Il Sole 24 Ore Lunedì 26 Agosto 2019 13
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Esterometro, il rebus dell’invio
per gli acquisti fuori campo Iva
ADEMPIMENTI
L’Agenzia estende l’obbligo
per tutte le operazioni
e senza limiti di importo
Il paradosso: gli stessi dati
non devono essere inseriti
nella dichiarazione annuale
Giampaolo Giuliani
Tra gli argomenti trattati dalle En-
trate nella circolare /E del giu-
gno scorso che maggiormente han-
no destato delle perplessità tra gli
interpreti vi è, senza dubbio, una af-
fermazione in tema di trasmissione
dei dati transfrontalieri comune-
mente denominato “esterometro”.
In verità, non si tratta di una pre-
sa di posizione del tutto inedita, vi-
sto che era già stata assunta nell’in-
terpello del marzo , ma si
è sempre auspicato che l’ammini-
strazione tornasse sui propri passi
come è avvenuto, ad esempio, per le
autofatture emesse a fronte di ac-
quisti di beni e servizi effettuati
presso operatori extra comunitari e
territorialmente rilevanti in Italia.
Secondo quanto scritto nella cir-
colare /E, infatti, quando queste
sono emesse elettronicamente con-
sentono di evitare la compilazione
dell’esterometro.
Si tratta di una posizione diame-
tralmente opposta a quanto soste-
nuto in precedenza dato che, fino
all’emanazione della circolare /E,
l’autofattura elettronica non per-
metteva di superare l’obbligo del-
l’esterometro.
Ad ogni modo, venendo al tema
degli acquisti presso operatori non
residenti, fuori campo Iva per ca-
renza del presupposto territoriale
da trasmettere tramite esterome-
tro, si sottolinea immediatamente
l’onerosità a carico dei soggetti pas-
sivi di rilevare operazioni che dal
punto di vista Iva non possiedono
alcuna importanza.
Si pensi, solo per fare alcuni
esempi, all’acquisto di carburante o
alle spese per alberghi, bar o risto-
ranti in un Paese Ue o extra-Ue che
in base a principi di territorialità so-
no assoggettati a imposta nel Paese
dove viene resa la prestazione o ef-
fettuata la cessione.
Peraltro non vi è previsto alcun
limite d’importo, sicché secondo
quanto affermato dall’agenzia
delle Entrate un soggetto passivo
che si reca in trasferta all’estero
dovrebbe trasmettere anche i dati
per avere consumato un semplice
caffè in un bar.
Non solo. Questo obbligo gene-
ralizzato che impone l’inserimento
di tutte le operazioni anche quelle
fuori campo Iva può costituire fonte
di distorsione nella raccolta dei da-
ti, soprattutto per quanto riguarda
la fatturazione attiva.
Si ipotizzi, al riguardo, il paga-
mento di interessi da parte di un
operatore di un austriaco e di uno
svizzero in favore di un operatore
italiano. Quest’ultimo in base al
dettato dell’articolo , comma -
bis, lettera a) del Dpr del
non deve emettere fattura nei con-
fronti dell’operatore austriaco,
mentre in base della successiva let-
tera b), deve emetterla nei confronti
dell’operatore svizzero.
Questa asimmetria in termini di
fatturazione, che riverbera anche
nella dichiarazione annuale, secon-
do l’Agenzia deve essere superata
quando si parla di esterometro.
In pratica, secondo l’ammini-
strazione finanziaria è irrilevante
quanto verrà rappresentato nella
dichiarazione annuale, dove in ge-
nerale confluiscono solo le opera-
zioni rilevanti ai fini Iva e quelle
fuori campo dell’imposta per ca-
renza del presupposto territoriale,
ma per le quali vi è l’obbligo di
emettere fattura, poiché i dati da
trasmettere tramite esterometro
non sono complementari a quelli
inviati tramite fattura elettronica,
come sembrerebbe evincersi dalla
lettura del comma e -bis dell’ar-
ticolo del Dlgs del agosto .
In sostanza, secondo la posizio-
ne assunta dall’agenzia delle Entra-
te, alle operazioni significative ai fi-
ni Iva (che se realizzate nei confron-
ti di soggetti stabiliti sono rilevate
tramite fatturazione elettronica e se
realizzate nei confronti di soggetti
non stabiliti tramite esterometro)
devono essere aggiunte tutte le
operazioni fuori campo Iva, ancor-
ché ai fini dell’imposta siano del
tutto insignificanti. Sotto questo
profilo ci si dovrebbe dunque inter-
rogare se, allo sforzo richiesto agli
operatori nel raccogliere e inviare
questi ultimi dati, corrisponda una
loro effettiva utilità per l’ammini-
strazione finanziaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
1
In base al comma 3-bis,
articolo 1, Dlgs 127/2015, i
soggetti obbligati alla
predisposizione e all’invio
dell’esterometro, coincidono
con quelli individuati al
precedente comma 3: è
obbligatoria la trasmissione
dei dati di tutte le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi
effettuate dai soggetti passivi
stabiliti nei confronti sia di
soggetti passivi di imposta
che nei confronti di
consumatori finali, quando
non siano stabiliti o residenti
in Italia.
