Il Sole 24 Ore - 05.03.2020

(Frankie) #1

Il Sole 24 Ore Giovedì 5 Marzo 2020 29


Norme & Tributi


Con la Cigs non si sfugge


alla contribuzione addizionale


CORONAVIRUS


Maggiorazione fino al %


anche se usata per far


fronte all’emergenza


Nessun onere aggiuntivo


per chi ricorre alla cassa


integrazione ordinaria


Enzo De Fusco


Le aziende che non possono acce-


dere alla cassa integrazione ordi-


naria e attivano la cassa integra-


zione straordinaria per eventi im-


provvisi e imprevisti, come nel


caso di coronavirus, avranno un


costo aggiuntivo poiché costrette


a pagare anche la contribuzione


addizionale del ,  o % sulla


cassa integrazione utilizzata.


L’addizionale non è dovuta,


invece, dalle imprese che utiliz-


zano la cassa integrazione ordi-


naria a tutela del coronavirus in-


dipendentemente dalla loro col-


locazione geografica. È questo


uno degli effetti della cassa inte-


grazione nella fase delicata di


gestione del virus.


La regolamentazione a mac-


chia di leopardo delle tutele ri-


schia di far emergere alcune fi-


siologiche incongruenze che
andrebbero evitate. Infatti le

aziende che, per le proprie ca-


ratteristiche contributive han-
no la possibilità di attivare la

Cigo, non incontrano problemi


grazie alla norma contenuta
nell’articolo , comma , del

decreto legislativo / se-


condo cui il contributo addizio-
nale non è dovuto per gli inter-

venti concessi per eventi ogget-


tivamente non evitabili.
Quindi l’utilizzo di questo

strumento da parte delle aziende,


al di là di dove è collocata l’unità
produttiva, non darà luogo a one-

ri aggiuntivi. Nessun pagamento


di addizionale anche nel caso di
utilizzo di cassa integrazione di

deroga nelle zone rossa e gialla.


Al contrario ci sono importanti
settori economici del Paese che,

per le loro caratteristiche contri-


butive, hanno esclusivamente
una copertura Cigs. Si tratta delle

aziende municipalizzate, quelle


dei settori del credito e assicura-
zioni, la grande distribuzione or-

ganizzata con più di  dipenden-


ti. Ma anche le mense aziendali, le
imprese di pulizia e vigilanza con

oltre  dipendenti.
In tutti questi casi, salvo mo-

difiche normative che potranno


intervenire nei prossimi giorni,
le aziende possono attivare solo

la Cigs con particolare riferimen-
to a quanto stabilito dall’articolo

, comma , del decreto ministe-


riale , per evento improv-
viso e imprevisto esterno alla ge-

stione aziendale.


Ma in questo caso, sebbene la
causale si adatti bene alle condi-

zioni del coronavirus, non sussi-


stono specifiche norme che
escludono l’applicazione della

contribuzione addizionale. Si


tratta di un onere che potrebbe
risultare incoerente con la finali-

tà straordinaria.


Inoltre il ricorso a questo
strumento impone lo svolgi-

mento della procedura sindacale


che dura fino a  giorni. Si trat-
ta di un tempo che potrebbe es-

sere incompatibile con l’urgenza
di intervento che impone la con-

dizione di emergenza.


È necessario inoltre prevedere
che l’attivazione della Cigs in base

alla norma sopra indicata non si


computi ai fini del raggiungimen-
to della durata massima e abbia

anche effetti retroattivi.


È evidente, infine, come l’esi-
genza di tutela si stia estenden-

do su tutto il territorio nazionale


e quindi è sempre più necessario
introdurre un unico strumento

da applicare in modo uniforme


in tutta Italia.


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CONTABILITÀ


Obbligo di informativa nei bilanci


In nota integrativa


gli eventi rilevanti


dopo la chiusura di esercizio


Franco Roscini Vitali


Informativa sui fatti di rilievo avve-


nuti dopo la chiusura dell’esercizio


rilevante per tutte le imprese, anche


per quelle che redigono il bilancio


in forma abbreviata, con esclusione


delle micro imprese.


