Il Sole 24 Ore Martedì 12 Novembre 2019 25
Norme
Tributi
LA CIRCOLARE ASSONIME
Il contratto con la Pa è in dubbio
in caso di domanda di fallimento
Giuseppe Latour
Dubbi sui contratti non completa-
mente eseguiti, quando sia in corso
la procedura di fallimento. E sulle
nuove gare, per le imprese in eserci-
zio provvisorio. Sono due passaggi
sui quali servirebbero limature, se-
condo quanto spiega Assonime nella
circolare del , pubblicata ieri
per approfondire il tema delle proce-
dure di affidamento dei contratti
pubblici in caso di crisi di impresa.
Il documento riepiloga tutte le no-
vità appena assestate dal Codice del-
la crisi di impresa e dallo Sblocca
cantieri per allineare la disciplina
concorsuale e quella amministrativa.
Il primo si applicherà a tutti gli affi-
damenti successivi al agosto ;
il secondo ha fissato una disciplina
transitoria, che anticipa il Codice, e
che si applica dal aprile scorso.
In questo quadro ci sono degli ele-
menti da definire meglio. La circola-
re Assonime spiega che «non è chia-
ro» cosa accade ai contratti inesegui-
ti quando sia ancora in corso il pro-
cedimento per la dichiarazione di
fallimento. Secondo le interpretazio-
ni precedenti le modifiche di questi
mesi, la pendenza di un’istanza per
aprire la procedura di fallimento era
causa di scioglimento automatico
dei contratti con la Pa.
Adesso, invece, il Codice della crisi
modifica il Codice appalti facendo un
riferimento espresso al suo articolo
: qui si stabilisce che, per il concor-
dato preventivo, i contratti in corso
di esecuzione, stipulati con la Pa, non
si risolvono per effetto del deposito
della domanda. Una regola che, per
alcuni autori, può essere applicata
anche alla domanda di liquidazione
giudiziale. Ma solo in via interpreta-
tiva. A complicare le cose ulterior-
mente, poi, c’è il fatto che lo Sblocca
cantieri fa invece riferimento esplici-
to solo alla domanda di concordato
preventivo, escludendo che la man-
cata risoluzione possa essere appli-
cata al caso in cui penda una dichia-
razione di fallimento.
Conclude allora la circolare che,
«per evitare contenziosi ammini-
strativi», sarebbe opportuno chiarire
a livello normativo le sorti dei con-
tratti pendenti, quando ci sia il depo-
sito dell’istanza di fallimento.
E non è il solo tema che si presta
a correzioni. Per effetto delle modi-
fiche appena assestate, le imprese
in fallimento per le quali sia stato
autorizzato l’esercizio provvisorio
non possono più partecipare a nuo-
ve gare; possono solo dare esecu-
zione a contratti già stipulati, «pre-
via autorizzazione del giudice dele-
gato». Il motivo è legato all’interes-
se pubblico alla regolare esecuzione
del contratto.
La circolare Assonime sottolinea,
però, alcuni problemi. L’esercizio
provvisorio, in alcune situazioni,
può protrarsi per mesi o per anni.
Quando gli appalti della Pa rappre-
sentano l’attività principale del-
l’azienda, l’esclusione della parteci-
pazione a nuove gare può pregiudi-
care fortemente il valore del patri-
monio aziendale e, di conseguenza,
il pagamento dei creditori.
Secondo Assonime, allora, sareb-
be stato più opportuno mantenere la
possibilità di partecipare a nuove ga-
re, «previa autorizzazione del giudi-
ce delegato». Magari, in queste situa-
zioni, si potrebbero invece chiedere
all’impresa requisiti rafforzati, per
garantire maggiori tutele a tutti i
soggetti coinvolti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Servono correzioni anche
sulla partecipazione a gare
in esercizio provvisorio
Per fruire degli arretrati degli
esoneri contributivi collegati al
reddito di cittadinanza, i datori
di lavoro dovranno usare la
procedura di regolarizzazione
B. Massara—a pagina
Incentivi
Reddito
di cittadinanza,
al via il bonus
per chi assume
—Continua da pagina
D
eve evitare di incrementare un approccio inefficiente
mediante la sanzione penale come soluzione.
