Il Sole 24 Ore Lunedì 26 Agosto 2019 19
Diritto dell’economia Norme & Tributi
Scissione societaria, i creditori
non possono chiedere la revoca
OPERAZIONI
Secondo la Corte d’appello
di Roma l’azione
non è ammissibile
Ma la giurisprudenza
è divisa sulle modalità
di opposizione
Pagina a cura di
Giovanbattista Tona
Sull’ammissibilità dell’azione revo-
catoria contro l’atto di scissione di
una società la giurisprudenza di me-
rito dà risposte contrastanti mentre
i giudici di legittimità non si sono an-
cora pronunciati.
A favore dell’inammissibilità
si è di recente schierata la Corte
d’appello di Roma con la decisio-
ne del marzo scorso.
Con un atto negoziale una socie-
tà può scindersi e costituire una
nuova società, cosiddetta scissio-
naria, alla quale può destinate ce-
spiti e rapporti attivi rimanendo ti-
tolare delle passività. Ma i suoi cre-
ditori potrebbero ritenersi pregiu-
dicati. Per tutelarsi, possono però
proporre un’azione revocatoria
contro la scissione?
La risposta della Corte d’appello è
negativa e a conforto del proprio
convincimento i giudici romani ri-
chiamano anche il fatto che il nuovo
Codice della crisi, nell’ambito del
concordato preventivo, prevede
l’opposizione come unico rimedio
cui i creditori dissenzienti possono
ricorrere contro le operazioni di scis-
sione previste dal piano di concorda-
tario (si veda l’articolo a fianco).
L’inammissibilità
La sentenza della Corte d’appello
di Roma prende le mosse dalla se-
sta direttiva Cee del dicembre
relativa alle scissioni delle so-
cietà per azioni che impone di ga-
rantire la sicurezza giuridica nelle
relazioni sia tra le società parteci-
panti alle scissione sia tra queste e
i terzi sia fra gli azionisti.
La scissione consiste in una disar-
ticolazione dell'impresa che rende
autonomi i rami di azienda frazio-
nando il rischio. Secondo i giudici
romani, il trasferimento dei beni non
può però considerarsi oggetto di au-
tonomo e distinto negozio giuridico.
Non a caso, argomentano, la riforma
societaria del ha mutato il ter-
mine «trasferimento» in «assegna-
zione», segnalando così che la modi-
ficazione patrimoniale non deriva da
un mero atto traslativo.
In passato, altre decisioni (come
ad esempio quella della Corte di
Appello di Catania del marzo
o quella del Tribunale di Bolo-
gna dell' aprile ) avevano
escluso che i creditori potessero
chiedere la dichiarazione di ineffi-
cacia della scissione in quanto il re-
lativo atto ha solo natura organiz-
zatoria e non determina di per sé
un trasferimento patrimoniale.
I creditori della società scissa pos-
sono peraltro avvalersi di un rimedio
specifico, cioè l’opposizione alla
scissione, il cui atto, di contro, non
potrebbe essere reso inefficace ex
post poiché vige il principio di irre-
trattabilità degli effetti di essa una
volta eseguita l'iscrizione al registro
delle imprese in base all'articolo
quater del Codice civile.
Il rimedio dell'opposizione quindi
escluderebbe lo strumento revoca-
torio. Infine i creditori della società
scissa possono rivalersi sulla società
scissionaria che rimane solidalmen-
te responsabile per i debiti della pri-
ma nei limiti del patrimonio alla se-
conda destinato con la scissione.
L’orientamento a favore
A conclusioni opposte sono giunte
invece la sentenza del Tribunale di
Pescara del maggio , un'or-
dinanza del Tribunale fallimenta-
re di Roma del agosto e
una decisione del Tribunale di Ve-
nezia del febbraio .
Secondo questo orientamento non
si potrebbe trarre dal sistema
un'esplicita esclusione del rimedio
generale della revocatoria rispetto
agli effetti della scissione, che, pur es-
sendo atto organizzatorio, comporta
modificazioni giuridiche di elementi
patrimoniali, come tali revocabili.
