Il Sole 24 Ore Giovedì 19 Settembre 2019 23
Norme
Tributi
L’indebita compensazione
non si estende ai contributi
REATI TRIBUTARI
La sentenza /
della Cassazione circoscrive
l’applicazione a dirette e Iva
L’omesso versamento
non può riguardare i debiti
previdenziali e assistenziali
Laura Ambrosi
Antonio Iorio
Il reato di indebita compensazione
scatta soltanto se i tributi omessi ri-
guardano le imposte dirette e l’Iva,
non potendosi estendere anche agli
inadempimenti di contributi previ-
denziali e assistenziali. A fornire
questo importante principio è la Cas-
sazione, terza sezione penale, con la
sentenza del settembre
che rivisita il precedente orienta-
mento di legittimità.
Nel caso specifico, un Tribunale
del riesame, in un procedimento pe-
nale per vari reati tributari, annullava
il sequestro preventivo disposto dal
gip solo con riferimento al delitto di
indebita compensazione di imposte.
Secondo il collegio territoriale, il de-
litto in questione riguarda esclusiva-
mente le indebite compensazioni alle
quali consegue l’omesso versamento
delle imposte sui redditi e l’Iva e non,
come nella specie, dei contributi pre-
videnziali e assistenziali.
Si ricorda che l’articolo -quater
del Dlgs /, punisce chiunque
non versi le somme dovute, utiliz-
zando in compensazione, in base al-
l’articolo del Dlgs /, crediti
non spettanti o inesistenti superiore
a mila euro annui.
La Procura ricorreva per Cassa-
zione lamentando un’errata applica-
zione della norma, in quanto l’artico-
lo -quater, come confermato dalla
giurisprudenza di legittimità, è rife-
ribile a tutte le indebite compensa-
zioni senza distinzioni fra debiti fi-
scali e di diversa natura. Tale inter-
pretazione si basa sul tenore letterale
della fattispecie la quale fa riferimen-
to alle «somme dovute» transitate
nell’apposito «modello F».
A rafforzare la tesi, secondo la ri-
costruzione del pm sarebbe recente-
mente intervenuta anche la Corte
costituzionale (ordinanza del
) secondo cui il titolo della legge
(che fa espresso riferimento alle sole
imposte dirette e l’Iva) non risulte-
rebbe vincolante per l’interprete,
dovendosi invece valorizzare il ri-
chiamo all’articolo del Dlgs
/ che disciplina le compen-
sazioni con il modello F.
La Cassazione ha respinto il ricor-
so con una motivazione molto ap-
profondita e del tutto condivisibile.
Secondo i giudici, occorre una lettu-
ra tesa a valorizzare la collocazione
del reato nel relativo decreto il cui
titolo fa espresso riferimento alla di-
sciplina dei soli reati in materia di
imposte dirette e Iva.
Ne consegue che il riferimento
all’articolo riguarda tutti i credi-
ti idonei alla compensazione, ma
l’omesso versamento delle somme
dovute deve riferirsi alle sole im-
poste sui redditi e Iva e non ad al-
tro di cui l’intero testo normativo
non si occupa.
La sentenza riconosce che la me-
desima sezione della Corte ha ritenu-
to penalmente rilevante anche
l’omesso versamento di contributi
previdenziali ed assistenziali attra-
verso indebite compensazioni, ma
tale interpretazione non appare con-
divisibile stante il titolo del decreto
sui reati tributari. In merito al pro-
nunciamento della Corte costituzio-
nale, i giudici di legittimità eviden-
ziano che in realtà la Consulta si è li-
mitata a enunciare l’orientamento di
legittimità in materia, senza spinger-
si oltre la sua mera descrizione con i
conseguenti effetti.
Il principio fornito dalla sentenza
è pienamente condivisibile in quanto
risulta abbastanza singolare che in
un testo normativo volto a discipli-
nare (a seguito di specifica legge de-
lega) i reati in materia di imposte di-
rette e Iva possano essere sanzionati
gli omessi versamenti contributivi
attraverso compensazione. Non a ca-
so, il delitto in esame (-quater), nel
testo normativo, segue l’omesso ver-
samento delle ritenute (-bis) e del-
l’Iva (-ter): il legislatore dell’epoca,
infatti, ha inteso criminalizzare tutte
le modalità di mancata correspon-
sione di tali imposte, anche, in ultima
analisi, mediante compensazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Consiglio di Stato ha
rinviato ai giudici
lussemburghesi l’analisi delle
regole sulla cedolare secca
per le locazioni brevi.
