Il Sole 24 Ore - 19.10.2019

(Ron) #1

18 Sabato 19 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore


Decreto fiscale


Contro le frodi sono state introdotte procedure innovative per controllare la circolazione delle merci


Auto usate dall’estero sotto controllo delle Entrate. Imposta al % per la formazione non specializzata


Accise e veicoli


Tracciabilità rafforzata per i carburanti


La novità. Al via il Das (documento di scorta delle merci ad accisa assolta)


in forma telematica limitatamente ai combustibili ad uso carburazione


Sistema sospensivo. Il pagamento con l’F dell’Iva sulle estrazioni


da depositi è da effettuare subito per i soggetti «non affidabili»


Benedetto Santacroce


Ettore Sbandi


Il sistema delle accise è tra i prota-


gonisti delle novità introdotte dal


decreto fiscale, con una forte stret-


ta sui regimi di tracciatura delle


merci e di pagamento delle imposte


per quanto attiene ai carburanti e


agli oli lubrificanti.


Cambiano, infatti, le regole per la


circolazione dei prodotti sottoposti ad


accisa, con l’innesto di procedure te-


lematizzate e a chiusura obbligatoria


per una migliore tracciabilità delle


merci scambiate tra soggetti ricono-


sciuti. Inoltre, viene rafforzato il siste-


ma di pagamento dell’Iva anticipata


per i prodotti estratti da un regime so-


spensivo delle accise, mentre scom-


pare addirittura l’ipotesi della lettera


di intento per le benzine e il gasolio


destinati all’autotrazione.


Il tutto, è dettato dalle gravissime


esigenze antifrode, il settore regi-
stra tra Iva e accise un’evasione di 

miliardi. Di contro, occorre osserva-


re che il sistema è ormai, come si di-
rà, ipercontrollato, tracciato e ga-

rantito, necessitando ora un’effica-


ce azione di controllo.
Venendo alle novità, si registra una

stretta sugli appuramenti dei movi-


menti di merce in sospensione di ac-
cisa. Per questi movimenti, uno sche-

ma evasivo classico è quello dei “dop-


pi viaggi” (vi veda la scheda in pagina).
Con un innesto normativo sul Tua, il

legislatore ora impone la chiusura en-


tro  ore dalla consegna, con conte-
stuale obbligo di annotazione nel re-

gistro cronologico di carico e scarico.


Per gli oli lubrificanti viene anche
introdotto un innovativo sistema di

circolazione, di fatto analogo a quelli


in essere e basato su delle «note di ri-


scontro» che in arrivo e partenza de-


vono essere accese e poi chiuse. È vero
che gli oli sono un altro sistema classi-

co di frode, ma forse il nuovo sistema


è un aggravio importante per gli ope-
ratori del settore, oltre che per le im-

prese industriali.


L’altra importantissima novità di
settore è sicuramente il documento

Das telematico, anche se è previsto


ora per i soli combustibili per uso car-
burazione. Una nuova disposizione

dedicata presenta ora il documento di


scorta delle merci ad accisa assolta,
per il quale restano aperti molti temi

(ad esempio, gli eventuali oneri di


chiusura analoghi agli e-AD), da risol-
versi con una prossima determina-

zione del direttore delle Dogane.


L’altro grande tema delle novità
del Dl fiscale, sta poi sul sistema del-

l’Iva introdotto dalla legge /.
Questa norma ha introdotto un si-

stema di pagamento dell’Iva per i


carburanti estratti da depositi fiscali
o depositi di destinatari registrati.

Per queste ipotesi, salve eccezioni


destinate ai soggetti cosidetti affida-
bili (per dimensioni e qualifiche sog-

gettive), l’Iva viene pagata con F.


La norma ha una portata assai com-
plessa e ha creato un sistema ibrido

tra l’Iva e le accise che ha creato diffi-


coltà applicative e interpretative so-
lo in parte risolte dalla molto attesa

circolare /E del  agosto  del-
l’agenzia delle Entrate.

Un nodo che ora la norma scioglie


attiene proprio al sistema sospensivo
generale: le cessioni e i trasferimenti

in sospensione di accisa sono sempre


e comunque (anche) in sospensione
di Iva, che verrà scontata all’estrazio-

ne con F se il soggetto non è ritenu-


to affidabile. Tra questi, vi sono i de-
positi di dimensione inferiore a 

metri cubi, parametro questo molto


discutibile e che non appare conside-
rare molta della realtà della filiera.

