Il Sole 24 Ore - 19.10.2019

(Ron) #1

Il Sole 24 Ore Sabato 19 Ottobre 2019 15


Decreto


fiscale


Dossier


Le informazioni contenute nei


file potranno essere utilizzati
dalla Guardia di Finanza

nell’ambito di indagini anche


non strettamente connesse alla
materia fiscale.

Luca De Stefani—a pag. 


Lotta all’evasione


Tutti i dati


dell’e-fattura


conservati


per otto anni


SOLIDARIETÀ APPALTI


Al committente l’onere di gestione delle trattenute


Giorgio Gavelli


Committenti “arruolati” a pieno titolo


nella tutela dei crediti erariali per le


ritenute sui redditi di lavoro dipen-


dente operate ma non versate dall’ap-


paltatore e da tutti i subappaltatori


che abbiano partecipato all’opera o al


servizio. È l’effetto di quanto previsto


nelle ultime bozze del Dl fiscale, che


fa ritornare di attualità la valutazione


di equilibrio tra adempimenti richie-


sti alle imprese (con relativi oneri) e


risultati nel contrasto ai mancati ver-


samenti. Le disposizioni prevedono


dettagliatamente divieti, obblighi e


procedure, secondo un sistema con le


seguenti caratteristiche.


In tutti i casi di affidamento a


un’impresa di un’opera o un servizio



  • compresa la subfornitura, la logisti-


ca, la spedizione, il trasporto e i con-


tratti misti - da parte di un sostituto


d’imposta residente (sono, quindi,


esclusi i privati, ma vi rientrano gli
enti pubblici e i condomìni), le ritenu-

te sui redditi di lavoro dipendente e


assimilato – comprese quelle per le
addizionali regionali e comunali –

operate dalle imprese appaltatrici, af-


fidatarie o subappaltatrici nel corso
della durata del contratto sono versa-

te all’erario dal committente.
Allo scopo, viene previsto che

l’impresa che ha effettuato le rite-


nute versi al committente, almeno
con cinque giorni lavorativi di anti-

cipo rispetto alla scadenza, le som-


me necessarie su uno specifico con-
to corrente bancario o postale co-

municato dalla committente all’ap-


paltatrice (e da quest’ultima diffuso
alle subappaltatrici).

Se, alla scadenza del termine so-


pra indicato, l’impresa appaltatrice o
affidataria vanta crediti per corri-

spettivi verso l’impresa committen-


te, alla comunicazione via pec può
allegare la richiesta di compensazio-

ne totale o parziale delle somme do-


vute (anche dalle subappaltatrici)
con tali corrispettivi.

Assieme alla provvista (o alla ri-
chiesta di compensazione dei corri-

spettivi vantati), il committente rice-


ve tramite pec dalle imprese parteci-
panti all’appalto l’elenco nominativo

dei dipendenti che vi hanno preso


parte, con l’indicazione delle ore la-
vorate in quell’opera/servizio, e di

tutti i dati utili per riscontrare la cor-


rettezza del versamento da effettuare
e compilare il relativo modello F.

L’appaltatrice riceve un’analoga co-


municazione dai subappaltatori.
Il committente effettua il versa-

mento delle ritenute senza possibilità


di operare compensazioni con crediti
propri, indicando in F il codice fi-

scale del soggetto per cui il versamen-


to è eseguito e avvisando via pec entro
cinque giorni le imprese della filiera

(in mancanza dell’avviso queste ulti-


me devono avvisare l’Agenzia).
In deroga a quanto sopra, viene

previsto il ripristino del versamento


diretto all’erario da parte di ciascuna
impresa della filiera, nel caso in cui

queste ultime alleghino alla comuni-


cazione inviata alla committente una
certificazione rilasciata telematica-

L’obbligo riguarda i soggetti


sostituti d’imposta tra cui


enti pubblici e condomìni


mente dall’Agenzia (e da riscontrare


altrettanto telematicamente dal com-
mittente), che costituisce una sorta di

«Durc fiscale», attestante determina-


ti requisiti di solidità e correttezza fi-
scale fissati dal legislatore.

Viene, infine, introdotto un gene-


rale divieto di compensazione per le
imprese appaltatrici, affidatarie e su-

bappaltatrici relativamente al versa-


mento di contributi previdenziali e
assistenziali e premi assicurativi ob-

bligatori, maturati nel corso di durata


del contratto sulle retribuzioni eroga-
te al personale direttamente impiega-

to nell’esecuzione delle opere o dei


servizi affidati.
In tutti i casi in cui il committente

non è messo nelle condizioni di effet-
tuare il versamento dovuto deve so-

spendere il pagamento dei corrispet-


tivi (senza temere azioni esecutive),
vincolando le somme al pagamento

delle ritenute e dandone comunica-


zione alle Entrate entro  giorni,
termine entro cui è ammesso il rav-

vedimento operoso (con oneri a cari-


co di chi ha tardato).
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CONTRATTI


Reverse charge


sulle ritenute


dei dipendenti


negli appalti


L’appaltatore deve anche


comunicare via pec


i dati relativi ai lavoratori


Barbara Massara


Il meccanismo del reverse charge è


esteso anche alle ritenute fiscali dei


dipendenti impegnati in appalti di
opere e servizi.

