Il Sole 24 Ore - 23.03.2020

(Nancy Kaufman) #1

Il Sole 24 Ore Lunedì 23 Marzo 2020 21


Fisco e sentenze Norme & Tributi


Euroritenuta legittima sui capitali rientrati


FISCO INTERNAZIONALE


La Ctp Milano nega


il rimborso: procedura


definita con adesione


Davide Settembre


Il contribuente che ha aderito alla vo-
luntary disclosure non ha diritto al
rimborso dell’euroritenuta. A dirlo è
la Ctp Milano con la recente sentenza
// (presidente e relatore Pilel-
lo), anche se la giurisprudenza sul
punto è tutt’altro che pacifica.
Nel caso esaminato, il contribuen-
te aveva aderito alla procedura di col-
laborazione volontaria al fine di re-
golarizzare i redditi detenuti all’este-
ro (interessi su obbligazioni) in viola-
zione delle norme sul monitoraggio.


Il contribuente, dopo avere perfezio-
nato la procedura mediante il paga-
mento delle imposte dovute, aveva
chiesto il rimborso dell’euroritenuta
operata dalle banche estere sui me-
desimi redditi, con il fine di garantire
l’anonimato del correntista. Sostene-
va che i redditi oggetto di regolarizza-
zione fossero stati oggetto di doppia
imposizione, vietata dalla direttiva
//CE (direttiva Risparmio) e
dalla normativa interna di recepi-
mento (Dlgs  del ). Il silenzio-
rifiuto dell’ufficio era stato impugna-
to dinanzi la Ctp di Milano.
Il collegio lombardo ha respinto il
ricorso. Per i giudici la legge /,
che ha introdotto la procedura di col-
laborazione volontaria, avrebbe ri-
prodotto una sorta di «accertamento
con adesione». Per questa ragione,
una volta perfezionata con il paga-
mento dell’imposta liquidata dall’uf-

ficio, non vi sarebbe la possibilità né
per il contribuente di impugnare né
per l’ufficio di modificare le risultanze
questa procedura.
I giudici richiamano la sentenza di
Cassazione /, in base alla
quale «poiché avverso l’accertamen-
to definito per adesione è preclusa
ogni forma di impugnazione, devono
ritenersi improponibili anche le
istanze di rimborso in quanto costi-
tuirebbero una surrettizia forma di
impugnazione dell’accertamento in
questione che, invece, in conformità
alla ratio dell’istituto, deve ritenersi
intangibile». Ne consegue che il pa-
gamento dell’imposta liquidata a
conclusione della procedura debba
ritenersi effettuato a titolo definitivo
(articolo  del Dlgs /).
Inoltre, i giudici hanno afferma-
to che il contribuente, avendo per-
fezionato la procedura malgrado il

mancato riconoscimento del credi-
to di imposta, avrebbe di fatto (seb-
bene implicitamente) manifestato
acquiescenza.
Sulla questione si registrano anche
molte sentenze di merito di segno op-
posto, sia in primo che in secondo
grado, che riconoscono il diritto al
rimborso dell’euroritenuta, in quanto
si avrebbe altrimenti una doppia tas-
sazione, vietata dall’articolo  della
direttiva europea e dall’articolo  del
Dlgs  del  (si vedano le senten-
ze Ctp Milano / e Ctr Lombar-
dia /). Pertanto, la parola fi-
ne potrà essere scritta solo dalla Corte
di cassazione, con la possibilità (sem-
pre se gli uffici resisteranno in giudi-
zio) di un rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia europea, in quanto
la questione riguarda l’interpretazio-
ne di una norma comunitaria.
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Non c’è interposizione