IN SINTESI
L’OBBLIGO
2
Con il Dl 119/2018, è stata
eliminata dal comma 3
dell’articolo 1 del Dlgs
127/2015, la parola
«identificati» a fianco
dell’espressione «soggetti
passivi stabiliti»: l’obbligo di
emissione della fattura
elettronica e
dell’esterometro viene
circoscritto rispettivamente
ai soggetti passivi stabiliti.
Quindi sono esclusi i soggetti
passivi non residenti anche
se identificati o in possesso
di un proprio rappresentante
fiscale in Italia.
LA RAPPRESENTANZA
3
La logica che determina
l’esclusione dalla
trasmissione dei dati
transfrontalieri è legata alla
presenza delle fatture
elettroniche ovvero delle
bollette doganali. Tuttavia
non si tratta di una
preclusione di tipo assoluto.
Secondo l’articolo 9, comma
2, del regolamento del 30
aprile 2018, i soggetti passivi
stabiliti possono trasmettere
tramite esterometro anche le
operazioni per le quali siano
state emesse fatture
elettroniche o bollette
doganali.
LA FATTURAZIONE
Raffaele Rizzardi
Pensavamo di esserci liberati dalla
comunicazione all’amministrazio-
ne finanziaria dell’esborso per il
metaforico caffè bevuto a Lugano,
anche se il primo filtro a valore di
cinquecento euro per operazione
era stato poi di fatto soppiantato
dall’aumento a diecimila euro, rife-
rito però all’anno intero, così che
l’obbligo era tornato anche per im-
porti bagatellari.
Con l’avvio della fatturazione
elettronica la rilevazione delle ope-
razioni con le controparti fuori dal
nostro Paese viene assorbita dal-
l’esterometro. Già l’adempimento
è pesante, in quanto la sua fre-
quenza è mensile anche per i sog-
getti minori, esclusi ovviamente i
forfetari. L’esonero riguarda solo le
operazioni per le quali è stata
emessa una bolletta doganale o se
sono memorizzate nello SdI con
una fattura elettronica.
La cosa singolare di questo adem-
pimento riguarda i chiarimenti delle
Entrate, che sono stati dati inizial-
mente con una Faq nel portale «Fat-
ture e corrispettivi», in cui si dice di
utilizzare la precedente procedura
dello spesometro. Le prime istruzio-
ni formalizzate sono contenute nella
circolare sulla fatturazione elettro-
nica dello scorso mese di giugno,
non tanto per spiegare come si deve
compilare l’esterometro, ma soltan-
to – al punto . – per i riflessi san-
zionatori a carico di chi non adempie
correttamente.
Forse è colpa dell’affrettato legi-
slatore, che ha definito generica-
mente l’oggetto dell’obbligo in ter-
mini di «operazioni di cessioni di be-
ni e di prestazione di servizi effettua-
te o ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato»,
ma ben si può sollecitare un chiari-
mento normativo, possibilmente
preceduto da uno interpretativo.
La circolare /E considera, infat-
ti, la norma in senso estensivo, con
l’obbligo anche per le operazioni non
rilevanti ai fini dell’imposta sul valo-
re aggiunto, includendo così anche
quelle prive del requisito di territo-
rialità, come la prestazione di un al-
bergo all’estero, piuttosto che la con-
sumazione in un bar, questa volta
non solo in un Paese black list, ma
ovunque fuori dall’Italia.
Forse si potrebbe, al più presto,
valorizzare proprio l’aspetto sanzio-
natorio: la norma parla della penalità
di «euro per ciascuna fattura». Se
le parole hanno un senso, la fattura
esiste unicamente nel contesto di
applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto.
Solo in presenza di una fattura è
possibile compilare l’esterometro, la
cui procedura rientra in quella dei
«Dati delle fatture» nell’area riserva-
ta nel sito dell’Agenzia, e che quindi
non dovrebbe andare oltre quanto si
faceva per il precedente adempi-
mento.
Il buon senso direbbe pertanto
che l’obbligo non può riguardare le
operazioni al dettaglio, documenta-
te da scontrino fiscale, per le quali è
di regola impossibile acquisire i dati
anagrafici del venditore o prestatore
del servizio.
Un primo passo potrebbe per-
tanto essere quello di rendere fa-
coltativa l’immissione dei dati ri-
spetto alla storica soglia dei
euro per operazione.
Parlando, infine, della pletora di
informazioni scarsamente utili e del
rapporto tra i costi per i contribuenti
e i benefici per la collettività, biso-
gnerebbe che il legislatore obbligas-
se i destinatari delle informazioni a
farne conoscere l’utilità in termini
concreti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TRASFERTE ALL’ESTERO
Comunicazione mensile anche per i micro importi
Sarà difficile acquisire
i dati del venditore
o prestatore del servizio
SANZIONI
Diversamente dalle altre forme di definizione previste dal
Dl /, non si conoscono (per ora) i risultati, in termini
di adesioni, della sanatoria delle irregolarità formali (artico-
lo dello stesso Dl /). Il dato risulterebbe interes-
sante anche per comprendere il livello di persuasività delle
definizioni anche in assenza di un impulso (atto di accerta-
mento, cartella, Pvc) del Fisco.
