24 Sabato 28 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore
Norme
Tributi
Patent box e accordi preventivi,
ammesse le istanze online
Sospesi anche i termini
per presentare
i documenti integrativi
Per le società con esercizio
a cavallo ok all’istanza
dopo la sospensione
Luca Gaiani
Sospesi fino al maggio anche i
termini di giorni per la conse-
gna della documentazione integra-
tiva nei ruling sul patent box, se
pendenti all’ marzo . Con la
circolare /E, diffusa ieri, l’agenzia
delle Entrate torna a occuparsi delle
sospensioni di termini che interes-
sano le attività degli Uffici, disposte
dall’articolo decreto legge cura
Italia /.
L’ambito della sospensione in-
trodotta dall’articolo del Dl
/ riguarda, tra l’altro, i ter-
mini di cui agli articoli -ter e -
quater del Dpr / nonché
quelli dei ruling da patent box di
cui alla legge /.
La circolare di ieri ricorda che
rientrano nell’articolo -ter quat-
tro tipologie di ruling: le procedure
riguardanti gli accordi preventivi
per la determinazione di metodi di
calcolo dei transfer price e dei valori
in caso di trasferimento di residen-
za da e verso l’estero; l’applicazione
delle norme sulla attribuzione dei
redditi alle stabili organizzazioni; la
sussistenza dei requisiti della stabi-
le; le norme sulla tassazione di divi-
dendi, interessi e royalties a o da
soggetti non residenti.
Per quanto invece riguarda i pro-
cedimenti di cui all’articolo -qua-
ter, la circolare /E precisa che la
sospensione si applica solo a quelli
disciplinati dalla lettera c) e dunque
riguardanti la richiesta unilaterale
di variazione in diminuzione a
fronte di una ripresa a tassazione
per la disciplina del transfer pricing
in uno stato estero con il quale è in
vigore una convenzione bilaterale
contro le doppie imposizioni.
Tutti i termini riguardanti le
procedure sopra richiamate, come
pure quelli degli accordi di patent
box, che erano in corso all’ marzo
sono sospesi fino al mag-
gio e ricominceranno a decorrere
dal ° giugno.
Nel periodo di sospensione, chi
intendesse avviare una di queste
procedure, potrà comunque farlo
inviando le istanze esclusivamente
mediante l’impiego della Pec all’in-
dirizzo [email protected]
ziaentrate.it.
Per quanto riguarda le ricadute
della sospensione, l’Agenzia sotto-
linea che, nel caso di istanze di cui
all’articolo -ter, sono sospesi
tutti i termini indicati nel provve-
dimento del marzo che re-
gola la procedura. Il termine di
giorni previsto per l’Ufficio per di-
chiarare l’ammissibilità (o l’inam-
missibilità) dell’istanza e non sca-
duto all’ marzo, ricomincia a de-
correre dal ° giugno.
Altro caso trattato dalla circolare
è quello di società con esercizio a
cavallo che chiude nel periodo di so-
spensione. Questi contribuenti po-
tranno ottenere il riconoscimento
degli effetti di un accordo ex artico-
lo -ter per il periodo di imposta in
esame anche se l’istanza è presenta-
ta dopo la chiusura, ma avvalendosi
della sospensione dei termini. Ad
esempio, una società che ha chiuso
l’esercizio al marzo potrà
presentare istanza fino al giugno
per ottenerne il riconosci-
mento in tale esercizio (all’ marzo
mancavano infatti giorni alla
chiusura del periodo di imposta).
Per quanto poi riguarda il ruling
per il patent box, la circolare chiari-
sce che rientra nella sospensione fi-
no al maggio il termine di
giorni per presentare o integrare la
documentazione relativa all’istanza
di avvio della procedura. Quindi chi
ha presentato l’istanza a dicembre
(con termine di giorni che
scade nel periodo di sospensione)
usufruirà del congelamento di date
disposto dal Dl /.
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CONTRATTI BANCARI
Moratoria alle Pmi senza posizioni già deteriorate
Daniele U. Santosuosso
Sui contratti bancari non può dirsi che
la risposta del governo all’emergenza
Covid- sia stata di un tempismo
perfetto. L’Abi e le associazioni di ca-
tegoria (con l’addendum all’accordo
per il credito) hanno fatto più decisa-
mente da apripista per i finanziamen-
ti alle micro-piccole e medie imprese,
su due linee: sospensione della quota
capitale e allungamento, scadenzan-
do i periodi di moratoria a seconda del
tipo di finanziamento. In scia è inter-
venuto il governo con il Dl /
(cura Italia), in modo più articolato e
organico e anche con forme di garan-
zia pubblica (articoli , , ) rispet-
to a quanto fatto con il Dl /.
Le misure di tipo “moratorio” sem-
brano le più efficaci (per le imprese,
nell’articolo ). Ma i confini dell’am-
bito di applicazione della norma se-
gnano gli evidenti limiti dei benefici
accordabili. Dal punto di vista sogget-
tivo essi riguardano, per rimanere alle
imprese, quelle direttamente «dan-
neggiate dall’epidemia di Covid-»
(che devono autodichiarare tempora-
nee difficoltà e quindi di avere subito
una riduzione parziale o totale dell’at-
tività quale conseguenza diretta della
diffusione dell’epidemia); che siano
micro-piccole e medie imprese se-
condo la raccomandazione /
della Commissione Ue; che non pre-
sentino al marzo esposizioni
deteriorate: e qui la porta ai benefici si
restringe più che considerevolmente,
dato il periodo di crisi che affligge da
tempo l’intero tessuto imprenditoria-
le. Analogamente per le altre catego-
rie, come i professionisti, si richiedo-
no situazioni finanziarie in bonis e
stati di difficoltà finanziaria ben peri-
metrati, da cui appare facile fuoriusci-
re. Anche dal punto di vista oggettivo
i contratti bancari oggetto del decreto
sono tassativamente elencati (ne so-
no esclusi ad esempio i crediti al con-
sumo nelle forme dei finanziamenti
personali e cessioni del quinto, si veda
l’articolo nella pagna seguente) e i pe-
riodi di moratoria contingentati.
Quali tutele giuridiche per i casi di
sforamento dei requisiti (ad esempio
l’impresa che presenti un’esposizione
debitoria deteriorata o il professioni-
sta che abbia una flessione di fatturato
consistente, ma di poco non superiore
a quella prevista) o per i casi non disci-
plinati? Potrebbe entrare in gioco l’ar-
ticolo del Dl / che però si
presenta come un’arma poco appun-
tita, in primo luogo perché si restringe
ai casi in cui l’inadempimento (omes-
so o ritardato) derivi dalle misure au-
toritative di contenimento della pan-
demia e non dalla pandemia in sé. In
secondo luogo, perché si risolve in un
mero alleggerimento dell’onere della
prova a carico del debitore: non occor-
rerà infatti dimostrare che il rispetto
delle misure di contenimento è causa
di forza maggiore, perché a ciò ha
pensato il legislatore con una nuova
presunzione normativa (peraltro
semplice, da valutare caso per caso),
ma occorrerà comunque provare che
l’inadempimento è conseguenza di-
retta ovvero, per l’interpretazione
preferibile, anche indiretta delle mi-
sure (si pensi ai casi del ritiro del “ra-
ting” di una società dovuto alla im-
possibilità di questa di consegnare al-
l’agenzia di rating la periodica docu-
mentazione prevista, ritiro che faccia
scattare la richiesta di una contropar-
te contrattuale della società, per
esempio un distributore, di forme di
garanzia alternative pena la sospen-
sione delle forniture).
I profili di miglioramento degli
strumenti normativi a disposizione
risentono non soltanto della continua
evoluzione, ma soprattutto del diffici-
le equilibrio degli interessi in gioco: da
un lato i debitori hanno assoluta ne-
cessità di “respirare”, dall’altro in par-
ticolare banche e altri intermediari
non possono subire perdite economi-
che e in genere danni, e condivisibil-
mente sono impegnati nella promo-
zione di decisioni delle autorità na-
zionali ed europee che modifichino le
norme, segnatamente le disposizioni
di vigilanza sugli indici di tolleranza,
rischiando altrimenti di non poter
reggere gli interventi di sostegno fi-
nanziario non solo a livello aziendale
ma anche a livello regolamentare.
La crisi che stiamo attraversando
non può essere scaricata sulla platea
dei creditori, e quindi, al fine di am-
pliare gli aiuti a imprese, lavoratori e
famiglie, è necessaria l’azione pubbli-
ca, ossia che le autorità varino un si-
stema di misure che – anche a coper-
tura ex post di sostegni immediata-
mente forniti – dotino innanzitutto le
banche, in prma linea e capaci di «cre-
are moneta in tempo reale» (così Ma-
rio Draghi), di spalle più larghe.
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L’Abi: sospensione
della quota capitale
e allungamento dei termini
Le analisi degli esperti del Sole Ore sulle
misure contenute nel Dl / più legate
all’economia (aiuti a pmi, grandi imprese e
investimenti anche esteri), contabilità, contratti
alla luce dell’emergenza, ristrutturazione dei
debiti e processi civili, penali e amministrativi-
Focus Norme & Tributi
Mercoledì in edicola con Il Sole
la guida alle misure del Dl Cura Italia
mirate al sostegno dell’economia
e al funzionamento della giustizia
Entro martedì marzo i datori di lavoro dovranno ulti-
mare le operazioni inerenti alle certificazioni uniche, nel
rispetto della tempistica prevista. Le Cu dovranno essere
trasmesse telematicamente all’agenzia delle Entrate e
consegnate ai percettori entro la fine del mese. Lo ribadi-
sce il ministero dell’Economia in una raccolta di Faq pub-
blicate sul proprio sito internet.
In realtà quando è stato emanato il decreto /,
meglio conosciuto come cura Italia, si pensava che anche
la scadenza di trasmissione e consegna delle Cu potesse
subire un ulteriore slittamento in avanti. Tuttavia, vista
l’esigenza di implementare la dichiarazione dei redditi
precompilata, l’articolo del decreto legge ha
confermato che resta valida la disposizione
contenuta nell’articolo del Dl / che, a
sua volta, ha prorogato a fine mese i termini per
la consegna e la trasmissione delle Cu.
Non subisce modifiche, invece, la scadenza
del ottobre prevista per la trasmissione
telematica delle certificazioni uniche che con-
tengono solo redditi esenti o che non conflui-
scono nella dichiarazione dei redditi precompi-
lata. Trattandosi di certificazioni che non cam-
biano la sorte del modello Unico messo a dispo-
sizione dall’Agenzia, preventivamente redatto, l’inoltro
alle Entrate può avvenire in concomitanza con la scaden-
za prevista per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta (modello ).
È possibile che molti sostituti abbiano già trasmesso
le certificazioni. In caso di rilevazione di errori, si potran-
no utilmente utilizzare i quattro giorni a disposizione per
effettuare un nuovo invio, avendo cura di seguire le istru-
zioni che il ministero delle Finanze ha indicato nella cir-
colare /. Può accadere che il sostituto trasmetta
telematicamente le certificazioni, entro la prevista sca-
denza, e che le stesse siano rifiutate in quanto presentano
delle anomalie. In tal caso, corretti gli errori, le Cu si con-
sidereranno tempestivamente presentate se nuovamente
inoltrate entro i cinque giorni successivi dalla data della
comunicazione che attesta il motivo del rigetto.
—Antonino Cannioto
—Giuseppe Maccarone
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LAVORO
SOSTITUTI D’IMPOSTA
Entro martedì invio
e consegna
della certificazione unica
Possibile
effettuare
un nuovo
invio se nel
precedente
sono stati
commessi
errori
Il sostegno al reddito garantito dal Fondo di ultima istanza
sarà di euro a testa. L’indicazione è contenuta in una
delle Faq pubblicate sul sito del ministero dell’Economia
e delle finanze relativa al decreto legge /. Nella
risposta si precisa che la platea dei destinatari sarà decisa
nei prossimi giorni.Il Fondo per il reddito di ultima istanza
è stato previsto dall’articolo del decreto cura Italia per
«garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergen-
za epidemiologica da Covid- hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro» e ha
una dotazione di milioni di euro. Se a ogni persona
saranno erogati euro, i destinatari non po-
tranno essere più di mila.
Da questa platea si possono escludere le
partite Iva e i co.co.co iscritti alla gestione sepa-
rata e a quelle dei lavoratori autonomi Inps, gli
operai agricoli, quelli stagionali del turismo e
delle terme, quelli dello spettacolo e i titolari di
un contratto di collaborazione sportiva, in
quanto già destinatari di aiuti specifici, sempre
da euro una tantum.
Secondo le Faq, al reddito di ultima istanza
dovrebbero attingere i liberi professionisti con
Albo iscritti alle relative casse professionali (sono circa
un milione). Sempre in base al ministero, si sta valutando
di farvi accedere anche colf e badanti (circa mila).
Inoltre il Fondo potrebbe erogare un sostegno al reddito
ai lavoratori che non si vedono rinnovare un contratto a
termine in scadenza in questo periodo, ma una parte di
essi potrebbe in alternativa ottenere la Naspi, qualora
abbia i requisiti contributivi (almeno settimane negli
ultimi quattro anni e almeno giorni effettivi nell’ulti-
mo anno). Infine potrebbero accedervi gli agenti di com-
mercio, che secondo le Faq sono esclusi dai euro per
i commercianti, mentre possono ottenerli se iscritti anche
alla relativa gestione in base un comunicato del marzo
di Fnaarc Confcommercio e sindacati dopo un colloquio
con il sottosegretario Cecilia Guerra.
Via libera, invece, all’indennità per gli autonomi in fa-
vore dei soci di società di persone o capitali se sono iscritti
come singoli alle gestioni dell’Inps. I euro vengono
riconosciuti alle persone e non alle società.
