Il Sole 24 Ore - 23.10.2019

(Joyce) #1

30 Mercoledì 23 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Dalla sentenza Cedu un’alternativa


all’autorizzazione sui controlli a distanza


Aldo Bottini


La sentenza della Corte europea


dei diritti dell’uomo depositata il


 ottobre (si veda «Il Sole  Ore»


del  ottobre) offre interessanti


spunti di riflessione sulla norma-


tiva italiana.


La Grand chambre ha ritenuto,


nella fattispecie sottoposta alla sua


attenzione, non contraria alla Con-


venzione europea dei diritti del-


l’uomo (articolo ) l’installazione


da parte del datore di lavoro di tele-


camere anche nascoste al fine di in-


dividuare gli autori dei molteplici
furti verificatisi in azienda.

La videosorveglianza nei luoghi
di lavoro è regolata in Italia dall’ar-

ticolo  dello Statuto dei lavoratori,


così come rivisitato dal Jobs act nel
. L’installazione di telecamere

per finalità di tutela del patrimonio


aziendale (così come per esigenze
organizzative, produttive e di sicu-

rezza), che però possono consenti-


re il controllo a distanza dell’attivi-
tà dei lavoratori, è lecita purché sia

preceduta da un accordo sindacale


o da un’autorizzazione dell’Ispet-
torato del lavoro.

Inoltre, i lavoratori devono esse-


re informati delle modalità d’uso
dello strumento e di effettuazione

dei controlli. Devono inoltre e co-


munque essere rispettati i principi
posti dalla normativa privacy. Ot-

temperati questi requisiti, le infor-


mazioni ottenute (quindi le imma-
gini registrate) possono essere uti-

lizzate a tutti i fini connessi al rap-


porto di lavoro.
È evidente che questo iter pre-

clude, nella sostanza e in via gene-


rale, la possibilità di attuare con-
trolli occulti. Prima della riforma

del , la giurisprudenza, per ri-


mediare alla rigidità della norma,
aveva fatto ricorso alla teoria dei

cosiddetti controlli difensivi. Si


era affermato, non senza contrasti
e ondeggiamenti, che i controlli

mirati ad accertare non già


l’adempimento della prestazione
lavorativa, bensì eventuali com-

portamenti illeciti, si pongono al


di fuori dell’ambito di applicazio-
ne dell’articolo dello Statuto dei

lavoratori, e non richiedono quin-


di il rispetto dei requisiti autoriz-
zativi ivi previsti.

La riforma, che ha inserito tra le


esigenze giustificatrici del control-
lo a distanza la tutela del patrimo-

nio aziendale, ha fatto dire ad alcu-


ni che la teoria dei controlli difensi-
vi sia da ritenersi definitivamente

superata e che, pertanto, ad ogni


tipologia di controllo debbano ap-
plicarsi le previsioni (con i conse-

guenti requisiti autorizzativi e in-


formativi) dell’articolo  (si veda la
sentenza del Tribunale di Roma del

 giugno ).


Altri hanno invece ritenuto tut-
tora possibile far ricorso alla teoria

dei controlli difensivi occulti, non


soggetti alle condizioni dell’artico-
lo , ma solo laddove il controllo sia

finalizzato all’accertamento di ille-


citi completamente estranei alla
prestazione lavorativa, sia giustifi-

cato dall’esistenza di fondati so-


spetti, sia limitato nel tempo e nello
spazio e sia condotto con modalità

non eccessivamente invasive, in
un’ottica di contemperamento con

le garanzie di dignità e libertà dei


dipendenti (tribunale di La Spezia
 novembre ; tribunale di Ro-

ma  marzo ; tribunale di To-


rino  settembre ; tribunale di
Padova  gennaio ; tribunale

di Milano  marzo ).


