II Sole 24 Ore - 28.03.2020

(Romina) #1

Il Sole 24 Ore Sabato 28 Marzo 2020 27


Norme & Tributi


Domanda Cigd unica al ministero


per le aziende multilocalizzate


EMERGENZA COVID-19


LAVORO E GIUSTIZIA


Procedura prevista


per le imprese presenti


in almeno cinque regioni


Semplificazione necessaria


a fronte della gestione


territoriale della Cassa


Enzo De Fusco


La aziende del commercio e le


agenzie di viaggio sopra i  dipen-


denti collocate in almeno cinque


regioni possono presentare


un’unica domanda di cassa inte-


grazione in deroga al ministero del
Lavoro e presumibilmente sul ca-

nale Cigs online. Lo stabilisce l’ar-


ticolo  del decreto interministe-
riale del  marzo scorso.

La soluzione individuata dal mi-


nistero semplifica una gestione che
è nata complicata soprattutto per le

aziende più grandi che il più delle
volte sono collocate in quasi tutte le

regioni d’Italia.


L’articolo  del decreto legge
/ regolamenta la cassa inte-

grazione in deroga per i datori di la-


voro del settore privato, inclusi
quelli agricoli, della pesca e del terzo

settore, compresi gli enti religiosi


civilmente riconosciuti, per i quali
non trovino applicazione le tutele

previste in materia di sospensione


o riduzione di orario, in costanza di
rapporto di lavoro.

Questa definizione è stata inter-


pretata dall’Inps nel senso che se
un’azienda, per le sue caratteristi-

che previdenziali, non ha una co-


pertura di Cigo o con il Fondo di in-


tegrazione salariale o altri fondi bi-
laterali, accede a questo strumento

di sostegno al reddito.


Analizzando gli inquadramenti
previdenziali dei settori economici

italiani questa scelta strategica ha


fatto confluire nella cassa in deroga
non solo tutte le micro imprese fino

a cinque dipendenti (ossia il %


delle aziende italiane), ma anche la
grande distribuzione organizzata

che occupa centinaia di migliaia di


dipendenti. Proprio queste aziende
hanno la caratteristica di essere col-

locate in modo capillare su tutto il


territorio nazionale. Peraltro si trat-
ta di strutture che non hanno la Cigo

ma sono assicurate esclusivamente


per il trattamento di Cigs. Allo stesso
modo si trovano le agenzie di viag-

gio oltre i  dipendenti e le aziende


del trasporto aereo.
Secondo quanto stabilito dal de-

creto interministeriale del  marzo


, la cassa in deroga si appliche-
rà complessivamente a , milioni

di lavoratori. In base all’articolo 


del Dl /, però, la gestione del-


la Cigd è affidata alle Regioni previo
accordo con le organizzazioni sin-

dacali comparativamente più rap-


presentative, relativamente alle im-
prese con più di cinque dipendenti.

Con questa scelta il legislatore


non ha considerato una evidente
complicazione per le aziende multi-

localizzate. A fronte di ciò, il decreto


interministeriale ha trovato una so-
luzione parziale centralizzando le

domande al ministero del Lavoro


per le imprese che sono collocate in
almeno cinque regioni utilizzando

presumibilmente il canale di Cigs


online. Peraltro si tratterebbe della
normale modalità già adottata da

molte delle stesse aziende avendo


avviato per altri fini la cassa integra-
zione straordinaria.

Ma allora si sarebbe potuto più
semplicemente utilizzare sin dal-

l’inizio la Cigs con una causale Co-


vid- nazionale invece di far rien-
trare queste aziende nella cassa in

deroga per poi centralizzare la do-


manda al ministero del Lavoro.


