Il Sole 24 Ore - 11.03.2020

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Il Sole 24 Ore Mercoledì 11 Marzo 2020 27


Norme


Tributi


Possibile schierare l’esercito


per tutelare la salute pubblica


CORONAVIRUS


La legge  pubblicata


sulla «Gazzetta Ufficiale»


del  marzo


Possono essere chiusi


negozi e imprese e possono


essere spostate persone


Maurizio Caprino


Guglielmo Saporito


È uno scenario che ricorda i tempi di


guerra o le catastrofi naturali quello


che emerge combinando gli ultimi


provvedimenti di limitazione della


circolazione per il coronavirus con la


versione definitiva del decreto legge


“cornice” su quest’emergenza. Il Dl


/ del  febbraio è stato già con-


vertito in legge (la /, pubblica-


ta sulla Gazzetta Ufficiale  del  mar-


zo), è la prima norma che ha autoriz-


zato le limitazioni ed è stata rafforzata


dal Parlamento dando la qualifica di


agente di pubblica sicurezza «al per-


sonale delle Forze armate impiegato,


previo provvedimento del Prefetto


competente, per assicurare l’esecu-


zione delle misure di contenimento»


decise per limitare i contagi.


In altre parole, se c’è un’autorizza-


zione prefettizia, i soldati hanno gli


stessi poteri delle forze di polizia, co-


me fermare i veicoli in transito e, se


ravvisano che si sta commettendo un


reato, impedire loro di proseguire la


marcia. Teoricamente, non sarà raro


ravvisare un reato: chi circola nono-


stante non abbia motivi di lavoro, sa-


lute o necessità infrange l’articolo 


del Codice penale (inottemperanza ai


provvedimenti dell’autorità). I soldati


potrebbero anche arrestare persone,


nell’eventualità (si spera remota) che


la situazione dell’ordine pubblicio-


precipiti e vengano commessi reati


che prevedano l’arresto in flagranza.


Un “braccio armato” per i poteri


già previsti nell’ordinamento in casi


gravi, come le requisizioni di beni im-


mobili, mobili e servizi o le chiusure


di attività. O gli spostamenti di perso-


ne decisi d’imperio.


Per il resto, la versione definitiva


del Dl / cerca di raccordare i


poteri sulle misure di igiene e sanità


che la legislazione precedente dà an-


cora a Regioni ed enti locali con quelli


dello Stato: dopo aver confermato
che le misure sono decise con Dpcm

dopo aver sentito le istituzioni terri-


toriali e possono anche essere decise
da queste ultime in caso di estrema

necessità (come previsto dal testo in


vigore dal  febbraio), aggiunge che
però in quest’ultimo caso le misure

«perdono efficacia» se non comuni-
cate al ministro della Salute entro 

ore dalla loro adozione.


A parte il Dl / e le altre misu-
re di questi giorni, vale il principio che

tutte le norme possono essere dero-


gate, per realizzare finalità di prote-
zione civile. L’unico limite sono i prin-

cìpi generali dell’ordinamento giuri-


dico (nazionale e comunitario). I prin-
cìpi sono quelli di forma, motivazione

e proporzionalità.


I provvedimenti devono avere for-
ma scritta, per essere certi e compren-

sibili tranne casi di urgenza talmente


eccezionale da ammettere la forma


orale (ordine verbale da parte della


pubblica autorità, da convertire appe-
na possibile in forma scritta). La for-

ma scritta deve essere intelligibile,


cioè deve potersi capire quali sono i
motivi, anche solo di particolare ur-

genza, che legittimano l’intervento.


Una forma scritta può anche essere
una foto: ad esempio, nel caso di

un’alluvione, l’immagine delle arcate


di un ponte può bastare a motivare
una demolizione di urgenza. La forma

serve per poter poi ricostruire, a di-


stanza di tempo, i motivi per i quali vi
sia stato un intervento urgente.

In linea di massima, i poteri di de-


roga devono indicare le norme che
vengono derogate, affinché il destina-

tario sappia che si sono valutate ade-


guatamente le situazioni di partenza
ed i risultati da ottenere.