L’articolo  numero -


quater è stato introdotto, con de-


correnza dai bilanci , dal de-


creto / che ha apportato due


novità: innanzi tutto ha, di fatto,


“traslocato” l’informativa in que-


stione, in precedenza prevista


nella relazione sulla gestione,


nella nota integrativa.


Lo spostamento non è di poco


conto perché l’informativa passa da


un documento che correda il bilan-


cio e che, pertanto non costituisce
il bilancio, alla nota integrativa che

invece è parte del bilancio: questa è,
nella sostanza, la diversa “gerar-

chia” dei due documenti come si


evince dalla lettura degli articoli
 e  del Codice civile.

Proprio la funzione della rela-


zione sulla gestione a “corredo”
del bilancio è il motivo per il quale,

sino a ora, i principi contabili non


se ne sono occupati.
Tra l’altro, è la direttiva / che

ha previsto l’inclusione nella nota


integrativa della natura e dell’effet-
to finanziario di eventi rilevanti ve-

rificatisi dopo la data di chiusura


del bilancio, che non sono stati pre-
si in considerazione nel conto eco-

nomico o nello stato patrimoniale.


La seconda novità, apportata dal
decreto /, è l’ampliamento del

contenuto dell’informativa che, si-


no ai bilanci , era piuttosto ge-
nerica e discorsiva riguardando i

fatti di rilievo avvenuti dopo la


chiusura dell’esercizio.
Dai bilanci , invece, il nu-

mero -quater) dell’articolo 


prevede informazioni più detta-
gliate che riguardano la natura e

l’effetto patrimoniale, finanziario


ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura del-

l’esercizio: questo, tra l’altro,


comporta una maggiore respon-
sabilità di controllo per sindaci e

revisori. In sostanza, si è passati


da un’informazione descrittiva a
un’informazione non solo descrit-

tiva ma anche quantitativa.


I fatti in questione, come preci-
sa il principio contabile Oic , so-

no quelli “nuovi” che riguardano


situazioni non in essere alla data di
riferimento del bilancio: per le im-

prese con esercizio ad anno solare,


fatti intervenuti dopo il  dicem-
bre. Ora non c’è dubbio che i fatti

(dolorosi) legati anche agli effetti


economici causati dal coronavirus,
che stanno attraversando non solo

il nostro Paese ma il mondo intero,


dovrebbero formare oggetto di in-
formativa. Per esempio, con riferi-

mento a ricavi delle vendite,


esportazioni, importazioni e altri
rapporti con Paesi esteri, necessita

l’informativa che dovrebbe anche


illustrare e commentare gli effetti
economici quantomeno sui primi

mesi del .


Qualcuno, a onor del vero, po-
trebbe obiettare che si tratterebbe

di fornire un’informativa a danno


delle imprese che potrebbe prestare
il fianco a restrizioni da parte degli

istituti di credito, con interventi più
o meno drastici

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GIUSTIZIA


Processi


senza rinvii,


avvocati


in sciopero


I commercialisti:


misure anche


per le liti tributarie


Maurizio Caprino


Sciopero degli avvocati dal  al 
marzo. Lo ha indetto nella serata

di ieri l’Organismo congressuale
forense (Ocf) di fronte alle man-

cate risposte alla sua richiesta di


rinvio dei termini processuali in
tutta Italia a causa del coronavi-

rus. Gli slittamenti previsti dal-


l’ultimo decreto legge sull’emer-
genza (Dl /) ne prevede so-

lo per la zona rossa, per ora limi-


tata a un’area marginale di
Lombardia e Veneto, mentre le

conseguenze dell’epidemia si av-


vertono anche altrove.
Per questo ieri avvocati (Ocf e

Uncc, l’unione delle Camere civi-


li) e commercialisti (Cndcec) ave-
vano chiesto una sospensione

per tutto il territorio nazionale.


Nei processi ordinari e in quelli
tributari. Il contagio di due magi-

strati di Milano ha fatto saltare il


tappo delle tensioni covate nelle
aule e nei corridoi negli ultimi

dieci giorni.


