22 Venerdì 1 Novembre 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Lotteria scontrini, esercenti multati
se non annotano i codici per giocare
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Moratoria semestrale sino a luglio
delle sanzioni irrogabili al-
l’esercente che rifiuti il codice fiscale
del contribuente, o meglio il «codice
lotteria» come disciplinato dal prov-
vedimento di ieri delle Entrate (si ve-
da l’articolo in pagina), ovvero non
trasmetta i dati relativi all’operazio-
ne documentata. Con l’articolo
del decreto fiscale, in mancanza di
una norma che impone al commer-
ciante di acquisire il codice fiscale
dell’acquirente, è stata prevista una
sanzione amministrativa ad hoc, in
misura variabile da a euro,
che punisce eventuali comporta-
menti illegittimi che impediscono al
cliente di partecipare alla lotteria de-
gli scontrini. È stata inoltre introdot-
ta anche una moratoria semestrale
delle sanzioni analogamente a
quanto disposto per il primo avvio
dell’obbligo di memorizzazione
elettronica e trasmissione telemati-
ca dei corrispettivi. Le disposizioni
sono completate dalla non applica-
bilità delle misure in materia di con-
corso e continuazione di violazioni
di norme tributarie. La previsione di
un trattamento sanzionatorio ri-
sponde, indirettamente, alla volontà
di favorire l’emersione del sommer-
so, spingendo il cliente, attraverso la
possibilità di partecipare alla lotteria
degli scontrini, a richiedere lo scon-
trino “elettronico” al venditore che
dovrà poi trasmetterne telematica-
mente i relativi dati alle Entrate.
Le sanzioni
La partecipazione alla lotteria degli
scontrini è riservata ai consumatori
finali i quali, al momento dell’acqui-
sto, devono comunicare il proprio co-
dice fiscale all’esercente.
Altra condizione richiesta consiste
nella trasmissione telematica, da par-
te del commerciante, dei dati della
singola cessione o prestazione. La
sanzione amministrativa da a
euro va a colpire eventuali com-
portamenti illegittimi degli esercenti
quando gli stessi, al momento dell’ac-
quisto, rifiutino di inserire nello
scontrino elettronico il codice fiscale
del contribuente oppure non tra-
smettano all’agenzia delle Entrate,
entro il termine massimo di giorni
dal momento di effettuazione del-
l’operazione, i dati della singola ces-
sione o prestazione. Per rendere an-
cora più stringente ed obbligato il
comportamento degli esercenti, è
stato inoltre disposta la non applica-
bilità dell’articolo del Dlgs /
il quale riconosce uno sconto sulla
sanzione amministrativa irrogabile
nel caso di concorso e continuazione
di violazioni di norme tributarie, con-
sentendo l’applicazione della sanzio-
ne che dovrebbe infliggersi per la vio-
lazione più grave, aumentata da un
quarto al doppio.
Ciò significa che l’esercente verrà
sanzionato, senza riduzioni, per tan-
te volte quante sono i comportamenti
illegittimi realizzati anche se com-
piuti in tempi diversi.
Moratoria semestrale
Per i primi sei mesi di operatività del-
la lotteria degli scontrini, il cui avvio
è ad oggi stabilito dal ° gennaio ,
le sanzioni per la mancata acquisizio-
ne del codice fiscale o della trasmis-
sione dei corrispettivi telematici non
troveranno applicazione nei con-
fronti degli esercenti che assolvono
temporaneamente all’obbligo di me-
morizzazione avvalendosi ancora di
misuratori fiscali, non in grado di per
sé di trasmettere i dati, o mediante il
rilascio ricevute fiscali. Infatti sino al
giugno , gli esercenti potran-
no continuare a documentare le ven-
dite rilasciando scontrino o ricevuta
fiscale comunicando successivamen-
te il dato entro la fine del mese suc-
cessivo utilizzando i canali resi di-
sponibili dalle Entrate.
Ciò significa però che i contri-
buenti saranno portati ad acquistare
presso esercizi commerciali che si so-
no già dotati di registratori telematici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DECRETO FISCALE
Prevista una sanzione
amministrativa
da a euro
Multa anche se non
vengono trasmessi i dati
alle Entrate entro giorni
Partecipazione alla lotteria degli
scontrini con il codice lotteria in
luogo del codice fiscale del consu-
matore; aggiornamenti tecnici, en-
tro il dicembre , di tutti i re-
gistratori e i server telematici, non-
ché della procedura web “docu-
mento commerciale online” messa
a disposizione dalle Entrate, al fine
di acquisire il codice lotteria anche
mediante lettura ottica; spese tra-
smesse tramite sistema Tessera
sanitaria escluse dalla partecipa-
zione alla lotteria sino al giugno
: con il provvedimento diret-
toriale protocollo numero
pubblicato ieri, sono stati così indi-
viduati gli strumenti e le modalità
mediante cui gli esercenti effettua-
no la memorizzazione elettronica
e la trasmissione telematica dei
corrispettivi ai fini della lotteria
degli scontrini.
Le regole individuate sono state
preventivamente oggetto di analisi
da parte del garante della Privacy
il quale, con provvedimento
anch’esso pubblicato ieri, ha
espresso parere favorevole rite-
nendo l’utilizzo del codice lotteria
un’efficace misura di garanzia dei
consumatori fermo restando, in
ogni caso, che i dati trasmessi alle
Entrate vanno comunque conside-
rati personali, in quanto rappre-
sentano informazioni su persone
fisiche identificabili.
