Il Sole 24 Ore Sabato 21 Marzo 2020 23
Norme & Tributi
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Commissioni tributarie, sospeso il deposito atti
Non chiarite le modalità
per computare i termini
di sospensione
Antonio Iorio
Il Consiglio di presidenza della giu-
stizia tributaria (Cpgt) ha invitato i
giudici delle commissioni tributarie
a sospendere l’attività di deposito dei
provvedimenti in corso, per riavviar-
la dal aprile o ad altra data even-
tualmente stabilita. L’indicazione è la
conseguenza della previsione conte-
nuta nell’articolo del Dl “cura Ita-
lia”, che ha sospeso anche per il pro-
cesso tributario il decorso dei termini
per il compimento di qualsiasi atto.
Secondo la comunicazione del
Consiglio di presidenza saranno so-
spesi anche i depositi delle sentenze
relative alle udienze già discusse.
La missiva si limita sostanzial-
mente a riportare la nuova norma. Va
detto che il termine di deposito delle
sentenze è un termine ordinatorio il
cui mancato rispetto non ha alcuna
conseguenza né sostanziale, né pro-
cessuale. Tanto che da anni molti
giudici di numerose commissioni
depositano le sentenze ben oltre i
termini previsti, e mai tale ritardo ha
comportato alcuna conseguenza, né
in proposito risultano iniziative del
Consiglio di presidenza.
Tuttavia era l’occasione, al mo-
mento sfumata, per l’alto organo di
vertice, di fornire indicazioni opera-
tive e quindi anche interpretative,
sulle varie questioni attualmente
controverse e che interessano non
solo i contribuenti ma anche i giudici.
Ad oggi, ad esempio, vi sono forti
perplessità su come debba essere
computato il termine di sospensione
dei termini: se cioè debba sempre
sommarsi agli ordinari termini (un
po’ come accade per la sospensione
feriale) o se possano esserci casi in
cui non operi, come per le impugna-
zioni che naturalmente scadrebbero
oltre il aprile. Ancora, tra le que-
stioni processuali controverse c’è il
differente termine di sospensione tra
le parti processuali che emerge dalla
lettura del decreto: per il contribuen-
te fino al aprile, per gli enti imposi-
tori fino al maggio. Sicché in pre-
senza della medesima sentenza da
appellare, le parti processuali avreb-
bero scadenze differenti per propor-
re l’impugnazione. Poiché saranno
proprio le commissioni tributarie
che, in prima battuta, verranno chia-
mate ad affrontare anche questi
aspetti controversi, fermo restando
l’autonomia decisionale di ciascun
giudice e il differente ruolo istituzio-
nale del Consiglio di presidenza,
qualche indicazione al riguardo sa-
rebbe stata accolta con favore da tutti
gli operatori del settore.
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IL CODICE TRIBUTO
Affitti negozi,
tax credit
dal 25 marzo
Subito operativo il credito
d’imposta del % per i canoni di
affitto di negozi e botteghe per il
mese di marzo . La risoluzione
/E/ ha reso noto il codice
tributo «» che sarà utilizzabile
in compensazione in F a partire
dal marzo. L’agevolazione è
stata prevista dal decreto Cura
Italia (Dl /, articolo ) per
attenuare gli effetti negativi
derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento
connesse al coronavirus a favore
dei soggetti esercenti attività
d’impresa per i canoni di affitto di
marzo di immobili in categoria C/.
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RISCOSSIONE
Sospese anche le rate
delle cartelle: a giugno
un’unica soluzione
Per i piani di dilazione
già in essere procedura
ordinaria dopo lo stop
Cartelle in un’unica soluzione e
rinvio anche delle rate in scadenza
in questo periodo. Sono alcune
delle conferme arrivate dalle Faq
diffuse ieri da agenzia delle Entra-
te-Riscossione (Ader).
Tra le principali questioni risol-
te c’è sicuramente la possibilità di
rinviare le rate dei piani di dilazio-
ne già in essere. Più precisamente,
l’Agenzia delle Entrate-Riscossio-
ne ha precisato che sono sospesi i
pagamenti delle rate in scadenza
dall’ marzo al maggio . Le
somme dovranno essere pagate
entro il giugno in un’unica
soluzione. Il piano poi proseguirà
ordinariamente.
L’altra conferma dell’interpre-
tazione che sino ad ora era stata
data del nuovo decreto / ri-
guarda la sospensione dei paga-
menti delle cartelle in scadenza in
questo periodo. A tal proposito, la
norma testualmente rinvia i versa-
menti alla fine del mese di giugno,
precisando però che dovranno es-
sere in «un’unica soluzione».
La previsione lasciava qualche
perplessità atteso che in assenza di
tale sospensione, la norma preve-
de ordinariamente la possibilità di
richiedere la dilazione del dovuto.
Risultava pertanto singolare che
un decreto finalizzato ad aiutare i
contribuenti, di fatto, li penaliz-
zasse escludendo la dilazione.
Purtroppo però anche l’Agenzia
della riscossione ha confermato
tale restrittiva interpretazione. Di
conseguenza le cartelle di paga-
mento scadenti tra l’ marzo e il
maggio , potranno essere sal-
date entro fine giugno ma solo in
un’unica soluzione.