Il regolare funzionamento dei servizi presuppone la
corretta attuazione dei principi costituzionali di legalità
e capacità contributiva. Quando è inefficace il sistema ammini-
strativo di controlli, accertamento, sanzioni e riscossione, è inuti-
le invocare soluzioni etiche, qual è quella delle cosiddette “ma-
nette agli evasori”, la quale può aggravare l'inefficienza e ineffica-
cia del corretto perseguimento dell'interesse fiscale.
Perché il sistema possa assolvere i suoi compiti, deve essere
ricreato un rapporto di fiducia e collaborazione con il fisco, per-
ché il cittadino paghi volontariamente un'imposta sopportabile.
Un coacervo di norme, formatosi alluvionalmente, non diventa
sistema efficiente solo perché si reinventa il perseguimento giu-
diziario dell'evasore sul piano penale.Individuare e perseguire
efficientemente gli evasori presuppone un robusto processo di
controlli e accertamenti e un'altrettanto efficace
elaborazione di misure cautelari e conservative
idonee a garantire la riscossione del tributo eva-
so.Aver cancellato la pregiudiziale amministrati-
va non rimuove la necessità di un procedimento
amministrativo strutturato ed efficace, non solo
e non tanto nella formulazione della pretesa tri-
butaria, ma ancor più nel mettere in sicurezza la
riscossione della pretesa definitivamente accerta-
ta. La possibilità di realizzo del credito tributario
richiede la chiarezza della norma positiva. La rea-
lizzazione del diritto tributario risiede nella sua
esecuzione, anzitutto spontanea; in via meramente sussidiaria,
forzosa. L'esecuzione postula un livello di robustezza probato-
ria, dissuasiva, sin dall'origine, rispetto a strumentali opposizio-
ni del contribuente. Ritenere che la realizzazione del diritto tri-
butario risieda nell'esecuzione penale, costituisce una semplifi-
cazione, frutto di un approccio sommario.
Pensiamo al fallimento della sanzione penale rispetto ai reati
ambientali. È ampiamente dimostrato che la tutela dell'ambiente
deve arretrare – o, meglio, avanzare – sul piano della sanzione
amministrativa e della sua efficace applicazione contro ogni tenta-
zione di condotta antigiuridica del singolo autore. Allo stesso mo-
do, in ambito tributario non può funzionare la deriva penale con-
tro gli evasori. Il parallelismo tra creditore privato e creditore era-
riale può ben esaltare la logica paradossale di chi invoca oggi il
carcere contro gli evasori. L'interesse del creditore privato non è
di vedere in carcere il proprio debitore per insolvenza fraudolenta
(raramente configurabile), quanto piuttosto di veder soddisfatto
il proprio credito, pienamente e celermente, senza inutili aggravi.
Alla moltiplicazione dei piani processuali di discussione e di
presunto perseguimento dell'interesse fiscale, costituzional-
mente inteso, a dispetto di falsi miti, non si associa la moltiplica-
zione dei patrimoni aggredibili.Anzi, moltiplicare le sedi proces-
suali rischia di portare al fallimento del sistema, con un aumento
smisurato della spesa pubblica senza alcun incremento di riscos-
sione del credito erariale, in generale, con finale pregiudizio per
l'efficienza giudiziaria. L'inquadramento costituzionale dell'inte-
resse fiscale consente di coglierne la caratteristica fondamentale
che esso è condizione di vita per la comunità e non ha alcun biso-
gno di una vacua punitività, deviata in chiave penale.
