Il Sole 24 Ore Giovedì 5 Marzo 2020 29
Norme & Tributi
Con la Cigs non si sfugge
alla contribuzione addizionale
CORONAVIRUS
Maggiorazione fino al %
anche se usata per far
fronte all’emergenza
Nessun onere aggiuntivo
per chi ricorre alla cassa
integrazione ordinaria
Enzo De Fusco
Le aziende che non possono acce-
dere alla cassa integrazione ordi-
naria e attivano la cassa integra-
zione straordinaria per eventi im-
provvisi e imprevisti, come nel
caso di coronavirus, avranno un
costo aggiuntivo poiché costrette
a pagare anche la contribuzione
addizionale del , o % sulla
cassa integrazione utilizzata.
L’addizionale non è dovuta,
invece, dalle imprese che utiliz-
zano la cassa integrazione ordi-
naria a tutela del coronavirus in-
dipendentemente dalla loro col-
locazione geografica. È questo
uno degli effetti della cassa inte-
grazione nella fase delicata di
gestione del virus.
La regolamentazione a mac-
chia di leopardo delle tutele ri-
schia di far emergere alcune fi-
siologiche incongruenze che
andrebbero evitate. Infatti le
aziende che, per le proprie ca-
ratteristiche contributive han-
no la possibilità di attivare la
Cigo, non incontrano problemi
grazie alla norma contenuta
nell’articolo , comma , del
decreto legislativo / se-
condo cui il contributo addizio-
nale non è dovuto per gli inter-
venti concessi per eventi ogget-
tivamente non evitabili.
Quindi l’utilizzo di questo
strumento da parte delle aziende,
al di là di dove è collocata l’unità
produttiva, non darà luogo a one-
ri aggiuntivi. Nessun pagamento
di addizionale anche nel caso di
utilizzo di cassa integrazione di
deroga nelle zone rossa e gialla.
Al contrario ci sono importanti
settori economici del Paese che,
per le loro caratteristiche contri-
butive, hanno esclusivamente
una copertura Cigs. Si tratta delle
aziende municipalizzate, quelle
dei settori del credito e assicura-
zioni, la grande distribuzione or-
ganizzata con più di dipenden-
ti. Ma anche le mense aziendali, le
imprese di pulizia e vigilanza con
oltre dipendenti.
In tutti questi casi, salvo mo-
difiche normative che potranno
intervenire nei prossimi giorni,
le aziende possono attivare solo
la Cigs con particolare riferimen-
to a quanto stabilito dall’articolo
, comma , del decreto ministe-
riale , per evento improv-
viso e imprevisto esterno alla ge-
stione aziendale.
Ma in questo caso, sebbene la
causale si adatti bene alle condi-
zioni del coronavirus, non sussi-
stono specifiche norme che
escludono l’applicazione della
contribuzione addizionale. Si
tratta di un onere che potrebbe
risultare incoerente con la finali-
tà straordinaria.
Inoltre il ricorso a questo
strumento impone lo svolgi-
mento della procedura sindacale
che dura fino a giorni. Si trat-
ta di un tempo che potrebbe es-
sere incompatibile con l’urgenza
di intervento che impone la con-
dizione di emergenza.
È necessario inoltre prevedere
che l’attivazione della Cigs in base
alla norma sopra indicata non si
computi ai fini del raggiungimen-
to della durata massima e abbia
anche effetti retroattivi.
È evidente, infine, come l’esi-
genza di tutela si stia estenden-
do su tutto il territorio nazionale
e quindi è sempre più necessario
introdurre un unico strumento
da applicare in modo uniforme
in tutta Italia.
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CONTABILITÀ
Obbligo di informativa nei bilanci
In nota integrativa
gli eventi rilevanti
dopo la chiusura di esercizio
Franco Roscini Vitali
Informativa sui fatti di rilievo avve-
nuti dopo la chiusura dell’esercizio
rilevante per tutte le imprese, anche
per quelle che redigono il bilancio
in forma abbreviata, con esclusione
delle micro imprese.