Il Palazzo di giustizia di Mila-
no è stato chiuso alle attività or-

dinarie non urgenti, ma poi vari


presidenti di sezione hanno
emanato provvedimenti con re-

gole particolari. In almeno un


caso, relativo a una sezione pe-
nale, agli avvocati è stato chiesto

di essere comunque presenti di
persona, per prendere nota delle

date di rinvio delle udienze.


In molte altre sedi giudiziarie
sono state adottate misure

estemporanee, in assenza di cri-


teri nazionali.
Gli organismi dell’avvocatura

di varie parti d’Italia hanno chie-


sto l’intervento del ministro della
Giustizia, Alfonso Bonafede, cui

i problemi della categoria erano


stati già illustrati già il  febbra-
io dal presidente del Consiglio

nazionale forense (Cnf), Andrea


Mascherin. Il ministro non si è
ancora espresso su un rinvio ge-

neralizzato. Di qui le richieste di


ieri e lo sciopero.
Richieste basate non solo sul

proliferare di prassi locali che


non di rado incidono su diritti
garantiti dalla Costituzione, ma

anche sul fatto che molti profes-


sionisti svolgono la loro attività
in sedi giudiziarie sparse per

tutta Italia, rischiando di pren-


dere il virus e diffonderlo in altri
uffici lontani. A questi problemi

hanno fatto riferiment i presi-


denti dell’Ocf, Giovanni Malin-
conico, e dell’Uncc, Antonio de

Notaristefani.
In sostanza, si chiedono per

tutta Italia il rinvio di ufficio del-


le udienze già fissate, moratoria
sulla fissazione di nuove udien-

ze e la sospensione di tutti i ter-


mini processuali.
Nel caso del processo tribu-

tario c’è un ulteriore problema,


rilevato da Massimo Miani, pre-
sidente del Cndcec: «Quello tri-

butario è l’unico processo non


contemplato nel Dl / che
ha previsto il rinvio delle udien-

ze e dei termini processuali per


tutte le altre giurisdizioni. Ana-
logo provvedimento è necessa-

rio per il termine di  giorni


entro cui svolgere i contraddit-
tori presso gli uffici territoriali

dell’agenzia delle Entrate nel-


l’ambito dei procedimenti di ac-
certamento con adesione. Tali

termini andrebbero anch’essi


sospesi e con essi quelli per pro-
porre l’eventuale.

L’emergenza coronavirus,


con le conseguenti difficoltà la-
vorative degli avvocati, è anche

alla base della richiesta del Cnf,


Ocf e Cassa forense al Governo
per «estendere, fino al  giu-

gno, la finestra temporale per la
compensazione dei debiti fiscali

con i crediti per spese, diritti e


onorari spettanti agli avvocati
ammessi al patrocinio a spese

dello Stato, portandola in deroga


per l’anno  dal ° marzo al 
giugno o altra diversa scadenza».

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INADEMPIMENTI


Scattano le clausole di forza maggiore


Le due esimenti ammesse


sono l’eccessiva onerosità e


l’impossibilità sopravvenuta


Nicole Frigo


Tatiana Karabanova


La diffusione del Covid- e i conse-


guenti provvedimenti adottati dalle


autorità competenti, tesi ad argina-


re la diffusione del virus, hanno


provocato gravi irregolarità – se


non la sospensione totale - dell’ope-


ratività delle aziende con conse-


guente accrescimento del rischio


dell’inadempimento delle obbliga-


zioni contrattuali pendenti sugli


operatori commerciali che risiedo-


no nelle aree oggetto dei provvedi-


menti restrittivi. Pertanto, è fonda-


mentale valutare se tale situazione


possa esonerare l’operatore in diffi-


coltà (o impossibilitato) nell’adem-


pimento dell’obbligazione contrat-


tuale invocando l’operatività della


clausola di forza maggiore.


