Il Sole 24 Ore - 21.08.2019

(singke) #1

Il Sole 24 Ore Mercoledì 21 Agosto 2019 19


Norme

Tributi

QUOTIDIANO DEL FISCO


Non è responsabile il legale rappresentante di un’associa-


zione non riconosciuta che abbia correttamente adempiu-


to agli obblighi fiscali a suo carico.
È quanto emerge dalla pronuncia / della Cas-

sazione, che torna sulla dibattuta questione della respon-


sabilità personale del rappresentante legale di questi enti,
di regola ricollegata all’esistenza di un’ingerenza effettiva

nella gestione dell’ente in mancanza della


quale viene solitamente meno il presuppo-
sto ai fini di una eventuale contestazione.

Tale principio, tuttavia, non può essere


utilizzato in ambito tributario, in quanto i
debiti di imposta sorgono ex lege e non su

base negoziale. In caso di accertamento fi-


scale, infatti, generalmente il legale rappre-
sentante di un’associazione non riconosciu-

ta è chiamato a rispondere personalmente,
in quanto soggetto cui spetta la rappresentanza fiscale

dell’ente e sul quale gravano i connessi obblighi tributari.


Ecco, quindi, che l’unico modo per evitare questa respon-
sabilità è dimostrare di aver assolto correttamente gli

adempimenti tributari di legge.


—Martina Manfredonia


—Gabriele Sepio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo integrale degli articoli su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

LE PAROLE DEL NON PROFIT


Il corretto adempimento


esclude la responsabilità


La sanatoria delle liti pendenti


dà la caccia ad altri 400 milioni


PACE FISCALE


Dall’appuntamento in cassa


del  settembre atteso il bis


dei versamenti di maggio


Approntate dall’Agenzia


le indicazioni per i casi


più controversi da gestire


Pagina a cura di


Marco Mobili


Giovanni Parente


ROMA


La pace fiscale sulle liti pendenti


entra nella «fase ». Con la fine del-


le ferie, i contribuenti che hanno


aderito alla definizione agevolata


devono tornare alla cassa per le due


rate ancora in calendario nel .


La prima, a strettissimo giro, entro


il  settembre (il termine slitta dal


 agosto che è sabato) e la succes-


siva entro il  dicembre (anche in


questo caso il termine slitta da sa-


bato  novembre). L'Erario si at-


tende non meno di  milioni che


sommati a  incassati con la pri-


ma o unica rata del  maggio por-


terebbero il gettito a oltre  mi-


lioni. In questo modo sarebbe più


vicino l'obiettivo dei  miliardi da


conseguire al termine del piano dei


versamenti (sono previste  rate


trimestrali), che determinerebbero


un extragettito di , miliardi ri-


spetto ai  milioni ipotizzati dal


decreto fiscale collegato alla mano-


vra dello scorso anno (si veda Il So-


le  Ore del  luglio).


Con il rientro dell'attività a pie-


no regime, anche l'agenzia delle


Entrate dovrà accelerare sui con-


trolli della correttezza delle istanze


di accesso alla sanatoria. Come


messo nero su bianco dalla circola-


re sui controlli di inizio agosto (la
/E/), gli uffici dovranno as-

sicurare entro l'anno «l'esame di


una percentuale significativa delle
domande presentate al fine di veri-

ficarne la regolarità e svolgere i


successivi adempimenti». Anche
perché un eventuale rifiuto andrà

comunicato al contribuente entro


il  luglio del prossimo anno.


Le istruzioni operative


Proprio in virtù di questa accelera-
zione imposta alle strutture terri-

toriali, gli uffici centrali hanno di-


ramato alcune istruzioni operative
fornendo soluzioni ad alcuni dei

casi più controversi da gestire per


l'ammissione o meno alla chiusura
dei contenziosi con lo sconto. Por-

te aperte alla definizione agevola-


ta per le controversie relative agli
atti di contestazione per indebito

utilizzo del credito d'imposta co-


munque esistente. Nel caso pro-
spettato l'ufficio aveva emesso un

atto applicando sanzioni e interes-


si perché ha ritenuto non consona
la garanzia presentata dal contri-

buente poi sostituita da un'altra


polizza. L'atto impugnato con l'ir-
rogazione delle sanzioni e il recu-

pero degli interessi va considera-
to, secondo le indicazioni

dell'Agenzia, un atto impositivo e


quindi per definire la lite basta la
sola presentazione della domanda

in quanto il rapporto relativo al


tributo, che non è stato “al centro”
di un recupero, va considerato de-

finito. Ed è sanabile anche la lite


pendente qualora l'atto di conte-
stazione contenga la sanzione del

% per aver oltrepassato la soglia


dei mila euro per la compensa-
zione tra debiti e crediti fiscali.