Viene poi eliminata la possibilità
di emettere lettere di intento aventi

ad oggetto gasolio e benzina desti-


nati all’autotrazione, di cui al com-
ma , articolo , legge /, il

sistema primario di frode erariale


nel settore. Si tratta di una stretta
fortissima che opera sempre, tran-

ne per i soggetti strutturalmente a


credito di Iva come le imprese di
trasporto internazionale.

Da ultimo, si deve segnalare la ge-


neralizzazione del sistema di traccia-
tura Infoil per tutti i depositi fiscali su-

periori a mc; anche questo, per


la verità, si presenta come un aggravio
eccessivo vista la complessità e i costi

infrastrutturali del processo, in un si-


stema ormai tracciato.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE UE


Iva piena per l’insegnamento


fuori da scuole e università


Anna Abagnale


Benedetto Santacroce


Che le scuole guida dovranno applica-


re dal prossimo anno l’Iva al % sulle
loro prestazioni è ormai chiaro. Non

è altrettanto chiaro, tuttavia, che la


tassazione piena riguarderà, a deter-
minate condizioni, tutti coloro che

prestano formazione specialistica in
ambito commerciale.

Dall’ultima bozza di decreto-legge


emerge come la norma dell’articolo
, comma , n.  del Decreto Iva è

modificata, con decorrenza dal ° gen-


naio , per adeguarsi all’ordina-
mento europeo. Con la sentenza dello

scorso marzo, causa C-/, la Cor-


te di Giustizia aveva, infatti, chiarito
come l’insegnamento della guida au-

tomobilistica, in quanto insegnamen-


to specialistico, non può dirsi «fina-
lizzato alla trasmissione di conoscen-

ze e competenze aventi ad oggetto un


insieme ampio e diversificato di ma-
terie, nonché al loro approfondimen-

to e al loro sviluppo», che invece ca-


ratterizzano l’insegnamento scolasti-


co o universitario. Soltanto quest’ulti-
mo rientra nell’esenzione prevista

all’articolo , paragrafo , lettera i),
Direttiva //CE. La norma in-

terna, invece, includendo nel perime-


tro dell’esenzione le attività didatti-
che di ogni genere è risultata incom-

patibile ed è modificata nel senso di


restringere l’esenzione Iva all’inse-
gnamento propriamente scolastico e

universitario. L’impatto della modifi-


ca va oltre le autoscuole, coinvolgen-
do tutte le attività didattiche di ogni

genere rese da organismi riconosciuti


dalla pubblica amministrazione che
hanno una natura diversa dall’inse-

gnamento scolastico o universitario.


Nella relazione illustrativa, il legi-
slatore fa riferimento alle scuole di sci,

ma si pensi anche alle scuole di pilo-


taggio, la cui attività era stata esplici-
tamente considerata esente dall’Am-

ministrazione finanziaria ai sensi del-


l’articolo , comma , n.  (risolu-
zione /E/) e che, alla luce

della nuova formulazione letterale


della norma, potrebbe essere consi-
derata anch’essa imponibile.

Il problema si pone dunque per


tutte le attività didattiche specialisti-
che, cosicché in riferimento ad esse

l’applicabilità (o meno) del regime di


esenzione andrebbe rivalutata caso
per caso (ovviamente, sono fatte salve

le fattispecie che rientrano nell’ambi-


to di applicazione dell’articolo , com-
ma , Dpr / ultima parte, per

cui sono fuori campo IVA le prestazio-


ni rese in conformità alle finalità isti-
tuzionali da associazioni sportive di-

lettantistiche, di formazione extra-


scolastica della persona etc. rese ai
propri associati).

Sono fatti salvi i comportamenti


difformi dei contribuenti anteriori al
°gennaio , dunque sia quelli che

si siano adeguati all’orientamento


della Corte sia quelli che si sono atte-
nuti alla vecchia norma nazionale.

