Il Sole 24 Ore Mercoledì 21 Agosto 2019 19
Norme
Tributi
QUOTIDIANO DEL FISCO
Non è responsabile il legale rappresentante di un’associa-
zione non riconosciuta che abbia correttamente adempiu-
to agli obblighi fiscali a suo carico.
È quanto emerge dalla pronuncia / della Cas-
sazione, che torna sulla dibattuta questione della respon-
sabilità personale del rappresentante legale di questi enti,
di regola ricollegata all’esistenza di un’ingerenza effettiva
nella gestione dell’ente in mancanza della
quale viene solitamente meno il presuppo-
sto ai fini di una eventuale contestazione.
Tale principio, tuttavia, non può essere
utilizzato in ambito tributario, in quanto i
debiti di imposta sorgono ex lege e non su
base negoziale. In caso di accertamento fi-
scale, infatti, generalmente il legale rappre-
sentante di un’associazione non riconosciu-
ta è chiamato a rispondere personalmente,
in quanto soggetto cui spetta la rappresentanza fiscale
dell’ente e sul quale gravano i connessi obblighi tributari.
Ecco, quindi, che l’unico modo per evitare questa respon-
sabilità è dimostrare di aver assolto correttamente gli
adempimenti tributari di legge.
—Martina Manfredonia
—Gabriele Sepio
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LE PAROLE DEL NON PROFIT
Il corretto adempimento
esclude la responsabilità
La sanatoria delle liti pendenti
dà la caccia ad altri 400 milioni
PACE FISCALE
Dall’appuntamento in cassa
del settembre atteso il bis
dei versamenti di maggio
Approntate dall’Agenzia
le indicazioni per i casi
più controversi da gestire
Pagina a cura di
Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA
La pace fiscale sulle liti pendenti
entra nella «fase ». Con la fine del-
le ferie, i contribuenti che hanno
aderito alla definizione agevolata
devono tornare alla cassa per le due
rate ancora in calendario nel .
La prima, a strettissimo giro, entro
il settembre (il termine slitta dal
agosto che è sabato) e la succes-
siva entro il dicembre (anche in
questo caso il termine slitta da sa-
bato novembre). L'Erario si at-
tende non meno di milioni che
sommati a incassati con la pri-
ma o unica rata del maggio por-
terebbero il gettito a oltre mi-
lioni. In questo modo sarebbe più
vicino l'obiettivo dei miliardi da
conseguire al termine del piano dei
versamenti (sono previste rate
trimestrali), che determinerebbero
un extragettito di , miliardi ri-
spetto ai milioni ipotizzati dal
decreto fiscale collegato alla mano-
vra dello scorso anno (si veda Il So-
le Ore del luglio).
Con il rientro dell'attività a pie-
no regime, anche l'agenzia delle
Entrate dovrà accelerare sui con-
trolli della correttezza delle istanze
di accesso alla sanatoria. Come
messo nero su bianco dalla circola-
re sui controlli di inizio agosto (la
/E/), gli uffici dovranno as-
sicurare entro l'anno «l'esame di
una percentuale significativa delle
domande presentate al fine di veri-
ficarne la regolarità e svolgere i
successivi adempimenti». Anche
perché un eventuale rifiuto andrà
comunicato al contribuente entro
il luglio del prossimo anno.
