Il Sole 24 Ore - 26.08.2019

(Ron) #1

Il Sole 24 Ore Lunedì 26 Agosto 2019 7


INNOVAZIONE

E OPPORTUNITÀ

PER GLI STUDI.


.professioni .casa —LUNEDÌ .salute —MARTEDÌ .lavoro —MERCOLEDÌ nòva.tech —GIOVEDÌ .moda —VENERDÌ .marketing —SABATO .lifestyle —DOMENICA


professioni


I costi di manutenzione, ristrutturazione
e ammodernamento dello studio
professionale alla prova dei nuovi Isa.
Nicola Forte—a pag. 

Pagelle fiscali


Attenzione ai costi


per i lavori nello studio:


una deduzione errata


può far scattare


le anomalie con gli Isa


@ Per segnalazioni scrivere a:
[email protected]

Marina Castellaneta

R


iflettori di nuovo acces-
si sulle tariffe profes-
sionali inderogabili e
sulla loro compatibilità
con le regole Ue sulla
prestazione dei servizi,
sul diritto di stabilimento e sulla li-
bera concorrenza. La Corte di giu-
stizia dell’Unione europea, con la
sentenza del  luglio , C-/,
è tornata sull’eliminazione delle ta-
riffe fisse, fortemente voluta dalla
Commissione europea, e sul margi-
ne di discrezionalità lasciato alle
autorità nazionali per ragioni legate
a esigenze di interesse generale.

Punto di equilibrio
La pronuncia, che ha riguardato le
tariffe fissate per legge di architetti
e ingegneri in Germania, apre la
strada, infatti, a nuovi dibattiti sul
sistema obbligatorio delle tariffe,
anche a causa della scelta della
Corte di giustizia, che ha sacrifica-
to una maggiore chiarezza al rag-
giungimento di un punto di equili-
brio tra la posizione di eliminazio-
ne delle tariffe inderogabili, perse-
guito dalla Commissione europea
e l’orientamento di alcuni Stati
che, in linea con gli Ordini profes-
sionali nazionali, sono per il man-
tenimento di onorari minimi e
massimi inderogabili.
Da un lato, infatti, la Corte Ue ha
precisato che le tariffe professionali
fissate per legge, in via generale, so-
no un ostacolo al diritto di stabili-
mento, alla libera prestazione dei
servizi e alla libera concorrenza;
dall’altro lato, però, Lussemburgo
ha lasciato un margine di discrezio-
nalità, non particolarmente stretto,
alle autorità nazionali.
Se, quindi, in via generale, gli
Stati membri sono tenuti a elimina-
re, in base alle norme del Trattato
sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea (dall’articolo  sul diritto di

stabilimento all’articolo  sulla li-
bera prestazione dei servizi, pas-
sando per l’articolo  sulla libera
concorrenza) e alle direttive setto-
riali e generali come la / re-
lativa ai servizi nel mercato interno,
recepita in Italia con il Dlgs /,
ogni condizione che subordina l’ac-
cesso a un’attività di servizi o il suo
esercizio a requisiti discriminatori,
tra i quali vi sono le tariffe minime
e/o massime (articolo ), è anche
vero che le autorità nazionali pos-
sono invocare, ad alcune condizio-
ni, motivi di interesse generale per
mantenerle in vigore.

La giurisprudenza
Ed è stata proprio la Corte di giusti-
zia Ue, nel corso degli anni, tassello
dopo tassello, a comporre il mosai-
co Ue sulle tariffe fisse. In particola-
re, l’Italia è stata al centro delle pro-
nunce della Corte sia per le azioni di
inadempimento avviate dalla Com-
missione Ue sia per i rinvii pregiu-
diziali dei giudici nazionali. In ordi-
ne di importanza, prima tra tutte, va
ricordata la sentenza del  dicembre
, nelle cause Cipolla e Macrino