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ASSICURAZIONI


Inail ha sospeso il recupero dei premi


Lo stop a partire da marzo


dopo lo slittamento


dei termini di prescrizione


Da marzo l’Inail ha sospeso tutte le ri-


chieste di pagamento riguardanti le


sanzioni civili per tardato versamento


sia per le posizioni assicurative terri-


toriali (Pat), sia per le posizioni assi-


curative navigazione, nonché la noti-


fica ai titolari di Pat delle note di verifi-


ca dell’autoliquidazione /


relativi ai pagamenti dei premi in


un’unica soluzione o in quattro rate.


Lo ha chiarito l’Istituto nella circo-


lare /, pubblicata ieri, in cui ha
fatto il punto sulle sospensioni dei

termini relativi agli adempimenti do-


po le disposizioni del Dl /.
Lo stop all’attività di recupero dei

premi – sottolinea l’Inail – si deve al-


l’articolo , comma , del Cura Italia,
che prevede la sospensione dei termi-

ni di prescrizione dal  febbraio al 


giugno: una disposizione che per
l’Istituto ha portata generale, per

quanto nel titolo si faccia riferimento
solo ai lavoratori domestici.

La circolare si occupa anche della


sospensione dal  marzo al  aprile


degli adempimenti e dei versamenti
dei premi per i soggetti indicati all’ar-

ticolo , comma , del Dl : una cate-


goria ampia di soggetti, che spazia
dalle imprese turistico-ricettive alle

agenzie di viaggio, dai gestori di teatri
e cinema agli esercenti attività di ri-

storazione, dalle aziende di trasporto


alle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale. Per tutti costoro, Inail

sottolinea che non sono programmati


versamenti con scadenza legale pre-
determinata nel periodo, ma che la

sospensione tocca i datori rientranti


in queste categorie a cui sia stato con-


cesso un piano di rateizzazione. In
questa seconda ipotesi, le rate sospese

andranno versate a maggio, assieme
a quella in scadenza in quel mese.

Sul fronte degli adempimenti, la


circolare ricorda che è sospesa anche
la presentazione delle denunce retri-

butive, che scadeva il  marzo: chi non


abbia inviato la dichiarazione entro
quella data dovrà trasmettere la do-

manda di sospensione entro il 


maggio  tramite pec alla sede
Inail e trasmettere la dichiarazione

delle retribuzioni  solo tramite il


servizio Alpi online, disponibile dal 
al  maggio  (con un premio di

autoliquidazione nel frattempo calco-


lato in base alle ultime retribuzioni in
archivio). Entro la stessa data andrà

inoltrata anche la domanda di ridu-


zione del tasso medio per prevenzio-
ne (modello OT), che slitterà fino al

° maggio, quando sarà nuovamente


disponibile il servizio online “Ridu-
zione per prevenzione” che consenti-

rà l’inoltro agli interessati.


—M.Piz.


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PROCESSI


Dal Csm la bussola


per svolgere


le udienze da remoto


Nel civile avviso


del giudice alle parti


con link di collegamento


Giovanni Negri


Arrivano dal Csm le linee guida agli
uffici giudiziari per lo svolgimento

delle udienze da remoto nelle setti-
mane dell’emergenza sanitaria. Con

una serie di protocolli che ne scan-


disce l’esecuzione sia nel civile sia
nel penale. Nel settore civile, a mon-

te, cristallizzata nel parere votato


contestualmente alle linee guida, c’è
la sottolineatura della necessita del-

la massima cautela nell’accerta-


mento dell’effettiva instaurazione
del contraddittorio e delle ragioni

dell’assenza di una delle parti. An-


drà poi verificata la procedura di re-
dazione del verbale di udienza.

