Il Sole 24 Ore Sabato 19 Ottobre 2019 15
Decreto
fiscale
Dossier
Le informazioni contenute nei
file potranno essere utilizzati
dalla Guardia di Finanza
nell’ambito di indagini anche
non strettamente connesse alla
materia fiscale.
Luca De Stefani—a pag.
Lotta all’evasione
Tutti i dati
dell’e-fattura
conservati
per otto anni
SOLIDARIETÀ APPALTI
Al committente l’onere di gestione delle trattenute
Giorgio Gavelli
Committenti “arruolati” a pieno titolo
nella tutela dei crediti erariali per le
ritenute sui redditi di lavoro dipen-
dente operate ma non versate dall’ap-
paltatore e da tutti i subappaltatori
che abbiano partecipato all’opera o al
servizio. È l’effetto di quanto previsto
nelle ultime bozze del Dl fiscale, che
fa ritornare di attualità la valutazione
di equilibrio tra adempimenti richie-
sti alle imprese (con relativi oneri) e
risultati nel contrasto ai mancati ver-
samenti. Le disposizioni prevedono
dettagliatamente divieti, obblighi e
procedure, secondo un sistema con le
seguenti caratteristiche.
In tutti i casi di affidamento a
un’impresa di un’opera o un servizio
- compresa la subfornitura, la logisti-
ca, la spedizione, il trasporto e i con-
tratti misti - da parte di un sostituto
d’imposta residente (sono, quindi,
esclusi i privati, ma vi rientrano gli
enti pubblici e i condomìni), le ritenu-
te sui redditi di lavoro dipendente e
assimilato – comprese quelle per le
addizionali regionali e comunali –
operate dalle imprese appaltatrici, af-
fidatarie o subappaltatrici nel corso
della durata del contratto sono versa-
te all’erario dal committente.
Allo scopo, viene previsto che
l’impresa che ha effettuato le rite-
nute versi al committente, almeno
con cinque giorni lavorativi di anti-
cipo rispetto alla scadenza, le som-
me necessarie su uno specifico con-
to corrente bancario o postale co-
municato dalla committente all’ap-
paltatrice (e da quest’ultima diffuso
alle subappaltatrici).
Se, alla scadenza del termine so-
pra indicato, l’impresa appaltatrice o
affidataria vanta crediti per corri-
spettivi verso l’impresa committen-
te, alla comunicazione via pec può
allegare la richiesta di compensazio-
ne totale o parziale delle somme do-
vute (anche dalle subappaltatrici)
con tali corrispettivi.
Assieme alla provvista (o alla ri-
chiesta di compensazione dei corri-
spettivi vantati), il committente rice-
ve tramite pec dalle imprese parteci-
panti all’appalto l’elenco nominativo
dei dipendenti che vi hanno preso
parte, con l’indicazione delle ore la-
vorate in quell’opera/servizio, e di
tutti i dati utili per riscontrare la cor-
rettezza del versamento da effettuare
e compilare il relativo modello F.
L’appaltatrice riceve un’analoga co-
municazione dai subappaltatori.
Il committente effettua il versa-
mento delle ritenute senza possibilità
di operare compensazioni con crediti
propri, indicando in F il codice fi-
scale del soggetto per cui il versamen-
to è eseguito e avvisando via pec entro
cinque giorni le imprese della filiera
(in mancanza dell’avviso queste ulti-
me devono avvisare l’Agenzia).
In deroga a quanto sopra, viene
previsto il ripristino del versamento
diretto all’erario da parte di ciascuna
impresa della filiera, nel caso in cui
queste ultime alleghino alla comuni-
cazione inviata alla committente una
certificazione rilasciata telematica-
L’obbligo riguarda i soggetti
sostituti d’imposta tra cui
enti pubblici e condomìni
mente dall’Agenzia (e da riscontrare
altrettanto telematicamente dal com-
mittente), che costituisce una sorta di
«Durc fiscale», attestante determina-
ti requisiti di solidità e correttezza fi-
scale fissati dal legislatore.
Viene, infine, introdotto un gene-
rale divieto di compensazione per le
imprese appaltatrici, affidatarie e su-
bappaltatrici relativamente al versa-
mento di contributi previdenziali e
assistenziali e premi assicurativi ob-
bligatori, maturati nel corso di durata
del contratto sulle retribuzioni eroga-
te al personale direttamente impiega-
to nell’esecuzione delle opere o dei
servizi affidati.
In tutti i casi in cui il committente
non è messo nelle condizioni di effet-
tuare il versamento dovuto deve so-
spendere il pagamento dei corrispet-
tivi (senza temere azioni esecutive),
vincolando le somme al pagamento
delle ritenute e dandone comunica-
zione alle Entrate entro giorni,
termine entro cui è ammesso il rav-
vedimento operoso (con oneri a cari-
co di chi ha tardato).
