Il Sole 24 Ore Venerdì 13 Marzo 2020 29
Norme & Tributi
Sempre esente Imu il fondo edificabile
condotto da un coltivatore diretto
AGRICOLTURA
Presa di posizione
del ministero nel caso
di più comproprietari
L’agevolazione ha carattere
oggettivo a prescindere
dalla qualifica dei contitolari
Luigi Lovecchio
L’esenzione Imu delle aree edificabi-
li possedute e condotte da Iap e colti-
vatori diretti continua a operare per
intero, e non solo per la quota di pos-
sesso dei suddetti soggetti, anche in
vigenza della nuova Imu. Lo afferma
la risoluzione / del diparti-
mento delle Politiche fiscali del Mef.
Le vecchie disposizioni Ici/Imu
disponevano che le aree edificabili
possedute e condotte da soggetti con
la qualifica di Iap o di coltivatori di-
retti fossero equiparate ai terreni
agricoli. Una consolidata giurispru-denza di Cassazione (tra le ultime la
sentenza /) ha al riguardoaffermato che l’equiparazione ha ca-
rattere oggettivo e pertanto non rile-
va la qualificazione soggettiva di tut-ti i proprietari del bene. Ne conse-
gue, sempre secondo tale interpre-
tazione, che è sufficiente che l’areafabbricabile sia posseduta anche in
minima parte da uno Iap o da un col-
tivatore diretto affinché la stessa siaconsiderata per intero come terreno
agricolo, anche nei riguardi delle
quote, per esempio, di dipendenti oprofessionisti. In questo senso va
anche la prassi amministrativa (si
veda a questo proposito la circolaredel Mef del ).
Con l’entrata in vigore della nuo-
va Imu, è sembrato alla generalitàdegli interpreti che le cose fossero
cambiate. In base all’articolo , com-
ma della legge /, infatti,«in presenza di più soggetti passivi
con riferimento a un medesimo im-mobile, ognuno è titolare di un’auto-
noma obbligazione tributaria e nel-
l’applicazione dell’imposta si tieneconto degli elementi soggettivi ed
oggettivi riferiti a ogni singola quota
di possesso, anche nei casi di appli-cazione delle esenzioni o agevola-
zioni». In particolare il riferimento
letterale alle agevolazioni e ai requi-siti sia oggettivi che soggettivi delle
stesse sembra dunque un chiaro sin-
tomo della volontà di superare, tral’altro, l’orientamento dei magistrati
della Cassazione. Secondo la risolu-
zione / del Mef, invece, la pre-visione appena riportata non inno-
verebbe nulla, poiché essa si limite-
rebbe a ribadire un criterio già vale-vole in passato.
Viene al riguardo osservato, dun-
que, che proprio il carattere oggetti-vo dell’agevolazione in questione
comporta, per un verso, l’irrilevanza
della qualificazione soggettiva deiproprietari diversi da Iap e coltivato-
re e nel contempo la necessità dicontinuare a considerare come ter-
reno agricolo il bene immobile nella
sua interezza. D’altro canto una di-versa soluzione determinerebbe la
conseguenza, sempre secondo il pa-
rere del dipartimento delle Politichefiscali, irragionevole: il medesimo
immobile verrebbe considerato ter-
reno agricolo o area edificabile a se-conda del soggetto che lo possiede.
Si rileva, da ultimo, che, a tutto voler
concedere, anche assumendo la tesiopposta, il fatto che l’area in questio-
ne mantenga l’utilizzo agricolo com-
porta che alla stessa non potrà cheessere attribuito un valore prossimo
allo zero, atteso che sussisterebbe«una situazione di impossibilità di
sfruttamento edificatorio dell’area».
Questa tesi appare tuttavia criti-cabile. In primo luogo, la formula-
zione testuale della nuova Imu lascia
chiaramente intendere che tutti i re-quisiti oggettivi e soggettivi afferen-
ti l’obbligazione d’imposta debbano
essere riguardati autonomamente,cioè in capo a ciascun contribuente.