se il consulente opera


tramite una società


ABUSO DEL DIRITTO


Rileva che le prestazioni
dirette (effettive) erano
inopportune per i clienti

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

Non integra un’ipotesi di interpo-
sizione fittizia la fatturazione di
prestazioni di consulenza da par-
te di una Srl unipersonale nei
confronti di un gruppo societario
di cui lo stesso socio della Srl era
in precedenza un consulente di-
retto. È quanto affermato dalla
Ctp di Piacenza con la sentenza
// (presidente Marchetti,
relatore Rovero).
L’agenzia delle Entrate contesta
a un contribuente l’infedeltà della
dichiarazione dei redditi per l’anno
, per effetto dell’omessa indi-
cazione del reddito prodotto da
una Srl, ritenuta interposta, di cui
il contribuente era socio unico (e le
cui quote erano intestate a una so-
cietà fiduciaria). In particolare, la
società aveva fatturato prestazioni
consulenziali nei confronti di un
gruppo societario al quale il contri-
buente, in anni precedenti (ma an-
che in anni successivi a quello inte-
ressato dalla rettifica), aveva pre-
stato personalmente la propria
consulenza. In sostanza, secondo
la tesi dell’Agenzia, si sarebbe di
fronte a una ipotesi di interposizio-
ne fittizia finalizzata a ottenere un
indebito risparmio di imposta in
violazione del divieto di abuso del
diritto. Pertanto, secondo l’ufficio,
va applicato l’articolo , comma ,
Dpr /, secondo cui vanno
imputati al contribuente i redditi di
cui appaiono titolari altri soggetti
quando risulti dimostrato, sulla
base di presunzioni gravi, precise
e concordanti, che ne è l’effettivo

possessore per interposta persona.
Il contribuente si oppone all’av-
viso di accertamento e la Ctp acco-
glie il ricorso. Secondo i giudici,
nella fattispecie non è ravvisabile
alcuna forzatura nella scelta del
contribuente di costituire una Srl
per continuare a svolgere, in favore
delle società clienti, attività consu-
lenziale già svolta personalmente
in epoca pregressa. Infatti, sulla
base di quanto documentato dal
contribuente, tale scelta era stata
determinata da una situazione
contingente che, alla luce delle po-
licy aziendali della clientela, rende-
va inopportuna la prestazione delle
consulenze in via diretta. Tanto è
vero che, superata la situazione
contingente, il contribuente ha in
seguito ripreso a svolgere perso-
nalmente queste attività. Tutto ciò
dimostrava che la scelta di costitui-
re la società non era dettata dal per-
seguimento di alcun risparmio di
imposta. E ancora, precisa la Ctp,
non vi è nulla di anomalo nell’inte-
stazione fiduciaria delle quote di
partecipazione detenute dal con-
tribuente, perché lo schema fidu-
ciario è trasparente nei confronti
della pubblica amministrazione e
la società fiduciaria ha regolar-
mente assolto a tutti gli obblighi
tributari per conto del fiduciante in
qualità di sostituto d’imposta.
Da ultimo, i giudici rilevano che
nemmeno l’ufficio ha messo in di-
scussione l’effettività delle consu-
lenze fatturate dal veicolo societa-
rio: il fatto che le prestazioni siano
state materialmente svolte dal con-
sulente/socio, senza percepire al-
cun compenso dalla società e senza
beneficiare di ripartizione di utili,
è un aspetto che attiene ai rapporti
interni alla società ed è irrilevante
nei confronti dell’amministrazione
finanziaria, avendo la società rego-
larmente assoggettato a tassazione
le prestazioni fatturate.
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Ecobonus su immobili locati:


un’altra bocciatura per il Fisco


AGEVOLAZIONE


La Ctr Toscana segue


la Cassazione e ammette


il bonus per le imprese


Riconosciuta la detrazione


anche a società e per edifici


che sono affittati a terzi


Cristiano Dell’Oste


L’eco della Cassazione arriva nelle
corti tributarie di merito e regala ai
contribuenti un’altra vittoria nella
querelle sull’ecobonus per i fabbri-
cati locati dalle imprese. Vittoria
accompagnata, in questo caso, dal
rimborso delle spese processuali.


