Il Sole 24 Ore - 26.08.2019

(Ron) #1

14 Lunedì 26 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi Fisco e sentenze


La cancellazione del riservato dominio


fa scattare la plusvalenza sul terreno


CESSIONI


Tassabile l’intero prezzo


del fondo edificabile


ceduto con riserva


Rileva la firma dell’atto


notarile e non il momento


di pagamento del saldo


Alessandro Borgoglio


Il Fisco può legittimamente presu-
mere l’avvenuto pagamento del-
l’intero prezzo pattuito per la ces-
sione di un terreno edificabile con
riserva di proprietà, qualora sia sta-
to formato l’atto notarile di consen-
so alla cancellazione di riservato
dominio, con conseguente insor-
genza della plusvalenza tassabile


nell’anno in cui tale atto è stato sti-
pulato. È quanto si desume dalla Ctr
Puglia // (presidente
Ventura, relatore Stragapede).

Le posizioni in campo
In base all’articolo  del Codice
civile, nella vendita a rate con riser-
va della proprietà il compratore ac-
quista la titolarità tramite il paga-
mento dell’ultima rata di prezzo,
ma assume i rischi dal momento
della consegna.
La Cassazione, già con la senten-
za /, aveva stabilito che
nella promessa di vendita la conse-
gna del bene immobile e l’anticipa-
to pagamento del prezzo, prima del
perfezionamento del contratto de-
finitivo, non sono indice della na-
tura definitiva della compravendi-
ta, dal momento che - quale che ne
sia la giustificazione causale - è
sempre il contratto definitivo a

produrre l’effetto traslativo reale, e
non certo il contratto preliminare
di compravendita.
Recentemente, però, i giudici di
legittimità, proprio in riferimento
a una cessione con patto di riserva-
to dominio, hanno stabilito - invero
con parecchie perplessità da parte
della dottrina - che nell’ambito del
reddito di impresa l’esercizio della
competenza cui imputarne il com-
ponente positivo e negativo del
reddito viene ravvisato in quello nel
corso del quale avviene la stipula-
zione dell’atto di vendita con patto
di riservato dominio, ancorché il
pagamento dell’ultima rata, che de-
termina l’effetto traslativo della
proprietà, avvenga in un esercizio
successivo (sentenza /).
Secondo l’agenzia delle Entrate,
invece, nella vendita con riserva di
proprietà è escluso che il cosiddetto
“effetto traslativo” si possa verifi-

care prima del pagamento dell’ulti-
ma rata, ancorché il compratore ac-
quisti immediatamente il godi-
mento del bene assumendosi i ri-
schi relativi a un eventuale
perimento o deterioramento del-
l’oggetto. Non ha rilevanza alcuna,
pertanto, il momento di stipula del-
l’atto di compravendita (risoluzio-
ne /E del  gennaio ).

Il caso in esame
Nel caso oggetto della sentenza del-
la Ctr Puglia, invece, un contri-
buente aveva ceduto un terreno
edificabile con riserva della pro-
prietà nel , incassando conte-
stualmente un acconto di mila
euro sui mila euro dovuti per la
cessione del bene.
Nel  veniva registrato un at-
to notarile di consenso alla cancel-
lazione di riservato dominio e, per-
tanto, l’agenzia delle Entrate notifi-

cava al contribuente un avviso di
accertamento recante la plusvalen-
za realizzata pari a mila euro.
Vane sono state le eccezioni del
contribuente il quale sottolineava
che non avrebbe ancora ricevuto,
invero, il saldo di mila euro.
Inoltre, secondo lui, dall’eventuale
plusvalenza si sarebbe dovuto sot-
trarre comunque l’acconto di
mila euro già incassato nel .
Invece il collegio di merito ha sta-
bilito, sulla base della giurispru-
denza ricordata, che con l’atto di
cancellazione della riserva di pro-
prietà doveva ritenersi eseguito
l’integrale pagamento dovuto, pe-
raltro previsto entro  mesi se-
condo gli accordi contrattuali. In
questo modo è insorta così la plu-
svalenza tassabile, per la quale
nessuna valenza poteva assumere
l’anticipo di mila euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rottamazione copre gli interessi da sospensione


