II Sole 24 Ore - 28.03.2020

(Romina) #1

24 Sabato 28 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore


Norme


Tributi


Patent box e accordi preventivi,


ammesse le istanze online


Sospesi anche i termini


per presentare


i documenti integrativi


Per le società con esercizio


a cavallo ok all’istanza


dopo la sospensione


Luca Gaiani


Sospesi fino al  maggio anche i


termini di  giorni per la conse-


gna della documentazione integra-


tiva nei ruling sul patent box, se


pendenti all’ marzo . Con la


circolare /E, diffusa ieri, l’agenzia


delle Entrate torna a occuparsi delle


sospensioni di termini che interes-


sano le attività degli Uffici, disposte


dall’articolo  decreto legge cura
Italia /.

L’ambito della sospensione in-


trodotta dall’articolo  del Dl
/ riguarda, tra l’altro, i ter-

mini di cui agli articoli -ter e -


quater del Dpr / nonché
quelli dei ruling da patent box di

cui alla legge /.


La circolare di ieri ricorda che
rientrano nell’articolo -ter quat-

tro tipologie di ruling: le procedure


riguardanti gli accordi preventivi
per la determinazione di metodi di

calcolo dei transfer price e dei valori


in caso di trasferimento di residen-
za da e verso l’estero; l’applicazione

delle norme sulla attribuzione dei


redditi alle stabili organizzazioni; la
sussistenza dei requisiti della stabi-

le; le norme sulla tassazione di divi-


dendi, interessi e royalties a o da
soggetti non residenti.

Per quanto invece riguarda i pro-
cedimenti di cui all’articolo -qua-

ter, la circolare /E precisa che la


sospensione si applica solo a quelli
disciplinati dalla lettera c) e dunque

riguardanti la richiesta unilaterale


di variazione in diminuzione a


fronte di una ripresa a tassazione


per la disciplina del transfer pricing
in uno stato estero con il quale è in

vigore una convenzione bilaterale


contro le doppie imposizioni.
Tutti i termini riguardanti le

procedure sopra richiamate, come


pure quelli degli accordi di patent
box, che erano in corso all’ marzo

 sono sospesi fino al  mag-


gio e ricominceranno a decorrere
dal ° giugno.

Nel periodo di sospensione, chi
intendesse avviare una di queste

procedure, potrà comunque farlo


inviando le istanze esclusivamente
mediante l’impiego della Pec all’in-

dirizzo [email protected]


ziaentrate.it.
Per quanto riguarda le ricadute

della sospensione, l’Agenzia sotto-


linea che, nel caso di istanze di cui
all’articolo -ter, sono sospesi

tutti i termini indicati nel provve-


dimento del  marzo  che re-
gola la procedura. Il termine di 

giorni previsto per l’Ufficio per di-


chiarare l’ammissibilità (o l’inam-
missibilità) dell’istanza e non sca-

duto all’ marzo, ricomincia a de-


correre dal ° giugno.


Altro caso trattato dalla circolare


è quello di società con esercizio a
cavallo che chiude nel periodo di so-

spensione. Questi contribuenti po-
tranno ottenere il riconoscimento

degli effetti di un accordo ex artico-


lo -ter per il periodo di imposta in
esame anche se l’istanza è presenta-

ta dopo la chiusura, ma avvalendosi


della sospensione dei termini. Ad
esempio, una società che ha chiuso

l’esercizio al  marzo  potrà


presentare istanza fino al  giugno
 per ottenerne il riconosci-

mento in tale esercizio (all’ marzo


mancavano infatti  giorni alla
chiusura del periodo di imposta).

