Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

Pontefice all'Eccellentissimo Senato, e non fù concessa: Sotto
li 9. Marzo 1560. c. 20
CAP. XIV.
Eperche non basta la presenza, quando anco quella non sia
notata nel Processo, haveranno avertenza, che nel principio di
ciascun Decreto, overo atto, dove dal Notaio saranno nominati
il Vescovo, ed Inquisitore come Giudici, immediatamente sia
soggionto, con l'assistenza, e presenza del N. Podestà, e N.
Capitano. E così fù accordato del 1551. c. 22. ecc.
CAP. XV.
Non permetteranno che nelli Processi siano posti Decreti, ò
precetti, che venghino da autorità fuori del Dominio: mà se dà
Roma, o d'altrove sarà scritto cosa, laquale dall'Inquisitore sia
giudicata essere di servizio di Dio, e di Giustizia, non
consentiranno che'l Decreto sia fatto ad altro nome, che à
quello dell'Officio dell'Inquisizione della Città, con
l'assistenza solamente. Così è deliberazione del Senato 8.
Luglio 1580. c. 30. e 7. Settembre 1590. c. 33 e 1599. li 4.
Settembre. c. 44.
CAP. XVI.
Non concederanno che siano mandati fuori del Dominio
Processi, ne Priggioni, se ben fossero imputati solo di delitto
commesso altrove, e se ben li complici si ritrovassero in altro
Dominio priggioni, senza darne prima conto al Prencipe, ed
aspettare il suo commandamento. Così deliberò, quanto à
priggioni, il Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1567. li 17. Giugno.
c. 43. ecc. E quanto à Processi, per deliberazione del Senato,
del 1589. li 8. Luglio. c. 30.
CAP. XVII.
Se il Vicario Pretorio, od altro Curiale, od alcun altra persona
sarà assistente in luogo delli Rettori, non faccia in modo alcuno
il Consultore, ancorche fosse solito farlo in presenza de'
Rettori, essendo questi due Offizi distinti, ed incompatibili,
mà possa solo parlare, si come li medesimi Rettori: ed in oltre,

Free download pdf