Si aggiunge che non vi è coinci-
denza tra i soggetti che possono
opporsi alla scissione e i creditori
che potrebbero avere interesse al
rimedio della revocatoria e che del-
la responsabilità solidale diretta si
possono avvalere solo i creditori
anteriori alla scissione.
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IL CODICE DELLA CRISI
Nel concordato
preventivo ammessa
solo l’opposizione
Ma la limitazione può
essere interpretata
in modo ambivalente
A sostegno dell’inammisibilità
del’azione revocatoria la Corte
d’appello di Roma invoca anche il
fatto che il Codice della crisi, nel-
l’ambito del concordato preventi-
vo, consente ai creditori solo la via
dell’opposizione nel caso in cui i
piani concordatari prevedano
operazioni di scissione.
Una previsione che i giudici ro-
mani ritengono vada considerata
come principio di sistema.
Non è detto però che questa let-
tura sopisca i contrasti giurispru-
denziali: il fatto che il Codice della
crisi fissi esplicitamente la limita-
zione solo per l’ipotesi di concor-
dato potrebbe essere interpretata,
al contrario, come una deroga ad
un’opposta regola generale che
tolleri l’ammissibilità dell’azione
revocatoria in tutte le altre ipotesi.
Il Codice della crisi di impresa
e dell’insolvenza (Dlgs /,
che entrerà pienamente in vigore
il agosto del ) dedica, nella
disciplina del concordato preven-
tivo, l’articolo alle ipotesi in cui
il piano concordatario preveda
operazioni straordinarie di tra-
sformazione, fusione o scissione
di società, che possono essere
compiute durante la procedura o
dopo l’omologazione.
La norma stabilisce che, se i
creditori ne vogliono contestare la
validità, possono solo proporre
l’opposizione all’omologazione.
In tal caso il Tribunale, quan-
do fissa udienza per l’omologa-
zione, dispone che il piano sia
pubblicato nel registro delle im-
prese del luogo ove hanno sede
le società interessate dalle ope-
razioni di trasformazione, fusio-
ne o scissione.
Se l’opposizione viene accolta
e ne consegue la risoluzione o
l’annullamento del concordato,
tuttavia, gli effetti di trasforma-
zione, fusione o scissione sono
comunque irreversibili; rimane
salvo il diritto al risarcimento del
danno eventualmente spettante ai
soci o ai terzi in forza delle norme
del codice civile.
Tale previsione preclude ogni
possibile spazio per l’esercizio
dell’azione revocatoria visto che
pone il principio della irreversibi-
lità degli effetti delle operazioni di
trasformazione, anche se viziate.
Nella sentenza del marzo
, la Corte di Appello di Roma
ha ritenuto che questa norma, an-
che se dettata con riguardo alle
trasformazioni societarie con-
template in un piano concordata-
rio, è conseguente ad un principio
di sistema.
La regola che la scissione di-
venta efficace quando vengono
portati a termine tutti gli adempi-
menti pubblicitari, e in particolare
il deposito dell’atto nell’ufficio del
registro delle imprese per l’iscri-
zione, insieme alla regola che do-
po tale iscrizione gli effetti della
scissione sono irretrattabili anche
in caso di pronuncia di invalidità,
integrano principi generali di di-
ritto societario.
L’articolo del Codice della
crisi nell’inquadrare le sue previ-
sioni nell’ambito di quelle del Co-
dice civile esplicita anche che l’op-
posizione è l’unico rimedio a di-
sposizione dei creditori che vo-
gliano dolersi delle conseguenze
pregiudizievoli di una trasforma-
zione societaria e rivela quindi,
secondo i giudici romani, un’im-
plicazione generale del sistema.
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1
Si propone per far dichiarare
inefficace nei confronti dei
creditori l’atto dispositivo che
compromette totalmente la
consistenza patrimoniale del
debitore o che determina una
variazione quantitativa o
anche solo qualitativa del suo
patrimonio e comporta così
una maggiore incertezza o
difficoltà nel soddisfacimento
del credito. I presupposti
sono: l’esistenza del credito,
l’accertamento del pregiudizio
e la consapevolezza di tale
pregiudizio nel debitore e nel
terzo che acquista il bene
I PUNTI CHIAVE
L’AZIONE REVOCATORIA
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È un atto negoziale con il quale
una società assegna l’intero
patrimonio a più società,
preesistenti o di nuova
costituzione, e le relative
azioni o quote ai suoi soci. Può
consistere anche
nell’assegnazione di parte del
patrimonio, in tal caso anche
ad una sola società. Vi si
procede con la redazione di un
progetto di scissione dal quale
deve risultare l’esatta
descrizione degli elementi
patrimoniali da assegnare ad
ogni società e dell’eventuale
conguaglio in danaro.