  • Capodarte (C-/ e C-/)
    che ha ispirato l’articolo  della di-
    rettiva /. Lussemburgo ha
    chiarito che il sistema italiano, che
    vedeva – prima dell’abrogazione
    con il Dl / - la partecipazio-
    ne del Consiglio nazionale forense
    e l’approvazione del ministro della
    Giustizia nella determinazione del-
    le tariffe minime e massime per le
    prestazioni professionali degli av-
    vocati, non violava le regole Ue. Già
    in quell’occasione, la Corte aveva
    optato per una valutazione caso per
    caso, perché non si può escludere
    che una tariffa determinata secon-
    do onorari minimi fissi, in alcuni
    contesti, come il mercato italiano,
    con «un numero estremamente ele-
    vato di avvocati iscritti ed in attivi-
    tà», serva a evitare che la concor-
    renza si traduca nell’offerta di pre-


stazioni al ribasso e il rischio «di un
peggioramento della qualità dei
servizi forniti».
Pertanto, in via generale, la pre-
determinazione di tariffe minime e
massime, sottratta al libero merca-
to, è incompatibile con il diritto Ue
(incluso quello primario), ma ragio-
ni imperative di interesse pubblico,
come la tutela dei consumatori, la
trasparenza dei prezzi e la qualità
dei servizi offerti, possono giustifi-
care una deroga. Con l’onere della
prova, però, come precisato nella
sentenza del luglio , posto a ca-
rico dello Stato, tenuto a mantenere
il controllo del sistema, che non può
essere affidato, come chiarito nella
sentenza Arduino del  febbraio
 (C-/), a privati o a Ordini
professionali forensi che possono
presentare una proposta la cui ado-
zione spetta però allo Stato.
Un orientamento confermato
con la sentenza del  marzo 
(causa C-/), con la quale la
Corte aveva dato torto alla Commis-
sione in un procedimento di infra-
zione nei confronti dell’Italia consi-
derata inadempiente per le tariffe
massime degli avvocati. In quell’oc-
casione, la Corte aveva evidenziato
che Bruxelles non aveva fornito ele-
menti e prove idonei a dimostrare
che il sistema delle tariffe massime
ostacolasse la libera circolazione
dei professionisti e che fossero
«privati della possibilità di penetra-
re nel mercato dello Stato membro
ospitante in condizioni di concor-
renza normali ed efficaci».
Dal quadro tracciato, si ricava
che il margine di intervento degli
Stati è rimasto in piedi, con l’obbli-
go però di garantire che la limitazio-
ne alla libertà di fissazione delle ta-
riffe sia giustificata dalla necessità
di tutelare i consumatori e la buona
amministrazione della giustizia, al-
la luce del principio di proporziona-
lità rispetto all’obiettivo perseguito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto tiro le regole restrittive


La crociata della Commissione, i contrappesi dei giudici


L


a questione delle tariffe pro-
fessionali minime e/o massi-
me inderogabili va avanti da
molti anni. Con il rapporto
Monti del  febbraio  sulla con-
correnza nei servizi professionali
(Com() la Commissione aveva
posto l’accento sulla necessità di una
modernizzazione delle professioni li-
berali, che passava attraverso l’elimi-
nazione di ostacoli tra i quali le tariffe
fisse. In particolare, sono stati indivi-
duati e monitorati, nel corso degli an-
ni, cinque categorie principali di re-
golamentazione, potenzialmente re-
strittive, come la fissazione dei prez-
zi, la raccomandazione dei prezzi, la
pubblicità, i requisiti di accesso e i di-
ritti esclusivi e la struttura aziendale

e le pratiche multidisciplinari.
Da quel momento la Commissione
ha avviato una “crociata” per spinge-
re gli Stati che tradizionalmente han-
no un meccanismo di regolamenta-
zione delle tariffe, tra i quali Italia e
Germania, a modificare il sistema. Un
argine negli interventi della Commis-
sione europea è arrivato dalla Corte di
giustizia Ue, che è stata centrale per
chiarire non solo il diritto primario,
ossia le norme del Trattato che garan-
tiscono la realizzazione del mercato
interno e la libera concorrenza, ma
anche il diritto derivato. E questo con
specifico riferimento alla direttiva
/ sui servizi nel mercato in-
terno, mentre altre direttive settoriali
come la //Ce sull’esercizio per-

