Il Sole 24 Ore - 19.08.2019

(Jacob Rumans) #1

Il Sole 24 Ore Lunedì 19 Agosto 2019 15


Fisco Norme & Tributi


L’IMPATTO DEL «BADWILL»

Le perdite attese


limano l’imposta


con un fondo ad hoc


Nella cessione d’azienda la base im-
ponibile dell’imposta di registro è
ridotta non solo delle passività ri-
sultanti dalle scritture contabili ob-
bligatorie o da atti aventi data certa,
ma anche dell’«avviamento negati-
vo». L’avviamento negativo o bad-
will non costituisce una vera e pro-
pria passività aziendale, ma rappre-
senta le perdite future attese che
andranno a ridurre il patrimonio
netto, per cui se ne deve tenere con-
to nella determinazione del prezzo
di cessione.

Quantificare le perdite attese
Il badwill può emergere in modo
esplicito se il valore dell’azienda è
determinato con il metodo di va-
lutazione misto con stima auto-
noma dell’avviamento (il quale,
essendo negativo, viene sottratto
dal valore del patrimonio), oppure
in modo implicito, se si utilizzano
altri metodi di valutazione. In tal
caso è la differenza negativa tra il
valore del capitale economico del-
l’azienda, determinato secondo
tali metodi, e il valore del patri-
monio netto contabile.
La recente giurisprudenza della
Cassazione (sentenza /) e
di merito (Ctr Lombardia
// e //) ha
confermato che «nella determina-
zione del valore venale dell’azienda
trasferita ai fini dell’imposta di re-
gistro, l’avviamento – in quanto
qualità aziendale intrinseca richia-
mata dall’articolo , comma , del
Tur – rileva non solo se positivo ma
anche se negativo; ed abbia, in
quanto tale, determinato la pattui-
zione tra le parti di un prezzo di ces-

sione inferiore al valore patrimo-
niale netto dei cespiti aziendali,
perché scontato in ragione della
fondata previsione di perdite future
(...)». La conclusione discende dal
fatto che la base imponibile dell’im-
posta di registro coincide con il va-
lore dell’azienda in condizioni di li-
bero mercato e l’avviamento, es-
sendo una “qualità intrinseca” del-
l’azienda trasferita, risulta idoneo a
influire su tale valore, tanto se posi-
tivo quanto se negativo.

Il fondo resta legato al «rosso»
A livello contabile la risoluzione
/E/ ha chiarito che l’avvia-
mento negativo che emerge in sede
di acquisizione d’azienda deve es-
sere allocato in un «fondo rischi ed
oneri futuri» del passivo, nel bilan-
cio dell’acquirente. Tenuto conto
che tale fondo non rientra nella di-
sciplina dell’articolo  del Tuir, il
suo trattamento fiscale “segue” –
per il principio di derivazione di cui
all’articolo  del Tuir – l’utilizzo
contabile del fondo stesso.
Pertanto, la società acquirente,
negli esercizi immediatamente
successivi all’acquisizione, utiliz-
zerà il fondo per fronteggiare le
perdite che effettivamente si veri-
ficheranno, oppure provvederà a
estinguerlo qualora le originarie
previsioni di perdita non siano
più fondate.
In definitiva, secondo l’ammini-
strazione, il fondo dovrà concorrere
sistematicamente, fino al suo esau-
rimento o alla sua eliminazione, al-
la formazione del reddito a com-
pensazione dei componenti negati-
vi di qualsiasi natura, conseguiti
dopo l’acquisto e dovrà rimanere
effettivamente correlato alle perdi-
te previste senza poter divenire
strumento di pianificazione fiscale
o, comunque, di utilizzo arbitrario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avviamento negativo può
essere calcolato in più modi
e riduce il patrimonio netto

Cessione d’azienda, i debiti inerenti


riducono l’imponibile del registro


Pagina a cura di
Giorgio Gavelli
Fabio Giommoni
Renato Sebastianelli


Negli accertamenti di valore sulle
cessioni d’azienda Fisco e contri-
buenti finiscono spesso per litigare
sui debiti. L’azienda, stante la sua na-
tura di «complesso di beni organizza-
ti» (articolo  del Codice civile)
non comprende soltanto beni e rap-
porti giuridici attivi, ma anche le pas-
sività ad essa riconducibili (debiti,
Tfr, eccetera). L’articolo  del Co-
dice civile stabilisce, infatti, uno spe-
cifico nesso tra le passività e l’azien-
da. Prevedendo che – a prescindere
dalle pattuizioni contrattuali sull’at-
tribuzione dei debiti – l’acquirente
dell’azienda è responsabile in solido
per i debiti contratti prima della ces-
sione, purché risultanti dalle scritture
contabili obbligatorie.
Appare dunque corretto che il va-
lore dell’azienda ai fini dell’applica-
zione dell’imposta di registro sia de-
terminato tenendo conto – a riduzio-
ne di esso – delle passività aziendali
trasferite al cessionario. Questo prin-
cipio è sancito dal Dpr / (Tur),
anche se nell’ambito di una disposi-
zione (articolo , comma ) che ha
fatto sorgere non pochi dubbi inter-
pretativi, perché prevede che il valore
dell’azienda sia «controllato dall’uffi-
cio con riferimento al valore com-
plessivo dei beni che compongono
l’azienda, compreso l’avviamento