Il legislatore italiano non fornisce


una precisa definizione di forza


maggiore, bensì individua nell’im-


possibilità sopravvenuta e nell’ec-


cessiva onerosità le esimenti della


responsabilità derivante dall’ina-


dempimento contrattuale.


L’articolo  del Codice civile


statuisce che l’obbligazione si estin-


gue quando per una causa non im-


putabile al debitore la prestazione


diventa impossibile e, laddove l’im-
possibilità sia solamente tempora-

nea, il debitore non è responsabile


del ritardo nell’esecuzione della pre-
stazione finché l’impossibilità per-

dura. Il concetto dell’eccessiva one-


rosità sopravvenuta (quale analogo
italiano della categoria delle cosid-

dette clausole hardship) tiene, altresì,


conto delle sopravvenienze rappre-
sentate da avvenimenti straordinari

e imprevedibili che rendono la pre-
stazione promessa eccessivamente

onerosa per una delle parti, alla qua-


le viene data pertanto la possibilità di
chiedere la risoluzione del contratto.

A livello internazionale la defini-


zione dei concetti di forza maggiore
e di hardship sono contemplati, tra

l’altro, nella Convenzione di Vienna


del  e nei principi Unidroit i
quali prevedono che la parte ina-

dempiente sia esonerata da re-


sponsabilità e che quindi possa in-
vocare l’applicazione della clausola

di forza maggiore in presenza dei


seguenti requisiti:
) l’estraneità dell’accadimento dal-

la sfera di controllo dell’obbligato;


) la non prevedibilità dell’evento al
momento della stipulazione del

contratto;


) l’insormontabilità del fatto im-
pedente o dei suoi esiti.

Dunque, esaminato il concetto di


forza maggiore sia dal punto di vista
del diritto interno che di quello in-

ternazionale è opportuno fare un’ul-
teriore precisazione.

Qualora le parti abbiano indicato


tra gli eventi costituenti causa di
forza maggiore l’evento specifico

della epidemia/pandemia non


sembrerebbero sorgersi dubbi circa
l’assenza di responsabilità della

parte inadempiente per motivi le-


gati all’epidemia medesima poiché
le parti lo hanno espressamente

previsto contrattualmente.
Tuttavia, anche in questo caso,

al fine di determinare l’operatività


o meno della clausola sarà comun-
que necessario esaminare le circo-

stanze concrete.


La mera non menzione dell’even-
to in esame tra le cause di forza mag-

giore o, l’assenza della clausola stes-


sa, non determina per ciò solo la non
applicabilità del concetto stesso.

Infatti, l’evento coronavirus e le


sue implicazioni in relazione alle
prestazioni contrattualmente as-

sunte dalle parti vanno analizzate


in ottica del concetto di forza mag-
giore contemplato dalla legge ap-

plicabile al contratto (o a livello in-


ternazionale per i contratti del
commercio internazionale).

Con riferimento all’ordinamento


italiano occorrerà pertanto rifarsi a
quanto previsto dagli articoli ,

,  e  del Codice civile.


Si ricorda infine, che la parte che
intende invocare la causa di forza

maggiore è tenuta a notificare alla
propria controparte il verificarsi del-

l’evento di forza maggiore e la pro-


pria intenzione di avvalersi della
clausola stessa, a fornire alla contro-

parte tutte le informazioni sullo svi-


luppo della situazione ed eventual-
mente, notificare alla controparte il

venir meno dell’evento di forza mag-


giore oppure manifestare la propria
volontà di risolvere il contratto.

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NORME INTERNAZIONALI



  1. Le fonti


A livello internazionale la
definizione dei concetti di

forza maggiore e di hardship


sono contemplati nella
Convenzione di Vienna del

1980 e nei principi Unidroit i


quali prevedono che la parte
inadempiente sia esonerata

da responsabilità.