manente della professione di avvoca-
to in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stata acquisita la quali-
fica, recepita in Italia con il Dlgs
/, sono state al centro di inter-
venti sull’eliminazione di restrizioni
all’accesso alle attività professionali.
I principi cardine individuati dalla
Corte - ossia che la regolamentazione
delle tariffe può essere decisa solo
dallo Stato e non da privati, con la
conseguenza che gli Ordini profes-
sionali possono coadiuvare ma non
sostituirsi allo Stato, che la regola è
l’eliminazione delle tariffe, che dero-
ghe possono essere ammesse per
motivi di interesse generale come la
tutela dei consumatori e la qualità dei
servizi e che spetta allo Stato dimo-

strare la necessità di una misura e la
sua proporzionalità rispetto all'obiet-
tivo perseguito - sono oggi alla base
della realizzazione del mercato inter-
no nel settore delle professioni. Que-
sto ha fatto sì che anche nella più re-
cente direttiva / relativa a un
test della proporzionalità prima del-
l’adozione di una nuova regolamen-
tazione delle professioni, da recepire
entro il  luglio , gli Stati mem-
bri possono «valutare la possibilità di
stabilire requisiti tariffari minimi e/o
massimi che i prestatori di servizi do-
vranno rispettare, in particolare per
i servizi ove ciò sia necessario ai fini di
un’applicazione efficace del principio
del rimborso delle spese, purché tali
restrizioni siano proporzionate e sia-

no previste, se necessario, deroghe
alle tariffe minime e/o massime».
Se, quindi, la negoziazione libera
tra professionisti e clienti è conside-
rata centrale dalla Commissione, che
ritiene le tariffe fisse nocive alla libera
concorrenza e alla libera prestazione
dei servizi, la Corte ha salvaguardato
un’autonomia degli Stati preveden-
do, da ultimo, che non si può richie-
dere loro di dimostrare che nessun
altro provvedimento permetta di rag-
giungere lo stesso obiettivo delle ta-
riffe inderogabili alle stesse condizio-
ni. Con l’onere della prova, circa la co-
erenza e la sistematicità delle regole
interne pro-tariffe, sugli Stati.
—Mar.Ca.
RIPRODUZIONE RISERVATA

AFP

TRA DIVIETI E APERTURE

Le massime di alcune sentenze della Corte di giustizia Ue in materia di
tariffe professionali

Libero mercato. Il principio cardine è il divieto dei compensi fissi


ma possono esserci eccezioni per motivi di interesse generale


Tariffe professionali,


la Corte Ue salva


le deroghe nazionali


1 Gli Stati membri sono tenuti a eliminare ostacoli all’accesso o
all’esercizio di un’attività di servizi tra i quali possono
rientrare le tariffe minime e/o massime alle quali il prestatore
di servizi dovrebbe attenersi. In alcuni casi le tariffe possono
essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale,
ma spetta allo Stato provare che le misure sono necessarie e
attuate in modo proporzionale rispetto all’obiettivo
perseguito (sentenza 4 luglio 2019, causa C-377/17)

DEROGA IN NOME DELL’INTERESSE GENERALE

La determinazione di tariffe minime inderogabili nel settore
delle professioni forensi, per la prestazione di servizi
giudiziali e stragiudiziali, non è in contrasto con le regole Ue
sulla concorrenza se le tariffe sono fissate da una decisione
adottata dallo Stato sulla base di un progetto presentato dal
Consiglio nazionale forense e se servono a salvaguardare
ragioni imperative di interesse pubblico. Il divieto assoluto di
derogare alle tariffe minime, però, è una restrizione alla libera
prestazione dei servizi garantita dal Trattato Ue (sentenza 5
dicembre 2006, cause C-94/04 e C-202/04)

DECIDE LO STATO

Il sistema delle tariffe può costituire una restrizione a una
libertà fondamentale perché può ostacolarne o scoraggiarne
l’esercizio, ma spetta alla Commissione europea dimostrare
che le disposizioni interne hanno lo scopo di impedire
l’accesso al mercato da parte di avvocati di altri Stati membri
(sentenza del 29 marzo 2011, causa C-565/08)