Si tratta di argomentazioni che


trovano riscontro nella sentenza
Cedu che, per escludere nel caso

concreto la violazione dell’articolo


 della Convenzione, si è basata sui
concetti di bilanciamento dei diritti

(dignità e iniziativa economica) e di


proporzionalità del controllo. Si
tratta, tuttavia, nel nostro attuale

quadro normativo, di un terreno
scivoloso, considerato anche che

dalla violazione dell’articolo  pos-


sono derivare conseg uenze penali.
Occorrerà piuttosto riflettere se,

in presenza di una avanzata nor-


mativa privacy europea e naziona-
le, che offre gli strumenti per valu-

tare, nelle situazioni concrete, la


proporzionalità, necessità e non
eccedenza dei controlli (come di-

mostra la sentenza Cedu), abbia


ancora senso mantenere il pre-re-
quisito dell’autorizzazione sinda-

cale o amministrativa, peraltro già


eliminato dalla riforma del 
per i controlli effettuati tramite gli

strumenti di lavoro.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO


La decisione Ue


si incrocia con l’articolo 


dello statuto dei lavoratori


Proporzionalità e necessità


della sorveglianza valutabili


con le norme sulla privacy


Niente bonus per gli stranieri nell’anagrafe italiana


IMPATRIATI


Irpef piena


se chi rientra era rimasto


iscritto nei registro


Antonello Orlando


Matteo Prioschi


A un cittadino straniero non si può


applicare l’articolo , comma  ter,


del Dlgs / ai fini della tassa-


zione agevolata dei redditi per chi


rientra in Italia. Questa persona


non ha quindi la possibilità di bene-


ficiare dell’agevolazione se, dopo


essersi registrato in Italia come re-


sidente nel passato, è rimasto due


anni all’estero, ma non si è cancel-
lato dall’anagrafe dei residenti nel

nostro Paese.


Il decreto legge /, oltre
ad avere semplificato l’accesso e

potenziato l’agevolazione (portata


a una durata massima di  anni),
ha anche introdotto una particola-

re “sanatoria”, inserendo il com-


ma -ter nell’articolo  del Dlgs
/. Il motivo di tale modifi-

ca è da ravvisare nelle decine di


cartelle esattoriali che l’Agenzia
delle entrate ha inviato a numero-

si ricercatori italiani che avevano
goduto delle agevolazioni loro ri-

servate per il rientro in Italia, poi


contestate in quanto non avevano


perfezionato il requisito formale
della cancellazione dal proprio co-

mune di residenza e la contestuale


iscrizione all’Aire (Anagrafe italia-
ni residenti all'estero) nei  mesi

di ricerca condotta all’estero pri-


ma del rientro incentivato in Italia,
perdendo così il diritto alle agevo-

lazioni fiscali.
L’efficacia della modifica è vali-

da sia per il futuro che per il passa-


to, anche in caso di contenziosi già
avviati, a patto che i contribuenti

non abbiano spontaneamente ver-


sato le maggiori imposte dovute. Di
fatto, i nuovi commi rendono alter-

nativo il requisito della pregressa


iscrizione all’Aire a un criterio


maggiormente sostanziale che
coincide con quanto previsto dal-

l’articolo  delle convenzioni inter-
nazionali bilaterali contro le doppie

imposizioni redatte su modello Oc-


se. Secondo questo criterio, la resi-
denza estera di una persona può es-

sere accertata sulla base di dove si


trovi l’abitazione permanente, il
centro degli interessi vitali e la pro-

pria nazionalità.


In base a un interpello non pub-
blicato della direzione regionale

Lombardia dell’Agenzia delle en-


trate, però, tale agevolazione si ap-
plica solo agli italiani perché così

stabilisce il testo letterale del Dlgs


/ introdotto dal Dl /.
Di conseguenza è stato escluso che

un francese, prima residente in Ita-


lia, poi ritornato in Francia per al-
meno  anni senza cancellarsi dal-

l’anagrafe in Italia, possa al suo


rientro beneficiare dell’agevolazio-
ne fiscale sui redditi.

Una lettura della norma orienta-


ta all’articolo  del Trattato sul
funzionamento dell’Unione euro-

pea, che vieta qualsiasi discrimina-


zione effettuata in base alla nazio-
nalità dei cittadini comunitari, po-

trebbe portare però a un’applica-


zione estensiva della stessa.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

