Il Sole 24 Ore Sabato 28 Marzo 2020 27
Norme & Tributi
Domanda Cigd unica al ministero
per le aziende multilocalizzate
EMERGENZA COVID-19
LAVORO E GIUSTIZIA
Procedura prevista
per le imprese presenti
in almeno cinque regioni
Semplificazione necessaria
a fronte della gestione
territoriale della Cassa
Enzo De Fusco
La aziende del commercio e le
agenzie di viaggio sopra i dipen-
denti collocate in almeno cinque
regioni possono presentare
un’unica domanda di cassa inte-
grazione in deroga al ministero del
Lavoro e presumibilmente sul ca-
nale Cigs online. Lo stabilisce l’ar-
ticolo del decreto interministe-
riale del marzo scorso.
La soluzione individuata dal mi-
nistero semplifica una gestione che
è nata complicata soprattutto per le
aziende più grandi che il più delle
volte sono collocate in quasi tutte le
regioni d’Italia.
L’articolo del decreto legge
/ regolamenta la cassa inte-
grazione in deroga per i datori di la-
voro del settore privato, inclusi
quelli agricoli, della pesca e del terzo
settore, compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, per i quali
non trovino applicazione le tutele
previste in materia di sospensione
o riduzione di orario, in costanza di
rapporto di lavoro.
Questa definizione è stata inter-
pretata dall’Inps nel senso che se
un’azienda, per le sue caratteristi-
che previdenziali, non ha una co-
pertura di Cigo o con il Fondo di in-
tegrazione salariale o altri fondi bi-
laterali, accede a questo strumento
di sostegno al reddito.
Analizzando gli inquadramenti
previdenziali dei settori economici
italiani questa scelta strategica ha
fatto confluire nella cassa in deroga
non solo tutte le micro imprese fino
a cinque dipendenti (ossia il %
delle aziende italiane), ma anche la
grande distribuzione organizzata
che occupa centinaia di migliaia di
dipendenti. Proprio queste aziende
hanno la caratteristica di essere col-
locate in modo capillare su tutto il
territorio nazionale. Peraltro si trat-
ta di strutture che non hanno la Cigo
ma sono assicurate esclusivamente
per il trattamento di Cigs. Allo stesso
modo si trovano le agenzie di viag-
gio oltre i dipendenti e le aziende
del trasporto aereo.
Secondo quanto stabilito dal de-
creto interministeriale del marzo
, la cassa in deroga si appliche-
rà complessivamente a , milioni
di lavoratori. In base all’articolo
del Dl /, però, la gestione del-
la Cigd è affidata alle Regioni previo
accordo con le organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rap-
presentative, relativamente alle im-
prese con più di cinque dipendenti.
Con questa scelta il legislatore
non ha considerato una evidente
complicazione per le aziende multi-
localizzate. A fronte di ciò, il decreto
interministeriale ha trovato una so-
luzione parziale centralizzando le
domande al ministero del Lavoro
per le imprese che sono collocate in
almeno cinque regioni utilizzando
presumibilmente il canale di Cigs
online. Peraltro si tratterebbe della
normale modalità già adottata da
molte delle stesse aziende avendo
avviato per altri fini la cassa integra-
zione straordinaria.
Ma allora si sarebbe potuto più
semplicemente utilizzare sin dal-
l’inizio la Cigs con una causale Co-
vid- nazionale invece di far rien-
trare queste aziende nella cassa in
deroga per poi centralizzare la do-
manda al ministero del Lavoro.
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ASSICURAZIONI
Inail ha sospeso il recupero dei premi
Lo stop a partire da marzo
dopo lo slittamento
dei termini di prescrizione
Da marzo l’Inail ha sospeso tutte le ri-
chieste di pagamento riguardanti le
sanzioni civili per tardato versamento
sia per le posizioni assicurative terri-
toriali (Pat), sia per le posizioni assi-
curative navigazione, nonché la noti-
fica ai titolari di Pat delle note di verifi-
ca dell’autoliquidazione /
relativi ai pagamenti dei premi in
un’unica soluzione o in quattro rate.