Sotto questo aspetto, quindi, non
pare essere dirimente la qualifica-zione dell’agevolazione in esame
tanto più che le esenzioni sono di
stretta interpretazione. Peraltro, co-sì opinando, si sarebbe in presenza
di una innovazione che in realtà noncambia nulla, con buona pace del
principio di economia dell’agire le-
gislativo. A ciò si aggiunga che l’uti-lizzo agricolo non è in alcun modo di
ostacolo alla destinazione edificato-
ria, considerata l’ampiezza della no-zione di area edificabile. Vale ricor-
dare che un’area del tutto priva di ef-
fettive possibilità di costruzione re-sta edificabile se è così qualificata
dallo strumento urbanistico. E ciò,
come è esperienza comune, noncomporta affatto che nella percezio-
ne del mercato il valore del bene sia
prossimo allo zero.© RIPRODUZIONE RISERVATAC’è tempo fino a fine aprile per emet-
tere le note di credito relative alle par-
tite a ruolo non superiori a mille euro,
annullate ope legis dall’articolo del
Dl /. L’affermazione è contenu-
ta nella risposta dell’agenzia delle
Entrate. Questo il caso. Una società di
gestione di rifiuti urbani ha ereditato,
per effetto di una fusione, una molte-
plicità di crediti per tariffa rifiuti ri-
sultanti da ruoli trasmessi all’agente
della riscossione nel periodo tra il
e il . Secondo la società, sitratta di crediti regolarmente fattura-
ti in quanto afferenti a un prelievo al-
l’epoca qualificato come corrispetti-vo privatistico. in base all’articolo
del Dl /, i debiti di importo resi-
duo non superiore a mille euro,iscritti a ruolo tra il ° gennaio e
la fine del , sono annullati d’uffi-
cio. Nel nostro caso l’agenzia delleEntrate-Riscossione (Ader) ha indi-
cato le partite di ruolo estinte d’uffi-
cio con comunicazione inviata nel-l’aprile del . A questo punto la so-
cietà di gestione ha chiesto se fossepossibile emettere la nota di credito,
in base all’articolo del Dpr /.
La risposta delle Entrate è statapositiva, sulla base di alcune conside-
razioni. È stato in primo luogo ricor-dato che la norma citata (l’articolo
del Dl /) prevede l’annullamen-
to ope legis dei mini crediti iscritti aruolo a fine ma anche la regola-
zione contabile di tale annullamento
entro il dicembre . È stato poiosservato che l’eliminazione del cre-
dito costituisce evento equiparabile,sotto il profilo sostanziale, alle di-
chiarazioni di annullamento, nullità
eccetera, previste dall’articolo delDpr /. Ne consegue che deve
essere riconosciuto il diritto di recu-
perare l’Iva addebitata in fattura at-traverso l’emissione della nota di va-
riazione. Poiché la comunicazione di
regolazione contabile è intervenutanel corso del , la scadenza ultima
per la formazione della nota di credi-to è la fine di aprile , termine di
presentazione della dichiarazione Ivaannuale. In proposito, sarebbe inte-
ressante accertare quale tipologia di
prelievo abbia dato origine agli im-porti originariamente iscritti a ruolo.
Trattandosi di annualità risalenti nel
tempo, è possibile che vi fosse la co-siddetto “Tia”, previsto nell’articolo
del Dlgs /, che aveva pacifica-
mente qualificazione tributaria (siveda la sentenza della Corte costitu-
zione /). Se così fosse, è evi-
dente che si sarebbe a cospetto di unaentrata del tutto esclusa da imposta.
Un’altra considerazione riguarda le
ricadute reddituali di tale operazio-ne. Ed invero, così come sussistono i
presupposti per il recupero dell’Iva lo
stesso deve valere ai fini della conta-
bilizzazione della perdita su crediti.È evidente infatti che la società di ge-
stione del servizio pubblico dei rifiuti
deve eliminare le poste di credito cor-rispondenti alle partite annullate. Al
riguardo, si ricorda che la tariffa ri-
fiuti asseritamente privatistica costi-tuiva un ricavo per il gestore, regolar-
mente assoggettato a Ires. Ne conse-
gue che, a fronte delle suddette postecontabili, il gestore ha diritto a de-
durre la perdita su crediti per la parte
eccedente il fondo svalutazione ac-cantonato.
