Il Sole 24 Ore - 19.10.2019

(Ron) #1

Il Sole 24 Ore Sabato 19 Ottobre 2019 17


Decreto fiscale


Niente obbligo di fattura elettronica nel  per medici e farmacisti che operano attraverso


il Sistema tessera sanitaria. L’esonero si applica anche a chi effettua prestazioni sanitarie a persone fisiche


Contrasto all’evasione


Tutti i dati dell’e-fattura


conservati per otto anni


I database. I file con tutte le informazioni potranno essere utilizzati dalla


Guardia di Finanza per indagini anche non riguardanti questioni fiscali


Luca De Stefani


Memorizzazione di tutti i dati delle


fatture elettroniche inviate allo Sdi


(Sistema di interscambio), a prescin-


dere dall’adesione o meno al servizio


di «consultazione e acquisizione delle


fatture elettroniche o dei loro dupli-


cati informatici», offerto dall’agenzia


delle Entrate. Proroga al  del «di-


vieto» di emettere le e-fatture tramite


lo Sdi per le prestazioni sanitarie ef-


fettuate nei «confronti delle persone


fisiche», anche da parte dei soggetti


non «tenuti all’invio dei dati al Siste-


ma tessera sanitaria». Infine, postici-


pazione al  della riduzione delle


sanzioni dal % al % per l’omesso


pagamento dell’imposta di bollo da 


euro sulle e-fatture. Sono queste al-


cune delle novità che interessano la


fattura elettronica, che stanno per es-


sere introdotte dal decreto fiscale col-


legato alla manovra di fine anno.


Il raggio d’azione


Il decreto prevede che vengano «me-


morizzati, fino al  dicembre dell’ot-


tavo anno successivo a quello di pre-


sentazione della dichiarazione di ri-


ferimento ovvero fino alla definizio-


ne di eventuali giudizi», i file delle


fatture elettroniche acquisiti dallo


Sdi, completi di tutte le relative infor-


mazioni, comprese quelle sulla «na-


tura, qualità e quantità dei beni e dei


servizi formanti oggetto dell’opera-


zione», le quali, invece, vengono can-


cellate dall’agenzia delle Entrate,


«dopo l’avvenuto recapito della fat-


tura al destinatario», ai soli fini del


loro utilizzo da parte dei soggetti
coinvolti (il cedente/prestatore o il

cessionario/committente), nel caso


in cui tutte e due queste parti non
aderiscano al servizio delle Entrate di

«consultazione e acquisizione delle


fatture elettroniche o dei loro dupli-
cati informatici».

Con la novità del decreto fiscale,


quindi, a prescindere da questa ade-
sione, le Entrate memorizzano i file

completi, ai fini del loro utilizzo da


parte sia «dalla Guardia di finanza
nell’assolvimento» delle proprie fun-

zioni «istituzionali di polizia econo-


mico-finanziaria demandate», sia
dall’agenzia delle Entrate e dalla

Guardia di Finanza per le attività di


«analisi del rischio» e di «controllo ai
fini fiscali» (tutti i controlli).

La relazione al decreto ha ricor-


dato che anche senza le novità intro-
dotte dallo stesso, l’agenzia delle

Entrate e la Guardia di Finanza pos-


sono utilizzare i file Xml «esclusiva-
mente per le attività di controllo»

agli articoli  del Dpr / e 
del Dpr /, con le modalità di

cui al provvedimento  aprile ,


senza condizionare questo utilizzo,
però, all’adesione al «servizio di

consultazione», come invece previ-


sto al punto . del provvedimento
 aprile , il quale dovrà ora es-

sere modificato, togliendo questa


condizione, superata dal nuovo arti-
colo , comma -bis, decreto legisla-

tivo  agosto , n.  per tutti i


«controllo ai fini fiscali».


Medici e farmacisti


Anche per il , come per quest’an-


no, tutti i «soggetti tenuti all’invio dei
dati al Sistema tessera sanitaria» (ad

esempio, medici e farmacisti), non


potranno «emettere fatture elettroni-
che», con «riferimento alle fatture i

cui dati sono da inviare al Sistema


tessera sanitaria» (Sts).
La proroga al  del divieto di

emissione della e-fattura via Sdi si


applica «anche ai soggetti» che, pur
non essendo «tenuti all’invio dei dati

al Sistema tessera sanitaria», effet-


tuano «prestazioni sanitarie» nei
«confronti delle persone fisiche». Si

tratta, ad esempio, dei podologi, dei


fisioterapisti o dei logopedisti.