La sanatoria delle irregolarità formali è stata comunque
influenzata negativamente da un documento di prassi
(circolare /E/) che è risultato non in linea con quelli
che dovrebbero essere i principi per individuare una viola-
zione come formale. Così che risulta ancora ambiguo il
distinguo – mai risolto – tra violazione sostanziale, forma-
le e meramente formale.
Se si può considerare sostanziale quella violazione che
incide sulla determinazione della base imponibile e/o sul
pagamento del tributo, le maggiori perplessità si hanno
sul distinguo tra violazioni formali e meramente formali.
Quest’ultime sono disciplinate dal comma -bis dell’arti-
colo del Dlgs /, il quale dispone che «non sono
inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudi-
zio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono
sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta
e sul versamento del tributo».
Risultano, dunque, due le condizioni in negativo affin-
ché la violazione possa essere considerata me-
ramente formale e, quindi, non sanzionabile.
Viene, infatti, richiesto che la violazione:
non arrechi pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo;
non incida sulla determinazione della base im-
ponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Tali condizioni negative, per determinare la
natura meramente formale della violazione, de-
vono sussistere congiuntamente, con la conse-
guenza che, ove ne manchi una sola di esse, non
si è in presenza di una violazione meramente
formale, ma, al limite, di una violazione formale
se la stessa non incide sulla determinazione dell’imponibi-
le e/o dell’imposta.
Il fatto è che per l’individuazione di una violazione come
meramente formale non è mai stato valorizzato sufficien-
temente il fatto che con lo stesso provvedimento (Dlgs
/) che ha introdotto – in attuazione all’articolo ,
comma , dello Statuto – la previsione dell’articolo , com-
ma -bis, del Dlgs /, è stato abrogato il comma
dell’articolo del Dlgs /. Quest’ultima norma
consentiva, attraverso il ravvedimento operoso, di regola-
rizzare entro tre mesi le violazioni formali, senza applica-
zione di alcuna sanzione. Nella relazione al provvedimen-
to risulta evidenziato che «in considerazione dell’amplia-
mento operato sulla portata del suddetto principio gene-
rale» (quello del principio della non sanzionabilità delle
violazioni di natura meramente formale) «si è provveduto
... a coordinare con esso le vigenti disposizioni in materia
di ravvedimento operoso, abrogando espressamente il
comma dell’articolo del decreto del ». Vi è,
quindi, uno stretto legame tra la disposizione abrogata
(quella del ravvedimento operoso per le violazioni formali)
e la previsione della non sanzionabilità delle violazioni
meramente formali. Soltanto che questo legame non è ap-
parso ben chiaro (e non è stato valorizzato sufficientemen-
te, come prima riportato).
Tuttavia, la soluzione plausibile è che si debbano considera-
re violazioni meramente formali tutte quelle violazioni – di
base - formali che vengono regolarizzate spontaneamente dal
contribuente, prima dell’inizio di un controllo dell’Agenzia. In
questo senso va letto il riferimento all’«ampliamento» conte-
nuto nella relazione illustrativa, essendo stato abrogato il rife-
rimento temporale dei tre mesi.
In questo modo la violazione non viene a incidere effetti-
vamente (teoricamente non avrebbe senso) sull’attività di
controllo, come prevede espressamente la norma.
Sicché, per queste violazioni - regolarizzate (gratuita-
mente) ex post - non c’è nessuna sanzione da pagare né, in
futuro, bisogno di aderire a qualsivoglia sanatoria.
—Dario Deotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
QUANDO SONO O NO PUNIBILI
Violazioni formali,
la correzione spontanea
fa da spartiacque
Esterometro
PAROLA CHIAVE
Dal 1° gennaio 2019, a seguito
dell’obbligo di fattura elettronica,
l’obbligo di presentazione dello
spesometro viene sostituito
dall’esterometro che riguarda le
operazioni transfrontaliere non
tracciate. Il primo invio è stato
fissato al 30 aprile 2019, come
previsto dalla proroga.
4
Per l’omessa o errata
trasmissione dei dati delle
operazioni transfrontaliere è
applicata la sanzione
amministrativa di 2 euro per
ciascuna fattura, comunque
entro il limite massimo di
euro 1.000 per ciascun
trimestre. Se la trasmissione
è effettuata entro i quindici
giorni successivi alla
scadenza stabilita, la
sanzione è ridotta alla metà,
entro il limite massimo di 50
euro, ovvero se, nel
medesimo termine, è
effettuata la trasmissione
corretta dei dati.
LE SANZIONI
Se si
regolarizza
prima del
controllo
l’errore
diventa
meramente
formale e non
sanzionabile
Davide Boffi
—a pagina
Orari di lavoro
La Corte Ue esige
la registrazione
dell’impegno
giorno per giorno
Da martedì a sabato nuovo
appuntamento su Norme &
Tributi con la serie
«Professionisti e imprese».
Sul Sole Ore e online sul
Quotidiano digitale del Fisco
Da domani
Responsabilità
delle società:
la 231 spiegata
in cinque tappe