  1. I tre requisiti


Per applicare la clausola di


forza maggiore occorre:
1) l’estraneità

dell’accadimento dalla sfera
di controllo dell’obbligato;


  1. la non prevedibilità


dell’evento al momento
della stipula del contratto;


  1. l’insormontabilità del


fatto impedente o degli esiti


ADEMPIMENTI


Comunicazione


con invio massivo


per lo smart working


Su Cliclavoro procedura


ad hoc per notificare


l’avvio senza accordo


Barbara Massara


Matteo Prioschi


Dal  marzo i datori di lavoro pos-


sono comunicare con modalità
semplificata e in modo massivo i

nominativi dei dipendenti che


svolgono le mansioni in smart
working secondo quanto previsto

dall’articolo  del Dpcm ° marzo


 (ora sostituito dall’articolo ,
comma , lettera n del Dpcm  mar-

zo). Infatti da ieri è online sul sito


Cliclavoro la nuova procedura da
utilizzare per assolvere all’obbligo

di comunicazione prevista dall’ar-


ticolo  della legge /.
La comunicazione è a livello

aziendale in quanto effettuata dal-


l’impresa con modalità massiva, e
non per singolo dipendente, come

ordinariamente avviene per il depo-


sito dei contratti di lavoro agile. La
struttura semplificata richiede in-

fatti l’indicazione dei soli dati ana-


grafici dell’azienda, per lo più pre-
compilati dalla procedura informa-

tica dopo che l’utente inserisce il co-


dice fiscale della società.
Alla comunicazione devono es-

sere allegati sia l’autocertificazione


aziendale in formato Pdf/A, che
l’elenco dei lavoratori in formato

excel ai quali è richiesto lo svolgi-


mento della prestazione in smart
working. Il ministero non ha fornito

specifiche istruzioni su cosa debba
contenere l’autocertificazione, sal-

vo un ulteriore elenco dei lavoratori


coinvolti oltre a quello in formato
excel. Autocertificazione che forse

potrebbe anche non essere più ne-


cessaria dopo che già il Dpcm °
marzo ha esteso l’utilizzo del lavoro

agile senza accordo individuale al-


l’intero territorio nazionale e dopo


che è stata creata un’apposita proce-


dura di comunicazione in deroga al-
le regole ordinarie.

Ad ogni modo tale documento


aziendale, predisposto secondo il
Dpr /, sottoscritto dal lega-

le rappresentante o da chi ne ha la


procura, dovrebbe contenere l’in-
tenzione di ricorrere alle modalità di

lavoro agile nel rispetto delle pre-


scrizioni contenute negli articoli -
 della legge /, nonché delle

specifiche deroghe previste dai


Dpcm. Il datore di lavoro deve altresì
allegare l’elenco dei dipendenti in

lavoro agile, utilizzando l’apposito


file excel presente nella procedura,
con il quale devono essere forniti i

dati individuali richiesti (dati ana-


grafici compreso il codice fiscale; i
dati Inail quali la posizione assicu-

rativa territoriale e la voce di tariffa
applicata a quel lavoratore; nonché

la durata del periodo in lavoro agile).


La nuova procedura semplificata
consente inoltre alle aziende di co-

municare al ministero prestazioni


svolte in lavoro agile anche da quei
dipendenti che già utilizzavano

questa modalità lavorativa per alcu-


ni giorni alla settimana, ai quali
l’azienda ha però chiesto un’esten-

sione in ragione dell’emergenza sa-


nitaria. Attualmente, però, a conclu-
sione dell’operazione si ottiene il

numero di protocollo della comuni-


cazione trasmessa, ma non è visua-
lizzabile la relativa ricevuta. Secon-

do quanto spiegato nell’apposito


manuale pubblicato sul sito, non è
consentito utilizzare la procedura

per annullare o modificare prece-


denti comunicazioni.
Rimane l’obbligo di trasmettere

al lavoratore l’informativa ai fini


della salute e della sicurezza sul la-
voro indicata all’articolo  della

legge /, obbligo che potrà es-


sere assolto utilizzando l’apposito
fac simile predisposto dall’Inail e re-

so disponibile sul proprio sito.