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FISCO E COSTITUZIONE
RICREARE FIDUCIA
CON I CONTRIBUENTI
di Enrico De Mita
‘‘
È inefficiente
un approccio
del Fisco basato
sulla sanzione
penale
Meglio la
collaborazione
Il legislatore fiscale con il Dl
/, ritenta la strada
dell’assistenza ai contribuneti
per la compilazione di registri
e liquidazioni Iva.
G. P. Tosonia—pagina
Adempimenti
L’Agenzia tutor
dei contribuenti
su registri
e liquidazioni Iva
Alle imprese conto da 4 miliardi
per adeguarsi al Codice crisi
LEGGE FALLIMENTARE
Le stime Cerved:
costi sino a mila euro
per le piccole aziende
Benefici possibili
sino a quasi miliardi
per i default evitati
Giovanni Negri
Una svolta se non necessaria certo
opportuna, ma senza dubbio costosa.
Perché il conto delle imprese, soprat-
tutto medio-piccole, per adeguarsi la
nuovo codice della crisi non è certo
banale e si aggira intorno ai miliardi
di euro. Con uno scenario ulteriore: se
si verificasse un’ampia diffusione dei
servizi di tesoreria, che segnalano
tempestivamente le situazioni di dif-
ficoltà, la spesa si attesterebbe a mi-
liardi circa. A sostenerlo è il Cerved nel
Rapporto dedicato alle Pmi, presenta-
to ieri a Milano alla sede della Borsa.
Fari puntati allora soprattutto sul-
le procedure di allerta, su quelle mi-
sure cioè indirizzate a favorire il risa-
namento delle imprese in crisi tem-
poranea, antecedente comunque al-
l’insolvenza conclamata. Procedure
che si basano su due pilastri: gli stru-
menti di allerta, che fanno emergere
precocemente i casi di crisi, e gli ob-
blighi per le aziende di dotarsi di «as-
setti organizzativi adeguati alla rile-
vazione tempestiva della crisi».
Nel concreto, questo richiede alle
imprese italiane, sottolinea il Rap-
porto, di dotarsi di sistemi in grado di
diagnosticare l’evoluzione del ri-
schio di default a breve termine: una
novità significativa per un sistema di
Pmi abituato a navigare a vista, e che
ha come elemento centrale l’introdu-
zione di sistemi di tesoreria che dia-
no indicazioni tempestive sulla capa-
cità delle imprese di disporre della
liquidità necessaria per i successivi
/ mesi.
Complessivamente la spesa po-
trebbe essere, a regime, pari a poco
meno di miliardi di euro (,), soste-
nuti per lo più dalle piccole società
con obbligo di nomina di un sindaco/
revisore (, miliardo) e dalle medie
società ( miliardo). A incidere mag-
giormente sono i costi per dotarsi di
sistemi per individuare i fondati indi-
zi della crisi ( miliardi, di cui la metà
a carico delle Pmi), seguiti da quelli
necessari per dotarsi e sostenere le
strutture di governance (, miliardi,
di cui , calcolati per le Pmi). La for-
mazione e i costi per il personale delle
imprese costerebbero milioni di
euro all’anno, sostenuti per poco me-
no della metà dalle Pmi. Mediamente
le società minori senza obbligo di no-
mina di revisori o sindaci pagheranno
poco meno di mila euro per ade-
guarsi alle nuove norme. I costi salgo-
no significativamente per le imprese
che invece sono soggette all’obbligo
di introdurre organi di controllo o di
revisione: circa . euro per le pic-
cole società, . per le medie,
. per le grandi.
Per completezza però il Rapporto
mette anche in evidenza i ritorni, a
fronte dello scenario di maggiore
spesa di miliardi: in questo caso, in-
fatti, i vantaggi sarebbero molto su-
periori (, miliardi), grazie alla capa-
cità del sistema di salvare molte im-
prese dal default e di permettere tassi
più alti di recupero degli attivi nelle
società comunque destinate a uscire
dal mercato.