Giuseppe Latour—a pag.
Affitti brevi
Alla Corte Ue
la decisione
sulla tassa
AirBnb
La Corte Ue e la Cassazione
hanno definito i confini entro
cui devono muoversi i
controlli del Fisco a seguito
di anomalie negli Isa.
Luigi Lovecchio—a pag.
Pagelle fiscali
Accertamenti
induttivi,
contribuenti
con tutele
Spetta l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui proventi
corrisposti da fondi immobiliari italiani a un veicolo
estero posseduto integralmente da un Oicr estero en-
trambi lussemburghesi, come tali istituiti in un Paese
white list. È questa la risposta / di ieri dell’agen-
zia delle Entrate.
Nel caso di specie la catena partecipativa dal Lussem-
burgo all’Italia è piuttosto ramificata in quanto Alfa è una
Sàrl lussemburghese, indirettamente posseduta da un
fondo Gamma, che a sua volta detiene il % di due Fia
(fondi d’investimento alternativi) immobiliari chiusi ita-
liani. Tra il Fondo Gamma ed Alfa vi sono una serie di
società lussemburghesi che operano ad esclusivo benefi-
cio del fondo, che è il percettore effettivo dei proventi
provenienti dai Fia italiani.
Il fondo Gamma, di diritto lussemburghese, è parteci-
pato da diversi limited partners localizzati in
vari Paesi, gestito da una Sàrl lussemburghese
parificabile ad una Sgr italiana, autorizzata e
vigilata dalla locale Cssf (Commission de sur-
veillance du secteur financier).
Ricordiamo che costituiscono redditi di ca-
pitale i proventi derivanti dalla gestione collet-
tiva del risparmio (articolo , comma , lettera
g, del Tuir) a cui si applica la ritenuta del per
cento. In base all’articolo , comma , del Dl
/ tale ritenuta non si applica, tra gli altri
casi, sui proventi percepiti da Oicr esteri, sem-
preché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista al Dm
emanato ex articolo -bis del Tuir.
Nella sua risposta l’Agenzia enfatizza le caratteristi-
che proprie dell’Oicr in base al Testo unico della finanza
ovvero la gestione collettiva del risparmio raccolto fra
una pluralità di investitori e l’autonomia gestionale della
Sgr rispetto ai partecipanti. Sul piano strettamente fisca-
le, invece, la disapplicazione della ritenuta è prevista
quando i proventi dei fondi italiani siano percepiti da
Oicr esteri istituiti in Stati e territori white list. In tal sen-
so l’Agenzia evidenzia come, al di là del fatto che il fondo
e il gestore siano situati in Lussemburgo (Paese whited
list), l’Oicr estero deve presentare i requisiti sostanziali
richiesti per gli Oicr italiani (circolare /E/), che si
manifestano nella pluralità degli investitori e nella vigi-
lanza in capo al gestore. Quindi poiché il fondo Gamma
ha finalità di investimento simili a quelle degli Oicr ita-
liani, si può considerare soggetto a vigilanza prudenziale
in Lussemburgo se il gestore è assoggettato al controllo
della Cssf (risoluzione /E/). Infine l’esenzione da
ritenuta spetta non solo nel caso di partecipazione diret-
ta, ma anche in quello indiretto purché i veicoli societari
siano tutti residenti in Paesi white listed. Poiché il caso
di specie integra tutti questi requisiti, l’Agenzia dà il via
libera alla disapplicazione della ritenuta. Si segnala che,
sebbene la presente risposta non li citi, essa appare in
linea con i precedenti alle risposte n. e del otto-
bre , n. del dicembre , n. e del
agosto , quest’ultima relativa al peculiare caso (non
estensibile sic et simpliciter) dei Reit di Singapore.
