30 Mercoledì 23 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Dalla sentenza Cedu un’alternativa
all’autorizzazione sui controlli a distanza
Aldo Bottini
La sentenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo depositata il
ottobre (si veda «Il Sole Ore»
del ottobre) offre interessanti
spunti di riflessione sulla norma-
tiva italiana.
La Grand chambre ha ritenuto,
nella fattispecie sottoposta alla sua
attenzione, non contraria alla Con-
venzione europea dei diritti del-
l’uomo (articolo ) l’installazione
da parte del datore di lavoro di tele-
camere anche nascoste al fine di in-
dividuare gli autori dei molteplici
furti verificatisi in azienda.
La videosorveglianza nei luoghi
di lavoro è regolata in Italia dall’ar-
ticolo dello Statuto dei lavoratori,
così come rivisitato dal Jobs act nel
. L’installazione di telecamere
per finalità di tutela del patrimonio
aziendale (così come per esigenze
organizzative, produttive e di sicu-
rezza), che però possono consenti-
re il controllo a distanza dell’attivi-
tà dei lavoratori, è lecita purché sia
preceduta da un accordo sindacale
o da un’autorizzazione dell’Ispet-
torato del lavoro.
Inoltre, i lavoratori devono esse-
re informati delle modalità d’uso
dello strumento e di effettuazione
dei controlli. Devono inoltre e co-
munque essere rispettati i principi
posti dalla normativa privacy. Ot-
temperati questi requisiti, le infor-
mazioni ottenute (quindi le imma-
gini registrate) possono essere uti-
lizzate a tutti i fini connessi al rap-
porto di lavoro.
È evidente che questo iter pre-
clude, nella sostanza e in via gene-
rale, la possibilità di attuare con-
trolli occulti. Prima della riforma
del , la giurisprudenza, per ri-
mediare alla rigidità della norma,
aveva fatto ricorso alla teoria dei
cosiddetti controlli difensivi. Si
era affermato, non senza contrasti
e ondeggiamenti, che i controlli
mirati ad accertare non già
l’adempimento della prestazione
lavorativa, bensì eventuali com-
portamenti illeciti, si pongono al
di fuori dell’ambito di applicazio-
ne dell’articolo dello Statuto dei
lavoratori, e non richiedono quin-
di il rispetto dei requisiti autoriz-
zativi ivi previsti.
La riforma, che ha inserito tra le
esigenze giustificatrici del control-
lo a distanza la tutela del patrimo-
nio aziendale, ha fatto dire ad alcu-
ni che la teoria dei controlli difensi-
vi sia da ritenersi definitivamente
superata e che, pertanto, ad ogni
tipologia di controllo debbano ap-
plicarsi le previsioni (con i conse-
guenti requisiti autorizzativi e in-
formativi) dell’articolo (si veda la
sentenza del Tribunale di Roma del
giugno ).
Altri hanno invece ritenuto tut-
tora possibile far ricorso alla teoria
dei controlli difensivi occulti, non
soggetti alle condizioni dell’artico-
lo , ma solo laddove il controllo sia
finalizzato all’accertamento di ille-
citi completamente estranei alla
prestazione lavorativa, sia giustifi-
cato dall’esistenza di fondati so-
spetti, sia limitato nel tempo e nello
spazio e sia condotto con modalità
non eccessivamente invasive, in
un’ottica di contemperamento con
le garanzie di dignità e libertà dei
dipendenti (tribunale di La Spezia
novembre ; tribunale di Ro-
ma marzo ; tribunale di To-
rino settembre ; tribunale di
Padova gennaio ; tribunale
di Milano marzo ).
Si tratta di argomentazioni che
trovano riscontro nella sentenza
Cedu che, per escludere nel caso
concreto la violazione dell’articolo
della Convenzione, si è basata sui
concetti di bilanciamento dei diritti
(dignità e iniziativa economica) e di
proporzionalità del controllo. Si
tratta, tuttavia, nel nostro attuale
quadro normativo, di un terreno
scivoloso, considerato anche che
dalla violazione dell’articolo pos-
sono derivare conseg uenze penali.
Occorrerà piuttosto riflettere se,
in presenza di una avanzata nor-
mativa privacy europea e naziona-
le, che offre gli strumenti per valu-
tare, nelle situazioni concrete, la
proporzionalità, necessità e non
eccedenza dei controlli (come di-
mostra la sentenza Cedu), abbia
ancora senso mantenere il pre-re-
quisito dell’autorizzazione sinda-
cale o amministrativa, peraltro già
eliminato dalla riforma del
per i controlli effettuati tramite gli
strumenti di lavoro.
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LAVORO
La decisione Ue
si incrocia con l’articolo
dello statuto dei lavoratori
Proporzionalità e necessità
della sorveglianza valutabili
con le norme sulla privacy
Niente bonus per gli stranieri nell’anagrafe italiana
IMPATRIATI
Irpef piena
se chi rientra era rimasto
iscritto nei registro
Antonello Orlando
Matteo Prioschi
A un cittadino straniero non si può
applicare l’articolo , comma ter,
del Dlgs / ai fini della tassa-
zione agevolata dei redditi per chi
rientra in Italia. Questa persona
non ha quindi la possibilità di bene-
ficiare dell’agevolazione se, dopo
essersi registrato in Italia come re-
sidente nel passato, è rimasto due
anni all’estero, ma non si è cancel-
lato dall’anagrafe dei residenti nel
nostro Paese.