Lo ha chiarito l’Istituto nella circo-
lare /, pubblicata ieri, in cui ha
fatto il punto sulle sospensioni dei
termini relativi agli adempimenti do-
po le disposizioni del Dl /.
Lo stop all’attività di recupero dei
premi – sottolinea l’Inail – si deve al-
l’articolo , comma , del Cura Italia,
che prevede la sospensione dei termi-
ni di prescrizione dal febbraio al
giugno: una disposizione che per
l’Istituto ha portata generale, per
quanto nel titolo si faccia riferimento
solo ai lavoratori domestici.
La circolare si occupa anche della
sospensione dal marzo al aprile
degli adempimenti e dei versamenti
dei premi per i soggetti indicati all’ar-
ticolo , comma , del Dl : una cate-
goria ampia di soggetti, che spazia
dalle imprese turistico-ricettive alle
agenzie di viaggio, dai gestori di teatri
e cinema agli esercenti attività di ri-
storazione, dalle aziende di trasporto
alle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale. Per tutti costoro, Inail
sottolinea che non sono programmati
versamenti con scadenza legale pre-
determinata nel periodo, ma che la
sospensione tocca i datori rientranti
in queste categorie a cui sia stato con-
cesso un piano di rateizzazione. In
questa seconda ipotesi, le rate sospese
andranno versate a maggio, assieme
a quella in scadenza in quel mese.
Sul fronte degli adempimenti, la
circolare ricorda che è sospesa anche
la presentazione delle denunce retri-
butive, che scadeva il marzo: chi non
abbia inviato la dichiarazione entro
quella data dovrà trasmettere la do-
manda di sospensione entro il
maggio tramite pec alla sede
Inail e trasmettere la dichiarazione
delle retribuzioni solo tramite il
servizio Alpi online, disponibile dal
al maggio (con un premio di
autoliquidazione nel frattempo calco-
lato in base alle ultime retribuzioni in
archivio). Entro la stessa data andrà
inoltrata anche la domanda di ridu-
zione del tasso medio per prevenzio-
ne (modello OT), che slitterà fino al
° maggio, quando sarà nuovamente
disponibile il servizio online “Ridu-
zione per prevenzione” che consenti-
rà l’inoltro agli interessati.
—M.Piz.
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PROCESSI
Dal Csm la bussola
per svolgere
le udienze da remoto
Nel civile avviso
del giudice alle parti
con link di collegamento
Giovanni Negri
Arrivano dal Csm le linee guida agli
uffici giudiziari per lo svolgimento
delle udienze da remoto nelle setti-
mane dell’emergenza sanitaria. Con
una serie di protocolli che ne scan-
disce l’esecuzione sia nel civile sia
nel penale. Nel settore civile, a mon-
te, cristallizzata nel parere votato
contestualmente alle linee guida, c’è
la sottolineatura della necessita del-
la massima cautela nell’accerta-
mento dell’effettiva instaurazione
del contraddittorio e delle ragioni
dell’assenza di una delle parti. An-
drà poi verificata la procedura di re-
dazione del verbale di udienza.
Il protocollo relativo al civile si
divide in due parti, la prima dedica-
ta alle udienze attraverso collega-
mento da remoto e l’altra attraverso
trattazione scritta. Centrale, nella
prima modalità, il passaggio dell’in-
vito e convocazione delle parti per
cui il giudice, prima dell’udienza,
emetterà un provvedimento che fa-
rà comunicare con congruo preav-
viso, preferibilmente non inferiore
a giorni salvo improrogabili ragio-
ni di urgenza, dalla cancelleria agli
avvocati delle parti e al pubblico mi-
nistero, se è prevista la sua parteci-
pazione, con indicazione di giorno,
ora e modalità di collegamento at-
traverso link inserito nel provvedi-
mento stesso.