Il protocollo relativo al civile si


divide in due parti, la prima dedica-
ta alle udienze attraverso collega-

mento da remoto e l’altra attraverso


trattazione scritta. Centrale, nella
prima modalità, il passaggio dell’in-

vito e convocazione delle parti per


cui il giudice, prima dell’udienza,
emetterà un provvedimento che fa-

rà comunicare con congruo preav-


viso, preferibilmente non inferiore
a  giorni salvo improrogabili ragio-

ni di urgenza, dalla cancelleria agli


avvocati delle parti e al pubblico mi-
nistero, se è prevista la sua parteci-

pazione, con indicazione di giorno,


ora e modalità di collegamento at-
traverso link inserito nel provvedi-

mento stesso.
Il provvedimento conterrà an-

che l’espressa indicazione che le


parti eventualmente non ancora
costituite con difensore e destina-

tarie di notificazione analogica del


provvedimento stesso potranno
accedere al fascicolo informatico

attraverso «richiesta di visibilità»,


per acquisire l’indirizzo telematico
dell’aula virtuale, contenuto come

link nel provvedimento di fissazio-


ne dell’udienza.
Gli avvocati delle parti deposi-

teranno nel fascicolo una nota


contenente un recapito telefoni-
co e un indirizzo mail attraverso

i quali potranno essere contattati


dal cancelliere in caso di cattivo
funzionamento dell’applicativo

utilizzato.


Nel penale, le linee guida del Csm
forniscono un pacchetto di istruzio-

ni relative soprattutto alle udienze


di convalida dell’arresto davanti al
gip e di convalida dell’arresto con

successivo giudizio in via direttissi-


ma. Nei protocolli, si sottolinea, che
la sottoscrizione consentirà di sta-

bilire le modalità per far istallare , su


pc (fissi o portatili) e/o su dispositi-
vi mobili, «il software, liberamente

fruibile, Microsoft Teams, con l’in-
dicazione, per ogni avvocato, di un

indirizzo di posta non certificata»;


da parte delle forze di Polizia con-
sentirà la trasmissione telematica

degli atti alle Procure; l’allestimen-


to, presso i comandi dove esistono
camere di sicurezza, di almeno una

postazione (costituita da computer


collegato a rete internet e possibil-
mente un telefono fisso) da utilizza-

re per i collegamenti da remoto in


caso di arresti.
Quanto alle udienze penali in

camera di consiglio, è vero che do-


vrebbero svolgersi senza la pre-
senza di pubblico e tuttavia il Csm

ritiene che il giudice può chiedere,


al momento dell’apertura del-
l’udienza, una esplicita dichiara-

zione al difensore sull’assenza di


soggetti estranei all’udienza. In
ogni caso, l’eventuale presenza di

estranei non avrebbe come conse-


guenza la nullità.


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IVA


Logistica a territorialità variabile


Contano gli accordi


sull’utilizzo dell’immobile


in cui è stoccata la merce


Simona Ficola


Territorialità Iva delle prestazioni di


logistica condizionate dagli accordi


contrattuali. È questa l’interpretazio-


ne delle Entrate con la risposta n.  di


ieri. In tema di territorialità Iva, si ri-


corre alla regola generale contenuta


nell’articolo -ter del Dpr /, se-


condo cui l’imposta è dovuta nello


Stato in cui è stabilito il committente


(rapporti BB) ovvero il prestatore


(rapporti BC). Tale regola, tuttavia,


trova una deroga per i servizi immo-


biliari, che sono tassabili nel luogo in


cui è situato l’immobile, a nulla rile-


vando lo status di soggetto passivo o


meno del committente.


L’oggetto del quesito era quello di


determinare se il servizio di logistica,
in quanto reso con l’utilizzo di un ma-

gazzino, rientrasse o meno nei servizi


generici ovvero fosse assimilabile a
un servizio relativo a bene immobile.

La norma unionale, individuando al-


l’articolo -bis del regolamento (UE)
n. / una serie di servizi che

possono essere considerati relativi a


beni immobili in quanto presentano
un nesso sufficientemente diretto con

gli stessi, ovvero sono essenziali e in-


dispensabili per la prestazione, anno-
vera il magazzinaggio di merci.