—Lu.Lo.
© RIPRODUZIONE RISERVATARuoli sui rifiuti cancellati, note di credito entro aprile
SANATORIE
La variazione per l’Iva
sulle cartelle
fino a mille euro
Benefici penitenziari,
la stretta passa
i filtri della Consulta
CORTE COSTITUZIONALE
I nuovi chiarimenti
dopo la sentenza
sull’ergastolo ostativo
Giovanni Negri
La Corte costituzionale torna a
pronunciarsi sulla legittimità deipresupposti per l’accesso ai bene-
fici penitenziari. E lo fa con duesentenze, depositate ieri e scritte
entrambe da Nicolò Zanon, che ri-
prendono, dopo la pronuncia deldicembre scorso sull’ergastolo
ostativo, il tema dei reati inseriti
nella lista dell’articolo bis dell’or-dinamento penitenziario e della
sua forza preclusiva rispetto alle
alternative alla detenzione.Con la prima sentenza, la , la
Corte, chiamata in causa dalla Cas-
sazione, ha considerato infondatele questioni di legittimità poste sul-
la inapplicabilità della detenzione
domiciliare ai condannati per rapi-na aggravata. A non convincere la
Corte c’era la presunzione assoluta
dell’inadeguatezza della detenzio-ne domiciliare come strumento per
il trattamento del condannato e la
prevenzione di nuovi reati, presun-zione a sua volta collegata a una va-
lutazione di marcata pericolosità
del soggetto che ha commesso unodei reati elencati nell’articolo bis.
La Consulta però osserva che il
soggetto al quale è impedito l’ac-cesso alla detenzione domiciliare
sconta un presupposto negativo
“rafforzato” e cioè il fatto di nontrovarsi neppure nelle condizioni
utili per essere affidato in prova aiservizi sociali. Una situazione, que-
st’ultima, che non dipende dall’en-
tità delle soglie di pena «ma neces-sariamente consegue (come nel ca-
so di specie) alla valutazione giudi-
ziale, effettuata in concreto, che haconcluso per l’impossibilità di con-
tenere il rischio della commissionedi nuovi reati, anche ricorrendo alle
puntuali e tipiche prescrizioni della
misura dell’affidamento».In definitiva, il soggetto interes-
sato dalla preclusione oggetto delle
censure della Cassazione non è solol’autore di un determinato reato
ma, in ciascun caso concreto, è per-
sona dalla pericolosità che non puòessere contenuta attraverso i presì-
di tipici dell’affidamento in prova.
Con la sentenza , invece, laCorte considera infondata la que-
stione posta sulla legittimità del-
l’inserimento nell’elenco dei reatiostativi dell’articolo anche del
sequestro di persona accompa-
gnato però dall’attenuante dellalieve entità del fatto.
La Consulta ricorda come la pre-
visione di attenuanti, anche diverseda quelle della lievità del fatto, per-
mette di adeguare la pena al casoconcreto, ma non riguarda neces-
sariamente l’oggettiva pericolosità
del comportamento descritto dallafattispecie astratta. In ogni caso,
anche la concessione dell’atte-
nuante è rilevante per la determi-nazione della pena proporzionata
al caso concreto, mentre, nella logi-
ca del bis, non risulta invece ido-nea a incidere, da sola, sulla coeren-
za della scelta legislativa di ricolle-
gare al sequestro con finalità estor-sive un trattamento più rigoroso in
fase di esecuzione, indipendente-
mente dalla pena inflitta.Del resto, gli elementi che giu-
stificano il riconoscimento del-
l’attenuante (natura, specie, mez-zi, modalità o circostanze del-
l’azione, oppure particolare te-
nuità del danno o del pericolo)non sono necessariamente in
contraddizione, osserva la sen-
tenza, con l’adesione o la parteci-pazione del condannato a perico-
lose organizzazioni criminali.