Lo prevede l’articolo , comma ,


dello schema di Dl fiscale, median-
te l’introduzione dell’articolo  bis

del Dlgs /, secondo cui il


committente diventa il soggetto
obbligato a versare le ritenute fi-

scali trattenute dall’appaltatore ai


propri dipendenti coinvolti nel-
l’esecuzione dell’opera o del servi-

zio oggetto del contratto.


Il meccanismo introdotto si pre-
senta articolato, in quanto prevede

che l’appaltatore debba versare en-


tro  giorni dalla scadenza dei ver-
samenti delle ritenute ( del mese

successivo a quello di effettuazio-


ne), su un conto corrente dedicato,
una provvista pari all’ammontare

complessivo delle ritenute operate.
Quest’ultimo, entro lo stesso ter-

mine dovrà pertanto comunicare


via pec al committente i dati affe-
renti all’importo versato (ad esem-

pio, elenco dei dipendenti con det-


taglio delle retribuzioni e relative
ritenute). Nella medesima comuni-

cazione l’appaltatore potrà richie-


dere al committente di compensare
il debito delle ritenute con l’even-

tuale suo credito pari ai corrispetti-


vi maturati sino a quel momento.
Il committente, dal canto suo,

eseguirà il versamento entro il


termine di legge, senza possibilità
di compensare crediti, indicando

nel modello F il codice fiscale


nonché i dati dell’appaltatore per
conto del quale effettua il paga-

mento. Nei cinque giorni succes-


sivi dovrà altresì comunicare via
pec all’appaltatore l’effettuazione

del versamento, pena la segnala-


zione all’agenzia delle Entrate da
parte dell’appaltatore.

Anche le responsabilità sono


condivise tra i due soggetti, in
quanto il committente è responsa-

bile del versamento delle somme


tempestivamente ricevute dall’ap-
paltatore, della mancata comuni-

cazione degli estremi del conto
corrente nonchè del pagamento in

favore di appaltatori inadempien-


ti. L’appaltatore invece è respon-
sabile di quanto dovuto all’erario,

qualora non versi le somme al


committente o non comunichi a
quest’ultimo i dati necessari o non

richieda la compensazione con


propri crediti. In caso di inadempi-
mento, il committente dovrà so-

spendere i pagamenti dovuti al-


l’appaltatore dandone altresì co-
municazione all’Agenzia delle En-

trate entro  giorni.


La norma prevede infine la pos-
sibilità di disapplicare il reverse

charge consentendo all’appaltato-


re di versare direttamente le rite-
nute dei propri dipendenti, qualora

in possesso di specifici requisiti (ad


esempio, versamenti in conto fi-
scale nei due anni precedenti non

inferiori a  milioni di euro), previa


comunicazione al committente
dell’opzione nonché presentazione

di una certificazione da cui risulti-


no i requisiti prescritti.
In ogni caso agli appaltatori sarà

vietato di utilizzare crediti di qual-


siasi natura in compensazione di
versamenti di ritenute fiscali, con-

tributi e premi Inail dovuti per i di-
pendenti coinvolti nell’appalto.

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Rottamazione, chance ai ritardatari


