Il Sole 24 Ore Venerdì 1 Novembre 2019 23
Norme & Tributi
Ai rider compenso minimo orario
e copertura assicurativa Inail
Giampiero Falasca
Mauro Pizzin
Con il via libera da parte della Came-
ra, che ha approvato ieri in via defi-
nitiva il disegno di legge di conver-
sione in legge, con modificazioni, delDl / sulla tutela del lavoro e
per la risoluzione di crisi aziendali,
sono in arrivo novità importanti peri collaboratori coordinati e conti-
nuativi e i riders (si ve anche il Sole
Ore del ottobre scorso).
Per i collaboratori parasubordina-
ti (anche delle piattaforme digitali)viene cancellato il riferimento alla
natura «esclusivamente» personale
del rapporto di collaborazione coor-dinata e continuativa, e scompare
l’inciso che individuava come formadi etero-organizzazione del commit-
tente la predisposizione dei tempi e
del luogo di lavoro.Quanto ai riders, la legge di con-
versione individua dei livelli minimi
di tutela che devono essere applicatia tutti i lavoratori autonomi che svol-
gono attività di consegna di beni per
conto altrui, in ambito urbano e conl’ausilio di bici e veicoli a motore, at-
traverso piattaforme anche digitali.
I contratti di lavoro con questi la-voratori devono essere stipulati per
iscritto; inoltre, deve essere fornita
ogni informazione utile per la tuteladei loro interessi, dei loro diritti e
della loro sicurezza. La violazione di
tali impegni dà diritto a ricevere una
indennità risarcitoria ed è valutatacome elemento di prova delle condi-
zioni effettivamente applicate al
rapporto di lavoro.Novità importanti riguardano il
compenso, che deve essere definito
dai contratti collettivi; in mancanza diaccordo collettivo, i rider non posso-
no essere retribuiti in base alle conse-
gne effettuate, ma deve essere garan-tito un compenso minimo orario pa-
rametrato ai minimi tabellari stabiliti
da contratti collettivi nazionali affini.Tale previsione entrerà in vigore do-
po mesi dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione. Inol-tre, deve essere garantita una inden-
nità integrativa per il lavoro svolto di
notte, durante le festività o in condi-zioni metereologiche sfavorevoli.
Viene anche stabilito a favore dei
riders la copertura assicurativa ob-bligatoria Inail contro gli infortuni e
le malattie professionali, con premio
che verrà determinato in base al tas-
so di rischio corrispondente alla atti-vità svolta. Sempre ai fini assicurati-
vi, il committente che utilizza la piat-
taforma anche digitale sarà tenuto acompiere tutti gli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal Dpr
/. Nei confronti di questi la-voratori, sempre il committente sarà
tenuto a propria cura e spese al ri-
spetto della normativa in materia disalute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro di cui al Dlgs /.
Il provvedimento approvato ieriinterviene anche sulla questione dei
precari Anpal, aprendo la strada a
stabilizzazioni e a nuovi concorsi, po-tenzia l’Ispettorato nazionale del la-
voro con nuovi ispettori. Il decre-
to, invece, non contiene più l’immu-nità penale precedentemente accor-
data agli amministratori di ArcelorMittal per la realizzazione del Piano
ambientale degli impianti ex Ilva.
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Via libera al decreto
che introduce novità anche
per i parasubordinati
Cade l’immunità penale
per gli amministratori
di ArcelorMittal
Rifiuti, nella Tari tributo l’Iva è un costo
Pasquale Mirto
Con la delibera / di ieri l’Au-
torità di regolazione per energia, retie ambiente (Arera) approva i nuovi
criteri per il riconoscimento dei costi
efficienti del servizio integrato dei ri-fiuti. Nella delibera si dà atto che il do-
cumento posto in consultazione ha ri-
cevuto contributi da regioni, comu-ni, gestori e associazioni.
Alcuni di questi contributi hanno
prodotto un risultato, visto che ri-
spetto al documento posto in consul-
tazione ci sono importanti novità, so-prattutto per i Comuni. Il primo è
quello relativo all’Iva. Arera prende
atto che, in caso di applicazione dellaTari tributo, l’Iva essendo indetraibile
va considerata un costo e in quanto
tale da inserire nel Piano economicoe finanziario (Pef).
Altro punto che preoccupava i Co-
muni è quello relativo alle poste inesi-gibili, che inizialmente Arera aveva ri-
tenuto di poter considerare come co-
sto solo al termine infruttuoso delleprocedere esecutive, o comunque nel
caso in cui il credito era riferito a sog-
getti interessati da procedure concor-suali. Tale criterio è rimasto, ma solo
per la Tari corrispettiva. Nel caso dellaTari tributo, invece, il riconoscimento
degli inesigibili potrà avvenire «se-
condo la normativa vigente», anche senon viene esplicitata quale sia. Anche
con riferimento all’accantonamento
a fondo svalutazione crediti si operauna differenza tra Tari tributo e corri-
spettiva. Per la prima è previsto il nuo-
vo criterio che autorizza l’inserimentodi un accantonamento non eccedente
il valore massimo dell’% del fondocrediti di dubbia esigibilità. Per la se-
conda invece si autorizza l’accantona-
mento massimo previsto dalla nor-mativa fiscale. Per quanto riguarda il
conguaglio e , si ammette la
possibilità di effettuare un recuperosu un arco di tempo pluriennale, mas-
simo quattro rate, stabilite dalle Ato.