© RIPRODUZIONE RISERVATASteritalia - Centrale di Sterilizzazione -Area accettazioneSteritalia - centraledi sterilizzazione -Controllo meticolosodei ferriSteritalia - Centrale di Sterilizzazione -Area decontaminazioneC
on il termine sterilizzazione si
identifi cano l’insieme di attivi-
tà e di processi fi sici e chimici per la
completa eliminazione o distruzione di
qualsiasi forma di vita microbica, e de-stinati a rendere disponibili all’uso di-
spositivi medici sterili.
Risulta del tutto evidente, quindi, che
le operazioni di disinfezione e steriliz-
zazione richiedano il raggiungimen-to di standard di qualità elevatissimi
al fi ne di ridurre al minimo il rischio di
biologico non solo per i pazienti e gli
operatori sanitari, ma anche per coloro
i quali sono deputati allo svolgimentodelle operazioni di decontaminazione
che precedono la sterilizzazione vera
e propria. A differenza del rischio di
natura chimica - per il rischio biologico
non esistono limiti di esposizione uti-
lizzabili come soglia: si deve pertantoridurre al più basso possibile il livello di
contaminazione ambientale.
È quindi necessario ottemperare agli
adempimenti previsti dal Decreto Le-
gislativo 81/08, che riguarda la tuteladella salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. In particolare, l’articolo
Articolo 272 - Misure tecniche, orga-
nizzative, procedurali- prevede che
in tutte le attività per le quali la valu-tazione di cui all’articolo 271 eviden-
zia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro attui misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evi-
tare ogni esposizione degli stessi ad
agenti biologici.Dunque, individuazione delle respon-
sabilità e costi derivanti dalla necessi-
tà di dotarsi di strutture, dispositivi e
personali adeguati al raggiungimento
degli standard qualitativi richiesti.La sterilizzazione in Italia
Ad oggi, una struttura sanitaria può ge-
stire il processo di sterilizzazione dei
ferri chirurgici secondo tre modalità:GESTIONE INTERNA: Il materia-
le è interamente di proprietà o gestito
della struttura sanitaria, la centrale in-
terna è coordinata dall’azienda ospe-
daliera responsabile del servizio inclu-
so l’organizzazione del personale.GESTIONE IN OUTSOURCING:
Comporta l’affi damento totale del ser-
vizio di Gestione dello strumentario
chirurgico a fornitori terzi.
Il servizio esternalizzato può include-re:
a) La progettazione e la realizzazione
delle centrali di sterilizzazione all’inter-
no degli spazi del cliente
b) L’utilizzo di centrali esterne e la con-seguente organizzazione della logistica
c) la progettazione dei set di strumen-
tario chirurgico con l’azienda respon-
sabile del servizio, soluzione che evita
l’acquisto della dotazione da parte delcliente.
d) il noleggio e la manutenzione dello
strumentario chirurgico
GESTIONE MISTA: Parte del mate-
riale viene processato in una centralegestita da fornitori esterni con le stesse
modalità della gestione in outsourcing
e la restante tipologia viene processa-
ta in una centrale interna alla struttura
sanitaria e da quest’ultima coordinata.Viene dunque spontaneo porsi la do-
manda: in un periodo di tagli alla spe-
sa pubblica e di carenza di personale
sanitario, qual è la soluzione più sicu-
ra e performante per una struttura sa-nitaria?
Senza dubbio l’outsourcing che ha il
pregio di condividere la responsabilità
del processo, garantire un alto livello
di specializzazione nello svolgimen-to delle attività, un know-how sempre
aggiornato sia in termini di soddisfa-
cimento dei requisiti legislativi che di
adeguamento tecnologico, una fl essi-
bilità dell’organizzazione e - non da ul-
timo - la totale tracciabilità certifi cata di
tutte le fasi del processo.