Inoltre, è necessaria una propor-


zionalità, cioè da raggiungere sia coi
mezzi (anche aun adeguato rapporto

sia col risultatolternativi) a disposi-


zione. Se è possibile, va adottato il
contraddittorio (legge /) o

vanno tenute presenti le alternative


suggerite dai soggetti direttamente
interessati. In aggiunta all’urgenza,

occorre quindi che il provvedimento


in deroga all’usuale procedura rispetti
i princìpi generali, tra cui quello del

minimo mezzo o di proporzionalità
(Consiglio di Stato, sentenza

/) o, secondo la terminologia


della Corte Ue «la misura più mite»
(Grande Sezione,  dicembre , C-

/). Occorre quindi valutare ne-


cessità, idoneità e proporzionalità,
fermo restando che tali valutazioni

non eliminano l’esecutività del prov-


vedimento. Ciò significa che l’ordine
va comunque eseguito, salvo poi otte-

nere un indennizzo se vi eè stato un


danno ed il risultato avrebbe potuto
essere conseguito con un altro e meno

grave procedimento


In sostanza, si dà precedenza alle
esigenze di libertà e salute. All’interno

di tale gerarchia, si antepongono le


esigenze della collettività a quelle del
singolo. Anche i rapporti fra ammini-

strazioni seguono questo meccani-


smo, con una gerarchia sia tra prefetti
e sindaci sia tra Stato e Regioni: even-

tuali conflitti o contrasti, sono risolti


dal Presidente del Consiglio, con po-
teri d’imperio estesi fino all’emana-

zione di decreti legge specifici.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio nazionale detta le


regole che i professionisti
devono tenere per gestire i

rapporti con l’esterno


ottemperando alle esigenze
sanitarie.

http://www.ilsole24ore.com/norme


Coronavirus/2


Commercialisti,


i comportamenti


da adottare


nell’emergenza


Il datore di lavoro può imporre


la fruizione delle ferie già
maturate in caso di riduzione o

sospensione dell’attività. Per i


riposi dell’anno in gioco i
contratti collettivi.

Aldo Bottini—a pag. 


Coronavirus/1


Sulle ferie


dei dipendenti


ampi margini


per il datore


LE PAROLE DEL NON PROFIT


Associato escluso


solo per gravi motivi


Anche per le clausole di


esclusione nelle associazioni del


Terzo settore vale il principio di
democraticità. Il Dlgs /

non affronta espressamente la


tematica, ma si limita a
regolamentare la fase di ingresso

degli associati nella compagine


associativa richiedendo
l’inserimento negli statuti di

requisiti di ammissione che siano


non discriminatori e «coerenti
con le finalità perseguite e

l’attività di interesse generale


svolta» (articolo ); mentre, una
disciplina espressa è

contemplata per le imprese
sociali (articolo  del Dlgs

/) e ricalca quella


dell’ammissione (prescrivendo
modalità di esclusione non

discriminatorie, che tengano


conto delle peculiarità della
compagine sociale e della

struttura associativa/societaria,


e siano compatibili con la forma
giuridica in cui l’impresa è

costituita). A ben vedere, stante il


generale rinvio contenuto
all’articolo  del Dlgs /,

per le associazioni del Terzo


settore in quest’ambito dovrebbe
continuare a trovare

applicazione la normativa dettata


dal Codice civile (articolo ,
comma ), in base alla quale

l’esclusione di un associato può


essere deliberata solo per «gravi
motivi» (in tal senso la circolare

/ del Consiglio nazionale


dei dottori commercialisti).
— M. Manfredonia e G. Sepio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO Esigenze lavorative, per i settori che non siano stati


bloccati (o che non saranno bloccati nei prossimi gior-
ni) dai decreti del Governo. O spostamenti legati ad

attività che servano a tutelare diritti primari: salute,


propria e dei propri congiunti, e acquisto di cibo. Incro-
ciando i provvedimenti pubblicati finora con le indica-

zioni arrivate dal ministero dell’Interno, è questa l’indi-


cazione che si ricava sugli spostamenti consentiti nelle
prossime settimane.

Il Dpcm dell’ marzo, all’articolo , ha introdotto una


delle indicazioni più delicate di questa difficile fase, spie-
gando che in tutta l’area di emergenza (e quindi, adesso,

in tutto il paese) è necessario evitare ogni spostamento


delle persone in entrata e in uscita dai territori ma anche
all’interno di questi territori. Il decreto mette al riparo

alcune situazioni, alle quali è legata l’ormai nota autocer-


tificazione, che le indicazioni operative del ministero
dell’Interno hanno analizzato meglio.

Si può quindi uscire di casa per esigenze lavorative,


con un avvertimento del Viminale che, nei prossimi gior-
ni, sarà decisivo: che l’attività lavorativa o professionale

non rientri tra quelle sospese. Concretamen-


te, se l’attività di bar e ristoranti fosse bloccata
totalmente, molte più persone sarebbero ob-

bligate a restare a casa.