L’articolo numero -
quater è stato introdotto, con de-
correnza dai bilanci , dal de-
creto / che ha apportato due
novità: innanzi tutto ha, di fatto,
“traslocato” l’informativa in que-
stione, in precedenza prevista
nella relazione sulla gestione,
nella nota integrativa.
Lo spostamento non è di poco
conto perché l’informativa passa da
un documento che correda il bilan-
cio e che, pertanto non costituisce
il bilancio, alla nota integrativa che
invece è parte del bilancio: questa è,
nella sostanza, la diversa “gerar-
chia” dei due documenti come si
evince dalla lettura degli articoli
e del Codice civile.
Proprio la funzione della rela-
zione sulla gestione a “corredo”
del bilancio è il motivo per il quale,
sino a ora, i principi contabili non
se ne sono occupati.
Tra l’altro, è la direttiva / che
ha previsto l’inclusione nella nota
integrativa della natura e dell’effet-
to finanziario di eventi rilevanti ve-
rificatisi dopo la data di chiusura
del bilancio, che non sono stati pre-
si in considerazione nel conto eco-
nomico o nello stato patrimoniale.
La seconda novità, apportata dal
decreto /, è l’ampliamento del
contenuto dell’informativa che, si-
no ai bilanci , era piuttosto ge-
nerica e discorsiva riguardando i
fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio.
Dai bilanci , invece, il nu-
mero -quater) dell’articolo
prevede informazioni più detta-
gliate che riguardano la natura e
l’effetto patrimoniale, finanziario
ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura del-
l’esercizio: questo, tra l’altro,
comporta una maggiore respon-
sabilità di controllo per sindaci e
revisori. In sostanza, si è passati
da un’informazione descrittiva a
un’informazione non solo descrit-
tiva ma anche quantitativa.
I fatti in questione, come preci-
sa il principio contabile Oic , so-
no quelli “nuovi” che riguardano
situazioni non in essere alla data di
riferimento del bilancio: per le im-
prese con esercizio ad anno solare,
fatti intervenuti dopo il dicem-
bre. Ora non c’è dubbio che i fatti
(dolorosi) legati anche agli effetti
economici causati dal coronavirus,
che stanno attraversando non solo
il nostro Paese ma il mondo intero,
dovrebbero formare oggetto di in-
formativa. Per esempio, con riferi-
mento a ricavi delle vendite,
esportazioni, importazioni e altri
rapporti con Paesi esteri, necessita
l’informativa che dovrebbe anche
illustrare e commentare gli effetti
economici quantomeno sui primi
mesi del .
Qualcuno, a onor del vero, po-
trebbe obiettare che si tratterebbe
di fornire un’informativa a danno
delle imprese che potrebbe prestare
il fianco a restrizioni da parte degli
istituti di credito, con interventi più
o meno drastici
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GIUSTIZIA
Processi
senza rinvii,
avvocati
in sciopero
I commercialisti:
misure anche
per le liti tributarie
Maurizio Caprino
Sciopero degli avvocati dal al
marzo. Lo ha indetto nella serata
di ieri l’Organismo congressuale
forense (Ocf) di fronte alle man-
cate risposte alla sua richiesta di
rinvio dei termini processuali in
tutta Italia a causa del coronavi-
rus. Gli slittamenti previsti dal-
l’ultimo decreto legge sull’emer-
genza (Dl /) ne prevede so-
lo per la zona rossa, per ora limi-
tata a un’area marginale di
Lombardia e Veneto, mentre le
conseguenze dell’epidemia si av-
vertono anche altrove.
Per questo ieri avvocati (Ocf e
Uncc, l’unione delle Camere civi-
li) e commercialisti (Cndcec) ave-
vano chiesto una sospensione
per tutto il territorio nazionale.
Nei processi ordinari e in quelli
tributari. Il contagio di due magi-
strati di Milano ha fatto saltare il
tappo delle tensioni covate nelle
aule e nei corridoi negli ultimi
dieci giorni.