Sempre ieri a Milano in un conve-
gno organizzato dalla Camera di
commercio di Milano e dalla Camera
arbitrale, sono emerse le stime di
Banca d’Italia sul numero di imprese
che potrebbero essere segnalate agli
Ocri: circa . su . società
obbligate all’adozione dell’organo di
controllo interno (Confindustria con
una stima più larga sull’intero peri-
metro delle interessate ne valuta tra
. e .).
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MICRO (SOCIETÀ SENZA
OBBLIGO DI NOMINA
DI REVISORE/SINDACO)
CON OBBLIGO DI NOMINA REVISORE /SINDACO
PICCOLE
(20-50
ADDETTI)
MEDIE
(50-250
ADDETTI)
GRANDI
(> 250 ADDETTI)
Sistemi di autovalutazione del rischio 3.044 8.867 17.958 55.375
Formazione e personale 1.965 4.600 7.000 27.750
Governance - 5.341 16.553 54.002
Totale 5.009 18.807 41.511 137.127
Il boom delle spese da sostenere
I costi delle imprese per adeguarsi al nuovo Codice della crisi. Dati in euro
Nota: i costi medi per le imprese sono comprensivi dei costi sostenuti per il primo anno: nell’ipotesi di totale diffusione dei sistemi di tesoreria per il calcolo
dei DSCR; Fonte: Cerved
LE FORZE IN CAMPO
IL SOLE 24 ORE
11 NOVEMBRE ’19
PAGINA 8
Entro il dicembre prossimo via
alle nomine di sindaci e revisioni
per mila aziende
8 Lunedì 11 Novembre 2019 Il Sole 24 Ore
INNOVAZIONEPER GLI STUDIE OPPORTUNITÀ.professioni
.professioni .casa —LUNEDÌ.salute —MARTEDÌ .lavoro —MERCOLEDÌnòva.tech —GIOVEDÌ .moda —VENERDÌ .marketing —SABATO .lifestyle —DOMENICA
Bianca Lucia Mazzei
Mre. Nonostante le richieste, il terminecondo l’ultima elaborazione diun platea di aziende molto ampia. Se-rinviato. È un adempimento che toccafissato dal codice della crisi non verràUnioncamere sui bilanci , si trattaanca poco più di unnominare l’organo dimila Srl dovrannodata entro la quale
mese al dicembre,controllo o un reviso-
di circa
mila imprese. In base ai pa-rametri introdotti a giugno scorso,l’obbligo scatta se per due anni conse-cutivi viene superato anche solo unodei tetti previsti (si veda la scheda). Quello indicato da Unioncamere è unnumero massimo, che non dovrebbe
comunque cambiare molto se si estende l’analisi ai bilanci . Regole e compensiPer mettersi in regola le Srl possononominare un sindaco o un revisore.«La scelta è libera. È l’azienda che
deve capire se ha bisogno del colle-gio sindacale, di un controllo dellagovernance o di un organo di revi-sione esterna», spiega Ciriaco Mo-netta, presidente dell’Istituto nazio-nale dei revisori legali. Dal punto deivista dei compensi però non cambia
molto. È vero che per i sindaci la re-tribuzione, in base al Codice civile, èstabilita dall’assemblea e non esisto-no parametri di riferimento. Maquelli eventualmente nominati dalleSrl per adempiere al nuovo obbligodovranno essere anche iscritti al re-
gistro dei revisori legali.Per i revisori esistono valori di rife-rimento che, dopo l’abolizione delle tariffe, hanno solo carattere orientati-vo. «I parametri contenuti nel Dm / e mai aggiornati - continuaMonetta -rappresentano comunque
un punto di riferimento non vinco-lante. Ma la regola fondamentale è cheil compenso va determinato in base alla complessità dell’azienda».Prima di accettare un incarico il re-visore deve quindi svolgere un’inda-gine preliminare in cui stimare risorse
professionali e ore necessarie e piani-ficare la revisione. La scorsa settimana, proprio in vi-sta delle nuove nomine, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndec) ha pubblicato un documentosulla “Revisione legale nelle nano-im-
prese”, espressione con cui il docu-mento identifica le aziende investite dal nuovo obbligo. Il documento forni-sce indicazioni precise sullo svolgi-mento dell’attività nelle realtà più pic-cole. «Riteniamo che siano necessariealmeno -
ore annue. Ma vanno
sempre valutate dimensioni e necessi-tà dell’azienda», dice Raffaele Marcel-lo, consigliere delegato alla revisionelegale e membro del gruppo di lavoroche ha messo a punto il documento. «Oggi le retribuzioni variano molto alivello territoriale - aggiunge Marcello
-, a Milano un compenso orario può essere di euro e a Napoli di
».Ma oltre all’importo conta il monteore. «In un mercato frantumato spes-so si instaura una concorrenza al ri-basso - aggiunge Monetta - in cui nonsolo le retribuzioni orarie non rispet-
tano il range di
-
o euro indicato dal Dm , ma anche il monte ore vie-ne tagliato, senza tener conto del fattoche l’attività di revisione è sottopostaal controllo di qualità del Mef (ad oggiperò ancora inattuato) e che per le aziende si tratta di un risparmio con-
troproducente, che potrebbe portarepiù danni che benefici. La battaglia per l’equo compenso è necessaria».Le sanzioniIn caso di inadempienza, l’articolo del Codice civile stabilisce che la
nomina venga effettuata dal tribuna-le su richiesta di qualsiasi soggettointeressato o su segnalazione del conservatore del registro delle im-prese. «La norma non prevede san-zioni», dice Andrea Foschi, compo-nente del Cndcec con delega alla crisi
d’impresa. «Stiamo quindi cercandouna soluzione che permetta di far slit-tare l’adempimento alla prossima ap-provazione del bilancio. Il documen-to è pronto, ma l’ultima parola spettaa Unioncamere».© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il codice della crisi. il via alle nomine - Compensi orari tra e
euro (fermi dal )Entro il dicembre
Revisorie sindaci
per 154milaaziende
BePrime è il servizio di coworking del Gruppo Ore per i commercialisti. Via da Milano con posti, poi nel a Roma.— a pagina
Le iniziative del SoleCon BePrime24debutta il primoservizio di coworking
per i commercialisti:via a Milano, poi Roma
PANORAMI
Un avvocato, condannato per oltraggio alla corte dopoaver accusato un giudice di mancanza di imparzialità neisuoi confronti, che ne chiede la ricusazione, ha diritto aun accertamento in sede giurisdizionale sulla fondatezzadell’accusa di parzialità al magistrato. In caso contrariosi verifica una violazione dell’articolo della Convenzio-ne europea dei diritti dell'uomo, che assicura il diritto a
un equo processo, stabilendo il diritto a un giudice indi-pendente e imparziale. depositata il ottobre nella causa Deli contro Repubblicadi Moldava (ricorso n. / ) su istanza di un avvocatoche aveva accusato il giudice nazionale di a comportamen-to intimidatorio nei confronti del suo cliente. A seguito delLo ha chiarito la Corte di Strasburgo con la sentenza
diverbio con il magistrato, l’avvocato era stato con-dannato per oltraggio alla corte. Il professionistariteneva che il giudice non fosse stato imparzialeproprio a causa della discussione in aula. Il lega-le si era rivolto anche ai giudici nazionali conte-stando la condanna per oltraggio e per denuncia-re la parzialità del magistrato che era al tempo stesso
accusa e giudice nel caso di oltraggio.l’avvocato si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uo-mo che gli ha dato ragione, tenendo conto che in una socie-tà democratica è di fondamentale importanza che i tribu-nali nazionali ispirino fiducia nella collettività e che se esi-stono ragioni legittime per ritenere che un giudice mancaTutti i suoi ricorsi interni erano stati respinti e, così,
di imparzialità, quest’ltimo non possa continuare a eserci-tare la funzione in quel procedimento. Per valutare l’im-parzialità e la richiesta di ricusazione, secondo Strasburgo,è necessario considerare sia il profilo soggettivo che ogget-tivo. Nel caso in esame, il giudice non era stato imparzialein conseguenza del diverbio con il legale, che aveva incisosullo svolgimento del processo e perché aveva deciso sul-
l’oltraggio commesso dall'avvocato da lui stesso accusato.presentato dal legale era stato respinto dai giudici nazio-nali, senza un’analisi dei fatti lamentati dal ricorrente con-dannato per oltraggio. Di conseguenza, sostiene la Corte,questa situazione poteva «legittimamente suscitare pre-occupazioni sulla possibile mancanza di imparzialità delSotto il primo profilo – osserva la Corte – ogni ricorso
giudice». La Corte, poi, ha condiviso la tesi del legale per-ché il giudice aveva cumulato le funzioni di accusa e quellagiudicante nell’accosa di l’oltraggio. Di qui la violazione dell’articolo , paragrafo della Convenzione europea cheassicura il diritto a un giudice indipendente e imparziale.—Marina Castellaneta© RIPRODUZIONE RISERVATA
non fa scattare l’oltraggio L’accusa di parzialitàAVVOCATI CONTRO GIUDICI
La riforma della crisi d’impresa ha bisogno di essereanalizzata per capirne la portata e le conseguenze. Èin quest’ottica che la Società italiana di studi concor-suali (Sisco) ha organizzato per sabato prossimo aMilano un convegno su “Le procedure di allerta e dicomposizione assistita della crisi”. L’incontrosi terrà presso la sala Orlando dell’Unione
è articolato in due momenti: al mattino tre relazionifaranno il punto sul tema, mentre il pomeriggio l’ap-all’università Statale di Milano e presidente Sisco,commercianti, in corso Venezia / , apartire dalle ore .Castagnola, professore di diritto fallimentareIl convegno, che sarà presieduto da Angelo
profondimento sarà affidato a una tavola rotonda.l’iscrizione attraverso il sito (www.sisco.org), da effet-tuare entro mercoledì. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria© RIPRODUZIONE RISERVATA
portata e conseguenzeProcedure di allerta:SISCO A MILANO
@ [email protected] segnalazioni scrivere a:
Le modifiche in arrivoAlbo curatori, criteri meno severi
Ilamento dovranno essere modificatezionale dei curatori potrebbe esse-re varato già all’inizio del prossimoanno, ma le regole per il suo popo-Le modifiche dovrebbero rendereprima. La revisione, con molta pro-babilità, non verrà affidata al Dlgs correttivo del codice della crisi, per-ché va approvata in tempi più brevi.l decreto ministeriale sull’Albo na-
meno stringente il meccanismo diprimo accesso, fortemente criticatodalle categorie interessate perchénon tiene conto della durata, spessopluriennale, delle procedure. At-tualmente il codice prevede che periscriversi al nuovo Albo nazionale
dei soggetti incaricati dall’autoritàgiudiziaria di gestire le procedure dicrisi sia necessario aver ricevuto incarichi in anni. La questione più scottante, su cuila polemica è accesa, è però il rinvio
dell’entrata in vigore delle procedu-re di allerta per le piccole imprese,che scatteranno a metà agosto . Una richiesta avanzata dai
commercialisti, ma anche da Con-findustria e Unioncamere e che, perora, il ministero della Giustizia nonintende accogliere.La proroga non è infatti previstadal testo del decreto correttivo del
codice cui sta lavorando l’ufficio le-gislativo del ministero e che do-vrebbe essere pronto per fine no-vembre. Oltre a cancellare errori (inalcuni punti compare ancora la pa-rola fallimento), il Dlgs toccherà unpo’ tutti gli istituti (tranne la liqui-
dazione giudiziale).Le modifiche serviranno anche aeliminare le norme incompatibili conla nuova direttiva Insolvency - la / ¦ (il cui recepimento richie-derà comunque un provvedimentoad hoc) - come ad esempio quelle
sulla durata delle misure protettiveper il debitore. «La direttiva è moltorigorosa: in prima battuta non si pos-sono superare i mesi - spiega Salva-tore Sanzo, presidente dello studiolegale Lca -. A mesi si potrà arriva-re quindi solo attraverso proroghe».