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CONTRATTI
Reverse charge
sulle ritenute
dei dipendenti
negli appalti
L’appaltatore deve anche
comunicare via pec
i dati relativi ai lavoratori
Barbara Massara
Il meccanismo del reverse charge è
esteso anche alle ritenute fiscali dei
dipendenti impegnati in appalti di
opere e servizi.
Lo prevede l’articolo , comma ,
dello schema di Dl fiscale, median-
te l’introduzione dell’articolo bis
del Dlgs /, secondo cui il
committente diventa il soggetto
obbligato a versare le ritenute fi-
scali trattenute dall’appaltatore ai
propri dipendenti coinvolti nel-
l’esecuzione dell’opera o del servi-
zio oggetto del contratto.
Il meccanismo introdotto si pre-
senta articolato, in quanto prevede
che l’appaltatore debba versare en-
tro giorni dalla scadenza dei ver-
samenti delle ritenute ( del mese
successivo a quello di effettuazio-
ne), su un conto corrente dedicato,
una provvista pari all’ammontare
complessivo delle ritenute operate.
Quest’ultimo, entro lo stesso ter-
mine dovrà pertanto comunicare
via pec al committente i dati affe-
renti all’importo versato (ad esem-
pio, elenco dei dipendenti con det-
taglio delle retribuzioni e relative
ritenute). Nella medesima comuni-
cazione l’appaltatore potrà richie-
dere al committente di compensare
il debito delle ritenute con l’even-
tuale suo credito pari ai corrispetti-
vi maturati sino a quel momento.
Il committente, dal canto suo,
eseguirà il versamento entro il
termine di legge, senza possibilità
di compensare crediti, indicando
nel modello F il codice fiscale
nonché i dati dell’appaltatore per
conto del quale effettua il paga-
mento. Nei cinque giorni succes-
sivi dovrà altresì comunicare via
pec all’appaltatore l’effettuazione
del versamento, pena la segnala-
zione all’agenzia delle Entrate da
parte dell’appaltatore.
Anche le responsabilità sono
condivise tra i due soggetti, in
quanto il committente è responsa-
bile del versamento delle somme
tempestivamente ricevute dall’ap-
paltatore, della mancata comuni-
cazione degli estremi del conto
corrente nonchè del pagamento in
favore di appaltatori inadempien-
ti. L’appaltatore invece è respon-
sabile di quanto dovuto all’erario,
qualora non versi le somme al
committente o non comunichi a
quest’ultimo i dati necessari o non
richieda la compensazione con
propri crediti. In caso di inadempi-
mento, il committente dovrà so-
spendere i pagamenti dovuti al-
l’appaltatore dandone altresì co-
municazione all’Agenzia delle En-
trate entro giorni.
La norma prevede infine la pos-
sibilità di disapplicare il reverse
charge consentendo all’appaltato-
re di versare direttamente le rite-
nute dei propri dipendenti, qualora
in possesso di specifici requisiti (ad
esempio, versamenti in conto fi-
scale nei due anni precedenti non
inferiori a milioni di euro), previa
comunicazione al committente
dell’opzione nonché presentazione
di una certificazione da cui risulti-
no i requisiti prescritti.
In ogni caso agli appaltatori sarà
vietato di utilizzare crediti di qual-
siasi natura in compensazione di
versamenti di ritenute fiscali, con-
tributi e premi Inail dovuti per i di-
pendenti coinvolti nell’appalto.
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Rottamazione, chance ai ritardatari
Cartelle. Chi ha saltato la scadenza del luglio potrà
versare la prima o unica rata entro il dicembre
Il lieve inadempimento. Per effetto del calendario
il margine di tolleranza può spingersi fino al dicembre
Luigi Lovecchio
Possibilità di pagare entro il di-
cembre (il novembre cade di sa-
bato) la rata già scaduta alla fine di
luglio. La bozza di decreto legge fi-
scale appena approvato dal Gover-
no rimette in termini tutti i debitori
che hanno presentato istanza di
rottamazione-ter entro la fine dello
scorso mese di aprile. La rimessio-
ne in termini riguarda anche i sog-
getti che avevano presentato istan-
za di rottamazione-bis, che avesse-
ro rispettato o meno la scadenza del
dicembre . A tale riguardo, si
ricorda che i debitori che hanno
versato entro quest’ultima data le
rate in origine in scadenza a luglio,
settembre e ottobre , rientra-
vano ope legis nella rottamazione-
ter, con diritto a pagare le somme
residue in rate, con scadenza il
luglio e il novembre di ciascun
anno. I soggetti che, invece, non
hanno rispettato la suddetta sca-
denza di dicembre hanno comun-
que potuto presentare la domanda
di rottamazione-ter, con pagamen-
to della prima rata sempre alla fine
dello scorso mese di luglio. Anche in
questi casi, dunque, in caso di man-
cato pagamento della prima rata
entro il termine originario, si ha la
possibilità di rientrare nella proce-
dura agevolata effettuando il versa-
mento entro il prossimo mese di
novembre. L’importo da pagare
non cambia: si può dunque utilizza-
re il bollettino iniziale. Se il debitore
ha versato in ritardo la rata di luglio
non deve fare nulla poiché è auto-
maticamente rimesso in termini. In
caso di procedure esecutive in corso
nei riguardi dei soggetti che hanno
saltato l’appuntamento di luglio,
una volta pubblicato il decreto leg-
ge, la procedura deve essere revoca-
ta, atteso il venir meno della deca-
denza dalla definizione agevolata.