Tuttavia, l’Agenzia nella rispo-
sta, pare suggerire una possibile
soluzione. È precisato, infatti, che
prima della scadenza è sempre
possibile richiedere la rateazione
attraverso il portale internet.
Nel documento, a tal proposito,
è affermato che nonostante gli uf-
fici saranno chiusi al pubblico per
ragioni di sicurezza, verranno co-
munque trattate le istanze ed in-
viate le relative risposte.
Il contribuente, quindi, potrà
effettuare tali richieste attraverso
i servizi online, la posta elettronica
ovvero con il numero unico.
L’altra interessante precisazio-
ne contenuta nelle risposte riguar-
da le possibili procedure coattive
dell’agente della riscossione in ca-
so di omessi pagamenti.
L’Agenzia ha affermato che du-
rante il periodo di sospensione gli
Uffici non attiveranno alcuna pro-
cedura cautelare (quali ad esempio
fermi amministrativi o ipotecari)
o esecutive (come ad esempio il pi-
gnoramento).
Peraltro, sono inibite le medesi-
me azioni anche se prima del peri-
odo di sospensione, il contribuen-
te aveva già ricevuto la comunica-
zione di un preavviso di fermo.
Infine, tra i chiarimenti forniti
con le Faq, l’Agenzia ha precisato
che slittano al maggio i paga-
menti di rottamazione-ter (sca-
dente il febbraio) e del saldo e
stralcio (scadente il marzo). At-
tenzione, però, la rata della rotta-
mazione-ter con scadenza a mag-
gio, per il momento non gode di
alcuno slittamento, con la conse-
guenza che il contribuente dovrà
regolarmente versarla per non
perdere i benefici previsti con la
particolare procedura.
—La.A.
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Per gli atti in scadenza
i termini riprenderanno
dal prossimo aprile
Anche le procedure
di adesione
sono state congelate
EMERGENZA COVID-19
AGENZIA ENTRATE
Termine breve per regolarizzare
tutti gli accertamenti esecutivi
Laura Ambrosi
Accertamenti esecutivi da pagare
entro il aprile e non il maggio. Ai
fini processuali, la sospensione dal
marzo al aprile si somma ai termi-
ni ordinari e riguarda anche le proce-
dure di adesione. A fornire questi
chiarimenti sono le Entrate con la
circolare di ieri.
Scadenza avvisi esecutivi
L’articolo del Dl /, relativo
ai “termini di versamento dei carichi
affidati all’agente della riscossio-
ne”, ha sospeso il pagamento di car-
telle ed accertamenti esecutivi “sca-
denti” tra l’ marzo e il maggio.
Tale norma è apparsa, da subito, po-
co chiara, quasi contraddittoria, tra
contenuto e rubrica. Gli accerta-
menti esecutivi, infatti, sono affidati
all’agente della riscossione solo do-
po l’inutile decorso del termine per
impugnare senza che sia intervenu-
to il pagamento (quindi o, in caso
di adesione, giorni dalla notifi-
ca), vale a dire che si tratta di atti già
scaduti (e quindi non “scadenti nel
periodo” considerato).
Stante la finalità del decreto era sta-
to ipotizzato che, a prescindere dalla
rubrica, il legislatore avesse in realtà
voluto sospendere non solo le cartelle
ma anche gli accertamenti esecutivi i
cui termini fossero pendenti.
Secondo l’Agenzia prevale, invece,
il dato letterale. La circolare, infatti,
precisa che per gli accertamenti ese-
cutivi sono sospesi fino al maggio
solo i termini per gli importi dovuti
dopo l’affidamento del carico al-
l’agente della riscossione. In termini
concreti, quindi, si tratta delle somme
“intimate” attraverso le comunicazio-
ni di presa in carico da parte di Agen-
zia Entrate-Riscossione.
Peraltro, il documento di prassi
pare rilevare l’incoerenza di questa
interpretazione, tanto da evidenziare
che «a seguito dell’affidamento delle
somme... non è immediatamente in-
dividuabile un termine di versamen-
to». Va da sé, quindi, che una simile
interpretazione restrittiva pare con-
trastare con il contenuto letterale
dell’articolo .
È singolare che in un momento
drammatico l’Agenzia interpreti in
misura restrittiva e sfavorevole ai
contribuenti anche un decreto che, già
in virtù delle sue finalità, avrebbe do-
vuto condurre a conclusioni diverse.
I termini di impugnazione
Secondo la circolare i termini proces-
suali sospesi devono essere sommati
a quelli ordinari scadenti nel periodo
tra il marzo e il aprile. Tuttavia,
non chiarisce l’ipotesi in cui l’atto na-
turalmente scadrebbe dal aprile in
avanti: mal si comprende, infatti, se i
giorni inclusi nella sospensione si
debbano comunque sommare ovve-
ro, scadendo oltre tale termine, valga-
no le regole ordinarie. Sebbene in una
nota, l’Agenzia sembri confermare
che la sospensione del termine per la
proposizione del ricorso rileva anche
in relazione al decorso del termine per
la formulazione dell’istanza di accer-
tamento con adesione.