Sì al condono ma con doppia do-


manda di definizione agevolata
qualora il contenzioso riguardi un

atto di accertamento per il recupe-


ro dell'Iva e un atto di contestazio-
ne con la sanzione del % per

l'omesso versamento dell'imposta


accertata e non versata. In base alle
indicazioni fornite agli uffici, la lite

è interamente definibile su en-


trambi gli atti in quanto la conte-
stazione riguarda la maggiore Iva

accertata nell'atto impositivo. Con


l'avvenuta presentazione delle due
distinte domande (il cui termine è

scaduto lo scorso  maggio), la


parte della lite relativa alla conte-
stazione può essere definita senza

versare alcun importo.
Strettamente connessa è anche

la richiesta di chiarimento su co-


me si debba procedere se una lite
relativa a un accertamento che

contenga maggiori imposte ma


anche sanzioni collegate e non
collegate al tributo, come ad esem-

pio quella per irregolare tenuta


della contabilità. L'indicazione che
arriva dalle strutture centrali

dell'Agenzia è che in un caso simile


la lite sia definibile esclusivamen-
te con il pagamento dell'imposta.

Questo in quanto in base alla nor-


ma che disciplina la pace fiscale
sui contenziosi (articolo  del Dl

/) per individuare il valore


della lite bisogna far riferimento
all'«importo del tributo al netto

degli interessi e delle eventuali


sanzioni irrogate con l'atto impu-
gnato». Inoltre sempre la discipli-

na sulla pace fiscale prevede il pa-


gamento del % del valore della
lite «in caso di soccombenza

dell'agenzia delle Entrate» e del


% negli altri casi, in riferimento
proprio alle «controversie relative

esclusivamente alle sanzioni non


collegate al tributo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il monitoraggio per


individuare i segnali di crisi


deve far parte
dell’organizzazione aziendale

anche per le piccole imprese.


Riccardo Borsari—a pag. 


Crisi d’impresa


Attività periodica


di controllo


con l’ausilio


di figure esterne


QdF


Una sentenza della Suprema


corte conferma che non è
sufficiente uscire da

Confindustria per disdettare i


contratti sottoscritti.
Falasca e Prioschi—a pag. 

Cassazione


Una singola


azienda non può


recedere dal Ccnl


prima che scada


I CASI CONCRETI


Chi acquista un’azienda non può


definire liti del precedente titolare


L'Agenzia dice no alla definizione
delle liti per chi «acquista»

un'azienda e si è visto contestare


imposte e sanzioni non versate
dal precedente proprietario.

Strada sbarrata anche per le con-


troversie relative a sanzioni e in-
teressi per un credito d'imposta

riportato nonostante l'omissione


della dichiarazione dei redditi.
Inoltre se un coobbligato non ha

impugnato l'atto ma ha pagato la
successiva cartella, i restanti co-

obbligati che hanno presentato


ricorso non possono ridurre le
somme dovute in base ai versa-

menti effettuati dal primo contri-


buente. Sono gli altri chiarimenti
contenuti nelle istruzioni agli uf-

fici nella nota diramata dalle


strutture centrali dell'Agenzia il
 luglio scorso.

Nel caso di “passaggio d'azien-
da”, le Entrate negano la possibi-

lità della definizione agevolata


qualora venga richiesto all'acqui-
rente (il cosiddetto «cessiona-

rio») di far fronte ai debiti tribu-


tari non saldati dal cedente. Non
si tratta, ad avviso dell'ammini-

strazione finanziaria, di un atto
impositivo. In questo caso, infat-

ti, si configura una responsabilità


di carattere sussidiario per evita-
re che la cessione sia solo un

meccanismo per sottrarsi al pa-


gamento di imposte e sanzioni
dovute e contestate.