C’è la conferma del perimetro delservizio, che escludeva alcune attività,
quali lo spazzamento della neve, ma
si conferma l’orientamento di rimet-tere alla valutazione delle ammini-
strazioni territorialmente competentila possibilità di richiederne il paga-
mento con la Tari, «dandone separata
evidenza negli avvisi di pagamento».Il documento disegna anche il pro-
cedimento di approvazione del Pef,
confermando che esso deve esserepredisposto dal gestore dei rifiuti, ma
anche che non può essere solo un
elenco di costi, essendo necessariaanche una relazione illustrativa ed
una dichiarazione sottoscritta dal le-
gale rappresentare del gestore che at-testi la veridicità dei dati trasmessi.
Circa la competenza dei vari attori,
il gestore deve trasmettere il Pef al-l’«ente territorialmente competente»,
il quale è l’ente di governo dell’Ambi-to, se istituito ed operativo, ed in caso
contrario, la Regione o altri enti com-
petenti, e quindi il Comune. L’enteuna volta verificato il Pef lo trasmette
ad Arera che «verifica la coerenza re-
golatoria degli atti, dei dati e della do-cumentazione trasmessa» e in caso di
esito positivo approva. Fino all’appro-
vazione da parte di Arera si applicanoi prezzi massimi del servizio indivi-
duati dall’ente territoriale. Non è
chiaro come tutto questo processo siincastri in quello di approvazione del-
le tariffe da parte del Comune (entro
il termine di approvazione del bilan-cio) e soprattutto cosa accade in caso
di inerzia dei vari attori.
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I criteri per i Comuni
definiti da Arera,
l’autorità di settore
QUOTIDIANO
DEL FISCO
CONTENZIOSO
Accertamento Imu,
sì alla firma stampata
È legittimo l’avviso di accertamento
ai fini Imu con l’indicazione amezzo stampa del nome del
responsabile del procedimento.
— Alessandro BorgoglioIl testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
QdF
Premi di produttività
al 10% con risultati
incrementali
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
Le aziende che dopo l’entrata in
vigore della legge / avevano
in essere accordi non conformi al-la disposizione normativa e li han-
no adeguati gli anni successivi
(con accordi seguenti), possonoapplicare la detassazione del pre-
mio di risultato (Pdr) ma solo per
i premi maturati dopo gli accordiintegrativi. Così si sono espresse le
Entrate nella risposta a interpello
/. Oggetto dell’istanza è ildiritto ad applicare la detassazio-
ne sui Pdr rispondenti ai criteri in-
trodotti dalla legge /, la qua-le dal richiede il consegui-
mento da parte dell’azienda di un
risultato incrementale che può ri-guardare la produttività, la reddi-
tività, la qualità, l’efficienza o l’in-
novazione, in linea con quantostabilito dal contratto aziendale o
territoriale, da verificare attraver-
so gli indicatori numerici definitidalla stessa contrattazione.
Dopo l’entrata in vigore della
legge /, nel settembre del, un datore aveva stipulato un
accordo aziendale in cui si preve-
deva l’erogazione di Pdr variabilinel triennio -. Nel mede-
simo accordo si stabiliva, inoltre,
che i Pdr venissero erogati solo aglioperai, con un anticipo del % al-
l’inizio dell’anno di riferimento econ il saldo (%) nei primi mesi
dell’anno successivo.
L’intesa, pur essendo stata sot-toscritta dopo il ° gennaio e
con la previsione di un criterio
multiplo di valorizzazione delleperformance, non risultava perfet-
tamente allineata alle nuove regole.Ciò aveva indotto l’impresa a stipu-
lare, agli inizi di luglio , un
nuovo accordo con cui erano statiintrodotti degli indicatori utili ai fi-
ni della verifica del soddisfacimen-
to del requisito di incrementalità.Il dubbio che la società ha voluto
dissipare con l’aiuto dei tecnici del-
le Entrate riguarda solo il periododi imposta . In particolare,
l’azienda ha chiesto se il Pdr relati-
vo a tale periodo - con esclusivo ri-ferimento alla sola quota corrispo-
sta a conguaglio nel , pari al
% del premio totale, potesse es-sere detassato. Inoltre, a parità di
condizioni, se la facilitazione po-
tesse trovare applicazione ancheper gli anni a venire. Il datore ha vo-
luto inoltre sincerarsi di poter re-
cuperare la facilitazione in sede diconguaglio di fine anno.
L’Agenzia ha posto l’accentosulla necessità che l’erogazione
delle somme (detassate) avvenga in
esecuzione dei contratti aziendalio territoriali stipulati da associa-
zioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano na-zionale e di quelli stipulati con le
Rsa o le Rsu sempre che gli stessi
prevedano criteri di misurazione everifica degli incrementi, rispetto a
un periodo congruo definito dal-
l’accordo. Facendo leva sul fattoche la funzione incentivante si può
ritenere assolta se sia la maturazio-
ne che l’erogazione del premio sirealizzano successivamente alla
stipula del contratto, l’Agenzia ha
ritenuto ammissibile la detassazio-ne per il solo sul % dei Pdr
vista la parziale vigenza dell’accor-
do modificativo. I tecnici si sono,inoltre, espressi positivamente sul
recupero dell’agevolazione fiscale
nel conguaglio di fine anno.© RIPRODUZIONE RISERVATAhttp://www.quotidianolavoro.ilsole24ore.comIl testo integrale dell’articolo
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