Il Sole 24 Ore - 23.03.2020

(Nancy Kaufman) #1

18 Lunedì 23 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi Lavoro


Quarantena, deroga


estesa ai farmaceutici


Pagina a cura di
Gabriele Taddia


L'esigenza di assicurare il funziona-
mento della filiera della produzione e
distribuzione di farmaci e dispositivi
medici e diagnostici ha spinto il legi-
slatore a inserire nel Dl  del  marzo
 (cosiddetto Cura Italia) una di-
sposizione relativa alla sorveglianza
sanitaria per i dipendenti delle impre-
se che operanoin tali ambiti, nelle re-
lative attività di ricerca e nella filiera
integrata per i subfornitori.
Si tratta di una platea molto ampia
di addetti che vengono ora equiparati
a coloro che operano in aziende che
svolgono servizi pubblici essenziali e
per i quali, pertanto, sono operative
ampie deroghe all'ordinario regime
normativo imposto oltre che ai nor-
mali cittadini, ai lavoratori dei servizi
non dichiarati di pubblico interesse.


Come funziona la sorveglianza
sanitaria
Per la generalità dei lavoratori l’arti-
colo , comma , lettera h, del Dl  del
 febbraio  dispone che può es-
sere applicata la misura della sorve-


glianza sanitaria attiva (nella forma
indicata dall’ordinanza del ministero
della Salute del  febbraio ) agli
individui che hanno avuto stretti con-
tatti con casi confermati di malattia: in
pratica per il lavoratore che è stato a
stretto contatto con un soggetto am-
malato, viene disposto il divieto di re-
carsi al lavoro con il corrispondente
obbligo di sottoporsi alla misura della
quarantena per  giorni.

Ampliata la platea
Con l’articolo  del Dl /, il legi-
slatore ha posto un’esplicita deroga a
questa norma, disponendo che la mi-
sura della quarantena con sorveglian-
za attiva non si applica ai dipendenti
delle imprese che operano nell'ambi-
to della produzione e dispensazione
dei farmaci e dei dispositivi medici e
diagnostici nonché delle relative atti-
vità di ricerca e della filiera integrata
per i subfornitori.
I lavoratori di cui al precedente
periodo sospendono l'attività nel ca-
so di sintomatologia respiratoria o
esito positivo per Covid-. Pertanto,
ai fini dell'obbligo di astensione dal
lavoro, non rileva il fatto che il lavo-
ratore interessato, sia stato uno
stretto contatto con una persona ri-
sultata positiva (ad esempio un fami-
liare o un collega di lavoro).
Come poco sopra rilevato, pur

trattandosi di una norma di indubbio
impatto sociale, non rappresenta
un’assoluta novità nell'ambito della
gestione della forza lavoro in relazio-
ne all’emergenza coronavirus. Infatti,
già l’articolo  del Dl  marzo 
aveva previsto l'esenzione dall'appli-
cazione delle misure della quarante-
na per agli operatori sanitari e a quelli
dei servizi pubblici essenziali sotto-
posti a sorveglianza sanitaria, che pur
fossero venuti a stretto contatto con
un caso conclamato di Covid-, con
l'evidente e dichiarato intento di non
arrestare o rallentare eccessivamen-
te, per carenza di personale, servizi
non differibili.

Non solo dipendenti
C'è da notare che il legislatore, nel ca-
so di specie, con l'articolo  del Dl
/ ha probabilmente utilizzato
una terminologia impropria parlando
di «dipendenti», meglio sarebbe stato
certamente l’utilizzo del termine «la-
voratori», come inteso dall’articolo ,
comma , lettera a, del Dlgs /, de-
finizione nella quale rientrano ad
esempio i lavoratori «somministrati»
e altre figure di lavoro atipico ampia-
mente presenti nel panorama indu-
striale e della distribuzione che devo-
no comunque intendersi sicuramente
interessati dal provvedimento.
Il legislatore ha posto in realtà due
punti cardine in tema di sorveglianza
sanitaria: il primo è l’esenzione del-
l’obbligo di astensione dal lavoro e
sottoposizione al regime della qua-
rantena in caso di stretto contatto del
lavoratore con un soggetto positivo;
il secondo è che la condizione per l’ob-
bligo di sospensione del lavoro per gli
addetti alla filiera della produzione e
distribuzione di farmaci e dispositivi
medici e diagnostici, compresi i su-
bfornitori, la positività accertata al
Covid- o la presenza di sintomato-
logia respiratoria e non altre sintoma-
tologie che in via ordinaria potrebbe-
ro imporre l’astensione dal lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella delle mascherine chirurgi-
cherappresenta una nuova emer-
genza nell’ambito della già com-
plessa gestione del Covid , compli-
ce l’indisponibilità del dispositivo e
la difficoltà di approvvigionamento
di altri Dpi.
Per risolvere il problema – anche
per consentire ai lavoratori di prose-
guire la produzione e le attività di as-
sistenza – il Dl / ha previsto im-
portanti deroghe in materia di pro-
duzione e distribuzione di masche-
rine chirurgiche e altri Dpi.
L’articolo , al comma , prevede
che -fino al termine del periodo
emergenziale di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri in data  gen-
naio  - è consentito produrre,
importare e immettere in commer-
cio mascherine chirurgiche e dispo-
sitivi di protezione individuale (Dpi)
in deroga alle vigenti disposizioni.