Cartelle. Chi ha saltato la scadenza del  luglio potrà


versare la prima o unica rata entro il  dicembre


Il lieve inadempimento. Per effetto del calendario


il margine di tolleranza può spingersi fino al  dicembre


Luigi Lovecchio


Possibilità di pagare entro il  di-


cembre (il  novembre cade di sa-


bato) la rata già scaduta alla fine di


luglio. La bozza di decreto legge fi-


scale appena approvato dal Gover-


no rimette in termini tutti i debitori


che hanno presentato istanza di


rottamazione-ter entro la fine dello


scorso mese di aprile. La rimessio-


ne in termini riguarda anche i sog-


getti che avevano presentato istan-


za di rottamazione-bis, che avesse-


ro rispettato o meno la scadenza del


 dicembre . A tale riguardo, si


ricorda che i debitori che hanno


versato entro quest’ultima data le


rate in origine in scadenza a luglio,


settembre e ottobre , rientra-


vano ope legis nella rottamazione-


ter, con diritto a pagare le somme


residue in  rate, con scadenza il 


luglio e il  novembre di ciascun


anno. I soggetti che, invece, non


hanno rispettato la suddetta sca-


denza di dicembre hanno comun-


que potuto presentare la domanda


di rottamazione-ter, con pagamen-


to della prima rata sempre alla fine


dello scorso mese di luglio. Anche in


questi casi, dunque, in caso di man-


cato pagamento della prima rata


entro il termine originario, si ha la


possibilità di rientrare nella proce-


dura agevolata effettuando il versa-


mento entro il prossimo mese di


novembre. L’importo da pagare


non cambia: si può dunque utilizza-


re il bollettino iniziale. Se il debitore


ha versato in ritardo la rata di luglio


non deve fare nulla poiché è auto-


maticamente rimesso in termini. In


caso di procedure esecutive in corso


nei riguardi dei soggetti che hanno


saltato l’appuntamento di luglio,


una volta pubblicato il decreto leg-


ge, la procedura deve essere revoca-


ta, atteso il venir meno della deca-


denza dalla definizione agevolata.


Anche alla nuova scadenza del  di-


cembre si applica la sanatoria dei


ritardi non superiori a cinque gior-


ni, assicurata alla generalità delle


rate dall’articolo , comma  bis, Dl


/. Sommando tale “morato-


ria” si giunge alla scadenza del  di-


cembre che, cadendo di sabato, do-


vrebbe slittare automaticamente a


lunedì  dicembre.


Nel frattempo, come ci ricorda il


comunicato stampa dell’Ader pub-


blicato ieri, il  ottobre si concentra
una pluralità di scadenze collegate

alla sanatoria degli affidamenti.


Entro tale data, infatti, l’agente del-
la riscossione invierà ai debitori le

comunicazioni riferite alla riaper-
tura della rottamazione-ter (istan-

za trasmessa entro il  luglio scor-


so) nonché alla totalità del saldo e
stralcio (istanze trasmesse entro la

fine di aprile e entro la fine di luglio


scorso). Con tali comunicazioni,
l’Ader liquida le somme da versare

nelle rate scelte dal debitore e indica


eventuali rigetti, totali o parziali,
delle istanze suddette. Le comuni-

cazioni in esame, ricordiamo, costi-


tuiscono atti impugnabili davanti al
giudice competente per materia. In

caso di carichi di natura tributaria,


occorrerà proporre ricorso entro 
giorni dalla ricezione davanti alla

Commissione tributaria provincia-


le. In mancanza, il rigetto si consoli-
da definitivamente.

Le istanze di saldo e stralcio pre-


sentate da persone fisiche che non
presentano i requisiti di legge, ove

possibile, sono automaticamente


convertite in domande di rottama-
zione-ter. Di ciò viene avvertito de-

bitore. Sono previste due tipologie


di modelli dell’Ader, una per il saldo
e stralcio e l’altra per la rottamazio-

ne-ter. Per ciascuna domanda pre-


sentata, l’Ader indica l’esito della li-
quidazione (ad esempio, AT per ac-

coglimento totale).
Si ricorda che il pagamento della

prima rata, in scadenza anche in


questi casi il  dicembre prossimo,
potrà avvenire attraverso la com-

pensazione con crediti certificati


verso pubbliche amministrazioni
per appalti e forniture. Non è, inve-

ce, ammessa la compensazione con


crediti d’imposta tramite modello
F. Il comunicato conferma, infi-

ne, che il debitore può pagare an-


che solo una parte dei carichi rotta-
mati. In questo caso, saranno resi

disponibili sul sito dell’Ader i bol-


lettini “parziali”. Per le partite non
definite, resta il divieto di dilazio-

ne, con l’effetto che si attiveranno


le procedure esecutive dell’agente
della riscossione.

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L’impresa


almeno


5 giorni


prima della


scadenza


deve


versare


le somme


sul conto


corrente


indicato dal


sostituto


d’imposta


RESPONSABILITÀ


1. Committente


È in carico al committente la
responsabilità (con relative

sanzioni amministrative e


penali) di non aver versato
quanto ricevuto nei termini, di

non aver comunicato i dati del


conto corrente in cui ricevere
le somme o ha eseguito

pagamenti alle imprese


affidatarie senza trattenere
gli importi da destinare al

versamento delle ritenute


2. Imprese


Riguarda le imprese
appaltatrici /subappaltatrici

la responsabilità per la


corretta determinazione ed
esecuzione delle ritenute ed in

caso di mancato versamento


al committente della
provvista o di omissione dei

dati necessari al versamento


da parte di quest’ultimo


690


MILA
Le comunicazioni
di agenzia Entrate-
Riscossione che
entro fine mese
arriveranno ai
contribuenti che
hanno aderito al
saldo e stralcio e
alla finestra per la
rottamazione-ter
entro il 31 luglio.

Divieto


assoluto di


utilizzo di


crediti in


compensa-


zione per i


versamenti


anche di


contributi e


premi Inail

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