Il decreto legge /, oltre
ad avere semplificato l’accesso e
potenziato l’agevolazione (portata
a una durata massima di anni),
ha anche introdotto una particola-
re “sanatoria”, inserendo il com-
ma -ter nell’articolo del Dlgs
/. Il motivo di tale modifi-
ca è da ravvisare nelle decine di
cartelle esattoriali che l’Agenzia
delle entrate ha inviato a numero-
si ricercatori italiani che avevano
goduto delle agevolazioni loro ri-
servate per il rientro in Italia, poi
contestate in quanto non avevano
perfezionato il requisito formale
della cancellazione dal proprio co-
mune di residenza e la contestuale
iscrizione all’Aire (Anagrafe italia-
ni residenti all'estero) nei mesi
di ricerca condotta all’estero pri-
ma del rientro incentivato in Italia,
perdendo così il diritto alle agevo-
lazioni fiscali.
L’efficacia della modifica è vali-
da sia per il futuro che per il passa-
to, anche in caso di contenziosi già
avviati, a patto che i contribuenti
non abbiano spontaneamente ver-
sato le maggiori imposte dovute. Di
fatto, i nuovi commi rendono alter-
nativo il requisito della pregressa
iscrizione all’Aire a un criterio
maggiormente sostanziale che
coincide con quanto previsto dal-
l’articolo delle convenzioni inter-
nazionali bilaterali contro le doppie
imposizioni redatte su modello Oc-
se. Secondo questo criterio, la resi-
denza estera di una persona può es-
sere accertata sulla base di dove si
trovi l’abitazione permanente, il
centro degli interessi vitali e la pro-
pria nazionalità.
In base a un interpello non pub-
blicato della direzione regionale
Lombardia dell’Agenzia delle en-
trate, però, tale agevolazione si ap-
plica solo agli italiani perché così
stabilisce il testo letterale del Dlgs
/ introdotto dal Dl /.
Di conseguenza è stato escluso che
un francese, prima residente in Ita-
lia, poi ritornato in Francia per al-
meno anni senza cancellarsi dal-
l’anagrafe in Italia, possa al suo
rientro beneficiare dell’agevolazio-
ne fiscale sui redditi.
Una lettura della norma orienta-
ta all’articolo del Trattato sul
funzionamento dell’Unione euro-
pea, che vieta qualsiasi discrimina-
zione effettuata in base alla nazio-
nalità dei cittadini comunitari, po-
trebbe portare però a un’applica-
zione estensiva della stessa.
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In dubbio lo scivolo
verso la pensione
per aziende fuori Cigs
Integrando le indicazioni già for-
nite con la circolare /, il mi-
nistero del Lavoro ha definitiva-
mente chiarito come l’accesso alla
cassa integrazione straordinaria
collegata al contratto di espansio-
ne sia riservato alle sole aziende
che rientrano nei requisiti generali
della Cigs previsti dall’articolo
del decreto / (si veda «Il
Sole Ore» del ottobre).
Ulteriori indicazioni sono state
fornite però anche a proposito del
prepensionamento quinquennale
(contenuto nel comma dell’arti-
colo del Dlgs /), che ri-
sulta particolarmente appetibile
alle imprese di grandi dimensioni
in quanto consente di godere della
Naspi e di ridimensionare i costi
della contribuzione correlata pa-
gata dal datore di lavoro esodante
(del tutto dispensato da tale finan-
ziamento nel caso di un prepensio-
namento verso la pensione di vec-
chiaia e solo parzialmente nel caso
dello scivolo verso l’anticipata).
Il ministero ha chiarito che le
imprese che possono accedere ai
fondi di solidarietà bilaterali (pro-
pri di alcuni settori, come il credito
e le assicurazioni), potranno acce-
dere al prepensionamento di mas-
simo mesi anche qualora non
possano godere della Cigs; le stes-
se non potranno però godere della
integrazione salariale a fronte del-
le ore non lavorate prevista dai
commi e dell’articolo .
Nulla viene esplicitamente det-
to a proposito delle imprese che
non rientrano né nel campo appli-
cativo della Cigs né in quello di
fruizione dei fondi bilaterali. Tut-
tavia, il capoverso finale della cir-
colare ricorda come lo stesso iter di
stipula dell’accordo sindacale (ne-
cessario anche per entrambi gli
strumenti che compongono il con-
tratto di espansione) richiami l’ar-
ticolo del decreto sugli ammor-
tizzatori sociali, vale a dire il pro-
cesso di consultazione sindacale
proprio della Cigs.
Tale elemento sembra indiret-
tamente confermare che anche il
prepensionamento quinquennale
(in assenza di un fondo bilaterale)
sarà precluso alle imprese fuori dal
campo Cigs. Si attende a questo
punto sempre di più la circolare
dell’Inps che dovrà chiarire defini-
tivamente i termini di accesso e
fruizione dell’integrazione sala-
riale e del prepensionamento, spe-
cie considerando come il primo dei
due anni di sperimentazione si stia
avviando rapidamente alla sua
conclusione.
—Ant.Or.
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CONTRATTO ESPANSIONE
Il caso delle imprese
che operano in settori
senza fondi bilaterali
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La legge di delegazione europea
comporterà una revisione
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