Il provvedimento conterrà an-
che l’espressa indicazione che le
parti eventualmente non ancora
costituite con difensore e destina-
tarie di notificazione analogica del
provvedimento stesso potranno
accedere al fascicolo informatico
attraverso «richiesta di visibilità»,
per acquisire l’indirizzo telematico
dell’aula virtuale, contenuto come
link nel provvedimento di fissazio-
ne dell’udienza.
Gli avvocati delle parti deposi-
teranno nel fascicolo una nota
contenente un recapito telefoni-
co e un indirizzo mail attraverso
i quali potranno essere contattati
dal cancelliere in caso di cattivo
funzionamento dell’applicativo
utilizzato.
Nel penale, le linee guida del Csm
forniscono un pacchetto di istruzio-
ni relative soprattutto alle udienze
di convalida dell’arresto davanti al
gip e di convalida dell’arresto con
successivo giudizio in via direttissi-
ma. Nei protocolli, si sottolinea, che
la sottoscrizione consentirà di sta-
bilire le modalità per far istallare , su
pc (fissi o portatili) e/o su dispositi-
vi mobili, «il software, liberamente
fruibile, Microsoft Teams, con l’in-
dicazione, per ogni avvocato, di un
indirizzo di posta non certificata»;
da parte delle forze di Polizia con-
sentirà la trasmissione telematica
degli atti alle Procure; l’allestimen-
to, presso i comandi dove esistono
camere di sicurezza, di almeno una
postazione (costituita da computer
collegato a rete internet e possibil-
mente un telefono fisso) da utilizza-
re per i collegamenti da remoto in
caso di arresti.
Quanto alle udienze penali in
camera di consiglio, è vero che do-
vrebbero svolgersi senza la pre-
senza di pubblico e tuttavia il Csm
ritiene che il giudice può chiedere,
al momento dell’apertura del-
l’udienza, una esplicita dichiara-
zione al difensore sull’assenza di
soggetti estranei all’udienza. In
ogni caso, l’eventuale presenza di
estranei non avrebbe come conse-
guenza la nullità.
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IVA
Logistica a territorialità variabile
Contano gli accordi
sull’utilizzo dell’immobile
in cui è stoccata la merce
Simona Ficola
Territorialità Iva delle prestazioni di
logistica condizionate dagli accordi
contrattuali. È questa l’interpretazio-
ne delle Entrate con la risposta n. di
ieri. In tema di territorialità Iva, si ri-
corre alla regola generale contenuta
nell’articolo -ter del Dpr /, se-
condo cui l’imposta è dovuta nello
Stato in cui è stabilito il committente
(rapporti BB) ovvero il prestatore
(rapporti BC). Tale regola, tuttavia,
trova una deroga per i servizi immo-
biliari, che sono tassabili nel luogo in
cui è situato l’immobile, a nulla rile-
vando lo status di soggetto passivo o
meno del committente.
L’oggetto del quesito era quello di
determinare se il servizio di logistica,
in quanto reso con l’utilizzo di un ma-
gazzino, rientrasse o meno nei servizi
generici ovvero fosse assimilabile a
un servizio relativo a bene immobile.
La norma unionale, individuando al-
l’articolo -bis del regolamento (UE)
n. / una serie di servizi che
possono essere considerati relativi a
beni immobili in quanto presentano
un nesso sufficientemente diretto con
gli stessi, ovvero sono essenziali e in-
dispensabili per la prestazione, anno-
vera il magazzinaggio di merci.
L’Agenzia dà centralità agli accordi
contrattuali e in particolare alla previ-
sione concernente l’utilizzo del bene
immobile in cui viene stoccata la mer-
ce. La Corte Ue ricorda, infatti, che un
ampio numero di servizi si riferisce a
un bene immobile, tuttavia solamente
l’assegnazione di una parte specifica
dello stesso a uso esclusivo del desti-
natario qualifica il servizio reso come
un servizio relativo a bene immobile.