La Commissione tributaria regio-
nale della Toscana, con la sentenza
// (presidente Nistico,
relatore Bagnai), depositata lo
scorso  febbraio, conferma a chia-
re lettere che la detrazione per il
risparmio energetico (all’epoca dei
fatti al %) spetta:
 anche ai soggetti titolari di reddito
d’impresa, incluse le società (l’ecobo-
nus è detrazione Irpef e Ires);
 e anche per interventi eseguiti su
edifici dati in locazione a terzi.
Arrivati a questo punto, persino
i lettori meno attenti avvertiranno
un leggero senso di déjà vu. E, in
effetti, la vicenda ricalca molte al-
tre decise nello stesso senso da di-
verse commissioni tributarie -
provinciali e regionali - nel corso
degli ultimi dieci anni (tra le tante,
ricordiamo la Ctp Reggio Emilia

// e le Ctr Lombardia
// e // ).
La differenza è che la sentenza
della Commissione toscana arriva
dopo che l’anno scorso tre pronun-
ce conformi della Cassazione (la
,  e ) hanno boccia-
to l’orientamento delle Entrate se-
condo cui l’ecobonus può essere
applicato dalle imprese solo sugli
immobili strumentali per destina-
zione o per natura (posizione
espressa nelle risoluzioni /E e
/E del ).
I giudici toscani richiamano pri-
ma la sentenza / della Su-
prema corte, in cui è stato chiarito
che la norma istitutiva dell’ecobo-
nus, parlando generalmente di lavo-
ri su «edifici esistenti» non ammette
eccezioni di tipo soggettivod ogget-
tivo. Dopodiché citano anche la sen-

tenza / che - avvertono -
«ha regolato un caso esattamente
identico a quello in esame».
Il caso, frequentissimo, è quello
di una Srl che esercita attività di lo-
cazione immobiliare e ha applicato
l’ecobonus su alcuni immobili ri-
qualificati e dati in affitto.
Dopo un controllo formale ex
articolo -ter del Dpr / la
direzione provinciale di Arezzo
delle Entrate emette una cartella
per recuperare il bonus fiscale. Da
qui il ricorso e la doppia vittoria per
il contribuente, che si vede rimbor-
sare le spese sia in primo grado
(. euro) sia in secondo grado
(. euro).
La resistenza in giudizio è così
costata al Fisco . euro di spese,
oltre gli accessori di legge.
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PROCESSO TRIBUTARIO
Stop al ricorso
che raggruppa più atti

È inammissibile il ricorso per
incertezza assoluta sull’atto
impugnato. Lo ha ricordato la
Ctp di Vercelli con la sentenza
// (presidente Croce e
relatore Rigolone), depositata il
 febbraio .
Il contribuente attraverso la
procedura di ricorso chiedeva
l’annullamento di un avviso di
accertamento ai fini Imu,
notificato il  aprile 
dall'agenzia delle Entrate. L’atto,
infatti era stato regolarmente
notificato e il tentativo di
adesione del contribuente era
stato tardivo. Nell’impugnazione
il contribuente contestava anche
gli atti derivati dall’avviso
presupposto, per giungere fino
all’estratto di ruolo acquisito il 
ottobre .
I giudici prendono atto delle
svariate eccezioni sollevate nel
ricorso, sottolineando che
raggruppano più atti notificati in
tempi alquanto distanziati fra
loro. La Ctp dichiara
l’inammissibilità alla luce della
palese e manifesta violazione
degli articoli ,  e  che sono i
capisaldi che reggono il decreto
legislativo /. Nel caso
esaminato, vi era l’assoluta
indeterminatezza dell’oggetto
della domanda rivolta al giudice.
Il ricorso era meramente
interruttivo, con motivazione
assolutamente generica, di
rivalsa contro diversi atti
distanziati tra loro.
— Giacomo Alberto Bermone
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT+FISCO


Un artigiano di Azzurra ritratto durante la fase di
rifi nitura dei lavabi

L’infografi ca evidenzia i benefi ci del sistema
Water Saving. Il monoscarico completo a soli 3 litri
Show Room Smalticeram Roteglia (RE) consente un risparmio d’acqua del 70%