L’ONERE DELLA PROVA ALLA COMMISSIONE UE

2


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Domande via Pec per i professionisti interessati ad acce-
dere al Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati
pagamenti. Con una circolare (n. del  agosto) il
ministero dello Sviluppo economico ha ridisegnato le pro-
cedure di accesso ai finanziamenti agevolati chepossono
contare su uno stanziamento residuo di  milioni a fronte
dei  iniziali. La misura è rivolta a imprese e professioni-
sti che risultino parti offese nei procedimenti penali
a carico di imprese debitrici: tra i reati “compensa-
bili” quelli di truffa, estorsione, bancarotta frau-
dolenta, false comunicazioni sociali.
Il finanziamento concesso dal Mise è a tasso
zero, di importo non superiore ai crediti non incas-
sati ma non superiore a mila euro, e di durata tra
i tre e dieci anni. Per ottenere il prestito, una volta presen-
tata la domanda, occorrerà che gli uffici giudiziari compe-
tenti confermino tutti gli elementi del procedimento pe-
nale in corso o di quello passato in giudicato: nelle more
della conferma i professionisti potranno ricevere un fi-
nanziamento del % dell’importo chiesto.
Le domande di accesso alle agevolazioni e la successiva
documentazione sono inviate tramite Pec all’indirizzo
[email protected].
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANCATI PAGAMENTI

Per il Fondo anti-frodi


via libera alle domande


Lussemburgo. La sede della Corte di Giustizia dell’Unione europea

È attesa a giorni la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»
del decreto che estende ai professionisti la possibilità di
accedere ai contributi della misura «Resto al Sud». Il
provvedimento che contiene l’ampliamento della platea
dei beneficiari anche a chi ha tra i  e i  anni fornisce
le prime indicazioni per il popolo delle partite Iva. E co-
me anticipato dal SoleOre (si veda il Lunedì del  apri-
le scorso) punta alla diversificazione delle attività. Ma
andiamo con ordine.
«Resto al Sud», inizialmente nata per le sole impre-
se, concede attraverso Invitalia, gestore della misura,
un cocktail di contributi nella formula del fondo perdu-
to (% degli investimenti) e finanziamento agevolato
(%): degli iniziali , miliardi oggi ce n’è circa uno a
fronte delle . domande in compilazione, .
presentate e . approvate, secondo i dati Invitalia
aggiornati al ° agosto. È rivolto esclusivamente agli
under  del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) sen-
za un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che
non abbiano la titolarità di un’attività di impresa in
esercizio alla data del  giugno . La legge di
Bilancio  prima, e questo provvedimento
poi, hanno ampliato la possibilità di accedere
ai contributi ai lavoratori autonomi, comprese
le società tra professionisti.
Si tratta sia di quelli iscritti agli Albi che delle
professioni non ordinistiche ma con la clausola
della diversificazione delle attività. Il requisito per lo
svolgimento di attività libero-professionali, spiega il
decreto, è di «non essere titolari di partita Iva per
l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta nei
dodici mesi precedenti la presentazione della domanda
di agevolazione». Come già anticipato quindi, è confer-
mata la linea di diversificare le attività professionali,
escludendo l’accesso ai benefici alla titolarità «nei do-
dici mesi precedenti la presentazione della domanda
di una partita Iva associata a un codice Ateco identico,
fino alla terza cifra delle attività economiche, a quello
corrispondente all’attività oggetto di domanda di am-
missione alle agevolazioni».
Ma il puzzle delle norme per l’accesso ai contributi
non è ancora ultimato: all’appello manca una circolare
attuativa che rimetta in fila tutte le procedure per benefi-
ciari dei fondi. Un ultimo tassello atteso per la metà di
settembre, quando il quadro dei finanziamenti per i pro-
fessionisti dovrebbe essere completato.
«Si tratta di un provvedimento capace di portare un
beneficio importante all’occupazione ed al lavoro dei
giovani del Sud, con costi quasi irrisori rispetto a quelli
che lo Stato deve sostenere per la re-industrializzazio-
ne delle aree dismesse», spiega Roberto Orlandi, presi-
dente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnini laureati, partner di Invitalia nella divulga-
zione della misura» E aggiunge: «Il fatto che i profes-
sionisti, rispetto ai normali imprenditori, abbiano beni
strumentali minori, comporta inoltre che il numero di
interventi che si possono finanziare, in pari condizioni,
è maggiore».
—Flavia Landolfi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANORAMA

FIRMATO IL DECRETO

È pronto «Resto al Sud»


per le partite Iva


Aiuti a chi diversifica

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