una mera richiesta di pa-

gamento di una somma defini-


ta con precedenti atti di accer-
tamento automìnomamente

impugnabili, ma riveste anche


natura di atto impositivo. Si
tratta, infatti, del primo ed uni-

co atto mediante il quale la pre-


tesa fiscale è esercitata nei con-
fronti del contribuente.

Il ricorso avverso la cartella di
pagamento, con cui l’Ammini-

strazione ha liquidato le imposte


indicate nella dichiarazione pre-
sentata, rappresentando il primo

atto contenente la pretesa è im-


pugnabile non solo per vizi pro-


pri, ma anche per questioni che


attengono il merito. Per tale ra-
gione, la cartella ha natura di at-

to impositivo e come tale defini-


bile in via agevolata.
La Suprema corte ha altresì

rimarcato, per almeno due ra-


gioni, l’irrilevanza della circo-
stanza che la cartella contenga

una mera liquidazione delle im-


poste dichiarate e non versate
dal contribuente. In primo luo-

go, come detto, si tratta comun-


que di un atto che porta a cono-
scenza per la prima volta una

pretesa dell’amministrazione;


in secondo luogo, occorre rico-
noscere al destinatario del prov-

vedimento il proprio diritto di
emendabilità esercitabile anche

in sede contenziosa.


Il principio affermato dalla
Cassazione è particolarmente

importante poiché si ritiene ve-


rosimilmente estendibile anche
alla recente definizione della lite.

L’Agenzia, anche in quest’ul-


tima sanatoria, infatti, aveva
escluso la definibilità delle con-

troversie relative alle iscrizioni a


ruolo discendenti dai controlli
automatizzati, proprio nel pre-

supposto che si trattasse solo di


mere liquidazioni e non di un at-
to impositivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli automatizzati,


definibile la lite sulla cartella


Vendita dopo la ricostruzione:


scatta il reddito d’impresa


IMMOBILI


La realizzazione di unità


destinate a terzi configura


un’attività imprenditoriale


L’Agenzia nega l’esenzione


della plusvalenza per i beni


posseduti da più di  anni


Luca De Stefani


La demolizione di un fabbricato da


parte di una persona fisica con la


ricostruzione e la vendita di  ap-


partamenti,  garage e  posti auto


è un’attività imprenditoriale che


comporta la tassazione del relativo


reddito d’impresa. A questa con-


clusione è giunta l’agenzia delle


Entrate con la risposta di ieri, n.


, con la quale è stata negata l’ap-


plicazione, come persona fisica,


dell’articolo , comma , lettera b),


del Tuir, che avrebbe comportato


l’esenzione dal Irpef della plusva-
lenza da cessione, in quanto il caso

trattava di beni immobili posseduti
da più di  anni.

Il caso


Il caso trattato dall’agenzia delle
Entrate riguarda la realizzazione e

la cessione, da parte di una persona


fisica, di un intero fabbricato, costi-
tuito da  appartamenti,  garage e

 posti auto, costruiti a seguito dei
lavori di demolizione e ricostruzio-

ne (con aumento volumetrico del


%, possibile in base al regola-
mento urbanistico comunale), per

i quali verrà presentata una Scia e


non una licenza di costruzione.
Secondo l’agenzia delle Entrate,

l’attività svolta dall’istante deve


considerarsi imprenditoriale, in
quanto l’intervento risulta finaliz-

zato non al proprio uso o a quello


della propria famiglia, bensì alla re-
alizzazione e successiva vendita

delle unità immobiliari, garage e


posti auto a terzi, avvalendosi di
un’organizzazione produttiva ido-

nea, e svolgendo un’attività pro-


trattasi nel tempo.
Il reddito generato dalla vendita

del fabbricato costruito dalla perso-


na fisica, pertanto, è un «reddito
d’impresa» dell’articolo  del Tuir,

in quanto derivante dall’esercizio di


imprese commerciali, e non un
«reddito diverso» dell’articolo 

Tuir, generato dalla persona fisica.


Per esercizio di imprese com-
merciali, infatti, si intende l’eserci-

zio per professione abituale, ancor-


ché non esclusiva, delle attività in-
dicate nell’articolo  del Codice

Civile e la qualifica di imprenditore


può essere attribuita anche a chi
semplicemente utilizzi e coordini

un proprio capitale per fini produt-


tivi. L’esercizio dell’impresa può
esaurirsi anche con un singolo af-

fare, in considerazione della sua ri-


levanza economica e delle opera-
zioni che comporta. Infatti, il sin-

golo affare può costituire impresa


quando implica il compimento di
una serie coordinata di atti econo-

mici, come avviene nel caso di co-


struzione di edifici, sia pure con
un’unica operazione economica

(Cassazione  agosto , n. ,


 maggio , n.  e  genna-
io , n. ).