Per quanto poi riguarda il ruling


per il patent box, la circolare chiari-
sce che rientra nella sospensione fi-

no al  maggio il termine di 


giorni per presentare o integrare la
documentazione relativa all’istanza

di avvio della procedura. Quindi chi


ha presentato l’istanza a dicembre
 (con termine di  giorni che

scade nel periodo di sospensione)


usufruirà del congelamento di date
disposto dal Dl /.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTRATTI BANCARI


Moratoria alle Pmi senza posizioni già deteriorate


Daniele U. Santosuosso


Sui contratti bancari non può dirsi che


la risposta del governo all’emergenza


Covid- sia stata di un tempismo


perfetto. L’Abi e le associazioni di ca-


tegoria (con l’addendum all’accordo


per il credito) hanno fatto più decisa-


mente da apripista per i finanziamen-


ti alle micro-piccole e medie imprese,


su due linee: sospensione della quota


capitale e allungamento, scadenzan-


do i periodi di moratoria a seconda del


tipo di finanziamento. In scia è inter-


venuto il governo con il Dl /


(cura Italia), in modo più articolato e


organico e anche con forme di garan-


zia pubblica (articoli , , ) rispet-


to a quanto fatto con il Dl /.


Le misure di tipo “moratorio” sem-


brano le più efficaci (per le imprese,


nell’articolo ). Ma i confini dell’am-
bito di applicazione della norma se-

gnano gli evidenti limiti dei benefici


accordabili. Dal punto di vista sogget-
tivo essi riguardano, per rimanere alle

imprese, quelle direttamente «dan-


neggiate dall’epidemia di Covid-»
(che devono autodichiarare tempora-

nee difficoltà e quindi di avere subito
una riduzione parziale o totale dell’at-

tività quale conseguenza diretta della


diffusione dell’epidemia); che siano
micro-piccole e medie imprese se-

condo la raccomandazione /


della Commissione Ue; che non pre-
sentino al  marzo  esposizioni

deteriorate: e qui la porta ai benefici si


restringe più che considerevolmente,
dato il periodo di crisi che affligge da

tempo l’intero tessuto imprenditoria-


le. Analogamente per le altre catego-
rie, come i professionisti, si richiedo-

no situazioni finanziarie in bonis e


stati di difficoltà finanziaria ben peri-
metrati, da cui appare facile fuoriusci-

re. Anche dal punto di vista oggettivo
i contratti bancari oggetto del decreto

sono tassativamente elencati (ne so-


no esclusi ad esempio i crediti al con-
sumo nelle forme dei finanziamenti

personali e cessioni del quinto, si veda


l’articolo nella pagna seguente) e i pe-
riodi di moratoria contingentati.

Quali tutele giuridiche per i casi di


sforamento dei requisiti (ad esempio
l’impresa che presenti un’esposizione

debitoria deteriorata o il professioni-


sta che abbia una flessione di fatturato
consistente, ma di poco non superiore

a quella prevista) o per i casi non disci-


plinati? Potrebbe entrare in gioco l’ar-
ticolo  del Dl / che però si

presenta come un’arma poco appun-


tita, in primo luogo perché si restringe
ai casi in cui l’inadempimento (omes-

so o ritardato) derivi dalle misure au-


toritative di contenimento della pan-
demia e non dalla pandemia in sé. In

secondo luogo, perché si risolve in un


mero alleggerimento dell’onere della
prova a carico del debitore: non occor-

rerà infatti dimostrare che il rispetto
delle misure di contenimento è causa

di forza maggiore, perché a ciò ha


pensato il legislatore con una nuova
presunzione normativa (peraltro

semplice, da valutare caso per caso),


ma occorrerà comunque provare che
l’inadempimento è conseguenza di-

retta ovvero, per l’interpretazione


preferibile, anche indiretta delle mi-
sure (si pensi ai casi del ritiro del “ra-

ting” di una società dovuto alla im-


possibilità di questa di consegnare al-
l’agenzia di rating la periodica docu-

mentazione prevista, ritiro che faccia


scattare la richiesta di una contropar-
te contrattuale della società, per

esempio un distributore, di forme di


garanzia alternative pena la sospen-
sione delle forniture).