Così come, sempre secondo


l'interpretazione dell'Agenzia,
non sono definibili le liti relative

alle iscrizioni a ruolo di sanzioni


e interessi per l'utilizzo di un
credito d'imposta riconosciuto

in contraddittorio ma riferito a


un anno d'imposta per il quale la
dichiarazione risulta omessa. In

questa circostanza, la contro-


versia non è sanabile perché ri-
guarda un atto esclusivamente

Se un coobbligato paga


senza impugnare l’importo


non è scalabile dagli altri


di riscossione.
Più complesso il caso dell'im-

porto definibile in presenza di co-


obbligati. La questione da risol-
vere riguarda il caso in cui il co-

obbligato non ha impugnato l'at-


to presupposto ma ha pagato la
successiva cartella mentre gli al-

tri avevano avviato il contenzio-


so. Per le Entrate questi ultimi
non potranno ridurre gli importi

dovuti per la definizione agevola-


ta con i pagamenti effettuati dal
soggetto che non può avvalersi

della definizione, perché non ha


proprio avviato la controversia.
Diversa, invece, la situazione del

coobbligato che chiude la lite con
la definizione agevolata: a bene-

ficiarne sono anche gli altri sog-


getti per i quali la lite non era
pendente. E, qualora chi aderisse

alla pace fiscale sul contenzioso


poi salta le rate dovute, il Fisco
potrà rivalersi solo sul coobbliga-

to che ha presentato istanza di


adesione al condono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Sì alla definizione agevolata nel caso in cui la
lite sia un atto di accertamento per il recupero

dell'Iva sia l'atto di irrogazione di sanzioni e


interessi per l'imposta accertata. In questo


caso, la pace fiscale passa da due distinte
domande di adesione (il termine di

presentazione scadeva il 31 maggio)


I CHIARIMENTI


ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE


2 Sì alla sanatoria della lite in caso di un credito
Iva esistente ma indebitamente utilizzato
perché la garanzia è stata ritenuta inadeguata

dal Fisco. L'atto impugnato con l'irrogazione di


sanzioni e interessi si considera atto impositivo


e la sanzione è collegata al tributo. Per la
definizione agevolata basta la sola

presentazione della domanda di adesione


CREDITO D'IMPOSTA SENZA GARANZIA


3 Non è ammessa la definizione agevolata se la
lite riguarda la comunicazione di sanzioni e

interessi applicati per l'utilizzo di un credito
d'imposta (seppur riconosciuto in

contraddittorio) riferito a un'annualità


precedente per la quale la dichiarazione risulta


omessa. In questo caso la lite riguarda un atto
di mera riscossione e non sanabile

OMESSA DICHIARAZIONE


4 No alla pace fiscale sulle liti qualora venga
richiesto all'acquirente (il cosiddetto

«cessionario») di far fronte ai debiti tributari


non saldati dal cedente. Non si tratta, ad avviso
dell'amministrazione finanziaria, di un atto

impositivo


CESSIONE D’AZIENDA


5 I coobbligati non possono ridurre gli importi


dovuti per la definizione agevolata con i


pagamenti effettuati dal soggetto che non può
avvalersi della definizione, perché non ha

proprio avviato la controversia. Diversa, invece,


la situazione del coobbligato che chiude la lite


con la definizione agevolata: a beneficiarne


sono anche gli altri soggetti per i quali la lite
non era pendente

COOBLIGATO SENZA RICORSO


I NUMERI


463 milioni


Le somme già incassate


Gli importi già versati con la
prima o unica rata della

definizione agevolata delle liti


pendenti sono stati superiori
di oltre sei volte rispetto ai 78

milioni previsti


4 miliardi


Il gettito potenziale
Gli incassi a chiusura della

definizione delle liti pendenti


se dovessero essere
mantenuti i trend della prima

rata (sono previste 20 rate


trimestrali)