Infine, per quanto riguarda nello


specifico le scuole guida, la nuova
norma introduce l’obbligo di memo-

rizzazione elettronica e di trasmis-


sione telematica dei dati dei corri-
spettivi giornalieri ai fini di certifica-

re i corrispettivi conseguiti in rela-
zione alle prestazioni rese. Tuttavia,

anche su questo punto, il legislatore


si mostra cauto e, considerando la
tempistica necessaria per l’adegua-

mento dei sistemi tecnici ed informa-


tici, prevede che fino a  giugno
 sia sufficiente il rilascio di rice-

vuta o scontrino fiscale.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il verdetto sulle autoscuole


potrebbe impattare su tutta


la formazione specialistica


VEICOLI USATI IMPORTATI DALLA UE


Prima dell’immatricolazione


serve il nullaosta delle Entrate


Maurizio Caprino


Mentre in varie province s’indaga


per far emergere frodi Iva sui veicoli
usati importati da Stati Ue, il decre-

to fiscale introduce una nuova pro-


cedura nei controlli: le verifiche sui
documenti verranno svolte preven-

tivamente dall’agenzia delle Entra-


te. Solo dopo l’ok delle Entrate si
potrà avviare con la Motorizzazione

la pratica per ottenere targhe e carta


di circolazione italiani.
Più precisamente, il decreto in-

troduce l’obbligo di sottoporre alle
Entrate tutti i casi in cui un’impor-

tazione di veicoli fiscalmente usati


(cioè che hanno percorso più di
mila chilometri e sono stati ri-

venduti almeno sei mesi dopo la


prima immatricolazione) non è
accompagnata dal versamento

dell’Iva (modello F El.Ide). Così
cadono le distinzioni fra operatori

e privati fatte dal .


Nel decreto non ci sono ulteriori
particolari sulla nuova procedura:

la norma rimanda a un provvedi-


mento del direttore dell’Agenzia
per stabilire «termini e modalità»

dei controlli. È possibile che ogni
pratica verrà trattata “manualmen-

te” dal personale che in questi mesi


viene formato per esaminare fattu-
re e documenti tecnici dai quali ri-

sulta l’origine del veicolo.


In alternativa, il provvedimento
direttoriale dovrebbe, comunque,

prevedere controlli con automati-


smi più stringenti di quelli attuali,
che consentono di dichiarare falsa-

mente la sussistenza di una delle tre


condizioni nelle quali è consentito
immatricolare senza aver dimo-

strato il pagamento dell’Iva: impor-


tazione con regime del margine, ve-
icolo utilizzato come bene stru-

mentale da un’azienda o acquisto


effettuato direttamente all’estero
da parte di un privato.

L’efficacia del nuovo sistema do-


vrà comunque fare i conti con varie


difficoltà pratiche. Una di esse è di-
ventata pubblica giovedì scorso, al

termine di un’operazione della


Guardia di finanza di Isernia che ha
individuato . vetture di lusso

immatricolate in modo illecito con


un’evasione Iva di , milioni: la
«mancanza pressoché assoluta» di

scambi d’informazioni rilevanti dal


punti di vista fiscale tra gli archivi
tecnici dei veicoli dei vari Stati Ue.

La novità va a incidere su un


mercato, quello delle importazioni
parallele intracomunitarie di usato,

che sono arrivate a quota mila


all’anno: il % dell’intero mercato
del nuovo. Con un valore medio ele-

vato: mila euro, secondo fonti in-


vestigative, a dimostrazione che si
tratta soprattutto di vetture di pre-

gio anche se usate. Il giro di affari è


stimato in circa  miliardi. Cifre che
giustificano gli studi promossi ne-

gli ultimi anni dall’agenzia delle


Entrate per arginare il fenomeno.
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Controlli sulle auto


la cui importazione


non è soggetta ad Iva


MERCI IN SOSPENSIONE


La frode dei doppi viaggi


La stretta sugli appuramenti
dei movimenti di merce in

sospensione di accisa. eviterà


la frode dei «doppi viaggi»,
possibile perché le merci che

devono scontare le imposte si


muovono in ambiente
telematico con documenti di

scorta e-AD accesi in partenza


e appurati in arrivo tra
soggetti autorizzati. Questa

chiusura, però, non era


normata nei tempi e veniva
fatta anche fino a 5 giorni

dopo l’arrivo della merce: con


un e-AD si possono far
viaggiare varie autobotti e non

una come previsto.


6 mld


L’EVASIONE
Dato l’alto livello
di evasione
nonostante un
sistema
di tracciatura
diffuso, ora
si interviene su
limiti temporali
e pagamenti
anticipati

MANOVRA
2020
Eliminata la

possibilità di


emettere lettere
di intento aventi

per oggetto


gasolio e benzina
destinati

all’autotrazione, il


sistema primario
di frode erariale

nel settore

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