I profili di miglioramento degli
strumenti normativi a disposizione

risentono non soltanto della continua


evoluzione, ma soprattutto del diffici-
le equilibrio degli interessi in gioco: da

un lato i debitori hanno assoluta ne-


cessità di “respirare”, dall’altro in par-
ticolare banche e altri intermediari

non possono subire perdite economi-


che e in genere danni, e condivisibil-
mente sono impegnati nella promo-

zione di decisioni delle autorità na-


zionali ed europee che modifichino le
norme, segnatamente le disposizioni

di vigilanza sugli indici di tolleranza,


rischiando altrimenti di non poter
reggere gli interventi di sostegno fi-

nanziario non solo a livello aziendale
ma anche a livello regolamentare.

La crisi che stiamo attraversando


non può essere scaricata sulla platea
dei creditori, e quindi, al fine di am-

pliare gli aiuti a imprese, lavoratori e


famiglie, è necessaria l’azione pubbli-
ca, ossia che le autorità varino un si-

stema di misure che – anche a coper-


tura ex post di sostegni immediata-
mente forniti – dotino innanzitutto le

banche, in prma linea e capaci di «cre-


are moneta in tempo reale» (così Ma-
rio Draghi), di spalle più larghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Abi: sospensione


della quota capitale


e allungamento dei termini


Le analisi degli esperti del Sole  Ore sulle


misure contenute nel Dl / più legate
all’economia (aiuti a pmi, grandi imprese e

investimenti anche esteri), contabilità, contratti


alla luce dell’emergenza, ristrutturazione dei
debiti e processi civili, penali e amministrativi-

Focus Norme & Tributi


Mercoledì in edicola con Il Sole


la guida alle misure del Dl Cura Italia


mirate al sostegno dell’economia


e al funzionamento della giustizia


Entro martedì  marzo i datori di lavoro dovranno ulti-


mare le operazioni inerenti alle certificazioni uniche, nel
rispetto della tempistica prevista. Le Cu dovranno essere

trasmesse telematicamente all’agenzia delle Entrate e


consegnate ai percettori entro la fine del mese. Lo ribadi-
sce il ministero dell’Economia in una raccolta di Faq pub-

blicate sul proprio sito internet.


In realtà quando è stato emanato il decreto /,
meglio conosciuto come cura Italia, si pensava che anche

la scadenza di trasmissione e consegna delle Cu potesse


subire un ulteriore slittamento in avanti. Tuttavia, vista
l’esigenza di implementare la dichiarazione dei redditi

precompilata, l’articolo  del decreto legge ha


confermato che resta valida la disposizione
contenuta nell’articolo  del Dl / che, a

sua volta, ha prorogato a fine mese i termini per


la consegna e la trasmissione delle Cu.
Non subisce modifiche, invece, la scadenza

del  ottobre  prevista per la trasmissione


telematica delle certificazioni uniche che con-
tengono solo redditi esenti o che non conflui-

scono nella dichiarazione dei redditi precompi-


lata. Trattandosi di certificazioni che non cam-
biano la sorte del modello Unico messo a dispo-

sizione dall’Agenzia, preventivamente redatto, l’inoltro


alle Entrate può avvenire in concomitanza con la scaden-
za prevista per la presentazione della dichiarazione dei

sostituti d’imposta (modello ).
È possibile che molti sostituti abbiano già trasmesso

le certificazioni. In caso di rilevazione di errori, si potran-


no utilmente utilizzare i quattro giorni a disposizione per
effettuare un nuovo invio, avendo cura di seguire le istru-

zioni che il ministero delle Finanze ha indicato nella cir-


colare /. Può accadere che il sostituto trasmetta
telematicamente le certificazioni, entro la prevista sca-

denza, e che le stesse siano rifiutate in quanto presentano


delle anomalie. In tal caso, corretti gli errori, le Cu si con-
sidereranno tempestivamente presentate se nuovamente

inoltrate entro i cinque giorni successivi dalla data della


comunicazione che attesta il motivo del rigetto.