In dubbio lo scivolo


verso la pensione


per aziende fuori Cigs


Integrando le indicazioni già for-


nite con la circolare /, il mi-


nistero del Lavoro ha definitiva-
mente chiarito come l’accesso alla

cassa integrazione straordinaria
collegata al contratto di espansio-

ne sia riservato alle sole aziende


che rientrano nei requisiti generali
della Cigs previsti dall’articolo 

del decreto / (si veda «Il


Sole  Ore» del  ottobre).
Ulteriori indicazioni sono state

fornite però anche a proposito del


prepensionamento quinquennale
(contenuto nel comma  dell’arti-

colo  del Dlgs /), che ri-


sulta particolarmente appetibile
alle imprese di grandi dimensioni

in quanto consente di godere della


Naspi e di ridimensionare i costi
della contribuzione correlata pa-

gata dal datore di lavoro esodante


(del tutto dispensato da tale finan-
ziamento nel caso di un prepensio-

namento verso la pensione di vec-


chiaia e solo parzialmente nel caso
dello scivolo verso l’anticipata).

Il ministero ha chiarito che le


imprese che possono accedere ai
fondi di solidarietà bilaterali (pro-

pri di alcuni settori, come il credito


e le assicurazioni), potranno acce-
dere al prepensionamento di mas-

simo  mesi anche qualora non


possano godere della Cigs; le stes-
se non potranno però godere della

integrazione salariale a fronte del-
le ore non lavorate prevista dai

commi  e  dell’articolo .


Nulla viene esplicitamente det-
to a proposito delle imprese che

non rientrano né nel campo appli-


cativo della Cigs né in quello di
fruizione dei fondi bilaterali. Tut-

tavia, il capoverso finale della cir-
colare ricorda come lo stesso iter di

stipula dell’accordo sindacale (ne-


cessario anche per entrambi gli
strumenti che compongono il con-

tratto di espansione) richiami l’ar-


ticolo  del decreto sugli ammor-
tizzatori sociali, vale a dire il pro-

cesso di consultazione sindacale


proprio della Cigs.
Tale elemento sembra indiret-

tamente confermare che anche il


prepensionamento quinquennale
(in assenza di un fondo bilaterale)

sarà precluso alle imprese fuori dal


campo Cigs. Si attende a questo
punto sempre di più la circolare

dell’Inps che dovrà chiarire defini-


tivamente i termini di accesso e
fruizione dell’integrazione sala-

riale e del prepensionamento, spe-


cie considerando come il primo dei
due anni di sperimentazione si stia

avviando rapidamente alla sua
conclusione.

—Ant.Or.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTRATTO ESPANSIONE


Il caso delle imprese


che operano in settori


senza fondi bilaterali


QUOTIDIANO


DEL LAVORO


SALUTE E SICUREZZA


Più tutele contro


le sostanze pericolose


La legge di delegazione europea


 comporterà una revisione


della normativa italiana.
— Mario Gallo

Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianolavoro.ilsole24ore.com


QdL


Consulente


Immobiliare


Il punto di riferimento tra norme e procedure


di un settore in continua evoluzione.


LA RIVISTA CARTACEA


Condominio, locazione, catasto, proprietà,


stime e perizie, procedure edilizie,


risparmio energetico sono solo alcuni


degli argomenti affrontati con il duplice


scopo di aggiornare sull’evoluzione


normativa e “fare il punto”


sui temi maggiormente


complessi.


LA VERSIONE DIGITALE


consulenteimmobiliaredigital.com


La versione digitale permette di:



  • Consultare i contenuti per sezione

  • Ricercare con la funzione interna

  • Inserire tra i “preferiti” articoli


e argomenti di interesse



  • Ricevere alert


relativi alla presenza


sulla rivista degli


argomenti preferiti



  • Condividere


le informazioni


tramite e-mail


e social.


AGGIORNAMENTO


CONTINUO


OPERATIVITÀ


 ASSOLUTA


AUTOREVOLEZZA


normativa e “fare il punto”


sui temi maggiormente


AUTOREVOLEZZA


sui temi maggiormente


OFFERTA


SPECIALE
(Carta + Digitale)

€ 180,00


anziché € 229,00


L’offerta è riservata solo per nuovi
abbonamenti ed è valida fino al
30 novembre 2019. Affrettati!

Abbonati oggi stesso su:


offerte.ilsole24ore.com/ci919


oppure chiama lo 02.30.300.600


ARGOMENTI


DI ESTIMO


CONDOMINIO:


LE FORMULE


COMMENTATE


Novità 2020!

Free download pdf