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QUOTIDIANO


DEL LAVORO


REDDITO DI CITTADINANZA


Nota ministeriale,


Rdc non pignorabile


Il Reddito di cittadinanza è
pignorabile? La domanda in realtà è

meno banale di quanto sembri, così


come la sua risposta. La norma che
ha introdotto tale misura di

sostegno (Dl /), in realtà non


dice nulla di specifico, limitandosi a
identificare tale intervento come

misura di politica attiva del lavoro a


garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla povertà, alla

disuguaglianza e all'esclusione


sociale attraverso politiche volte al
sostegno economico e

all'inserimento sociale dei soggetti a


rischio di emarginazione.
— Silvano Imbriaci

Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianolavoro.ilsole24ore.com


QdL


LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA


Lavoro agile


«obbligato» per le Pa


Finita la fase sperimentale


Ipotesi di permettere


di usare i pc personali


Gianni Trovati


ROMA

L'emergenza coronavirus archi-


via la lunga fase sperimentale


dello smart working. Parola del
ministero della Funzione pub-

blica, nella circolare / fir-


mata dalla ministra della Pa Fa-
biana Dadone.

In seguito al primo decreto sul


coronavirus, si legge nella circola-
re, «è superato il regime speri-

mentale» ed entra «a regime»


l’obbligo per gli enti pubblici «di
adottare misure organizzative»

per permettere ai dipendenti di


effettuare davvero il lavoro agile.
Questo significa che nel nuovo

quadro dovrebbero partire anche


le sanzioni ai dirigenti degli uffici
che non si adeguano. Perché è la

stessa circolare a ricordare che fin


dal  (articolo  della legge
 di quell’anno) le norme pre-

vedono che l’adozione delle misu-


re organizzative per le «modalità
flessibili» di svolgimento del la-

voro è oggetto di valutazione al-
l’interno delle pubbliche ammini-

strazioni. I dirigenti che non at-


tuano questa riorganizzazione,
quindi, dovrebbero ricevere valu-

tazioni negative che finirebbero


per colpire la quota di busta paga
legata ai «risultati». Questo alme-

no nelle intenzioni delle norme.


Ma il condizionale è d'obbligo.
Le stesse regole del  preve-

devano di permettere entro tre


anni il lavoro agile ad almeno il
% dei dipendenti pubblici. Ma la

lunga sperimentazione, e il man-


cato raggiungimento dell’obietti-
vo, mostrano per tabulas i tanti

ostacoli alla realizzazione effetti-


va del lavoro agile. Che è arrivato


davvero solo dove c’è stato un im-
pulso effettivo da parte dei diri-

genti, che hanno attivato una rior-


ganizzazione operativa ma anche
un cambio culturale nella conce-

zione del lavoro pubblico. Un mix


che richiede tempi lunghi, e spie-
ga la diffusione molto limitata

delle esperienze di successo.


Ora la situazione impone di ac-
celerare, ma i tempi di realizza-

zione concreta del lavoro agile


mal si conciliano con le esigenze
dell'emergenza. Il problema tra-

spare chiaro fra le righe della cir-
colare. Perché lo smart working,

ricorda la Funzione pubblica, va


portato avanti «senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza

pubblica». E anche l’allargamen-


to delle convenzioni Consip per
l’acquisto di tablet e computer

portatili, appena previsto dal pri-


mo decreto coronavirus, deve fa-
re i conti con i limiti di bilancio

delle singole Pa.


Per attivare le «modalità fles-
sibili» di svolgimento della pre-

stazione, allora, la circolare sug-


gerisce addirittura di permettere
ai dipendenti di utilizzare i pro-

pri computer domestici per lavo-


rare. Una strada non semplice da
seguire, perché sono le stesse

istruzioni a ricordare che per im-


boccarla occorre «garantire ade-
guati livelli di sicurezza e prote-

zione della rete».


In quest’ottica è importante
«utilizzare soluzioni cloud per

agevolare l’accesso condiviso ai


dati», e ricorrere «a strumenti
di partecipazione da remoto a

riunioni e incontri di lavoro».


Tutto giusto. Ma tutto compli-
cato, e spesso costoso, da tra-

durre in pratica.
[email protected]

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