LA SCISSIONE SOCIETARIA
Entro sessanta giorni
dall’iscrizione nel registro
delle imprese della
deliberazione di scissione, i
creditori possono proporre
opposizione alla scissione
per far valere cause di
invalidità.
Si applicano le stesse regole
fissate per la fusione, che
vengono espressamente
richiamate dalle norme sulla
scissione.
Se dopo quel termine non
sono state presentate
opposizioni l’invalidità non
può essere più dichiarata.
L’OPPOSIZIONE
La società scissa risponde in
via solidale, con la nuova
società beneficiaria di una
parte del patrimonio, del
debito a quest’ultima
trasferito o mantenuto. Alla
società scissa ci si potrà
rivolgere per il credito rimasto
insoddisfatto dopo la messa
in mora della beneficiaria. Solo
la società cui il debito è
trasferito o mantenuto
risponde di tutto il debito,
mentre la società scissa
risponde nei limiti della quota
di patrimonio netto rimastale
al momento della scissione.
LA SOLIDARIETÀ
Il Dlgs 14/2019 ha previsto che
nel concordato preventivo, il
piano concordatario può
prevedere il compimento,
durante la procedura o dopo
l’omologazione, di operazioni
di trasformazione, fusione o
scissione della società
debitrice. I creditori possono
contestare la validità delle
operazioni solo opponendosi
all’omologazione. Gli effetti
delle operazioni, in caso di
risoluzione o di annullamento
del concordato, sono
irreversibili, salvo il diritto al
risarcimento del danno
IL NUOVO CODICE
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Aziende in controllo giudiziale:
sospesa l’interdittiva antimafia
Paola Maria Zerman
Quali siano gli effetti del controllo
giudiziale, concesso dal giudice pe-
nale all’imprenditore raggiunto da
un’interdittiva antimafia, e il giudi-
zio amministrativo davanti al quale
quest’ultima è impugnata, lo ha sta-
bilito di recente il Consiglio di Stato.
Con le due ordinanze, la del
agosto (presidente Lipari) e la
del luglio (presidente Frattini), la
Terza sezione del Consiglio di Stato
ha disposto la sospensione del pro-
cesso amministrativo «sino al de-
corso del termine di efficacia del
controllo giudiziario». Con la intui-
bile conseguenza della ripercussio-
ne dell’esito dello stesso sul giudizio
di legittimità dell’interdittiva.
Conclusione non scontata, visto
che la legge non prevede alcun rap-
porto di pregiudizialità tra l’istituto
del controllo giudiziario, che si tro-
va alle sue prime applicazioni giuri-
sprudenziali, e il giudizio ammini-
strativo. Una soluzione, quella del
Consiglio di Stato, volta al raccordo
dei due contrastanti istituti, pensati
dal legislatore in un’ottica di bilan-
ciamento tra la tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica e la libertà
di iniziativa economica riconosciu-
ta dall’articolo della Costituzione
(Consiglio di Stato, adunanza ple-
naria del aprile ).
Il controllo giudiziale delle azien-
de –la cui durata va da un minimo di
un anno ad un massimo di tre - è un
istituto di nuovo conio (legge
/ che introduce l’articolo -
bis nel Codice antimafia), ideato nel-
la logica terapeutica di recupero di
imprese sostanzialmente sane che
abbiano con la criminalità organiz-
zata solo un rapporto di occasionali-
tà. A differenza delle più incisive mi-
sure preventive patrimoniali come il
sequestro e la confisca, non determi-
na il radicale spossessamento dei
beni, ma impone una serie di misure,
volte a sanare l’impresa grazie a con-
trolli di varia intensità, conservando
la titolarità del bene in capo all’im-
prenditore colpito dalla misura di
prevenzione.
