Il Sole 24 Ore - 05.03.2020

(Frankie) #1

10 Giovedì 5 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore


Primo Piano Crisi d'impresa


Compensi da curatore


per chi gestisce la crisi


Gli importi per gli Ocri. Nella bozza di regolamento di Unioncamere


la liquidazione delle cifre da corrispondere ai professionisti


Giovanni Negri


Compensi tarati su quanto deve essere


corrisposto ai curatori. Massima riser-


vatezza del procedimento a tutela del


debitore. Misure protettive da moni-


torare anche in corso d’opera. Sono


questi alcuni degli elementi cardine


della bozza di regolamento sul funzio-


namento degli Ocri (Organismi di


composizione della crisi d’impresa ) in


corso di elaborazione da parte di


Unioncamere.


Sul fronte dei compensi, la bozza


prevede che:


in caso di mancata comparizione


del debitore, viene corrisposto il com-


penso minimo del curatore ridotto


del %, di cui la metà all’ufficio del


referente, responsabile della gestione


dell’allerta, e la restante metà suddi-


visa tra i componenti del collegio;


per la sola audizione del debitore,


il compenso minimo del curatore


suddiviso per un terzo all’ufficio del


referente e per due terzi tra i compo-


nenti del collegio;


per il procedimento di composizio-


ne assistita della crisi, i compensi e i


rimborsi previsti dal Dm / sugli


Occ, in quanto compatibili, tenuto


conto dell’attivo e del passivo del de-


bitore risultanti dai dati acquisiti dal-


l’Ocri (si veda la tabella a lato).


Gli importi da corrispondere al-


l’Ocri per i costi amministrativi e i


compensi dei componenti del collegio


sono concordati con il debitore con


preventivo proposto dal referente,


che regolamenta le ipotesi sulla base


delle informazioni già disponibili


«con espressa previsione degli im-


porti in caso che i parametri e l’impe-


gno successivo siano diversi da quan-


to poteva ragionevolmente ipotizzar-


si al momento dell’accordo».


In ogni caso, all’esito dell’audizio-


ne oppure una volta presentata
l’istanza sull’avvio del procedimento

o ancora, prima della conclusione del-


l’accordo del debitore, il referente ten-
ta di raggiungere un accordo sulle

spese e sul compenso con il debitore.


In mancanza di accordo i compensi, su
istanza della Camera di commercio,

prevede la bozza di regolamento, sono


liquidati dal presidente della sezione
specializzata in materia di impresa del

tribunale. Per questo, il referente, an-
che sulla base della documentazione

e della relazione sull’attività svolta da


parte del Collegio, mette in evidenza
l’impegno in concreto richiesto e gli

esiti del procedimento, sulla base di


una serie di parametri. In ogni caso di
chiusura del procedimento senza l’ac-

cordo con il debitore sul compenso, il


referente promuove il ricorso al presi-
dente del tribunale perché provveda

alla liquidazione del compenso.


I componenti Ocri sono tenuti a ga-
rantire la massima riservatezza. Tut-

tavia, potranno essere chiamati a ren-


dere l’attestazione sul progresso delle
trattative, l’attestazione di veridicità

dei dati aziendali, la segnalazione al
giudice che ha concesso o prorogato

le misure protettive che non è possibi-


le arrivare a una soluzione concordata
della crisi. I componenti del collegio

Ocri possono accedere, su autorizza-


zione del tribunale, ai dati e alle infor-
mazioni del debitore contenuti nelle

banche dati, nel rispetto della riserva-


tezza e per poter procedere alla atte-
stazione di veridicità dei dati azienda-

li, nel caso di richiesta di accesso del


debitore a procedure concorsuali.
Il referente deve assicurare l’asso-

luta riservatezza dell’«elenco nazio-


nale dei soggetti sottoposti alle misu-
re di allerta», garantendo che l’acces-

so all’elenco sia possibile solo per i


creditori pubblici qualificati.
Della bozza di regolamento fa par-

te anche una densa modulistica che va


dai modelli di segnlazione da utilizza-
re sia da parte degli organi di controllo

interno sia da parte dei creditori pub-


blici qualificati al modello di archivia-
zione e di presentazione dell’istanza

del debitore per la prosecuzione del


procedimento dopo l’audizione.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTIVO REALIZZATO COMPENSO