Anche alla nuova scadenza del di-
cembre si applica la sanatoria dei
ritardi non superiori a cinque gior-
ni, assicurata alla generalità delle
rate dall’articolo , comma bis, Dl
/. Sommando tale “morato-
ria” si giunge alla scadenza del di-
cembre che, cadendo di sabato, do-
vrebbe slittare automaticamente a
lunedì dicembre.
Nel frattempo, come ci ricorda il
comunicato stampa dell’Ader pub-
blicato ieri, il ottobre si concentra
una pluralità di scadenze collegate
alla sanatoria degli affidamenti.
Entro tale data, infatti, l’agente del-
la riscossione invierà ai debitori le
comunicazioni riferite alla riaper-
tura della rottamazione-ter (istan-
za trasmessa entro il luglio scor-
so) nonché alla totalità del saldo e
stralcio (istanze trasmesse entro la
fine di aprile e entro la fine di luglio
scorso). Con tali comunicazioni,
l’Ader liquida le somme da versare
nelle rate scelte dal debitore e indica
eventuali rigetti, totali o parziali,
delle istanze suddette. Le comuni-
cazioni in esame, ricordiamo, costi-
tuiscono atti impugnabili davanti al
giudice competente per materia. In
caso di carichi di natura tributaria,
occorrerà proporre ricorso entro
giorni dalla ricezione davanti alla
Commissione tributaria provincia-
le. In mancanza, il rigetto si consoli-
da definitivamente.
Le istanze di saldo e stralcio pre-
sentate da persone fisiche che non
presentano i requisiti di legge, ove
possibile, sono automaticamente
convertite in domande di rottama-
zione-ter. Di ciò viene avvertito de-
bitore. Sono previste due tipologie
di modelli dell’Ader, una per il saldo
e stralcio e l’altra per la rottamazio-
ne-ter. Per ciascuna domanda pre-
sentata, l’Ader indica l’esito della li-
quidazione (ad esempio, AT per ac-
coglimento totale).
Si ricorda che il pagamento della
prima rata, in scadenza anche in
questi casi il dicembre prossimo,
potrà avvenire attraverso la com-
pensazione con crediti certificati
verso pubbliche amministrazioni
per appalti e forniture. Non è, inve-
ce, ammessa la compensazione con
crediti d’imposta tramite modello
F. Il comunicato conferma, infi-
ne, che il debitore può pagare an-
che solo una parte dei carichi rotta-
mati. In questo caso, saranno resi
disponibili sul sito dell’Ader i bol-
lettini “parziali”. Per le partite non
definite, resta il divieto di dilazio-
ne, con l’effetto che si attiveranno
le procedure esecutive dell’agente
della riscossione.
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L’impresa
almeno
5 giorni
prima della
scadenza
deve
versare
le somme
sul conto
corrente
indicato dal
sostituto
d’imposta
RESPONSABILITÀ
1. Committente
È in carico al committente la
responsabilità (con relative
sanzioni amministrative e
penali) di non aver versato
quanto ricevuto nei termini, di
non aver comunicato i dati del
conto corrente in cui ricevere
le somme o ha eseguito
pagamenti alle imprese
affidatarie senza trattenere
gli importi da destinare al
versamento delle ritenute
2. Imprese
Riguarda le imprese
appaltatrici /subappaltatrici
la responsabilità per la
corretta determinazione ed
esecuzione delle ritenute ed in
caso di mancato versamento
al committente della
provvista o di omissione dei
dati necessari al versamento
da parte di quest’ultimo
690
MILA
Le comunicazioni
di agenzia Entrate-
Riscossione che
entro fine mese
arriveranno ai
contribuenti che
hanno aderito al
saldo e stralcio e
alla finestra per la
rottamazione-ter
entro il 31 luglio.
Divieto
assoluto di
utilizzo di
crediti in
compensa-
zione per i
versamenti
anche di
contributi e
premi Inail