Una delle più grandi ed effi cienti cen-trali di sterilizzazione si trova nel cen-
tro Italia, in una posizione strategica
che le consente di raggiungere facil-
mente le strutture sanitarie di qualun-
que regione.Stiamo parlando di Steritalia SpA, che
lavora quotidianamente con clienti pub-
blici e privati e dispone di oltre 3.000
set chirurgici in uso nelle sale operato-
rie dei vari clienti per un totale di circa100.000 ferri chirurgici. Steritalia nello
stabilimento produttivo in Umbria lavo-
ra attualmente ogni anno 63.000 set
chirurgici che ogni giorno vengono ri-
tirati presso il cliente immediatamen-te dopo l’utilizzo e riconsegnati steri-
li. Nelle centrali di sterilizzazione che
gestisce direttamente, installate nelle
strutture dei clienti, effettua 210.000
procedure annue di sterilizzazione alfi ne di garantire elevatissimi standard
di qualità anche per i dispositivi medici
nuovamente sterilizzabili che non pos-
sono essere trasportati.
Steritalia Spa - quando l’outsourcing fa bene alla salute
Le procedure di sterilizzazione dei ferri chirurgici richiedono il raggiungimento
di standard di qualità elevatissimi: perché esternalizzare conviene?
Steritalia S.p.A. è uno dei leader
in Italia per la fornitura in no-
leggio di set procedurali sterili
di strumentario chirurgico oltre
che per la gestione di centrali di
sterilizzazione interne agli ospe-
dali.
L’azienda, titolare di brevetti
internazionali di metodo e di
processo, offre un servizio in-
novativo per la gestione dello
strumentario chirurgico, consa-
pevole che nuove tecnologie ed
una più moderna organizzazione
possono contribuire al miglioramento dell’Assistenza Sanitaria promuovendo qua-
lità e sicurezza pur riducendone i costi. Obiettivo di Steritalia è quello di sempli -
care le attività infermieristiche e le risorse tradizionalmente destinate a procedure
non assistenziali quali il ricondizionamento ciclico dei ferri chirurgici: deconta-
minazione – movimentazione – sani cazione – confezionamento – sterilizzazione
- stoccaggio, abbattendo il rischio professionale.
Costituita ed operante dal 2003, la Società rappresenta l’applicazione industriale
di sviluppo dal piano di ricerca istituzionale ammesso a nanziamento dal M.I.U.R.
- Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca- e ben si caratterizza nella sua veste
di “innovatore” avendo introdotto nuovi modelli gestionali nei processi di sterilizza-
zione dei Dispositivi Medici riutilizzabili.
Steritalia, inoltre, è fabbricante di Dispositivi Medici registrato nella banca dati del
Ministero e produce set sterili di strumenti e accessori per interventi chirurgici e
ambulatoriali. Il set ha un suo ciclo di vita, che va dalla progettazione e creazione
sica alla dismissione. Ogni volta che il cliente apre il dispositivo si trova davanti
ad un nuovo set procedurale monouso e monopaziente, ovvero destinato all’ese-
cuzione di una singola prestazione chirurgica, al termine della quale esso viene
reso a Steritalia per essere sottoposto ad un nuovo processo di trattamento e
sterilizzazione.
I Dispositivi Medici Steritalia immessi in commercio sono registrati nella Banca
Dati Nazionale del Ministero della Salute e identi cati per mezzo del numero di
Repertorio assegnato. La marcatura CE sul prodotto e relativa documentazione è
strutturata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato II alla Direttiva Europea
93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE.
Nel 2013 Steritalia è entrata a far parte di Dussmann Service Srl.
Steritalia opera in regime di qualità ed è certi cata secondo le norme ISO
9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO
22301:2014 I set chirurgici prodotti negli stabilimenti gestiti dalla Società sono
classi cati conformi alla: Direttiva 93/42/CEE recepita con - D.Lgs. 24/02/97 n.
46 Allegato Il°.
Steritalia SpA
Steritalia - Set chirurgico fi nitoSpeciale SICUREZZA, AMBIENTE LAVORO - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE