Il Sole 24 Ore - 12.11.2019

(Ron) #1

26 Martedì 12 Novembre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Srl, la quota agli eredi è reddito


di capitale tassato al 26 per cento


RISPOSTA A INTERPELLO


La Dre Emilia Romagna


nega il regime transitorio


per i dividendi qualificati


Il pagamento non configura


una delibera


di distribuzione di utili


Giorgio Gavelli


Ai redditi di capitale percepiti dagli


eredi a seguito della liquidazione del-


la quota del socio deceduto non si ap-


plicano le regole transitorie dettate


per i dividendi destinati a soci con


partecipazioni qualificate, nonostan-


te tali somme siano tassate alla stessa


stregua dei dividendi e la partecipa-


zione del de cuius fosse qualificata. È


questo il principio ricavabile da una


risposta a interpello resa dalla Dre


Emilia-Romagna (protocollo -


/), che si ricollega, per molti


aspetti, alla risposta resa dalla Dre


Lombardia (protocollo -/)
con riferimento agli importi imponi-

bili derivanti dal recesso da socio.
Il caso esaminato dall’Agenzia ri-

guarda il decesso di un socio di Srl ti-


tolare di una quota del %, in pre-
senza di una clausola statutaria che –

in deroga all’articolo , comma 


del Codice civile - non consente (sal-
vo diversa volontà assembleare) il su-

bentro degli eredi nella qualità di so-


cio, ma prevede la liquidazione della
quota, sul valore della quale società e

eredi hanno concordato un importo


da versare a rate. Il dubbio riguarda la
tassazione del differenziale tra la

somma ottenuta dagli eredi e il costo


fiscalmente riconosciuto della quota.
In effetti le perplessità sono due: la

prima legata al fatto che l’articolo ,


comma  del Tuir non cita la morte
del socio tra i possibili eventi genera-

tori di reddito di capitale in capo agli


eredi – mentre per le società di perso-
ne ciò avviene all’articolo , comma

, lettera l) del Tuir - e la seconda con-


nessa alla possibile applicazione del-


la norma transitoria di cui al comma
 dell’articolo  della legge /.

Ove, infatti, si qualifichi il differen-


ziale di valore realizzato dagli eredi
come reddito soggetto a una imposi-

zione analoga a quella dei dividendi,


il passo successivo è chiedersi se la
delibera assembleare con cui viene

ratificato l’accordo raggiunto con gli


eredi stessi sulla quota da liquidare a
seguito del decesso possa costituire

quella «delibera di distribuzione di


utili» che – in quanto assunta dal °
gennaio  al  dicembre  –

consente di mantenere agli utili de-


stinati ai possessori di partecipazioni
qualificate il regime di tassazione

previgente, limitatamente a quelli


“prodotti” dalla società entro l’eserci-
zio in corso al  dicembre .

La Dre riconduce questa fattis-


pecie a quella del recesso tipico, va-
le a dire l’ipotesi trattata nella cita-

ta risposta ad interpello della Dre


Lombardia.
Richiamando quanto chiarito dal-

le Entrate con circolare /, la Dre
emiliana riconosce natura di reddito

di capitale (e non di reddito diverso)
al differenziale tra somma ricevuta

dagli eredi e costo fiscalmente rico-


nosciuto della partecipazione in capo
al socio defunto, affermazione da cui

consegue implicitamente che, in


questa particolare fattispecie, il valo-
re della quota dichiarato in succes-

sione non assume alcuna rilevanza


(diversamente da quanto previsto al-
l’articolo , comma , Tuir). Ma l’as-

similazione ai dividendi finisce qui,


nel senso che, secondo la risposta
fornita, non risulta applicabile a que-

sta fattispecie la norma transitoria


prevista per i soci qualificati, non po-
tendosi ravvisare nella determina-

zione dell’importo da liquidare una
«delibera di distribuzione di utili».

Alle singole rate versate verrà ap-


plicato il % di ritenuta “secca”, te-
nendo conto del costo fiscalmente ri-

conosciuto dalla partecipazione co-


municato dagli eredi, né più né meno
di quanto accade per le somme ero-

gate ai soci non qualificati (articolo


, comma , Dpr /).


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I PASSAGGI CHIAVE


Il recesso



  • Le somme o il valore dei beni
    ricevuti dai soci in caso di


recesso, di esclusione, di


riscatto e di riduzione del
capitale esuberante

costituiscono utile per la parte
che eccede il prezzo pagato per

l’acquisto



  • Se queste ipotesi si verificano


dal 2018 al 2022 ci si pone il


problema dell’applicazione
della norma transitoria

contenuta al comma 1006


della legge 205/17



  • Secondo la Dre Emilia-


Romagna la deroga risulta
inapplicabile a ipotesi quali il

recesso. Ne consegue


l’applicazione, sulla parte
imponibile del provento, della

ritenuta al 26%.


Isa, camera di commercio neutra per l’inizio attività


ADEMPIMENTI


Per l’Amministrazione


bisogna fare riferimento


all’apertura della partita Iva


Lorenzo Pegorin


Gianpaolo Ranocchi


Ai fini Isa l’anno di inizio attività è


quello che fa riferimento alla dichia-


razione comunicata all’amministra-


zione finanziaria (apertura partita


Iva), a nulla rilevando l’effettivo ini-


zio dell’impresa comunicato in Ca-


mera di commercio.


È quanto chiarisce l’agenzia delle
Entrate con la risposta all’interpello

n.  di ieri, in relazione ad una so-


cietà (Srls – Società a responsabilità
limitata semplificata) costituita a di-

cembre , ma che, come certifica-


to dalla visura camerale, ha material-
mente iniziato l’attività solo a partire

dal  gennaio .


Il contribuente, nel caso in que-
stione, riteneva di rientrare nell’ipo-

tesi riconducibile alla causa di esclu-


sione relativa all’inizio attività nel
periodo (Codice  – inizio dell’attività

nel corso del periodo d’imposta),
poiché nel  la sua dichiarazione

chiude in pratica a zero (nessun rica-


vo, ma anche nessun costo), e mate-
rialmente solo nel  viene dato

corso all’attività.


Del resto, trattandosi di società a
responsabilità limitata semplificata,

lo statuto non avrebbe potuto preve-


dere esercizi sociali che terminassero
oltre il  dicembre  (ad esempio,

 dicembre ) e pertanto il primo
periodo d’imposta (dal  dicembre

 al  dicembre ) si è concluso


di fatto senza alcuna attività.
L’amministrazione finanziaria è

di diverso avviso rispetto al contri-


buente poiché afferma il concetto se-
condo il quale nei modelli Isa ,

quando viene richiesto la compila-


zione del campo «anno inizio attivi-
tà», le relative istruzioni chiariscono

che: «Il dato riguardante l’anno d’ini-
zio attività deve essere fornito facen-

do riferimento alla relativa dichiara-


zione comunicata all’amministra-
zione finanziaria».

Per le Entrate dunque, solo l’anno


d’imposta  è quello per cui il
contribuente può dirsi escluso per la

casistica «inizio attività nel perio-


do», mentre nel , ricorrendone
le condizioni, potrebbe eventual-

mente essere dichiarata la causa di


esclusione relativa al non normale
svolgimento dell’attività.

La risposta fornita dall’agenzia,
suscita tuttavia qualche perplessità di

carattere interpretativo. In primo luo-


go, va riferito che, nonostante l’inter-
pello non lo dica espressamente, nei

modelli Isa il dato riguardante l’anno


di inizio attività (posto nel frontespi-
zio del modello) viene richiesto esclu-

sivamente nell’ambito delle profes-


sioni (in pratica solo per gli Isa dei
professionisti), poiché in relazione al-

le attività d’impresa normalmente


questa informazione non trova alcun
riscontro nel modello.

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Cessione d’azienda,


il forfettario paga


sull’avviamento


PLUSVALENZE


Per le Entrate è un valore


che rappresenta la capacità


reddituale prospettica


Se cede l'azienda in costanza di


regime, l'imprenditore forfettario


non assoggetta a tassazione le
plusvalenze derivanti dai singoli

beni componenti l'azienda (né
deduce le minusvalenze) ma deve

assoggettare a tassazione l'avvia-


mento. È questa la (sorprendente)
risposta resa dall'agenzia delle

Entrate con la risposta ad inter-


pello / diffusa ieri.
Un contribuente forfettario ha

ceduto a marzo  l'azienda re-


alizzando una plusvalenza deri-
vante anche dal valore di avvia-

mento, per poi chiudere la partita


Iva. Richiamando contenuto del-
la circolare /E/ (e, aggiun-

geremmo, anche della recente ri-


sposta ad interpello /
sulla estromissione dell'immobi-

le strumentale), il contribuente


riteneva di non dover calcolare
alcuna imposizione sulla plusva-

lenza da cessione.


Di diverso avviso l'Agenzia, se-
condo la quale la conclusione del

contribuente è corretta per tutti i


beni e i diritti componenti l'azien-
da tranne che per l'avviamento,

posta che seguirebbe una disci-


plina del tutto peculiare. Secondo
le Entrate, il corrispettivo impu-

tabile all'avviamento non rappre-


senterebbe «un plusvalore relati-
vo a un bene relativo all'impresa

il cui costo non è stato oggetto di
deduzione ai fini fiscali» ma «un

valore rappresentativo della ca-


pacità reddituale prospettica, in
quanto tale riconducibile

nell'ambito dei ricavi». Conse-


guentemente, il contribuente può
scegliere tra l'assoggettamento a

tassazione separata (in presenza
dei requisiti di cui all'articolo ,

comma , lettera g, Tuir) oppure la


concorrenza del corrispettivo alla
determinazione dell'ammontare

dei ricavi percepiti nel periodo


d’imposta , cui applicare il
coefficiente di redditività per de-

terminare il reddito imponibile.


La conclusione sorprende non
poco, in quanto la regola è sempre

stata l'unitarietà della plusvalen-


za da cessione di azienda, che ha
un suo trattamento indipenden-

temente dagli elementi che con-


corrono a formarla.
Infatti, non è possibile distin-

guere, nell'ambito della plusva-


lenza, la quota di ricavo corri-
spondente alla cessione delle ri-

manenze, così come non è possi-


bile applicare la participation
exemption alla quota di plusva-

lenza derivante dalla cessione di
partecipazioni dotate dei requisi-

ti, come chiarito dalla circolare /


E/ (par. .). In tale sede
l'Agenzia affermò che «il corri-

spettivo percepito per la cessione


costituisce un valore riferito
all'azienda intesa come unitario

complesso di beni da cui origina


una plusvalenza che non si può
identificare con quella relativa al-

la cessione delle partecipazioni


che ne fanno parte».
Se è comprensibile il motivo

per cui il caso prospettato ha de-


terminato una simile risposta (il
contribuente nel  non ha

esercitato alcuna attività e, pre-


sumibilmente, ha tardato la ces-
sione proprio per fare ingresso

nel forfait), meno giustificabile


è lo stravolgimento di principi
consolidati.

Il comma  dell'articolo  del


Tuir detta una regola di buon sen-
so che non può essere confinata a

specifici regimi contabili.


—G.Gav.


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