—Matteo Prioschi
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AMMORTIZZATORI
Reddito di ultima istanza
con molti pretendenti
Previsti 600
euro a testa,
ma con 300
milioni di
euro la platea
è limitata
a 500mila
persone
EMERGENZA COVID-19
FISCO
PATENT BOX
La rinuncia al ruling
è per l’intera opzione
La rinuncia al ruling per accedere al
regime di autoliquidazione del
patent box riguarda la procedura
nella sua interezza, riferibile
all'intero quinquennio di vigenza
dell'opzione; pertanto, una volta
effettuata la rinuncia, l'impresa non
può presentare istanza di ruling per
le annualità residue del
quinquennio.
— Giacomo Albano
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
NT+FISCO
IMPORT-EXPORT
Dogane, sospesi gli atti istruttori e autorizzativi
Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
Operatività ridotta per le Dogane e
procedimenti amministrativi rallenta-
ti o interrotti se non hanno a oggetto
istanze indifferibili e urgenti. Lo preve-
de la determinazione direttoriale
/ dell’agenzia Dogane e mo-
nopoli. Il Dl / Cura Italia, all’arti-
colo ha disposto una sospensione,
dal febbraio al aprile, dei termini
dei procedimenti amministrativi, sia a
istanza di parte, sia con procedura
d’ufficio. Questa disposizione, però,
come già reso noto dalla stessa ammi-
nistrazione delle Dogane (si veda la
nota .) non può applicarsi ai
procedimenti tipici doganali, governa-
ti dall’articolo del Codice doganale,
che stabilisce il termine per le “decisio-
ni”, pari di norma a giorni, proro-
gabili di altri .
In questo contesto, però, l’Agenzia,
pressata dall’emergenza, da un lato di-
spone misure riorganizzative per farvi
fronte, rimodulando le forze in carico
agli uffici, e dall’altro scongiura il possi-
bile sovraccarico di lavoro ritenendo
che, in linea generale «l’attività istrutto-
ria ed autorizzativa relativa alle decisioni
doganali non assume carattere di indif-
feribilità se non in casi eccezionali, anche
con riferimento alle attività rientranti
nei codici Ateco considerati essenziali
nel periodo emergenziale». Per le Doga-
ne l’intervento è funzionale a velocizzare
lo sdoganamento dei prodotti essenziali
per far fronte all’emergenza, come i pre-
sidi medici e le derrate alimentari.
In generale le linee di decisione del-
le Dogane sono tre:
anzitutto gli operatori sono invitati
a non proporre nuove istanze che non
abbiano carattere di assoluta necessi-
tà, perché indifferibili e urgenti, o a ri-
tirare le domande già proposte e non
ancora istruite;
poi, salvo i casi eccezionali, per le
istanze presentate e non ancora accet-
tate, l’Agenzia comunica che non pro-
cederà all’accettazione;
infine, si rende noto che, qualora
l’attività istruttoria non sia già a uno
stadio avanzato, l’ufficio potrà «adot-
tare un diniego secondo le procedure
previste dalla normativa unionale» e
l’operatore potrà poi «riproporre
l’istanza oggetto di diniego che sarà
trattata con priorità».
Si tratta di decisioni che comporte-
ranno un rallentamento delle opera-
zioni relative a un settore come quello
del commercio internazionale che, co-
me il suo indotto, è in piena crisi. Infatti
le autorizzazioni hanno lo scopo di
agevolare le attività svolte dagli opera-
tori nazionali e in molti casi consento-
no l’introduzione di merci senza dazio
o con dazio agevolato.
A livello applicativo, la determina-
zione è resa esecutiva dalla di-
rettiva /, che offre ulteriori
spunti di interesse per comprendere le
motivazioni della decisione delle Doga-
ne di sospendere il processo di rilascio
delle autorizzazioni non indispensabi-
li. La direttiva sottolinea che
«l’eventuale rilascio, soprattutto se ef-
fettuato a vantaggio di un richiedente
che attualmente ricade nelle categorie
Ateco non elencate tra quelle per le qua-
li è tuttora possibile lo svolgimento del-
l’attività» comporterebbe l’attivazione
di decisioni doganali sostanzialmente
inutili nell’immediato. Ciò che la Doga-
na vuole evidenziare è che chi ha l’atti-
vità chiusa in base all’ultimo Dpcm, non
potendo lavorare, non ha neanche la
necessità di attivare immediatamente
le procedure doganali, per le quali ave-
va richiesto le autorizzazioni.
Sul piano pratico la direttiva
invita gli operatori economici che han-
no autorizzazioni in scadenza entro il
° maggio, laddove ravvisino la concre-
ta necessità, a proporre istanza di so-
spensione direttamente sul portale
elettronico, indicando le motivazioni
tra quelle riportate nella direttiva.
Queste istanze di sospensione devono
essere presentate entro il marzo in
modo che la dogana abbia il tempo di
evaderle. Per gli esportatori autorizzati
o gli Aeo le istanze di autorizzazione
verranno concluse solo se le attività da
svolgere possono essere realizzate in
modalità di lavoro agile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La determinazione
direttoriale /
ricalca le norme del Dl /