Il Palazzo di giustizia di Mila-
no è stato chiuso alle attività or-
dinarie non urgenti, ma poi vari
presidenti di sezione hanno
emanato provvedimenti con re-
gole particolari. In almeno un
caso, relativo a una sezione pe-
nale, agli avvocati è stato chiesto
di essere comunque presenti di
persona, per prendere nota delle
date di rinvio delle udienze.
In molte altre sedi giudiziarie
sono state adottate misure
estemporanee, in assenza di cri-
teri nazionali.
Gli organismi dell’avvocatura
di varie parti d’Italia hanno chie-
sto l’intervento del ministro della
Giustizia, Alfonso Bonafede, cui
i problemi della categoria erano
stati già illustrati già il febbra-
io dal presidente del Consiglio
nazionale forense (Cnf), Andrea
Mascherin. Il ministro non si è
ancora espresso su un rinvio ge-
neralizzato. Di qui le richieste di
ieri e lo sciopero.
Richieste basate non solo sul
proliferare di prassi locali che
non di rado incidono su diritti
garantiti dalla Costituzione, ma
anche sul fatto che molti profes-
sionisti svolgono la loro attività
in sedi giudiziarie sparse per
tutta Italia, rischiando di pren-
dere il virus e diffonderlo in altri
uffici lontani. A questi problemi
hanno fatto riferiment i presi-
denti dell’Ocf, Giovanni Malin-
conico, e dell’Uncc, Antonio de
Notaristefani.
In sostanza, si chiedono per
tutta Italia il rinvio di ufficio del-
le udienze già fissate, moratoria
sulla fissazione di nuove udien-
ze e la sospensione di tutti i ter-
mini processuali.
Nel caso del processo tribu-
tario c’è un ulteriore problema,
rilevato da Massimo Miani, pre-
sidente del Cndcec: «Quello tri-
butario è l’unico processo non
contemplato nel Dl / che
ha previsto il rinvio delle udien-
ze e dei termini processuali per
tutte le altre giurisdizioni. Ana-
logo provvedimento è necessa-
rio per il termine di giorni
entro cui svolgere i contraddit-
tori presso gli uffici territoriali
dell’agenzia delle Entrate nel-
l’ambito dei procedimenti di ac-
certamento con adesione. Tali
termini andrebbero anch’essi
sospesi e con essi quelli per pro-
porre l’eventuale.
L’emergenza coronavirus,
con le conseguenti difficoltà la-
vorative degli avvocati, è anche
alla base della richiesta del Cnf,
Ocf e Cassa forense al Governo
per «estendere, fino al giu-
gno, la finestra temporale per la
compensazione dei debiti fiscali
con i crediti per spese, diritti e
onorari spettanti agli avvocati
ammessi al patrocinio a spese
dello Stato, portandola in deroga
per l’anno dal ° marzo al
giugno o altra diversa scadenza».
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INADEMPIMENTI
Scattano le clausole di forza maggiore
Le due esimenti ammesse
sono l’eccessiva onerosità e
l’impossibilità sopravvenuta
Nicole Frigo
Tatiana Karabanova
La diffusione del Covid- e i conse-
guenti provvedimenti adottati dalle
autorità competenti, tesi ad argina-
re la diffusione del virus, hanno
provocato gravi irregolarità – se
non la sospensione totale - dell’ope-
ratività delle aziende con conse-
guente accrescimento del rischio
dell’inadempimento delle obbliga-
zioni contrattuali pendenti sugli
operatori commerciali che risiedo-
no nelle aree oggetto dei provvedi-
menti restrittivi. Pertanto, è fonda-
mentale valutare se tale situazione
possa esonerare l’operatore in diffi-
coltà (o impossibilitato) nell’adem-
pimento dell’obbligazione contrat-
tuale invocando l’operatività della
clausola di forza maggiore.