L’Agenzia dà centralità agli accordi


contrattuali e in particolare alla previ-
sione concernente l’utilizzo del bene

immobile in cui viene stoccata la mer-


ce. La Corte Ue ricorda, infatti, che un
ampio numero di servizi si riferisce a

un bene immobile, tuttavia solamente


l’assegnazione di una parte specifica
dello stesso a uso esclusivo del desti-

natario qualifica il servizio reso come


un servizio relativo a bene immobile.
Vi sono, infatti, tutta una serie di

servizi che sono accomunati dal fatto


che il bene immobile è utilizzato per la
realizzazione del servizio, ma con ri-

ferimento allo stoccaggio delle merci


è lo stesso legislatore unionale che ne
esclude il novero dai servizi relativi a

beni immobili se i beneficiari della


prestazione del servizio non hanno
alcun diritto di accesso alla parte del-

l’immobile in cui sono stoccate le loro


merci o l’immobile sul quale o nel
quale le medesime devono essere

stoccate non costituisce un elemento


centrale e indispensabile della presta-
zione di servizi. Alla luce di questa po-

sizione delle Entrate, appare oppor-
tuno per tutte le aziende che prestano

o ricevono servizi di questo genere re-


visionare gli accordi contrattuali nella
logica dell’interpello.

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OPERAZIONI SOCIETARIE


Scissione asimmetrica non elusiva


Se è finalizzata a dividere


anche le compagini


è una procedura fisiologica


Luca Gaiani


Non è elusiva la scissione non propor-


zionale e asimmetrica. Nella risposta


/, l'agenzia delle Entrate con-


ferma il consolidato orientamento se-


condo cui la scissione asimmetrica,


attuata per dividere, oltre che i beni


aziendali, anche le compagini, è una


operazione fisiologica che non presta


il fianco a censure. Le riserve di rivalu-


tazione non seguono il bene rivaluta-


to, ma si ripartiscono tra scissa e be-


neficiaria secondo la percentuale pre-


vista dal comma  dell'articolo  del


Tiur (risposta ).


Il caso oggetto delle risposte  e 


diffuse ieri dalle Entrate riguarda una


Snc Alfa la cui compagine è ripartita
pariteticamente tra due persone fisi-

che (Tizio e Caio). Alfa ha concesso in


affitto due distinti rami di azienda,
comprensivi dell'immobile strumen-

tale, rispettivamente a Tizio e a una


società posseduta da Caio (Beta Sas).
Alfa realizza una scissione non pro-

porzionale ed asimmetrica con la qua-
le, senza prevedere conguagli in dena-

ro, assegna a Beta una parte dei beni di


impresa aventi un valore pari al % del
totale. Le nuove quote della beneficia-

ria verrebbero attribuite interamente e


solamente a Caio; la riduzione del capi-
tale sociale di Alfa avverrebbe annul-

lando le quote del medesimo socio.


Nella risposta , le Entrate esami-
nano il caso alla luce della norma anti

abuso, confermando che la scissione


asimmetrica è una operazione fisiolo-
gica e fiscalmente neutrale che non

presta il fianco a censure. Sarebbe pe-
rò opportuno che l'Agenzia precisasse

che, alla luce dei principi enunciati


nella risoluzione /E/, è del tut-
to irrilevante che i soci non procedano

a cedere a terzi le quote della scissa o


della beneficiaria.
La risposta , riguardante la stessa

operazione, conferma infine che la ri-


serva di rivalutazione ex Dl /,
come ogni fondo in sospensione di

imposta, una volta terminato il perio-


do di sorveglianza del bene (decorso il
quale la cessione non fa decadere gli

effetti della rivalutazione) non segue


il bene ma si ripartisce tra scissa e be-
neficiaria in proporzione al rapporto

tra patrimonio netto contabile trasfe-


rito e patrimonio netto rimasto (arti-
colo , comma , Tuir).

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IL COMUNICATO DELL’UIF


Comunicazioni


oggettive, c’è più tempo


Le comunicazioni oggettive ,che
concernono le movimentazioni di

conto corrente per importi pari o


superiori ai mila euro in
contanti, vanno effettuate entro il

 maggio e non il  aprile. È


quanto reso noto ieri dall’Uif.
— Ranieri Razzante

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