Difficile invece che si riesca a esclu-dere dal computo la procedura deifronte all’Ocri. «Il tetto dei mesinon può essere modificato perché fissato dalla Ue - continua Sanzo -anche se in Italia le procedure sono
molto più lunghe e questo creerà nonpochi problemi».Il decreto correttivo cercherà inol-tre di rendere più appetibile, per l’imprenditore, il procedimento di fronte all’Ocri , l’ organismo di com-posizione assistita delle crisi. Anche
le norme sull’allerta saranno rivistesia per renderle più chiare, sia permodificare i parametri dell’allertaesterna dell’agenzia delle Entrate. Prevista anche l’estensione alconcordato preventivo del sistemadel cram down, che permette al
giudice di procedere all’omologaanche senza l’assenso dell’ammini-strazione finanziaria, ora previstodal codice solo per gli accordi di ri-strutturazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA—B.L.M.
QUANDO SCATTA L’OBBLIGO
4 milioniL’attivoIl valore dell’attivo dello stato patrimoniale che se superato fa scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo da parte della Srl. Il limite inizialmente
fissato dal codice della crisi e poi raddoppiato dalla legge di conversione del Dl 32/2019 era di 2 milioni.
4 milioniI ricaviIl valore dei ricavi provenienti dalle vendite o dalle prestazioni che, se superato, fa scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo da parte della Srl. Il
limite inizialmente fissato dal codice e poi raddoppiato dalla legge di conversione del Dl 32/2019, era di 2 milioni.
20 I dipendentiIl numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio che se superato fa scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo da parte della Srl. Il limite
inizialmente fissato dal codice e poi raddoppiato dalla legge di conversione del Dl 32/2019 era di 10 dipendenti.
DIRETTORE RESPONSABILEFabio Tamburini(sviluppo digitale e multimediale)Jean Marie Del BoAlberto OrioliVICEDIRETTORI:Roberto Bernabò Giuseppe Chiellino, Laura Di Pillo, Roberto IottiCAPOREDATTORE CENTRALEBalduino Ceppetelli, Federico Momoli, Marco MorinoCAPO DELLA REDAZIONE ROMANAGiorgio SantilliMauro Meazza UFFICIO CENTRALEFabio Carducci(segretario di redazione) (vice Roma),LUNEDÌMarco MarianiFranca DepontiMarco FerrandoUFFICIO GRAFICO CENTRALEAdriano Attus Maria Carla De Cesari Francesco Narracci Luca De BiaseRESPONSABILI DI SETTOREMarco Alfieri Luca Benecchi (Online)(creative director) (vice caporedattore) (Finanza & Mercati)(Economia & Imprese) (nòva.tech)(art director)(Norme & Tributi)Attilio Geroni Marco lo Conte Lello Naso Michela Finizio, Christian Martino Vito Lops, Francesca MilanoFrancesca Padula SOCIAL MEDIA EDITORStefano Salis Giovanni Uggeri Alfredo Sessa (Domenica)(Commenti)(Rapporti)(Mondo)(.casa)(.moda)(coordinatore)(Plus )
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L’organo di controllo deve essere nominato se la società supera per due esercizi consecutivi anche solo una di queste soglie:
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