Il Sole 24 Ore Sabato 19 Ottobre 2019 17
Decreto fiscale
Niente obbligo di fattura elettronica nel per medici e farmacisti che operano attraverso
il Sistema tessera sanitaria. L’esonero si applica anche a chi effettua prestazioni sanitarie a persone fisiche
Contrasto all’evasione
Tutti i dati dell’e-fattura
conservati per otto anni
I database. I file con tutte le informazioni potranno essere utilizzati dalla
Guardia di Finanza per indagini anche non riguardanti questioni fiscali
Luca De Stefani
Memorizzazione di tutti i dati delle
fatture elettroniche inviate allo Sdi
(Sistema di interscambio), a prescin-
dere dall’adesione o meno al servizio
di «consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche o dei loro dupli-
cati informatici», offerto dall’agenzia
delle Entrate. Proroga al del «di-
vieto» di emettere le e-fatture tramite
lo Sdi per le prestazioni sanitarie ef-
fettuate nei «confronti delle persone
fisiche», anche da parte dei soggetti
non «tenuti all’invio dei dati al Siste-
ma tessera sanitaria». Infine, postici-
pazione al della riduzione delle
sanzioni dal % al % per l’omesso
pagamento dell’imposta di bollo da
euro sulle e-fatture. Sono queste al-
cune delle novità che interessano la
fattura elettronica, che stanno per es-
sere introdotte dal decreto fiscale col-
legato alla manovra di fine anno.
Il raggio d’azione
Il decreto prevede che vengano «me-
morizzati, fino al dicembre dell’ot-
tavo anno successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione di ri-
ferimento ovvero fino alla definizio-
ne di eventuali giudizi», i file delle
fatture elettroniche acquisiti dallo
Sdi, completi di tutte le relative infor-
mazioni, comprese quelle sulla «na-
tura, qualità e quantità dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell’opera-
zione», le quali, invece, vengono can-
cellate dall’agenzia delle Entrate,
«dopo l’avvenuto recapito della fat-
tura al destinatario», ai soli fini del
loro utilizzo da parte dei soggetti
coinvolti (il cedente/prestatore o il
cessionario/committente), nel caso
in cui tutte e due queste parti non
aderiscano al servizio delle Entrate di
«consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche o dei loro dupli-
cati informatici».
Con la novità del decreto fiscale,
quindi, a prescindere da questa ade-
sione, le Entrate memorizzano i file
completi, ai fini del loro utilizzo da
parte sia «dalla Guardia di finanza
nell’assolvimento» delle proprie fun-
zioni «istituzionali di polizia econo-
mico-finanziaria demandate», sia
dall’agenzia delle Entrate e dalla
Guardia di Finanza per le attività di
«analisi del rischio» e di «controllo ai
fini fiscali» (tutti i controlli).
La relazione al decreto ha ricor-
dato che anche senza le novità intro-
dotte dallo stesso, l’agenzia delle
Entrate e la Guardia di Finanza pos-
sono utilizzare i file Xml «esclusiva-
mente per le attività di controllo»
agli articoli del Dpr / e
del Dpr /, con le modalità di
cui al provvedimento aprile ,
senza condizionare questo utilizzo,
però, all’adesione al «servizio di
consultazione», come invece previ-
sto al punto . del provvedimento
aprile , il quale dovrà ora es-
sere modificato, togliendo questa
condizione, superata dal nuovo arti-
colo , comma -bis, decreto legisla-
tivo agosto , n. per tutti i
«controllo ai fini fiscali».
Medici e farmacisti
Anche per il , come per quest’an-
no, tutti i «soggetti tenuti all’invio dei
dati al Sistema tessera sanitaria» (ad
esempio, medici e farmacisti), non
potranno «emettere fatture elettroni-
che», con «riferimento alle fatture i
cui dati sono da inviare al Sistema
tessera sanitaria» (Sts).
La proroga al del divieto di
emissione della e-fattura via Sdi si
applica «anche ai soggetti» che, pur
non essendo «tenuti all’invio dei dati
al Sistema tessera sanitaria», effet-
tuano «prestazioni sanitarie» nei
«confronti delle persone fisiche». Si
tratta, ad esempio, dei podologi, dei
fisioterapisti o dei logopedisti.
Imposta di bollo
Fino al giugno , la sanzione
ordinaria per l’omesso pagamento
dell’imposta di bollo sulle e-fatture
variava dal % al % dell’imposta
evasa (articolo , comma , del Dpr
/). Grazie all’entrata in vigore
dell’articolo -novies del Dl /,
la sanzione applicabile è passata al
% dell’importo non versato (artico-
lo , comma , del Dlgs ). In base
alla bozza del decreto fiscale, però,
questa riduzione verrà sospesa e ri-
tornerà in vigore solo per le «fatture
inviate dal ° gennaio attraver-
so» lo Sdi.