CARICHI PENDENTI


Inclusi nella sanatoria


tutti gli importi maturati,


non solo quelli di mora


Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito


L’istituto della definizione dei cari-
chi pendenti (rottamazione dei
ruoli), più volte riproposto negli ul-
timi anni, prevede l’estinzione del
debito erariale mediante il paga-
mento delle somme iscritte a ruolo
a titolo di imposte e interessi per ri-
tardata iscrizione a ruolo, con con-
seguente cancellazione delle san-
zioni e degli ulteriori interessi,


compresi non solo gli interessi di
mora ma anche gli interessi sulle
somme oggetto di sospensione (in-
teressi da sospensione) ex articolo
 del Dpr /. Sono le con-
clusioni cui è pervenuta la Commis-
sione tributaria provinciale di Mila-
no con la sentenza //
(presidente Pilello, relatore Chia-
metti) in relazione a una articolata
vicenda giudiziale.
Semplificando le circostanze fat-
tuali, una società riceveva una pri-
ma cartella di pagamento in rela-
zione alla quale presentava ricorso
e otteneva la sospensione giudizia-
le. Il giudizio di primo grado si con-
cludeva con sentenza di rigetto del
ricorso, pertanto veniva notificata
una seconda cartella di pagamento
per il recupero degli interessi matu-

rati nel periodo di sospensione. An-
che questa cartella veniva impu-
gnata, ma veniva confermata dalla
competente Ctp. Pertanto, nelle
more dell’appello, la società prov-
vedeva a versare le relative somme.
Nel frattempo, la società accede-
va alla definizione agevolata della
prima cartella di pagamento ex arti-
colo  del Dl /. Valorizzan-
do questa circostanza, l’appello del-
la società relativo alla seconda car-
tella di pagamento si concludeva
con sentenza della Ctr che dichiara-
va cessata la materia del contende-
re. Sulla base di quest’ultima pro-
nuncia, la società presentava istan-
za di rimborso per ottenere la resti-
tuzione delle somme versate in
adempimento della seconda cartel-
la, pagate a partire dalla data di pre-

sentazione dell’istanza di definizio-
ne agevolata della prima cartella.
Sulla richiesta di rimborso si for-
ma il silenzio-rifiuto e viene radica-
to un nuovo giudizio che si conclu-
de con la sentenza della Ctp Milano
//. Secondo il contri-
buente, la rottamazione della prima
cartella rendeva non dovute le som-
me contenute nella seconda, avente
a oggetto interessi accessori all’im-
posta definita. L’ufficio si oppone,
sostenendo che l’istituto della rot-
tamazione determina la definizione
della singola cartella di pagamento,
non dell’intero rapporto obbligato-
rio da cui scaturisce il credito del-
l’amministrazione. In altri termini,
secondo l’ufficio la definizione di
una cartella non può produrre ef-
fetti su altre cartelle, anche se con-

nesse alla prima. Inoltre, la rotta-
mazione comporterebbe la cancel-
lazione dei soli interessi di mora,
non anche degli interessi da so-
spensione che hanno natura diffe-
rente (non risarcitoria).
La Ctp aderisce alla tesi della so-
cietà, ritenendo che la normativa
sulla rottamazione dei ruoli preve-
de la cancellazione del debito relati-
vo a sanzioni e a interessi diversi da
quelli di ritardata iscrizione a ruolo
(pertanto sia interessi di mora che
interessi da sospensione). Nel caso
in esame, dato che la definizione
della prima cartella ha comportato
l’estinzione del debito relativo agli
interessi richiesti con la seconda
cartella, i giudici accolgono la ri-
chiesta di rimborso della società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tremonti-ambiente,