L’agenzia delle Entrate, quindi,


ha confermato quanto detto nella
risoluzione n. /E/, nella

quale era stato trattato il caso della


cessione di ben  box, dopo avervi
eseguito interventi di risanamento

conservativo. In quella sede, venne


trattato anche l’aspetto Iva, arri-
vando alla conclusione che le ces-

sioni dei box poste in essere dal-


l’istante dovessero essere altresì ri-
levanti ai fini dell’Iva, in quanto po-

ste in essere nell’esercizio di


un’attività di impresa, ai sensi del-
l’articolo  del dpr /. Si ri-

tiene che si debba arrivare alla stes-
sa conclusione anche nel caso trat-

tato nella risposta di ieri, n. .


© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRECT LENDING


Ritenuta, esonero in base al percettore


Alessandro Germani


La disapplicazione della ritenuta su-


gli interessi in operazioni di direct


lending in base all’articolo  com-


ma -bis del Dpr / non si pre-


sta ad una lettura di tipo look throu-


gh, non applicandosi il principio del


beneficiario effettivo. L’Agenzia ri-


badisce il suo pensiero nella risposta


 di ieri già espresso con la risolu-
zione /E/ (si veda Il Sole  Ore

del  agosto ).


L’interpello riguarda una banca
olandese che ha finanziato una socie-

tà italiana autocertificando i requisiti


all’articolo , comma -bis, del Dpr
/ e corredandoli del certificato

di residenza fiscale olandese. Poi la


banca nel  ha concluso un accor-
do di sub participation per una parte

del finanziamento con una società di


cartolarizzazione irlandese. La prassi
di queste operazioni vede la banca ce-

dere degli assets (i crediti) a scopo di
liquidità e requisiti di Basilea ad una

Spv che si finanzia per acquistare tali
crediti. Dunque una parte degli inte-

ressi che il prenditore italiano ha cor-


risposto sono retrocessi alla società di
cartolarizzazione. Il quesito riguarda

la necessità di investigare la società di


cartolarizzazione (e i suoi soci) per di-
sapplicare la ritenuta secondo un ap-

proccio look through, considerato che


la stessa si potrebbe identificare come
beneficiario effettivo ed essendo per

di più «investitore istituzionale». Co-
me tale, quindi, soggetto che ben po-

trebbe beneficiare dell’esenzione.


La risposta delle Entrate è affer-
mativa ma segue un percorso diffe-

rente, più corto e già sperimentato in
passato. Dopo aver ribadito la logica

della norma, l’Agenzia torna a chia-


rire gli aspetti salienti della disposi-
zione. Così gli investitori istituzio-

nali esteri svolgono l’attività di effet-
tuazione e gestione di investimenti

per conto proprio o di terzi (circolare


/E/), dovendo essere sog-
getti a vigilanza gli stessi o i soggetti

incaricati della gestione (circolare /


E/ e /E/) ed essendo costituiti
in Paesi white list.

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La versione integrale dell’articolo


http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com


La disapplicazione


sugli interessi


senza il look through


Comunicato del Cdr


Il Cdr del Sole  Ore esprime la


propria solidarietà ai colleghi di
Askanews per la decisione unila-

terale dell'azienda di procedere


al licenziamento di  giornalisti
e ai colleghi della Poligrafici Edi-

toriale (Il Giorno, Resto del Car-


lino, La Nazione e QN), che han-
no indetto uno sciopero, oggi e

domani, per protestare contro il


piano di tagli proposto dall'edi-


tore e presidente della Fieg, An-


drea Riffeser Monti. Ancora una
volta i vertici delle aziende edi-

toriali scaricano sulle redazioni


il costo di scelte sbagliate e de-
nunciate nel corso del tempo da-

gli stessi giornalisti, i soli a paga-


re, assieme ai colleghi poligrafi-
ci, per l'incapacità dimostrata

dagli editori.


Il Cdr del Sole  condivide


l'invito rivolto dai colleghi al


mondo politico ed economico
affinché siano adottati interven-

ti per evitare azioni così deva-


stanti. Nell'incertezza non c'è
solo la vita di singoli lavoratori

e delle loro famiglie. Ad essere in
pericolo è lo stesso diritto di in-

formazione che appartiene a


tutti i cittadini.
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