—Alessandro Germani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
REDDITI DI CAPITALE
LA RISPOSTA A INTERPELLO
Fondi immobiliari,
niente ritenuta
se l’Oicr è white list
Esenzione per
partecipa-
zioni
indirette:
è decisiva
la residenza
dei veicoli
societari
QUOTIDIANO
DEL FISCO
REDDITO D’IMPRESA
Transfer pricing
con margine netto
I criteri di determinazione dei
prezzi di trasferimento relativi ad
operazioni controllate, ossia
intercorrenti tra società
infragruppo, fanno riferimento,
in linea generale, a vari metodi di
determinazione dei prezzi
(tradizionali di confronto del
prezzo o reddituali), con
sostanziale equivalenza fra di essi
ma con una preferenza sul
metodo del raffronto diretto dei
prezzi rispetto ai metodi che
utilizzano il margine di
redditività (eccezione).
Tuttavia, qualora l’applicazione
del metodo Cup (confronto del
prezzo) risulti nella pratica
estremamente difficoltosa in
ragione del tipo di mercato in cui
si opera, è da ritenersi legittimo il
ricorso al diverso e più affidabile
metodo del margine netto della
transazione. Questo uno dei
principi emergenti dalla sentenza
della Ctp Milano n. / del
agosto ( presidente e
relatore Locatelli), che conferma
la legittimazione della ripresa
fiscale operata
dall’amministrazione finanziaria.
La disciplina del transfer pricing,
contenuta nell’articolo comma
del Tuir, viene considerata dalla
prassi e dalla giurisprudenza una
«clausola antielusiva» finalizzata
ad evitare che operazioni
finanziarie infragruppo abbiano
come unico o principale scopo
quello di sottrarre utili
all’imposizione fiscale in Italia,
trasferendoli in Paesi con
tassazioni più favorevoli.
Nelle controversie instaurate sul
tema risulta essere centrale
l’onere della prova che impone, da
una parte, all’ufficio di dimostrare
lo scostamento tra il corrispettivo
pattuito e quello di mercato ,
dall’altra, al contribuente, di
provare la «non elusività» delle
operazioni poste in essere.
Recentemente il Dm maggio
, in attuazione della norma
citata ed in conformità alle linee
guida Ocse, ha definito criteri
generali di determinazione dei
prezzi di trasferimento relativi ad
operazioni controllate
prevedendo , all’art. comma del
citato decreto, che tra i vari
metodi di determinazione dei
prezzi di trasferimento previsti
dal comma ( suddivisi in metodi
tradizionali di raffronto dei
prezzo e metodi reddituali),
debba essere privilegiato il
«metodo più appropriato alle
circostanze dei caso».
— Massimo Romeo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
QdF
QUOTIDIANO
ENTI LOCALI & PA
FINANZA LOCALE
Mutui Mef-Enti locali,
al via la rinegoziazione
Nuovi contratti con ricalcolo del
piano ammortamenti (al ribasso).
La pubblicazione del decreto
ministeriale del agosto scorso
sulla Gazzetta Ufficiale di ieri n.
/ dà il via libera alla
rinegoziazione dei finanziamenti
che Comuni, Province e Città
metropolitane avevano acceso con
la Cassa depositi e prestiti e che
successivamete erano stati traferiti
al ministero dell'Economia. Le
rinegoziazioni avverranno con la
stipula di nuovi contratti da
chiudere a tassi di interesse più
bassi di quelli concordati nei
vecchi mutui. Possibilità loro
concessa dalla manovra di bilancio
di quest'anno. In tal modo
dovrebbero calare gli oneri
finanziari totali degli enti locali
che aderiranno all'operazione,
liberando risorse fresche che gli
amministratori locali potranno
reinvestire subito nei territori.
Nella nota di ieri con la quale la
Cassa depositi e prestiti ha
comunicato le modalità con le
quali gli enti locali potranno
rinegoziare i vecchi finanziamenti
è specificato che il
perfezionamento del contratto
avverrà tramite il proprio portale
dedicato «Enti Locali».
Sul sito del Tesoro, inoltre, sono
già stati pubblicati anche lo
schema del contratto e l'elenco
delle operazioni e degli enti
coinvolti nella rinegoziazione dei
mutui. A breve termine la Cassa
depositi e prestiti comunicherà la
data dalla quale decorreranno i
venti giorni lavorativi per poter
aderire alla proposta di
rinegoziazione.
— Alessandro Vitiello
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
QEL