Vi sono, infatti, tutta una serie di
servizi che sono accomunati dal fatto
che il bene immobile è utilizzato per la
realizzazione del servizio, ma con ri-
ferimento allo stoccaggio delle merci
è lo stesso legislatore unionale che ne
esclude il novero dai servizi relativi a
beni immobili se i beneficiari della
prestazione del servizio non hanno
alcun diritto di accesso alla parte del-
l’immobile in cui sono stoccate le loro
merci o l’immobile sul quale o nel
quale le medesime devono essere
stoccate non costituisce un elemento
centrale e indispensabile della presta-
zione di servizi. Alla luce di questa po-
sizione delle Entrate, appare oppor-
tuno per tutte le aziende che prestano
o ricevono servizi di questo genere re-
visionare gli accordi contrattuali nella
logica dell’interpello.
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OPERAZIONI SOCIETARIE
Scissione asimmetrica non elusiva
Se è finalizzata a dividere
anche le compagini
è una procedura fisiologica
Luca Gaiani
Non è elusiva la scissione non propor-
zionale e asimmetrica. Nella risposta
/, l'agenzia delle Entrate con-
ferma il consolidato orientamento se-
condo cui la scissione asimmetrica,
attuata per dividere, oltre che i beni
aziendali, anche le compagini, è una
operazione fisiologica che non presta
il fianco a censure. Le riserve di rivalu-
tazione non seguono il bene rivaluta-
to, ma si ripartiscono tra scissa e be-
neficiaria secondo la percentuale pre-
vista dal comma dell'articolo del
Tiur (risposta ).
Il caso oggetto delle risposte e
diffuse ieri dalle Entrate riguarda una
Snc Alfa la cui compagine è ripartita
pariteticamente tra due persone fisi-
che (Tizio e Caio). Alfa ha concesso in
affitto due distinti rami di azienda,
comprensivi dell'immobile strumen-
tale, rispettivamente a Tizio e a una
società posseduta da Caio (Beta Sas).
Alfa realizza una scissione non pro-
porzionale ed asimmetrica con la qua-
le, senza prevedere conguagli in dena-
ro, assegna a Beta una parte dei beni di
impresa aventi un valore pari al % del
totale. Le nuove quote della beneficia-
ria verrebbero attribuite interamente e
solamente a Caio; la riduzione del capi-
tale sociale di Alfa avverrebbe annul-
lando le quote del medesimo socio.
Nella risposta , le Entrate esami-
nano il caso alla luce della norma anti
abuso, confermando che la scissione
asimmetrica è una operazione fisiolo-
gica e fiscalmente neutrale che non
presta il fianco a censure. Sarebbe pe-
rò opportuno che l'Agenzia precisasse
che, alla luce dei principi enunciati
nella risoluzione /E/, è del tut-
to irrilevante che i soci non procedano
a cedere a terzi le quote della scissa o
della beneficiaria.
La risposta , riguardante la stessa
operazione, conferma infine che la ri-
serva di rivalutazione ex Dl /,
come ogni fondo in sospensione di
imposta, una volta terminato il perio-
do di sorveglianza del bene (decorso il
quale la cessione non fa decadere gli
effetti della rivalutazione) non segue
il bene ma si ripartisce tra scissa e be-
neficiaria in proporzione al rapporto
tra patrimonio netto contabile trasfe-
rito e patrimonio netto rimasto (arti-
colo , comma , Tuir).
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IL COMUNICATO DELL’UIF
Comunicazioni
oggettive, c’è più tempo
Le comunicazioni oggettive ,che
concernono le movimentazioni di
conto corrente per importi pari o
superiori ai mila euro in
contanti, vanno effettuate entro il
maggio e non il aprile. È
quanto reso noto ieri dall’Uif.
— Ranieri Razzante
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