Il legislatore italiano non fornisce
una precisa definizione di forza
maggiore, bensì individua nell’im-
possibilità sopravvenuta e nell’ec-
cessiva onerosità le esimenti della
responsabilità derivante dall’ina-
dempimento contrattuale.
L’articolo del Codice civile
statuisce che l’obbligazione si estin-
gue quando per una causa non im-
putabile al debitore la prestazione
diventa impossibile e, laddove l’im-
possibilità sia solamente tempora-
nea, il debitore non è responsabile
del ritardo nell’esecuzione della pre-
stazione finché l’impossibilità per-
dura. Il concetto dell’eccessiva one-
rosità sopravvenuta (quale analogo
italiano della categoria delle cosid-
dette clausole hardship) tiene, altresì,
conto delle sopravvenienze rappre-
sentate da avvenimenti straordinari
e imprevedibili che rendono la pre-
stazione promessa eccessivamente
onerosa per una delle parti, alla qua-
le viene data pertanto la possibilità di
chiedere la risoluzione del contratto.
A livello internazionale la defini-
zione dei concetti di forza maggiore
e di hardship sono contemplati, tra
l’altro, nella Convenzione di Vienna
del e nei principi Unidroit i
quali prevedono che la parte ina-
dempiente sia esonerata da re-
sponsabilità e che quindi possa in-
vocare l’applicazione della clausola
di forza maggiore in presenza dei
seguenti requisiti:
) l’estraneità dell’accadimento dal-
la sfera di controllo dell’obbligato;
) la non prevedibilità dell’evento al
momento della stipulazione del
contratto;
) l’insormontabilità del fatto im-
pedente o dei suoi esiti.
Dunque, esaminato il concetto di
forza maggiore sia dal punto di vista
del diritto interno che di quello in-
ternazionale è opportuno fare un’ul-
teriore precisazione.
Qualora le parti abbiano indicato
tra gli eventi costituenti causa di
forza maggiore l’evento specifico
della epidemia/pandemia non
sembrerebbero sorgersi dubbi circa
l’assenza di responsabilità della
parte inadempiente per motivi le-
gati all’epidemia medesima poiché
le parti lo hanno espressamente
previsto contrattualmente.
Tuttavia, anche in questo caso,
al fine di determinare l’operatività
o meno della clausola sarà comun-
que necessario esaminare le circo-
stanze concrete.
La mera non menzione dell’even-
to in esame tra le cause di forza mag-
giore o, l’assenza della clausola stes-
sa, non determina per ciò solo la non
applicabilità del concetto stesso.
Infatti, l’evento coronavirus e le
sue implicazioni in relazione alle
prestazioni contrattualmente as-
sunte dalle parti vanno analizzate
in ottica del concetto di forza mag-
giore contemplato dalla legge ap-
plicabile al contratto (o a livello in-
ternazionale per i contratti del
commercio internazionale).
Con riferimento all’ordinamento
italiano occorrerà pertanto rifarsi a
quanto previsto dagli articoli ,
, e del Codice civile.
Si ricorda infine, che la parte che
intende invocare la causa di forza
maggiore è tenuta a notificare alla
propria controparte il verificarsi del-
l’evento di forza maggiore e la pro-
pria intenzione di avvalersi della
clausola stessa, a fornire alla contro-
parte tutte le informazioni sullo svi-
luppo della situazione ed eventual-
mente, notificare alla controparte il
venir meno dell’evento di forza mag-
giore oppure manifestare la propria
volontà di risolvere il contratto.
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NORME INTERNAZIONALI
- Le fonti
A livello internazionale la
definizione dei concetti di
forza maggiore e di hardship
sono contemplati nella
Convenzione di Vienna del
1980 e nei principi Unidroit i
quali prevedono che la parte
inadempiente sia esonerata
da responsabilità.