Fino a


16.227,


dal 12%


al 14%


Oltre 16.227,


fino a 24.340,


dal 10%


al 12%


Oltre 24.340,


fino a 40.567,


dall’8,50%


al 9,50%


Oltre 40.567,


fino a 81.135,


dal 7%


all'8%


Oltre 81.135,
fino a 405.676,

dal 5,5%
al 6,5%

Oltre 405.676,
fino a 811.353,

dal 4%
al 5%

Oltre 811.353,
fino a 2.434.061,

dallo 0,90%
all’1,80%

Oltre


2.434.061,


dallo 0,45%


allo 0,90%


PASSIVO ACCERTATO (*) COMPENSO

Sui primi


81.131,


dallo 0,19%


allo 0,94%


Sulle somme
eccedenti 81.131,

dallo 0,06%
allo 0,46%

I riferimenti


Gli scaglioni dei compensi, in euro


(*) risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato

LE CARTIERE DELLE FRODI


Le mani della criminalità


sugli attivi non distribuiti


La truffa. A
Milano la Procura

scopre truffa sui


creditori
irreperibili

A Milano arrestati


un ex cancelliere


e alcuni professionisti


È facendo leva su un “baco” della


Legge fallimentare, non corretto dal
Codice della crisi, che a un’organiz-

zazione criminale diventa possibile


accaparrarsi il totale di attivi non
distribuiti al termine delle procedu-

re fallimentari. Ed è un po’ la punta


di un iceberg criminale quanto sco-
perto dalla Procura di Milano che

ieri ha condotto all’esecuzione di sei


arresti tra i quali un ex cancelliere
del tribunale e alcuni curatori falli-

mentari e amministratori di società.


Nel dettaglio, sulla base dell’ar-
ticolo  del Codice della crisi (che

riproduce l’articolo  della Legge


fallimentare), per i creditori che al
termine della procedura non si

presentano o sono irreperibili le


somme dovute sono nuovamente
depositate presso ufficio postale o

banca. Passati cinque anni dal de-
posito, le somme non riscosse dagli

aventi diritto e i relativi interessi,


se non richieste da altri creditori,
rimasti insoddisfatti, sono versate

allo Stato. Il giudice, anche se è in-


tervenuta l’esdebitazione del falli-
to, su ricorso dei creditori rimasti

insoddisfatti dispone la distribu-


zione delle somme non riscosse fra
i soli richiedenti.

Un esempio chiarisce meglio:


procedura con  milioni di attivo e
 milioni di passivo;  milione vie-

ne diviso tra cinque creditori insi-


nuatisi tempestivamente e soddi-
sfatti al  per cento. La procedura

viene chiusa nel  con un attivo


di  milione non distribuito e depo-
sitato in cancelleria in quattro li-

bretti intestati ai creditori irreperi-
bili. Nel  si fa vivo Caio, amico

del cancelliere che detiene i libretti,


e sostiene di aver comprato da Ti-
zio il credito di  milioni che Tizio

(creditore irreperibile) vanta nei


confronti della procedura (esiben-
do un contratto di cessione del cre-

dito del  in cui la firma di Ti-


zio, nel frattempo morto, è autenti-
cata da un funzionario del piccolo

comune dove risiede Caio).


Il tribunale libera a favore di Caio
il libretto di Tizio che, secondo il ri-

parto, doveva avere mila euro


(% del suo credito). Nel ,
qualche mese prima che il residuo

, milioni di euro venga incamera-
to dal ministero della Giustizia, Ca-

io fa una nuova istanza e, essendo


l’unico che si fa vivo, si prende an-
che gli altri mila euro dato che

ha un credito insoddisfatto di ,


milioni di euro. Con buona pace dei
cinque creditori (fornitori e dipen-

denti) che avevano un credito vero


(non soddisfatto per l’%) e che si
sono insinuati tempestivamente

dieci anni prima.


L’indagine di Milano, ma anche
quelle di altre Procure testimonia

un forte interesse di associazioni


criminali per gli attivi non distribu-
iti, contando sulla disponibilità di

funzionari pubblici o professionisti


in possesso di un dato certo sensibi-
le come quello sulla presenza di at-

tivi spettanti a creditori irreperibili.


—G. Ne.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA

Incontro
proficuo. Il

presidente della


Piccola industria
di Confindustria,

Carlo Robiglio,


soddisfatto dopo
l’incontro con il

ministro della


Giustizia Alfonso
Bonafede sui

correttivi contro


la crisi d’impresa

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