Anniversary

Q


uando si vive nella culla del Di-
stretto della Ceramica la passione
per la materia e la sua forma non può
che ispirare la creazione di un prodotto
eccellente. Su queste basi Angelo Ros-
sini e Aldo Serraglini fondano Azzurra
nel 1985, nei pressi di Civita Castella-
na, specializzandosi nella produzione
della ceramica a uso sanitario.
Oggi l’azienda guidata dal presiden-
te Angelo Rossini e dai due ammini-
stratori delegati Lorenzo Rossini e Al-
berto Serraglini, conta 140 dipendenti
distribuiti in tre stabilimenti con una
superfi cie di più di 30.000 metri qua-
dri e una produzione di circa 300.000
pezzi l’anno.
“I prodotti destinati al mercato ita-
liano detengono ad oggi la mag-
gioranza del fatturato globale con
una percentuale del 70% contro
il 30% dell’estero, con l’obiettivo
per i prossimi due anni è quello
di raggiungere il 50% per entram-
bi” spiega Alberto Serraglini “Ab-
biamo avuto un ottimo riscontro
in ambito internazionale nei primi
due mesi del 2020 registrando un
incremento del 15% sulle vendite
e vogliamo fare ancora di meglio.”
Con un obiettivo di fatturato a fi ne
2021 pari a 26 milioni di euro, Az-
zurra ambisce a consolidare la
sua presenza sui mercati mondia-
li. Europa e Stati Uniti sono i prin-
cipali paesi a cui l’azienda si rivol-
ge e ha in programma l’apertura di
un nuovo fl agship store Asia per
diffondere la peculiarità della sua
produzione custom-made. “In Ita-
lia la distribuzione è capillare, ab-
biamo sviluppato una rete compo-
sta da rivenditori e da grossisti e
aperto nel 2018 lo showroom di
Milano, una vetrina molto impor-
tante per l’azienda che ci consen-
te di entrare a diretto contatto gli

studi di progettazione e di intercettare
la domanda dei clienti privati” conclude
Alberto Serraglini.
L’utilizzo di tecnologie avanzate a sup-
porto di personale altamente qualifi ca-
to ha consentito ad Azzurra di anticipa-
re, nel corso degli anni, le evoluzioni
dell’ambiente bagno dando vita a col-
lezioni dal carattere su misura che si
esprime attraverso molteplici possibilità
di taglio, dimensione e colore.
Alla customizzazione brevettata si af-
fi anca il tema della sostenibilità, molto
caro all’azienda, che viene declinato at-
traverso il risparmio di energia per i pro-
cessi di lavorazione con una dotazione
di cogeneratori e pannelli fotovoltai-

ci in tutti gli stabilimenti e, soprattutto,
nell’attenzione verso il risparmio idrico.
“Abbiamo portato avanti negli anni nu-
merosi studi sui nostri sanitari al fi ne di
ridurre il consumo d’acqua nella fase di
scarico” racconta Lorenzo Rossini, “nel
2009 il nostro centro di ricerca ha perfe-
zionato l’effi cienza dei sanitari raggiun-
gendo un risparmio fi no al 70% per un
monoscarico completo a 3 litri”. Perce-
pendo da subito la portata di questa in-
novazione, il team Azzurra ha avviato
una serie di attività volte al suo costan-
te sviluppo fi no ad ottenere il brevetto
di utilità per la nuova tecnologia deno-
minata Water Saving e la certifi cazione
European Water Label che contribuisce
all’assegnazione dei punti Leed nella
progettazione di edifi ci sostenibili. “Si
tratta di un plus importante per la no-
stra produzione che ha trovato il soste-
gno degli architetti, sempre più attenti
alla scelta di soluzioni d’arredo sosteni-
bili e ci ha portati ad ottenere importanti
commesse come la fornitura di sanita-
ri per un area del Nuovo Campus Boc-
coni e per la sede Prysmian di Milano”
continua Lorenzo Rossini.
Azzurra si prepara ora a presentare
le nuove collezioni 2020 al Salone del
Mobile.Milano di giugno con importanti
novità che saranno svelate nei prossi-
mi mesi.