- I tre requisiti
Per applicare la clausola di
forza maggiore occorre:
1) l’estraneità
dell’accadimento dalla sfera
di controllo dell’obbligato;
- la non prevedibilità
dell’evento al momento
della stipula del contratto;
- l’insormontabilità del
fatto impedente o degli esiti
ADEMPIMENTI
Comunicazione
con invio massivo
per lo smart working
Su Cliclavoro procedura
ad hoc per notificare
l’avvio senza accordo
Barbara Massara
Matteo Prioschi
Dal marzo i datori di lavoro pos-
sono comunicare con modalità
semplificata e in modo massivo i
nominativi dei dipendenti che
svolgono le mansioni in smart
working secondo quanto previsto
dall’articolo del Dpcm ° marzo
(ora sostituito dall’articolo ,
comma , lettera n del Dpcm mar-
zo). Infatti da ieri è online sul sito
Cliclavoro la nuova procedura da
utilizzare per assolvere all’obbligo
di comunicazione prevista dall’ar-
ticolo della legge /.
La comunicazione è a livello
aziendale in quanto effettuata dal-
l’impresa con modalità massiva, e
non per singolo dipendente, come
ordinariamente avviene per il depo-
sito dei contratti di lavoro agile. La
struttura semplificata richiede in-
fatti l’indicazione dei soli dati ana-
grafici dell’azienda, per lo più pre-
compilati dalla procedura informa-
tica dopo che l’utente inserisce il co-
dice fiscale della società.
Alla comunicazione devono es-
sere allegati sia l’autocertificazione
aziendale in formato Pdf/A, che
l’elenco dei lavoratori in formato
excel ai quali è richiesto lo svolgi-
mento della prestazione in smart
working. Il ministero non ha fornito
specifiche istruzioni su cosa debba
contenere l’autocertificazione, sal-
vo un ulteriore elenco dei lavoratori
coinvolti oltre a quello in formato
excel. Autocertificazione che forse
potrebbe anche non essere più ne-
cessaria dopo che già il Dpcm °
marzo ha esteso l’utilizzo del lavoro
agile senza accordo individuale al-
l’intero territorio nazionale e dopo
che è stata creata un’apposita proce-
dura di comunicazione in deroga al-
le regole ordinarie.
Ad ogni modo tale documento
aziendale, predisposto secondo il
Dpr /, sottoscritto dal lega-
le rappresentante o da chi ne ha la
procura, dovrebbe contenere l’in-
tenzione di ricorrere alle modalità di
lavoro agile nel rispetto delle pre-
scrizioni contenute negli articoli -
della legge /, nonché delle
specifiche deroghe previste dai
Dpcm. Il datore di lavoro deve altresì
allegare l’elenco dei dipendenti in
lavoro agile, utilizzando l’apposito
file excel presente nella procedura,
con il quale devono essere forniti i
dati individuali richiesti (dati ana-
grafici compreso il codice fiscale; i
dati Inail quali la posizione assicu-
rativa territoriale e la voce di tariffa
applicata a quel lavoratore; nonché
la durata del periodo in lavoro agile).
La nuova procedura semplificata
consente inoltre alle aziende di co-
municare al ministero prestazioni
svolte in lavoro agile anche da quei
dipendenti che già utilizzavano
questa modalità lavorativa per alcu-
ni giorni alla settimana, ai quali
l’azienda ha però chiesto un’esten-
sione in ragione dell’emergenza sa-
nitaria. Attualmente, però, a conclu-
sione dell’operazione si ottiene il
numero di protocollo della comuni-
cazione trasmessa, ma non è visua-
lizzabile la relativa ricevuta. Secon-
do quanto spiegato nell’apposito
manuale pubblicato sul sito, non è
consentito utilizzare la procedura
per annullare o modificare prece-
denti comunicazioni.
Rimane l’obbligo di trasmettere
al lavoratore l’informativa ai fini
della salute e della sicurezza sul la-
voro indicata all’articolo della
legge /, obbligo che potrà es-
sere assolto utilizzando l’apposito
fac simile predisposto dall’Inail e re-
so disponibile sul proprio sito.