Le istruzioni operative
Proprio in virtù di questa accelera-
zione imposta alle strutture terri-
toriali, gli uffici centrali hanno di-
ramato alcune istruzioni operative
fornendo soluzioni ad alcuni dei
casi più controversi da gestire per
l'ammissione o meno alla chiusura
dei contenziosi con lo sconto. Por-
te aperte alla definizione agevola-
ta per le controversie relative agli
atti di contestazione per indebito
utilizzo del credito d'imposta co-
munque esistente. Nel caso pro-
spettato l'ufficio aveva emesso un
atto applicando sanzioni e interes-
si perché ha ritenuto non consona
la garanzia presentata dal contri-
buente poi sostituita da un'altra
polizza. L'atto impugnato con l'ir-
rogazione delle sanzioni e il recu-
pero degli interessi va considera-
to, secondo le indicazioni
dell'Agenzia, un atto impositivo e
quindi per definire la lite basta la
sola presentazione della domanda
in quanto il rapporto relativo al
tributo, che non è stato “al centro”
di un recupero, va considerato de-
finito. Ed è sanabile anche la lite
pendente qualora l'atto di conte-
stazione contenga la sanzione del
% per aver oltrepassato la soglia
dei mila euro per la compensa-
zione tra debiti e crediti fiscali.
Sì al condono ma con doppia do-
manda di definizione agevolata
qualora il contenzioso riguardi un
atto di accertamento per il recupe-
ro dell'Iva e un atto di contestazio-
ne con la sanzione del % per
l'omesso versamento dell'imposta
accertata e non versata. In base alle
indicazioni fornite agli uffici, la lite
è interamente definibile su en-
trambi gli atti in quanto la conte-
stazione riguarda la maggiore Iva
accertata nell'atto impositivo. Con
l'avvenuta presentazione delle due
distinte domande (il cui termine è
scaduto lo scorso maggio), la
parte della lite relativa alla conte-
stazione può essere definita senza
versare alcun importo.
Strettamente connessa è anche
la richiesta di chiarimento su co-
me si debba procedere se una lite
relativa a un accertamento che
contenga maggiori imposte ma
anche sanzioni collegate e non
collegate al tributo, come ad esem-
pio quella per irregolare tenuta
della contabilità. L'indicazione che
arriva dalle strutture centrali
dell'Agenzia è che in un caso simile
la lite sia definibile esclusivamen-
te con il pagamento dell'imposta.
Questo in quanto in base alla nor-
ma che disciplina la pace fiscale
sui contenziosi (articolo del Dl
/) per individuare il valore
della lite bisogna far riferimento
all'«importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l'atto impu-
gnato». Inoltre sempre la discipli-
na sulla pace fiscale prevede il pa-
gamento del % del valore della
lite «in caso di soccombenza
dell'agenzia delle Entrate» e del
% negli altri casi, in riferimento
proprio alle «controversie relative
esclusivamente alle sanzioni non
collegate al tributo».
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Il monitoraggio per
individuare i segnali di crisi
deve far parte
dell’organizzazione aziendale
anche per le piccole imprese.
Riccardo Borsari—a pag.
Crisi d’impresa
Attività periodica
di controllo
con l’ausilio
di figure esterne
QdF
Una sentenza della Suprema
corte conferma che non è
sufficiente uscire da
Confindustria per disdettare i
contratti sottoscritti.
Falasca e Prioschi—a pag.
Cassazione
Una singola
azienda non può
recedere dal Ccnl
prima che scada
I CASI CONCRETI
Chi acquista un’azienda non può
definire liti del precedente titolare
L'Agenzia dice no alla definizione
delle liti per chi «acquista»
un'azienda e si è visto contestare
imposte e sanzioni non versate
dal precedente proprietario.
Strada sbarrata anche per le con-
troversie relative a sanzioni e in-
teressi per un credito d'imposta
riportato nonostante l'omissione
della dichiarazione dei redditi.
Inoltre se un coobbligato non ha
impugnato l'atto ma ha pagato la
successiva cartella, i restanti co-
obbligati che hanno presentato
ricorso non possono ridurre le
somme dovute in base ai versa-
menti effettuati dal primo contri-
buente. Sono gli altri chiarimenti
contenuti nelle istruzioni agli uf-
fici nella nota diramata dalle
strutture centrali dell'Agenzia il
luglio scorso.