Viene infine confermato che i ter-
mini procedurali sono sospesi per il
contribuente fino al aprile. Dovreb-
be quindi dedursi, implicitamente,
che sia del tutto legittimo che i mede-
simi termini, per gli uffici, siano so-
spesi al maggio.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Latina , in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Chiaravalloti Presidente
Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice
*****
visti gli atti del procedimento di concordato preventivo con n. 12/2018 C.P. avviato su ricorso ex artt. 161, comma 6, e 186 bis L.F. del
12.11.2018 di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t.;
rilevato che in sede di detta modi ca della proposta, del piano e degli atti correlati depositata il 17.01.2020 da Corden Pharma Latina s.p.a.
(al vaglio dei Commissari Giudiziali anche ex art. 172 L.F.) si è fra laltro prospettata unofferta irrevocabile di acquisto a titolo oneroso,
previo af tto, del ramo dazienda denominato Piattaforma Ecologica da parte di soggetto individuato subordinata agli adempimenti ed alle
condizioni ivi speci cati nonché unofferta di acquisto irrevocabile a titolo oneroso di alcuni macchinari ed alcune attrezzature delle aree
denominate DP ORAL CEPH ed ORAL PEN sempre da parte di soggetto individuato e subordinata agli adempimenti ed alle condizioni
ivi speci cati e si è chiesto, quindi, attivarsi la procedura di cui allart. 163 bis L.F. previa, nelle more, eventuale autorizzazione allaf tto del
detto ramo denominato Piattaforma Ecologica da parte del predetto offerente già individuato;
visto il susseguente provvedimento collegiale ex art. 163 bis L.F. reso in data 28.01.202003.02.2020;
visti i decreti del Presidente del Tribunale Ordinario di Latina n. 6 del 09.03.2020 e n. 10 del 18.03.2020;
considerata, tuttavia, levoluzione recente della situazione sia a livello nazionale sia a livello locale ivi compreso il circondario del Tribunale
Ordinario di Latina, situazione pandemica - del resto - per sua natura soggetta a rapido mutamento e come tale potenzialmente suscettibile di
recare grave e perdurante nocumento alla salute ed alla sicurezza pubbliche, nazionali ed internazionali, anche per tali ragioni;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
- dispone la revoca delle operazioni di vendita competitiva ex art. 163 bis L.F. in oggetto ssate con provvedimento collegiale del 28.01.2020-
03.02.2020 con ogni altra conseguenza di legge; - dispone altresì, conseguentemente, che i Commissari Giudiziali provvedano alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento
nelle stesse forme previste con il detto provvedimento collegiale ex art. 163 bis L.F. del 28.01.2020-03.02.2020 ossia mediante
pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche allindirizzo http://www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, sul sito del Tribunale Ordinario di
Latina allindirizzo http://www.tribunale.latina.giustizia.it, sui principali siti internet di settore e sulledizione nazionale del quotidiano Il Sole 24
Ore, il tutto speci cando nella motivazione Vendita revocata dal Tribunale Ordinario di Latina per effetto del D.L. n. 11/2020 s.m.i. e del
D.L. n. 18/2020 s.m.i. ed atti relativi; - dispone che la Cancelleria non accetti più e/o non permetta più il deposito delle offerte cartacee e/o telematiche relative a detto esperimento
di vendita e che provveda a verbalizzare sinteticamente loperazione di apertura delle buste contenenti le offerte eventualmente già pervenute
al solo ne di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che
analogici/cartacei, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte
a tutela della salute e sicurezza pubbliche; a tal ne, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire la distanza di
almeno due metri/due metri e mezzo tra gli offerenti presenti e fermo lobbligo/dovere di assoluta riservatezza, dispone che la Cancelleria
sia autorizzata anche allapertura delle offerte senza la presenza degli offerenti ed a dare a questi ultimi, con leventuale collaborazione dei
Commissari Giudiziali e/o del Gestore della Vendita e/o con altre idonee modalità, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata
delle cauzioni, ferme eventuali ulteriori disposizioni impartite dai competenti uf ci ed organi - anche amministrativo/sanitari - circa la
gestione del pubblico in relazione allemergenza epidemica da Covid 19; - dispone come da separati provvedimenti di pari data circa leventuale ripresa delle operazioni di vendita in questione e circa gli ulteriori
pedissequi adempimenti di legge anche per quanto concerne ladunanza dei creditori ex artt. 160 ss. L.F.
Si comunichi.
Latina, lì 18.03.2020
Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola)
Il Presidente
(Dott.ssa Caterina Chiaravalloti)
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31 marzo Walter Siti,
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7 aprile Francesco Piccolo,
IL DESIDERIO DI ESSERE COME TUTTI
14 aprile Nicola Lagioia,
LA FEROCIA
21 aprile Edoardo Albinati,
LA SCUOLA CATTOLICA
28 aprile Paolo Cognetti,
LE OTTO MONTAGNE
5 maggio Helena Janeczek,
LA RAGAZZA CON LA LEICA