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QUOTIDIANO
DEL LAVORO
REDDITO DI CITTADINANZA
Nota ministeriale,
Rdc non pignorabile
Il Reddito di cittadinanza è
pignorabile? La domanda in realtà è
meno banale di quanto sembri, così
come la sua risposta. La norma che
ha introdotto tale misura di
sostegno (Dl /), in realtà non
dice nulla di specifico, limitandosi a
identificare tale intervento come
misura di politica attiva del lavoro a
garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all'esclusione
sociale attraverso politiche volte al
sostegno economico e
all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione.
— Silvano Imbriaci
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com
QdL
LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Lavoro agile
«obbligato» per le Pa
Finita la fase sperimentale
Ipotesi di permettere
di usare i pc personali
Gianni Trovati
ROMA
L'emergenza coronavirus archi-
via la lunga fase sperimentale
dello smart working. Parola del
ministero della Funzione pub-
blica, nella circolare / fir-
mata dalla ministra della Pa Fa-
biana Dadone.
In seguito al primo decreto sul
coronavirus, si legge nella circola-
re, «è superato il regime speri-
mentale» ed entra «a regime»
l’obbligo per gli enti pubblici «di
adottare misure organizzative»
per permettere ai dipendenti di
effettuare davvero il lavoro agile.
Questo significa che nel nuovo
quadro dovrebbero partire anche
le sanzioni ai dirigenti degli uffici
che non si adeguano. Perché è la
stessa circolare a ricordare che fin
dal (articolo della legge
di quell’anno) le norme pre-
vedono che l’adozione delle misu-
re organizzative per le «modalità
flessibili» di svolgimento del la-
voro è oggetto di valutazione al-
l’interno delle pubbliche ammini-
strazioni. I dirigenti che non at-
tuano questa riorganizzazione,
quindi, dovrebbero ricevere valu-
tazioni negative che finirebbero
per colpire la quota di busta paga
legata ai «risultati». Questo alme-
no nelle intenzioni delle norme.
Ma il condizionale è d'obbligo.
Le stesse regole del preve-
devano di permettere entro tre
anni il lavoro agile ad almeno il
% dei dipendenti pubblici. Ma la
lunga sperimentazione, e il man-
cato raggiungimento dell’obietti-
vo, mostrano per tabulas i tanti
ostacoli alla realizzazione effetti-
va del lavoro agile. Che è arrivato
davvero solo dove c’è stato un im-
pulso effettivo da parte dei diri-
genti, che hanno attivato una rior-
ganizzazione operativa ma anche
un cambio culturale nella conce-
zione del lavoro pubblico. Un mix
che richiede tempi lunghi, e spie-
ga la diffusione molto limitata
delle esperienze di successo.
Ora la situazione impone di ac-
celerare, ma i tempi di realizza-
zione concreta del lavoro agile
mal si conciliano con le esigenze
dell'emergenza. Il problema tra-
spare chiaro fra le righe della cir-
colare. Perché lo smart working,
ricorda la Funzione pubblica, va
portato avanti «senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica». E anche l’allargamen-
to delle convenzioni Consip per
l’acquisto di tablet e computer
portatili, appena previsto dal pri-
mo decreto coronavirus, deve fa-
re i conti con i limiti di bilancio
delle singole Pa.
Per attivare le «modalità fles-
sibili» di svolgimento della pre-
stazione, allora, la circolare sug-
gerisce addirittura di permettere
ai dipendenti di utilizzare i pro-
pri computer domestici per lavo-
rare. Una strada non semplice da
seguire, perché sono le stesse
istruzioni a ricordare che per im-
boccarla occorre «garantire ade-
guati livelli di sicurezza e prote-
zione della rete».
In quest’ottica è importante
«utilizzare soluzioni cloud per
agevolare l’accesso condiviso ai
dati», e ricorrere «a strumenti
di partecipazione da remoto a
riunioni e incontri di lavoro».
Tutto giusto. Ma tutto compli-
cato, e spesso costoso, da tra-
durre in pratica.
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