«Q


uest’anno sono 50,
di strada ne abbia-
mo fatta tanta, e ancora ne
vogliamo fare» esordisce
Carlo Alberto Ovi, terza ge-
nerazione di Smalticeram,
oggi nella duplice veste di
erede e fautore, insieme ai
suoi collaboratori e a tutta
la compagine societaria,
del successo di una delle
più importanti aziende del
settore ceramico italiano.
Smalticeram, nata a Rote-
glia in provincia di Reggio
Emilia nel 1970, nel cuo-
re della produzione del-
la ceramica sassolese, si
appresta a compiere i 50
anni di attività nella rea-
lizzazione di prodotti per
il decoro della ceramica
industriale, consolidan-
do caratteristiche peculiari
che la rendono un unicum
nel panorama italiano e in-
ternazionale, a partire dal
perfetto connubio di tradi-
zione famigliare e innova-
zione.
«Smalticeram ha un’ani-
ma ancora molto famigliare
che si esprime non solo nei
valori tramandati fin dagli
anni 70 a oggi, ma anche
e soprattutto nel rapporto
con il Cliente - precisa Car-
lo Alberto Ovi - con il qua-
le sviluppiamo una vera
e propria partnership che
ci consente di lavorare in
simbiosi ad un progetto e
di personalizzarlo secondo
le esigenze».
La grande attenzione all’in-
novazione tecnologica fin
dagli esordi, ha permes-

so a Smalticeram di distin-
guersi sul mercato per pro-
dotti di elevata modernità,
mentre la forte propen-
sione alla diversificazio-
ne e la grande flessibilità
si sono rese promotrici di
un’espansione via via cre-
scente sui mercati di tutto
il mondo, dove Smaltice-
ram opera da diversi anni
portando il Made in Italy a
vette storiche.
«Il cuore pulsante è qui a
Roteglia - puntualizza Ovi


  • dove tutto è cominciato e
    dove si trova tuttora la no-
    stra Ricerca e Sviluppo,
    fondamentale per studiare


nuove soluzioni che riguar-
dano sia i materiali tradi-
zionali che i più innovati-
vi, come quelli per l’utilizzo
del decoro ceramico digi-
tale. Smalticeram è un’a-
zienda che si è sviluppata
fortemente sul mercato lo-
cale dove ha una presenza
molto importante, ma nel
contempo ha saputo diven-
tare player internaziona-
le in numerosi mercati del
mondo».
L’apertura, nel corso de-
gli anni, di filiali in Brasile,
Stati Uniti, Spagna, India,
Indonesia, ha reso Smalti-
ceram una piccola ma te-

nace multinazionale dalla
straordinaria capillarità.
«Il forte coinvolgimento
emotivo in questa realtà
ormai a respiro internazio-
nale - afferma Carlo Al-
berto Ovi - ci fa guardare
al futuro con grande entu-
siasmo e proseguire decisi
nel nostro piano di svilup-
po per essere presto pre-
senti su nuovi Paesi, pur ri-
manendo fedeli alla nostra
italianità. Non solo voglia-
mo consolidare la presen-
za nei mercati già esistenti,
ma esportare la nostra ec-
cellenza anche nei mercati
in via di sviluppo».
Intanto a Roteglia, in Via
della Repubblica 10/12, si
lavora anche per sviluppa-
re prodotti “ecofriendly”,
perseguendo così non solo
l’innovazione e la flessibi-
lità, ma anche la sosteni-
bilità, ulteriore aspetto im-
prescindibile per migliorare
l’ambiente in cui viviamo.
Smalticeram, punto di rife-
rimento nella produzione
e vendita di fritte, pigmen-
ti, smalti, colori e inchiostri
per applicazioni sulla cera-
mica industriale e di tecni-
che per la stampa digita-
le, si avvale di uno Show
Room inaugurato nel 2019
dove presenta i propri pro-
totipi, che rappresenta una
vera e propria finestra di
collegamento con il mon-
do, e dove mostrare quel
connubio di tradizione e
innovazione che l’hanno
resa eccellenza di settore.
http://www.smalticeram.com

Azzurra: dove la ceramica prende vita


Customizzazione e risparmio idrico i focus dell’azienda Viterbese


Smalticeram, 50 anni di successi internazionali


Prestigioso traguardo di una delle aziende più importanti nel settore ceramico


Speciale INDUSTRIA DELLA CERAMICA - Realtà Eccellenti


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