il giudice riconosce


l’istanza di rimborso


AGEVOLAZIONI


Per gli anni passati
la richiesta di restituzione
equivale all’integrativa

Giorgio Gavelli

Continua il contenzioso sull’agevo-
lazione di cui all’articolo , commi
da  a , della Finanziaria ,
meglio nota come Tremonti-am-
biente. La Commissione tributaria
regionale del Piemonte, con la deci-
sione // depositata il 
maggio scorso (presidente Giusta,
relatore Steinleitner), ha conferma-
to il rimborso Ires a una società – già
vittoriosa in primo grado – che ave-
va presentato apposita istanza per
vedersi riconosciuta una maggior
perdita rispetto a quella originaria-
mente dichiarata e per ottenere la
restituzione delle imposte versate
nei successivi periodi.
In base alla norma istitutiva del-
l’agevolazione, abrogata dal Dl
/, la quota di reddito delle
piccole e medie imprese destinata a
investimenti ambientali non con-
correva a formare il reddito imponi-
bile. Per investimento ambientale si
intende il costo di acquisto delle im-
mobilizzazioni materiali di cui al-
l’articolo , primo comma, lette-
ra B), numero II del Codice civile,
necessarie per prevenire, ridurre e
riparare danni causati all’ambiente,
escludendo in ogni caso gli investi-
menti realizzati in attuazione di ob-
blighi di legge. L’avvento del foto-
voltaico ha reso l’agevolazione assai
più interessante di quanto non fos-
se al momento della sua istituzione,
ma ha fatto sorgere mille dubbi sul-
la metodologia di calcolo e, soprat-
tutto, sulla cumulabilità con i bene-
fici del Conto energia (risoluzione
/E/) e sulla possibilità di re-
cupero retroattivo della agevolazio-

ne originariamente non fruita (Ctr
Toscana //, Ctp Milano
// e Ctp Treviso
//). La responsabilità di
questi “ripensamenti” non va
ascritta alle imprese perché è stato
il legislatore a chiarire tardivamen-
te, solo con l’articolo  del Dm  lu-
glio , che la Tremonti ambiente
era cumulabile (anche se con il limi-
te del % del costo dell’investi-
mento) con il sistema incentivante
delle tariffe, almeno sino al secondo
Conto energia.
Nel caso in esame, una società
cuneese aveva riapprovato nel 
il bilancio , inserendo in nota
integrativa l’intervenuto investi-
mento, e presentato istanza di rim-
borso per l’Ires asseritamente non
dovuta nel periodo -. A
fronte del silenzio dell’ufficio, era
stato presentato ricorso, a cui
l’Agenzia si era opposta per una se-
rie di motivi, tra i quali la presunta
necessità di presentare dichiarazio-
ne integrativa e l’inapplicabilità del-
l’agevolazione nell’ipotesi in cui
l’attività svolta consistesse nella
mera produzione di energia. La tesi
delle Entrate è stata bocciata sia in
primo grado che in appello.
Circa il primo punto, la decisione
dei giudici piemontesi è in linea con
le pronunce della Cassazione (sen-
tenze / e la più recente
/), secondo cui istanza di
rimborso e dichiarazione integrati-
va «costituiscono due opzioni con-
correnti, e non alternative, che l’or-
dinamento tributario offre all’inte-
ressato, a seconda che egli si attivi
nel campo applicativo dell’accerta-
mento fiscale (la dichiarazione inte-
grativa) o nel diverso ambito della
riscossione dei tributi (l’istanza di
rimborso)». Circa la seconda conte-
stazione, non vi è alcun espresso di-
vieto nelle norme, anche in relazio-
ne alla disciplina comunitaria in
materia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO


DEL FISCO

NOTIFICA
Stop all’avviso inviato
direttamente al trust

È illegittimo l’avviso di liquidazione
notificato direttamente al trust in
quanto si tratta di un soggetto privo
di soggettività giuridica. È questo il
principio che è stato affermato dalla
Ctr Lombardia nella sentenza
// (presidente Alparone,
relatore Bonomi).
Nel caso esaminato, nel corso
dell’anno  veniva istituito un
trust con conferimento di beni
immobili al fine di «gestire e
conservare i beni che faranno parte
del fondo del trust, affinchè i redditi
da esso generati se sufficienti ed
eventualmente i beni stessi siano
impiegati per il soddisfacimento
della famiglia dei beneficiari».
Attraverso specifici avvisi di
liquidazione notificati direttamente
al trust, l’ufficio provvedeva ad
accertare una maggiore imposta ai
fini del registro, ipotecaria,
catastale e di donazione.
Contro questi atti, i trustee
presentavano ricorso, eccependo la
carenza di legittimazione attiva del
trust e la conseguente illegittimità
dell’accertamento. I giudici di
primo grado respingevano il
ricorso, confermando la legittimità
della pretesa erariale.
In sede d’appello, tra le altre, veniva
riproposta l’eccezione preliminare
relativa alla carenza di
legittimazione attiva del trust,
considerato che l’accertamento era
stato notificato nei confronti di
quest’ultimo, in persona del legale
rappresentante pro-tempore.
Nell’accogliere l’appello, la Ctr
Lombardia ha riconosciuto la
fondatezza di questa eccezione.
— Marco Nessi e Roberto Torelli
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