La procedura
Perché ciò sia legittimo, è necessario
che i produttori, importatori e i sog-
getti che immettono le mascherine
in commercio e che intendono avva-
lersi della deroga, inoltrino all'Istitu-
to superiore di sanità una autocerti-
ficazione nella quale, sotto la propria
esclusiva responsabilità, attestano le
caratteristiche tecniche delle ma-
scherine e dichiarano che le stesse ri-
spettano tutti i requisiti di sicurezza
di cui alla vigente normativa. Entro e
non oltre tre giorni dalla citata auto-
certificazione (ma nulla vieta la con-
temporaneità delle comunicazioni)
le aziende produttrici e gli importa-
tori devono trasmettere all'Iss ogni
elemento utile alla validazione delle
mascherine oggetto della dichiara-

zione. L'Istituto avrà poi un nel ter-
mine di tre giorni per pronunciarsi
circa la rispondenza delle mascheri-
ne chirurgiche alle norme vigenti.

I dispositivi per i dipendenti
Iter simile per i dispositivi di prote-
zione individuale da fornire ai lavo-
ratori. Produttore, importatore o co-
lui che immette in commercio i pro-
dotti inoltra all’Inail (e non all’Iss)
un’autocertificazione nella quale,
sotto la propria esclusiva responsa-
bilità, attesta le caratteristiche tecni-
che dei citati dispositivi dichiarando
che rispettano tutti i requisiti di sicu-
rezzaimposti dalla normativa. Entro
e non oltre tre giorni dalla citata au-
tocertificazione le aziende produt-
trici e gli importatori devono tra-
smettere all'Inail ogni elemento uti-
le alla validazione dei dispositivi di
protezione individuale oggetto della
dichiarazione stessa. L’Inail, nel ter-
mine di tre giorni dalla ricezione, si
pronuncia circa la rispondenza dei
dispositivi di protezione individuale
alle norme vigenti.

Stop se manca la conformità
Se all'esito della valutazione da parte di
Iss e Inail i prodotti risultino non con-
formi alle vigenti norme, il produttore
dovrà cessarne immediatamente la
produzione e all'importatore è fatto
divieto di immissione in commercio.
I soggetti che hanno rilasciato dichia-
razioni mendaci circa la rispondenza
dei prodotti alle disposizioni di legge
saranno potenzialmente perseguibili
penalmente per la falsa dichiarazione.
La norma nulla dice circa la pe-
rentorietà del termine di tre giorni
entro il quale Inail e Iss sono tenuti a
fornire la risposta e nemmeno in re-
lazione alla possibilità per tali enti di
richiedere un approfondimento
istruttorio prima dell'eventuale ri-
getto della domanda.
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Per il Dl / possono


lavorare anche se hanno


avuto contatti con positivi


Si applica la misura valida


per medici e dipendenti dei


servizi pubblici essenziali


EMERGENZA COVID-


SICUREZZA SUL LAVORO


L’INVIO A ISS O INAIL

Autocertificazione


per chi produce


mascherine e Dpi


Gli istituti entro tre giorni
approveranno i dispositivi
se conformi alla normativa

Filiera al lavoro. La sospensione solo se si hanno Covid-19 o sintomi respiratori

ADOBESTOCK

1 Anche la filiera dei subfornitori
Il provvedimento dell'articolo 14 del Dl 18/2020 riguarda una
categoria ristretta di lavoratori ben identificata nel
provvedimento e cioè i dipendenti delle imprese che operano
nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei
dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di
ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. Per le altre
categorievalgono le ordinarie norme di contenimento, compreso
il Protocollo Governo – Parti sociali sottoscritto il 14 marzo.

LE NOVITÀ INTRODOTTE NELL’EMERGENZA

I SOGGETTI INTERESSATI

2 Decade solo se il Dl non viene convertito
Il Dl dovrà essere convertito entro 60 giorni dalla
pubblicazione. Fino alla sua conversione saranno valide ed
efficaci le misure in esso contenute, salvo che nel frattempo
non subentrino nuove disposizioni che deroghino
ulteriormente a quanto previsto dall’attuale formulazione.
L’esenzione dall'applicazione della quarantena per i casi di
stretto contatto sarà valida fino a nuova disposizione o verrà
a decadere in caso di mancata conversione in legge del Dl

LA VALIDITÀ DELLE MISURE

3 Prevista già dal 21 febbraio
La misura della quarantena è prevista espressamente
dall'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza ministero della Salute del
21 febbraio 2020. Tale ordinanza prevede che è fatto obbligo
alle Autorità sanitarie territorialmente competenti, di
applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva,
per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva
diffusiva Covid-19.