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LO SLITTAMENTO DEI TERMINI
La precompilata Iva partirà
dall’anno d’imposta 2021
Raffaele Rizzardi
La Bibbia della fatturazione elet-
tronica, e di tutti i suoi derivati, è il
Dlgs / . Ma mentre le sacre
scritture sono immutabili, l’artico-
lo di questo provvedimento, in
corso di modifica con il nuovo de-
creto fiscale, di versioni ne ha già
avute quattro e arriverà pertanto
alla quinta. Ma, come vedremo, ci
sono fondati motivi per ritenere
che ne vedremo delle altre.
La norma in commento intitola, in
rubrica, «semplificazioni ammini-
strative e contabili» e, nell’ultima for-
mulazione, in vigore dal dicembre
, prevedeva che, a partire dalle
operazioni Iva , nell’ambito di
un programma di assistenza on line
basato sui dati delle operazioni ac-
quisiti con le fatture elettroniche e
con le comunicazioni delle operazio-
ni transfrontaliere nonché sui dati
dei corrispettivi acquisiti telematica-
mente, l’agenzia delle Entrate mette
a disposizione di tutti i soggetti passi-
vi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia,
in apposita area riservata del sito in-
ternet dell’Agenzia stessa, le bozze
dei seguenti documenti:
i registri delle fatture e degli acquisti;
la liquidazione periodica dell’Iva;
la dichiarazione annuale.
Non si parla di compilazione del
registro dei corrispettivi, in quanto
è già assorbito dalla trasmissione te-
lematica. Il richiamo che viene fatto
è ai fini della liquidazione periodica
e della dichiarazione.
I termini per i primi due adempi-
menti vengono ora differiti al ° lu-
glio e, conseguentemente, di
dichiarazione Iva se ne parlerà per il
, in quanto deve avere ad ogget-
to un anno intero.
Al di là del differimento dei termi-
ni, notiamo alcune puntualizzazioni:
questa messa a disposizione di
documenti è espressamente qualifi-
cata «in via sperimentale»;
la liquidazione viene integrata
con la qualificazione della sua co-
municazione;
Registri fatture e acquisti
generati dallo Sdi
per operazioni da luglio
non si parla più di «tutti» i contri-
buenti, in quanto saranno esclusi
quelli non tenuti alla fatturazione
elettronica.
Riuscirà questo strumento ad es-
sere veramente utile ai contribuenti,
semplificando loro la vita?
Ci sono alcuni aspetti da chiarire
o da integrare. La prima carenza ri-
guarda le operazioni con le contro-
parti non stabilite in Italia, desunte
dall’esterometro ma ovviamente in-
complete: per la fatturazione attiva
si può immaginarne il caricamento
da parte del fornitore italiano di un
file Xml, anche se dubitiamo che ne
valga la pena. È più semplice istituire
un sezionale per queste operazioni,
e far concorrere i totali ai successivi
adempimenti.
Per le fatture elettroniche in ar-
rivo da fornitori esteri, una spinta
a questo adempimento transna-
zionale potrebbe arrivare dal ° lu-
glio , quando cioè potremo ri-
cevere dall’estero fatture con l’Iva
italiana.
L’altro elemento di carenza ri-
guarda il diritto di detrazione per
le fatture di acquisto. Consideran-
do che il file della fattura elettroni-
ca non è modificabile dal destina-
tario, si potrebbe integrare il trac-
ciato record della fattura di vendi-
ta o prestazione con le causali
della fornitura previste dall’alle-
gato alla direttiva //Ce, per
il rimborso dell’Iva estera (esem-
pio: carburante; locazione mez-
zi di trasporto): con opportuna de-
codifica si potrebbe generare la
percentuale di detrazione ammes-
sa in base all’articolo -bis della
nostra legge Iva.
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30%
SANZIONI
RIDOTTE
Slitta alle fatture
inviate dal 2020
tramite Sdi la
riduzione della
sanzione per
l’omesso
versamento
dell’imposta di
bollo qualora sia
dovuta
IN SINTESI
1.I dati disponibili
La procedura di fatturazione
elettronica consentirà di
mettere a disposizione dei
contribuenti i registri Iva
precompilati
2. Lo spostamento
Il Dl fiscale sposta alcuni
termini per la fornitura di
questi dati: i registri fatture e
acquisti, generati dal Sistema
di interscambio, arriveranno
per le operazioni dal 1° luglio
2020 e non dal 1° gennaio.
Così come questo sarà il
periodo di riferimento per la
comunicazione delle
liquidazioni periodiche.
Le bozze della dichiarazione
annuale saranno disponibili
dal periodo d’imposta 2021,
non potendo spezzare l’anno
da cui nascono i dati
MANOVRA
2020
La
memorizzazione
riguarderà anche
natura, qualità e
quantità dei beni
e dei servizi che
formano
l’oggetto
dell’operazione
per cui si emette
l’e-fattura
Debutto
sperimen-
tale
ma saranno
esclusi i
contribuen-
ti esonerati
dal docu-
mento elet-
tronico