Azione innovativa e più soft, da
parte dello Stato, rispetto all’ ammi-
nistrazione giudiziaria (articolo
del Codice antimafia), volta a con-
trastare un’infiltrazione mafiosa
non occasionale attraverso la nomi-
na di un amministratore giudiziario
che gestisce l’attività di impresa
nella garanzia di tutela del livello
occupazionale.
Peculiarità del controllo giudi-
ziario è che può essere disposto
non solo d’ufficio, ma anche su ri-
chiesta dell’imprenditore raggiun-
to da interdittiva antimafia, purchè
impugnata davanti al giudice am-
ministrativo
Il provvedimento che dispone il
controllo giudiziario, sospende gli
effetti dell’interdittiva antimafia.
Prospettiva non di poco conto, con-
siderati gli effetti fortemente inci-
sivi sulla vita dell’impresa, dato che
l’informativa antimafia interdittiva
preclude non solo qualsiasi attività
nei rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione (contratti, concessioni
o sovvenzioni pubbliche), ma inci-
de anche in quelli tra privati, posto
che l’effetto interdittivo si estende
anche alle autorizzazioni (articolo
comma ).
Nell’assenza della previsione
normativa, le possibili interferenze
tra il Giudice penale e quello ammi-
nistrativo, sono ancora in gran parte
inesplorate. Da una parte il Giudice
penale della prevenzione, per la con-
cessione del controllo giudiziario,
deve valutare non solo il presuppo-
sto formale dell’esistenza dell’inter-
dittiva in capo al richiedente e della
sua impugnazione in sede ammini-
strativa, ma anche quello sostanzia-
le, assai ben più complesso e delica-
to, del presupposto della “occasio-
nalità” dal contagio mafioso (Cassa-
zione penale /).
Dall’altra, il sindacato di legitti-
mità dell’interdittiva antimafia si in-
centra sul profilo della coerenza,
della logicità e della gravità del qua-
dro indiziario posto alla base della
valutazione sul pericolo di infiltra-
zione mafiosa. Quest’ultimo, costi-
tuisce fondamento e limite del pote-
re prefettizio, demarcandone la di-
screzionalità, anche in relazione alla
necessità di assicurare «una tutela
giurisdizionale piena ed effettiva
contro ogni eventuale eccesso di po-
tere da parte del Prefetto nell’eserci-
zio di tale ampio, ma non indetermi-
nato, potere discrezionale» (Consi-
glio di Stato, sezione III, del
gennaio ).
Con le due ordinanza richiamate,
il Consiglio di Stato, sospendendo il
giudizio sino all’esito del controllo
giudiziario, si è risolto nel senso di
evitare possibili sovrapposizioni,
privilegiando l’esito del monitorag-
gio dell’effettivo risanamento del-
l’impresa, da parte del giudice pena-
le, con la prevedibile presa d’atto in
ordine all’esito giudizio sulla legitti-
mità dell’interdittiva.
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CONSIGLIO DI STATO
L’attivazione del nuovo
istituto manda in stand-by
il ricorso amministrativo
LA NORMA
Informazione interdittiva
antimafia
Provvedimento prefettizio
di natura cautelare e
preventiva, diretto a
contrastare il pericolo di
infiltrazione ed influenza
mafiosa nella gestione delle
imprese. Si fonda sul
riscontro di un quadro
indiziario dal quale venga
accertata la «sussistenza di
tentativi di infiltrazione
mafiosa» (articolo 89-bis
codice antimafia)
COMUNE DI CORDENONS
Stazione appaltante: Comune di Cor-
denons, (PN).
Avviso di pubblicazione di bando
di gara aperta per la “Concessione
dell’immobile adibito a macello”, si-
tuato in Via San Michele n. 8.
Il bando e la documentazione inte-
grale sono disponibili: sul Portale Ac-
quisti Appalti FVG all’indirizzo https:
//eappalti.regione.fvg.it e sul sito in-
ternet del Comune, all’Albo Pretorio on
line in: Amministrazione trasparente
alla voce “Bandi di Gara e contratti”.
Ufficio di riferimento: Lavori Pubblici
- Responsabile del procedimento: ing.
Marco Zanet, tel. 0434/586 959.