Nel caso di “passaggio d'azien-
da”, le Entrate negano la possibi-
lità della definizione agevolata
qualora venga richiesto all'acqui-
rente (il cosiddetto «cessiona-
rio») di far fronte ai debiti tribu-
tari non saldati dal cedente. Non
si tratta, ad avviso dell'ammini-
strazione finanziaria, di un atto
impositivo. In questo caso, infat-
ti, si configura una responsabilità
di carattere sussidiario per evita-
re che la cessione sia solo un
meccanismo per sottrarsi al pa-
gamento di imposte e sanzioni
dovute e contestate.
Così come, sempre secondo
l'interpretazione dell'Agenzia,
non sono definibili le liti relative
alle iscrizioni a ruolo di sanzioni
e interessi per l'utilizzo di un
credito d'imposta riconosciuto
in contraddittorio ma riferito a
un anno d'imposta per il quale la
dichiarazione risulta omessa. In
questa circostanza, la contro-
versia non è sanabile perché ri-
guarda un atto esclusivamente
Se un coobbligato paga
senza impugnare l’importo
non è scalabile dagli altri
di riscossione.
Più complesso il caso dell'im-
porto definibile in presenza di co-
obbligati. La questione da risol-
vere riguarda il caso in cui il co-
obbligato non ha impugnato l'at-
to presupposto ma ha pagato la
successiva cartella mentre gli al-
tri avevano avviato il contenzio-
so. Per le Entrate questi ultimi
non potranno ridurre gli importi
dovuti per la definizione agevola-
ta con i pagamenti effettuati dal
soggetto che non può avvalersi
della definizione, perché non ha
proprio avviato la controversia.
Diversa, invece, la situazione del
coobbligato che chiude la lite con
la definizione agevolata: a bene-
ficiarne sono anche gli altri sog-
getti per i quali la lite non era
pendente. E, qualora chi aderisse
alla pace fiscale sul contenzioso
poi salta le rate dovute, il Fisco
potrà rivalersi solo sul coobbliga-
to che ha presentato istanza di
adesione al condono.
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1 Sì alla definizione agevolata nel caso in cui la
lite sia un atto di accertamento per il recupero
dell'Iva sia l'atto di irrogazione di sanzioni e
interessi per l'imposta accertata. In questo
caso, la pace fiscale passa da due distinte
domande di adesione (il termine di
presentazione scadeva il 31 maggio)
I CHIARIMENTI
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
2 Sì alla sanatoria della lite in caso di un credito
Iva esistente ma indebitamente utilizzato
perché la garanzia è stata ritenuta inadeguata
dal Fisco. L'atto impugnato con l'irrogazione di
sanzioni e interessi si considera atto impositivo
e la sanzione è collegata al tributo. Per la
definizione agevolata basta la sola
presentazione della domanda di adesione
CREDITO D'IMPOSTA SENZA GARANZIA
3 Non è ammessa la definizione agevolata se la
lite riguarda la comunicazione di sanzioni e
interessi applicati per l'utilizzo di un credito
d'imposta (seppur riconosciuto in
contraddittorio) riferito a un'annualità
precedente per la quale la dichiarazione risulta
omessa. In questo caso la lite riguarda un atto
di mera riscossione e non sanabile
OMESSA DICHIARAZIONE
4 No alla pace fiscale sulle liti qualora venga
richiesto all'acquirente (il cosiddetto
«cessionario») di far fronte ai debiti tributari
non saldati dal cedente. Non si tratta, ad avviso
dell'amministrazione finanziaria, di un atto
impositivo
CESSIONE D’AZIENDA
5 I coobbligati non possono ridurre gli importi
dovuti per la definizione agevolata con i
pagamenti effettuati dal soggetto che non può
avvalersi della definizione, perché non ha
proprio avviato la controversia. Diversa, invece,
la situazione del coobbligato che chiude la lite
con la definizione agevolata: a beneficiarne
sono anche gli altri soggetti per i quali la lite