A parte questo, il Viminale parla di situa-
zioni di necessità che devono essere identi-

ficate nelle attività indispensabili «per tute-
lare un diritto primario non altrimenti effi-

cacemente tutelabile». E qui bisogna guar-


dare ai diritti fondamentali garantiti dalla
Costituzione: quindi, soprattutto, ciò che

riguarda la salute, propria o dei propri pa-


renti. Il ministero, ancora una volta, fa riferimento ai
«casi in cui l’interessato deve spostarsi per sottoporsi

a terapie o cure mediche». Allargando il concetto, an-


che l’acquisto di cibo rientra ovviamente nella tutela
di un diritto primario.

Considerando che sono vietati gli assembramenti,


poi, anche una semplice passeggiata resta possibile, pur-
ché si evitino i contatti con altre persone. Fuori da questi

confini, la necessità potrebbe essere anche legata a sem-


plici adempimenti a tutela di propri diritti, come il paga-
mento di una multa. In questo caso, però, c’è da conside-

rare che ci muoviamo a grandi passi verso la chiusura al


pubblico di moltissimi uffici. Al di là delle norme anti-af-
follamento (di difficile applicazione pratica), in molti casi

gli uffici stanno chiudendo i battenti.


Si registra, ad esempio, la chiusura degli sportelli del
Pra da parte dell’Aci in tutta Italia fino al  marzo. Le

motorizzazioni si stanno regolando in maniera differen-


ziata: in qualche caso stanno chiudendo anche loro al
pubblico. Assotrasporti, in una nota, spiega di avere rice-

vuto «diverse segnalazioni di chiusura al pubblico delle


Camere di commercio». E sono molti i casi di ammini-
strazioni territoriali che hanno già deciso, anticipando

possibili interventi del Governo, la chiusura dei loro uffi-


ci al pubblico, anche per attività di sanificazione.
—Giuseppe Latour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOBILITÀ LIMITATA


GLI SPOSTAMENTI


L’acquisto di cibo


e i motivi di salute


restano inattaccabili


Le attività


lavorative


danno


la possibilità


di uscire


purché


non siano


sospese


CASSAZIONE


Spese di lite compensate


solo in casi eccezionali


Nel processo tributario le spese di
giudizio seguono ordinariamente

la soccombenza e soltanto in


circostanze del tutto eccezionali
tali spese possono essere

compensate. Eppure ancora oggi


molto spesso le Commissioni
tributarie dispongono la

compensazione delle spese di lite,


adducendo argomentazioni
generiche o richiamandosi alla

complessità del caso o del controllo


effettuato dall’Ufficio, cosicché,
soprattutto quando il valore della

controversia è modesto, la


compensazione delle spese di lite si
traduce in un pregiudizio al diritto

di difesa del contribuente: parola


di Cassazione. In base all’articolo
, comma  del Dlgs /, la

parte soccombente è condannata a
rimborsare le spese del giudizio

che sono liquidate con la sentenza.


Secondo il successivo comma ,
poi, le spese di giudizio possono

essere compensate in tutto o in


parte dalla Commissione
tributaria soltanto in caso di

soccombenza reciproca o qualora


sussistano gravi ed eccezionali
ragioni che devono essere

espressamente motivate.


Lo stesso articolo , ai commi
successivi, prevede che le spese di

giudizio comprendono, oltre al


contributo unificato, gli onorari e i
diritti del difensore, le spese

generali e gli esborsi sostenuti,


oltre il contributo previdenziale e
l’imposta sul valore aggiunto, se

dovuti. Nelle controversie soggette


alla procedura di
reclamo/mediazione, le spese di

giudizio sono maggiorate del %


a titolo di rimborso delle maggiori
spese del procedimento.

—Alessandro Borgoglio


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Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com


TRASPORTI


Merci «libere»


Esami patente


rinviati a giugno


Le limitazioni in vigore in questi


giorni non riguardano
l’autotrasporto merci. Lo aveva

previsto l’Opcm  dell’ marzo e il


principio vale anche ora che i divieti
istituiti in quella data per le zone

arancioni valgono in tutta Italia. Ma,
oltre a possibili giri di vite nei

prossimi giorni, ci sono ulteriori


problemi: l’Austria ha
preannunciato un obbligo di

certificato di “non infezione” per le


merci in arrivo dall’Italia (salvo per
quelle trasportate da operatori

austriaci) e il rilascio delle carte


tachigrafiche risente del fatto che
alcune Camere di commercio sono

chiuse al pubblico. Intanto ieri il Dd


/ ha prorogato al  giugno
le date per gli esami patente fissate

fino al  aprile e i fogli rosa rilasciati


dal ° febbraio al  aprile (gli esami
patente sono sospesi ovunque).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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