QdF


Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

Per la Ctp Milano //
(presidente Bolognesi, relatore
Chiametti), in presenza di una
fattura di acquisto riportante
una descrizione generica del ser-
vizio effettuato, non può essere
operata la deduzione del costo ai
fini delle imposte sui redditi, né
può essere esercitata la detrazio-
ne dell’Iva afferente.
Nel caso in esame l’oggetto
del servizio era stato indicato in
fattura con le locuzioni «lavora-
zioni di terzi», senza dettaglio
dei servizi prestati. Inoltre, a se-
guito di accesso dei funzionari e
anche dopo il rilascio di proces-
so verbale di constatazione, il
contribuente destinatario di tali
servizi non aveva prodotto alcu-
na documentazione esplicativa
delle operazioni effettuate. Solo
in sede di accertamento con
adesione, erano state presentate
le lettere di incarico relative ai
servizi di procacciamento d’af-
fari oggetto delle fatture, le rice-
vute dei bonifici bancari e le fat-
ture di acquisto ricevute a loro
volta dai fornitori.
Per la Ctp Milano, tuttavia, la
condotta del contribuente non
legittima la deduzione dei costi e
la detraibilità dell’Iva, sia per la
genericità dell’oggetto indicato
in fattura, sia per l’assenza di ele-
menti probatori di segno contra-
rio offerti dalla parte. La condot-
ta del contribuente viene censu-
rata in quanto, in violazione del-
l’obbligo previsto dall’articolo ,
comma  lettera g), Dpr /,
l’emittente della fattura aveva
omesso di indicare in modo spe-

cifico la «natura, qualità e quan-
tità dei beni e dei servizi formanti
oggetto dell’operazione». L'og-
getto dell'operazione è un ele-
mento essenziale della fattura,
sicché l’emittente ha l’obbligo di
indicare con esattezza i beni o i
servizi ceduti (e il destinatario è
tenuto a essere vigile).
Secondo la Ctp, in linea con la
Cassazione (/ e
/), la descrizione ge-
nerica dell’operazione «non
soddisfa le finalità conoscitive
che la norma intende tutelare».
Una fattura priva di tale requisi-
to essenziale non costituisce ele-
mento probatorio a favore delle
parti e, in particolare, del cessio-
nario che intende contabilizzare
i costi e detrarre l’Iva afferente.
E in presenza di una fattura ge-
nerica – sia in formato cartaceo
sia elettronica – l’assolvimento
dell’onere probatorio incom-
bente sul cessionario circa il ser-
vizio ricevuto sarà particolar-
mente difficile.
È certamente consentito che il
contribuente possa dimostrare
l’effettività del servizio ricevuto,
a dispetto della genericità della
fattura di acquisto, ma gli ele-
menti richiesi in tali ipotesi de-
vono essere tali da fornire la pro-
va univoca del nesso tra l’opera-
zione e il documento “generico”.
La Ctp, senza escludere in
astratto la possibilità che tale
prova venga fornita, l’ha tuttavia
esclusa nel caso concreto, in
quanto i documenti (in particola-
re le lettere d’incarico prodotte)
sono stati ritenuti non idonei: ol-
tre a non presentare data certa,
erano stati presentati in ritardo,
con conseguente operatività del-
la preclusione di cui all’articolo
, comma , Dpr /; inol-
tre i fornitori emittenti le fatture
non risultavano aver presentato
alcuna dichiarazione dei redditi
nel periodo d’imposta accertato
e in quelli precedenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fattura generica


esclude la detrazione


IVA


Non basta fornire le lettere
di incarico senza data certa
e in sede di accertamento
Free download pdf