non era pendente
COOBLIGATO SENZA RICORSO
I NUMERI
463 milioni
Le somme già incassate
Gli importi già versati con la
prima o unica rata della
definizione agevolata delle liti
pendenti sono stati superiori
di oltre sei volte rispetto ai 78
milioni previsti
4 miliardi
Il gettito potenziale
Gli incassi a chiusura della
definizione delle liti pendenti
se dovessero essere
mantenuti i trend della prima
rata (sono previste 20 rate
trimestrali)
500 milioni
Il gettito atteso
Ammonta a 500 milioni il
gettito atteso dai condoni che
era stato ipotizzato dal
decreto fiscale collegato alla
manovra dello scorso anno. Se
viene raggiunto ll'obiettivo dei
4 miliardi da conseguire al
termine del piano dei
versamenti ), si
determinerebb un
extragettito di 3,5 miliardi
20 rate
Il piano dei pagamenti
Tranne che per le liti fino a
mille euro di valore, la
definizione si può
perfezionare in 20 rate
trimestrali. Le prossime
scadenze sono il 2 settembre
e il 2 dicembre
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Le modifiche di ferragosto ai modelli Isa sono inaccet-
tabili. È il messaggio che arriva dalle associazioni Adc
e Anc, in risposta al decreto con il quale il ministro
dell’Economia (Dm agosto , si veda il Sole Ore
di ieri) ha portato correttivi dell’ultimo minuto agli
indici sintetici di affidabilità.
«Le rilevanti modifiche apportate, tramite il suddet-
to decreto, ai dati dei modelli Isa precompilati - dicono
le associazioni - violano infatti espressa-
mente, fra le altre, le disposizioni conte-
nute nell'articolo , comma , della legge
del (cd Statuto del Contribuente)
ai sensi delle quali non possono essere
apportate modifiche ai modelli e ai sof-
tware dichiarativi senza lasciare ai contri-
buenti un termine di almeno sessanta
giorni rispetto al termine previsto per
l’adempimento.
Queste modifiche, poiché sono state rese note sol-
tanto il agosto scorso, non concedono ai contri-
buenti il termine minimo previsto. Siamo dunque di
fronte all’ennesimo strappo perpetrato ai principi di
collaborazione e buona fede che dovrebbero governa-
re, in ogni tempo, i rapporti fra l’amministrazione fi-
nanziaria e i contribuenti».
—Giuseppe Latour
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LA NOTA ADC-ANC
Isa, serve una proroga
Modifiche inaccettabili
QdF
Il Mef accentra i dati del country by country reporting. La
modifica al Dm febbraio sullo scambio automa-
tico di informazioni in questo ambito - pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n° di ieri - consente infatti al Di-
partimento delle finanze di richiedere all’agenzia delle
Entrate «i dati relativi alla rendicontazione paese per
paese». Il Dipartimento avrà quindi la possibilità di
utilizzare i report interni dei gruppi multina-
zionali, di società controllanti o controllate
basate nello Stato, «esclusivamente a fini di
analisi economiche e statistiche a supporto
delle proprie attività istituzionali».
Rispetto alla precedente formulazione
della norma contenuta nel Dm di due anni
fa, che consentiva l’utilizzo dei dati riserva-
tissimi solo «se del caso» e per analisi eco-
nomiche e statistiche, la modifica è solo ap-
parentemente linguistica, aprendo di fatto al Mef il
database dell’Agenzia in tema di transfer pricing e di
altre forme di elusione della base imponibile. Resta in
ogni caso il divieto di divulgazione dei dati in questio-
ne e, come già oggi, il divieto per l’Agenzia di rettifica-
re i prezzi di trasferimento sulla mera base delle infor-
mazioni acquisite nell’ambito dello scambio automa-
tico fiscale obbligatorio a questi fini.
—Alessandro Galimberti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
COUNTRY BY COUNTRY REPORTING
Il Mef accentra i dati
da scambio automatico
QdF