La partecipazione alla lotteria
richiederebbe infatti l’indicazione
del codice fiscale del consumatore
sullo scontrino elettronico rilascia-
to dall’esercente.
Per garantire la privacy, le En-
trate hanno individuato lo stru-
mento del “codice lotteria” il quale
non è altro che uno pseudonimo del
codice fiscale, rilasciato dietro ri-
chiesta degli interessati dall’agen-
zia delle Dogane e Monopoli.
Si tratta di un codice identificati-
vo univoco che il consumatore fina-
le genererà sul «portale della lotte-
ria». Per partecipare all’estrazione,
al momento dell’acquisto il consu-
matore dovrà comunicare il proprio
codice lotteria al commerciante: in
questo modo viene anche espressa
la volontà di partecipare al concor-
so. Il registratore o il server telema-
tico elaboreranno poi, durante la
giornata e alla chiusura giornaliera,
i dati delle vendite contenuti nella
memoria di riepilogo, generando
un file xml contenente la denomi-
nazione dell’esercente ovvero del
prestatore, il numero progressivo,
la data e l’ora del documento tra-
smesso, l’identificazione del punto
cassa, l’importo del corrispettivo
con il dettaglio di quanto pagato in
contanti e quanto con strumenti
elettronici ovvero l’importo non
pagato e, infine, il codice lotteria del
cliente. Andranno comunicate an-
che le operazioni di reso e annullo
relative a documenti commerciali
precedentemente trasmessi.
In attesa del provvedimento del
direttore dell’agenzia delle Dogane
e Monopoli, d’intesa con quello del-
le Entrate, già sottoposto il otto-
bre al vaglio del garante Pri-
vacy, con cui saranno definite le
modalità tecniche per le operazioni
di estrazione, entità e numero di
premi, entro il dicembre do-
vranno comunque essere realizzati,
sugli RT, sui server RT e sulla proce-
dura web dell’Agenzia, tutti gli ade-
guamenti tecnici necessari per l’ac-
quisizione del codice lotteria.
—Al. Ma.
—B.Sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE ENTRATE DOPO IL VIA LIBERA DELLA PRIVACY
Un numero criptato
per partecipare
alle estrazioni
MANOVRA 2020
La misura
sui codici lotteria
intende favorire
l’emersione del
sommerso
DAL 1° GENNAIO
Le vincite saranno integralmente esentasse
Invece, su lotterie nazionali
ed Enalotto c’è la trattenuta
del %, sul lotto dell’%
Esenzione fiscale integrale delle vin-
cite da lotteria degli scontrini e premi
speciali da attribuire mediante estra-
zioni aggiuntive in caso di pagamento
effettuato con strumenti elettronici
tracciabili al momento dell’acquisto:
queste le ulteriori leve individuate
dall’articolo del decreto legge
/ per combattere la lotta al som-
merso incentivando i consumatori a
richiedere il rilascio degli scontrini
elettronici. Analogamente sono pre-
visti dei premi per gli esercenti che
certificano le vendite con rilascio del
documento commerciale. La lotteria
degli scontrini è riservata alle persone
fisiche maggiorenni residenti nel ter-
ritorio dello Stato, che effettuano ac-
quisti di beni o servizi, fuori dall’eser-
cizio di attività di impresa, arte o pro-
fessione. L’articolo , commi da a
della legge / (Bilancio )
ha istituito una lotteria nazionale cui
possono partecipare i consumatori
che effettuano acquisti presso eser-
centi i quali memorizzano elettroni-
camente e trasmettono telematica-
mente i dati dei corrispettivi giorna-
lieri. Dallo scorso ° luglio , l’ob-
bligo è divenuto operativo per i
contribuenti che nel corso del periodo
di imposta hanno dichiarato un
volume d’affari superiore ai mila
euro; dal ° gennaio , riguarderà
invece tutti i commercianti al minuto
con esclusione di alcune tipologie di
operazioni individuate con il decreto
ministeriale del maggio .
L’adeguamento, e quindi l’installa-
zione dei registratori e dei server tele-
matici, potrà essere realizzato al mas-
simo entro il ° luglio senza ap-
plicazione di sanzioni laddove si pro-
ceda alla comunicazione dei dati
attraverso i canali delle Entrate.
Esenzione fiscale
I premi della lotteria non concorrono
a formare il reddito del vincitore nel
periodo di imposta di riferimento, né
le somme percepite sono assoggettate
a alcun prelievo erariale. Si tratta di un
incentivo molto rilevante se solo si
considera che per alcuni giochi è inve-
ce stabilito un prelievo, sulla parte
della vincita oltre euro, fissato
nella misura del % per le lotterie na-
zionali a estrazione istantanea, Ena-
lotto e Superstar e dell’% per il lotto.
Cashless
In caso di transazioni effettuate con
strumenti di pagamento elettronici, il
consumatore partecipa anche al-
l’estrazione di premi speciali aggiun-
tivi rispetto a quelli ordinari. La previ-
gente formulazione, contenuta al
comma della legge di bilancio
, stabiliva il raddoppio della pro-
babilità di vincita, in caso di paga-
mento con strumenti elettronici ri-
spetto all’utilizzo del denaro contan-
te. A breve dovrebbe essere emanato
il provvedimento direttoriale con cui
saranno dettate le modalità tecniche
per le operazioni di estrazione e indi-
viduati entità e numero dei premi.
—Al.Ma.
—B.Sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Verrà rilasciato
dall’agenzia delle Dogane
su richiesta dell’interessato