—Antonino Cannioto
—Giuseppe Maccarone

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LAVORO


SOSTITUTI D’IMPOSTA


Entro martedì invio


e consegna


della certificazione unica


Possibile


effettuare


un nuovo


invio se nel


precedente


sono stati


commessi


errori


Il sostegno al reddito garantito dal Fondo di ultima istanza


sarà di  euro a testa. L’indicazione è contenuta in una


delle Faq pubblicate sul sito del ministero dell’Economia
e delle finanze relativa al decreto legge /. Nella

risposta si precisa che la platea dei destinatari sarà decisa


nei prossimi giorni.Il Fondo per il reddito di ultima istanza
è stato previsto dall’articolo  del decreto cura Italia per

«garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori


dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergen-
za epidemiologica da Covid- hanno cessato, ridotto o

sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro» e ha


una dotazione di  milioni di euro. Se a ogni persona
saranno erogati  euro, i destinatari non po-

tranno essere più di mila.


Da questa platea si possono escludere le
partite Iva e i co.co.co iscritti alla gestione sepa-

rata e a quelle dei lavoratori autonomi Inps, gli


operai agricoli, quelli stagionali del turismo e
delle terme, quelli dello spettacolo e i titolari di

un contratto di collaborazione sportiva, in


quanto già destinatari di aiuti specifici, sempre
da  euro una tantum.

Secondo le Faq, al reddito di ultima istanza


dovrebbero attingere i liberi professionisti con
Albo iscritti alle relative casse professionali (sono circa

un milione). Sempre in base al ministero, si sta valutando


di farvi accedere anche colf e badanti (circa mila).
Inoltre il Fondo potrebbe erogare un sostegno al reddito

ai lavoratori che non si vedono rinnovare un contratto a
termine in scadenza in questo periodo, ma una parte di

essi potrebbe in alternativa ottenere la Naspi, qualora


abbia i requisiti contributivi (almeno  settimane negli
ultimi quattro anni e almeno  giorni effettivi nell’ulti-

mo anno). Infine potrebbero accedervi gli agenti di com-


mercio, che secondo le Faq sono esclusi dai  euro per
i commercianti, mentre possono ottenerli se iscritti anche

alla relativa gestione in base un comunicato del  marzo


di Fnaarc Confcommercio e sindacati dopo un colloquio
con il sottosegretario Cecilia Guerra.

Via libera, invece, all’indennità per gli autonomi in fa-


vore dei soci di società di persone o capitali se sono iscritti
come singoli alle gestioni dell’Inps. I  euro vengono

riconosciuti alle persone e non alle società.


—Matteo Prioschi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMMORTIZZATORI


Reddito di ultima istanza


con molti pretendenti


Previsti 600


euro a testa,


ma con 300


milioni di


euro la platea


è limitata


a 500mila


persone


EMERGENZA COVID-19


FISCO


PATENT BOX


La rinuncia al ruling


è per l’intera opzione


La rinuncia al ruling per accedere al


regime di autoliquidazione del


patent box riguarda la procedura
nella sua interezza, riferibile

all'intero quinquennio di vigenza


dell'opzione; pertanto, una volta
effettuata la rinuncia, l'impresa non

può presentare istanza di ruling per


le annualità residue del
quinquennio.

— Giacomo Albano


Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT+FISCO


IMPORT-EXPORT


Dogane, sospesi gli atti istruttori e autorizzativi


Benedetto Santacroce


Ettore Sbandi


Operatività ridotta per le Dogane e


procedimenti amministrativi rallenta-


ti o interrotti se non hanno a oggetto


istanze indifferibili e urgenti. Lo preve-


de la determinazione direttoriale


/ dell’agenzia Dogane e mo-


nopoli. Il Dl / Cura Italia, all’arti-


colo  ha disposto una sospensione,


dal  febbraio al  aprile, dei termini


dei procedimenti amministrativi, sia a


istanza di parte, sia con procedura


d’ufficio. Questa disposizione, però,


come già reso noto dalla stessa ammi-


nistrazione delle Dogane (si veda la


nota .) non può applicarsi ai
procedimenti tipici doganali, governa-

ti dall’articolo  del Codice doganale,


che stabilisce il termine per le “decisio-
ni”, pari di norma a  giorni, proro-

gabili di altri .