500 milioni
Il gettito atteso

Ammonta a 500 milioni il


gettito atteso dai condoni che
era stato ipotizzato dal

decreto fiscale collegato alla


manovra dello scorso anno. Se
viene raggiunto ll'obiettivo dei

4 miliardi da conseguire al


termine del piano dei
versamenti ), si

determinerebb un


extragettito di 3,5 miliardi


20 rate
Il piano dei pagamenti

Tranne che per le liti fino a


mille euro di valore, la
definizione si può

perfezionare in 20 rate
trimestrali. Le prossime

scadenze sono il 2 settembre


e il 2 dicembre


«CONDONO 24» PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA PACE FISCALE


È sempre disponibile online
«Condono», il sistema di

aggiornamento continuo che


guida professionisti e imprese
attraverso la stagione delle

sanatorie fiscali. Un prodotto


innovativo che, sotto il
coordinamento scientifico di

Antonio Iorio, viene curato da un


team di autori tra i più prestigiosi
del Sole  Ore. Scelta che

garantirà un presidio costante


della qualità dei contenuti.
«Condono» raccoglie gli

articoli e gli approfondimenti


delle pagine di Norme & Tributi
sulla “pace fiscale”, fungendo

anche da punto di raccordo dei


contenuti informativi
multimediali del Gruppo  Ore

dedicati al tema, come


videoforum e podcast.
http://www.condono24.com

Per info e abbonamenti


Le modifiche di ferragosto ai modelli Isa sono inaccet-
tabili. È il messaggio che arriva dalle associazioni Adc

e Anc, in risposta al decreto con il quale il ministro


dell’Economia (Dm  agosto , si veda il Sole  Ore
di ieri) ha portato correttivi dell’ultimo minuto agli

indici sintetici di affidabilità.


«Le rilevanti modifiche apportate, tramite il suddet-
to decreto, ai dati dei modelli Isa precompilati - dicono

le associazioni - violano infatti espressa-


mente, fra le altre, le disposizioni conte-
nute nell'articolo , comma , della legge

 del  (cd Statuto del Contribuente)


ai sensi delle quali non possono essere
apportate modifiche ai modelli e ai sof-

tware dichiarativi senza lasciare ai contri-


buenti un termine di almeno sessanta
giorni rispetto al termine previsto per

l’adempimento.


Queste modifiche, poiché sono state rese note sol-
tanto il  agosto scorso, non concedono ai contri-

buenti il termine minimo previsto. Siamo dunque di


fronte all’ennesimo strappo perpetrato ai principi di
collaborazione e buona fede che dovrebbero governa-

re, in ogni tempo, i rapporti fra l’amministrazione fi-


nanziaria e i contribuenti».
—Giuseppe Latour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOTA ADC-ANC


Isa, serve una proroga


Modifiche inaccettabili


QdF


Il Mef accentra i dati del country by country reporting. La
modifica al Dm  febbraio  sullo scambio automa-

tico di informazioni in questo ambito - pubblicata sulla


Gazzetta Ufficiale n° di ieri - consente infatti al Di-
partimento delle finanze di richiedere all’agenzia delle

Entrate «i dati relativi alla rendicontazione paese per
paese». Il Dipartimento avrà quindi la possibilità di

utilizzare i report interni dei gruppi multina-


zionali, di società controllanti o controllate
basate nello Stato, «esclusivamente a fini di

analisi economiche e statistiche a supporto


delle proprie attività istituzionali».
Rispetto alla precedente formulazione

della norma contenuta nel Dm di due anni


fa, che consentiva l’utilizzo dei dati riserva-
tissimi solo «se del caso» e per analisi eco-

nomiche e statistiche, la modifica è solo ap-


parentemente linguistica, aprendo di fatto al Mef il
database dell’Agenzia in tema di transfer pricing e di

altre forme di elusione della base imponibile. Resta in


ogni caso il divieto di divulgazione dei dati in questio-
ne e, come già oggi, il divieto per l’Agenzia di rettifica-

re i prezzi di trasferimento sulla mera base delle infor-


mazioni acquisite nell’ambito dello scambio automa-
tico fiscale obbligatorio a questi fini.

—Alessandro Galimberti


© RIPRODUZIONE RISERVATA

COUNTRY BY COUNTRY REPORTING


Il Mef accentra i dati


da scambio automatico


QdF

Free download pdf