LA QUARANTENA

L’ARTICOLO 14

La misura di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera h) del Dl 6/2020 non si applica
ai dipendenti delle imprese che
operano nell'ambito della produzione
e dispensazione dei farmaci e dei
dispositivi medici e diagnostici nonché
delle relative attività di ricerca e
della filiera integrata per isubfornitori.
I lavoratori di cui al precedente
periodo sospendono l'attività nel
caso di sintomatologia respiratoria o
esito positivo per Covid -

AVVISO DI ESITO GARA
CIG: 7987586C7A CUP: F59D
INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa, ha indetto, quale Centrale di Committenza per conto del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo – Segretariato generale -
una procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 35, 60, 157, co. 1, del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento dei “SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’INTERVENTO
DENOMINATO «APPIA REGINA VIARUM - VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA
DEL CAMMINO LUNGO L’ANTICO TRACCIATO ROMANO» - CIG: 7987586C7A - CUP:
F59D16000610001, per l’importo di € 1.068.138,47 oltre IVA e oneri di legge.
La predetta gara è stata aggiudicata all’Operatore Economico RTI costituendo
tra: SAB S.R.L. (mandataria) DODI MOSS S.R.L. (mandante) STUDIO COSTA
ARCHITECTURE S.R.L. (mandante), per l’importo complessivo di € 578.076,53,
oltre IVA ed oneri. Numero operatori partecipanti: 7. Numero operatori esclusi: 3.
Il presente av viso è stato pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I. Il Responsabile
Unico del Procedimento: Arch. Ilaria Verdoliva

Mediaset S.p.A.
Sede sociale: Milano, Via Paleocapa n. 3
Capitale sociale 614.238.333,28 Euro i.v.
C.F. P.I. Iscr. Reg. Imp. Milano n. 09032310154
e-mail: [email protected]

RELAZIONE FINANZIARIA
ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019
Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale 2019, com-
prendente il progetto di Bilancio di esercizio, il Bilancio consoli-
dato al 31/12/2019 e le relative Relazioni, nonché la Relazione
annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, la Rela-
zione sulla Remunerazione (Sezione II) e la Dichiarazione conso-
lidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016,
sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
della Società (www.mediaset.it) e presso il meccanismo di stoc-
caggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

S.p.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento da parte
di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale
Friuli Venezia Giulia
Via V. Locchi n° 19 - 34143 Trieste
Tel. 040/3189111 - Fax 040/
01/19 - S
AVVISO DI GARA ESPERITA PER ESTRATTO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.):
810763580D
Si rende noto che la Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, per
l’affidamento del “servizio di manutenzione
software per impianti traffico - esazione pe-
daggio”, per l’importo complessivo a base di
gara di € 229.765,20.- più I.V.A., è stata ag-
giudicata, ai sensi art. 63, comma 2, lettera b),
punto 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., all’Operatore
Economico Autostrade Tech S.p.A., Via Alberto
Bergamini, 50 - 00159 Roma (RM), per l’importo
di netti € 229.765,20.- I.V.A. esclusa, giusta de-
termina di data 19.11.2019.
L’avviso integrale è stato inviato all’Ufficio Pub-
blicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 11.03.2020, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n° 31 dd. 16.03.2020 e sui siti internet
http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.autovie.it.
Trieste, 18.03.
IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO
(Ing. Maurizio Castagna)

AZIENDA DI SERVIZI
ALLA PERSONA
“GOLGI - REDAELLI”
Sede legale e amministrativa:
Via Bartolomeo d’Alviano n. 78,
20146, Milano, tel. 02/72518.
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA
Questa Azienda ha indetto una gara d’appal-
to, mediante procedura aperta, per l’affida-
mento della fornitura in service di un sistema
completo comprendente reagenti e strumen-
tazione tecnica per analisi microbiologiche oc-
correnti al Servizio di Medicina di Laboratorio
dell’Azienda sito presso l’Istituto Geriatrico
“P. Redaelli” di Milano, per un importo a base
di gara di € 525.200,00 (oltre IVA di legge), di
cui € 5.200,00 quali oneri della sicurezza da
rischio da interferenza non ribassabili.
Termine di scadenza delle offerte: 24 aprile
2020 - ore 12.00. Il bando integrale e gli atti
di gara sono disponibili presso l’Area Appalti,
Monitoraggio e Verifica, sul sito web azienda-
le http://www.golgiredaelli.it e sulla piattaforma GPA
(www.gestioneprocedureacquisto.com).
Milano, 23 marzo 2020
IL DIRIGENTE / RUP f.to Dr. Marcello ZACCARO
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