Imposta di bollo


Fino al  giugno , la sanzione
ordinaria per l’omesso pagamento

dell’imposta di bollo sulle e-fatture


variava dal % al % dell’imposta
evasa (articolo , comma , del Dpr

/). Grazie all’entrata in vigore


dell’articolo -novies del Dl /,
la sanzione applicabile è passata al

% dell’importo non versato (artico-


lo , comma , del Dlgs ). In base
alla bozza del decreto fiscale, però,

questa riduzione verrà sospesa e ri-


tornerà in vigore solo per le «fatture
inviate dal ° gennaio  attraver-

so» lo Sdi.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SLITTAMENTO DEI TERMINI


La precompilata Iva partirà


dall’anno d’imposta 2021


Raffaele Rizzardi


La Bibbia della fatturazione elet-
tronica, e di tutti i suoi derivati, è il

Dlgs / . Ma mentre le sacre


scritture sono immutabili, l’artico-
lo  di questo provvedimento, in

corso di modifica con il nuovo de-


creto fiscale, di versioni ne ha già
avute quattro e arriverà pertanto

alla quinta. Ma, come vedremo, ci


sono fondati motivi per ritenere
che ne vedremo delle altre.

La norma in commento intitola, in


rubrica, «semplificazioni ammini-
strative e contabili» e, nell’ultima for-

mulazione, in vigore dal  dicembre


, prevedeva che, a partire dalle
operazioni Iva , nell’ambito di

un programma di assistenza on line


basato sui dati delle operazioni ac-
quisiti con le fatture elettroniche e

con le comunicazioni delle operazio-


ni transfrontaliere nonché sui dati
dei corrispettivi acquisiti telematica-

mente, l’agenzia delle Entrate mette


a disposizione di tutti i soggetti passi-
vi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia,

in apposita area riservata del sito in-


ternet dell’Agenzia stessa, le bozze
dei seguenti documenti:

i registri delle fatture e degli acquisti;


la liquidazione periodica dell’Iva;
la dichiarazione annuale.

Non si parla di compilazione del
registro dei corrispettivi, in quanto

è già assorbito dalla trasmissione te-


lematica. Il richiamo che viene fatto
è ai fini della liquidazione periodica

e della dichiarazione.


I termini per i primi due adempi-


menti vengono ora differiti al ° lu-
glio  e, conseguentemente, di

dichiarazione Iva se ne parlerà per il


, in quanto deve avere ad ogget-
to un anno intero.

Al di là del differimento dei termi-


ni, notiamo alcune puntualizzazioni:
questa messa a disposizione di

documenti è espressamente qualifi-


cata «in via sperimentale»;
la liquidazione viene integrata

con la qualificazione della sua co-


municazione;


Registri fatture e acquisti


generati dallo Sdi


per operazioni da luglio 


non si parla più di «tutti» i contri-
buenti, in quanto saranno esclusi

quelli non tenuti alla fatturazione


elettronica.
Riuscirà questo strumento ad es-

sere veramente utile ai contribuenti,
semplificando loro la vita?

Ci sono alcuni aspetti da chiarire


o da integrare. La prima carenza ri-
guarda le operazioni con le contro-

parti non stabilite in Italia, desunte


dall’esterometro ma ovviamente in-
complete: per la fatturazione attiva

si può immaginarne il caricamento


da parte del fornitore italiano di un
file Xml, anche se dubitiamo che ne

valga la pena. È più semplice istituire


un sezionale per queste operazioni,
e far concorrere i totali ai successivi

adempimenti.


Per le fatture elettroniche in ar-
rivo da fornitori esteri, una spinta

a questo adempimento transna-


zionale potrebbe arrivare dal ° lu-
glio , quando cioè potremo ri-

cevere dall’estero fatture con l’Iva


italiana.
L’altro elemento di carenza ri-

guarda il diritto di detrazione per


le fatture di acquisto. Consideran-
do che il file della fattura elettroni-

ca non è modificabile dal destina-


tario, si potrebbe integrare il trac-
ciato record della fattura di vendi-

ta o prestazione con le causali


della fornitura previste dall’alle-
gato alla direttiva //Ce, per

il rimborso dell’Iva estera (esem-
pio:  carburante;  locazione mez-

zi di trasporto): con opportuna de-


codifica si potrebbe generare la
percentuale di detrazione ammes-

sa in base all’articolo -bis della


nostra legge Iva.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

30%


SANZIONI
RIDOTTE
Slitta alle fatture
inviate dal 2020
tramite Sdi la
riduzione della
sanzione per
l’omesso
versamento
dell’imposta di
bollo qualora sia
dovuta

IN SINTESI


1.I dati disponibili
La procedura di fatturazione

elettronica consentirà di


mettere a disposizione dei
contribuenti i registri Iva

precompilati


2. Lo spostamento


Il Dl fiscale sposta alcuni


termini per la fornitura di
questi dati: i registri fatture e

acquisti, generati dal Sistema


di interscambio, arriveranno
per le operazioni dal 1° luglio

2020 e non dal 1° gennaio.


Così come questo sarà il
periodo di riferimento per la

comunicazione delle


liquidazioni periodiche.
Le bozze della dichiarazione

annuale saranno disponibili


dal periodo d’imposta 2021,
non potendo spezzare l’anno

da cui nascono i dati


MANOVRA
2020

La
memorizzazione

riguarderà anche


natura, qualità e
quantità dei beni

e dei servizi che


formano
l’oggetto

dell’operazione
per cui si emette

l’e-fattura


Debutto


sperimen-


tale


ma saranno


esclusi i


contribuen-


ti esonerati


dal docu-


mento elet-


tronico

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