In questo contesto, però, l’Agenzia,
pressata dall’emergenza, da un lato di-

spone misure riorganizzative per farvi


fronte, rimodulando le forze in carico
agli uffici, e dall’altro scongiura il possi-

bile sovraccarico di lavoro ritenendo


che, in linea generale «l’attività istrutto-
ria ed autorizzativa relativa alle decisioni

doganali non assume carattere di indif-


feribilità se non in casi eccezionali, anche
con riferimento alle attività rientranti

nei codici Ateco considerati essenziali


nel periodo emergenziale». Per le Doga-
ne l’intervento è funzionale a velocizzare

lo sdoganamento dei prodotti essenziali


per far fronte all’emergenza, come i pre-
sidi medici e le derrate alimentari.

In generale le linee di decisione del-
le Dogane sono tre:

 anzitutto gli operatori sono invitati


a non proporre nuove istanze che non
abbiano carattere di assoluta necessi-

tà, perché indifferibili e urgenti, o a ri-


tirare le domande già proposte e non
ancora istruite;

 poi, salvo i casi eccezionali, per le


istanze presentate e non ancora accet-
tate, l’Agenzia comunica che non pro-

cederà all’accettazione;


 infine, si rende noto che, qualora
l’attività istruttoria non sia già a uno

stadio avanzato, l’ufficio potrà «adot-


tare un diniego secondo le procedure
previste dalla normativa unionale» e

l’operatore potrà poi «riproporre


l’istanza oggetto di diniego che sarà
trattata con priorità».

Si tratta di decisioni che comporte-


ranno un rallentamento delle opera-
zioni relative a un settore come quello

del commercio internazionale che, co-
me il suo indotto, è in piena crisi. Infatti

le autorizzazioni hanno lo scopo di


agevolare le attività svolte dagli opera-
tori nazionali e in molti casi consento-

no l’introduzione di merci senza dazio


o con dazio agevolato.
A livello applicativo, la determina-

zione  è resa esecutiva dalla di-


rettiva /, che offre ulteriori
spunti di interesse per comprendere le

motivazioni della decisione delle Doga-


ne di sospendere il processo di rilascio
delle autorizzazioni non indispensabi-

li. La direttiva  sottolinea che
«l’eventuale rilascio, soprattutto se ef-

fettuato a vantaggio di un richiedente


che attualmente ricade nelle categorie
Ateco non elencate tra quelle per le qua-

li è tuttora possibile lo svolgimento del-


l’attività» comporterebbe l’attivazione
di decisioni doganali sostanzialmente

inutili nell’immediato. Ciò che la Doga-


na vuole evidenziare è che chi ha l’atti-
vità chiusa in base all’ultimo Dpcm, non

potendo lavorare, non ha neanche la


necessità di attivare immediatamente
le procedure doganali, per le quali ave-

va richiesto le autorizzazioni.
Sul piano pratico la direttiva 

invita gli operatori economici che han-


no autorizzazioni in scadenza entro il
° maggio, laddove ravvisino la concre-

ta necessità, a proporre istanza di so-


spensione direttamente sul portale
elettronico, indicando le motivazioni

tra quelle riportate nella direttiva.


Queste istanze di sospensione devono
essere presentate entro il  marzo in

modo che la dogana abbia il tempo di


evaderle. Per gli esportatori autorizzati
o gli Aeo le istanze di autorizzazione

verranno concluse solo se le attività da


svolgere possono essere realizzate in
modalità di lavoro agile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La determinazione


direttoriale /


ricalca le norme del Dl /

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