(...), al netto delle passività risultanti
dalle scritture contabili obbligatorie
o da atti aventi data certa a norma del
codice civile, tranne quelle che l’alie-
nante si sia espressamente impegna-
to ad estinguere (...)».
Questa ambigua formulazione ha
condotto a una tesi, peraltro ripresa
da taluna giurisprudenza della Cas-
sazione (sentenze / e
/), in base alla quale solo
l’ufficio potrebbe scomputare, in sede
di accertamento, le passività azienda-
li. È una soluzione irrazionale, e la
stessa amministrazione (nota del 
dicembre  della Dre Lombardia),
oltre che la giurisprudenza di merito
(Ctp Modena //), ha precisa-
to che in caso di cessione d’azienda la
base imponibile è determinata al net-
to delle passività aziendali trasferite.
Ciò è implicitamente confermato
dall’articolo , comma , del Tur,
norma che – quando ci sono beni
aziendali a cui si applicano aliquote
diverse del registro – richiede di im-
putare a ciascuno di essi le passività
aziendali in proporzione del loro ri-
spettivo valore.
Diverso è il caso delle passività,
non afferenti all’azienda, che il ces-
sionario si accolla quale pagamento
parziale o totale del corrispettivo di

acquisto. Restando estranee al com-
pendio aziendale ceduto, tali passivi-
tà incidono solo sul pagamento del
prezzo e non possono essere dedotte
dalla base imponibile (da ultimo, Cas-
sazione /).
Alcuni uffici hanno adottato la
prassi di disconoscere la deducibili-
tà dall’imponibile dell’imposta di
registro di quelle passività che il Fi-
sco qualifica come “non inerenti” al-
l’azienda. Come è stato evidenziato
dal Notariato (studio -/T),
non è, infatti, sufficiente che la po-
sta passiva sia presente nelle scrit-
ture contabili dell’azienda ceduta:
per essere deducibile, essa deve ri-
sultare pertinente alle esigenze e fi-
nalità aziendali.
La giurisprudenza ha evidenziato
la necessità di valutare in concreto la
consistenza dell’azienda oggetto del-
la cessione, rispetto alla quale costi-
tuiscono indici rilevanti per la corret-
ta tassazione dell’atto elementi quali:
 l’appostazione contabile;
 i documenti aventi data certa;
 i titoli negoziali dedotti;
 le clausole inserite.
È sicuramente errato considerare
i debiti come «non inerenti a prescin-
dere» (Cassazione /), men-
tre non è pacifico se l’onere probato-
rio gravi sul contribuente (Cassazio-
ne /) o sul Fisco (Cassazione
/).
Nella formulazione degli atti di
cessione d’azienda è importante evi-
denziare la riconducibilità delle pas-
sività trasferite all’azienda ed evitare
formule che richiamino l’«accollo»,
perché in tal caso si rischia non solo
che l’ufficio ritenga tali passività non
scomputabili dal valore lordo del-
l’azienda, ma addirittura che le consi-
deri ad incremento della base impo-
nibile ex articolo , comma , del Tur
in base al quale «i debiti o gli altri one-
ri accollati e le obbligazioni estinte
per effetto dell’atto concorrono a for-
mare la base imponibile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPOSTE INDIRETTE


Bocciata la tesi del Fisco


che ignora il «rosso»


trasferito all’acquirente


La pertinenza delle passività


va provata con data certa,


evitando clausole di accollo


IL PRECEDENTE

IL SOLE 24 ORE
29 LUGLIO 2019 ,
PAG. 17
Una disamina dei metodi di
calcolo dell’avviamento che è
possibile applicare (secondo i
giudici e le Entrate) in caso di
cessione dell’azienda. Con un
focus sull’affitto dell’azienda.

Il Sole 24 Ore Lunedì 29 Luglio 2019 LA CONCESSIONE A TERZI Fisco Norme & Tributi 17
Il valore dell’impresanon si determinasul canone d’affitto
Un caso particolare è rappresen-tato dalla cessione di una aziendache, al momento della cessione, èconcessa in affitto a terzi. Ricor-rendo tale ipotesi, come confer-mato dalla Cassazione con la sen-tenza /, la metodologiadi valutazione dell’avviamento ri-mane la medesima, ovvero quellabasata sui ricavi e sulla redditività
all’affittuario).viamento, possa essere determi-riamente rappresenta la redditivitàtesi in base alla quale il valore del-l’azienda affittata, compreso l’av-dell’azienda (in tal caso in caponato sulla base del canone di affittopercepito dal concedente. Il cano-ne d’affitto, infatti, non necessa-dell’azienda gestita dall’affittua-Non è, invece, stata applicata la
rio, anche se costituisce un possi-bile indicatore di questa (Cassazio-ne „…/„). una negoziazione delle parti che èintervenuta al momento dell’avviodel contratto, quando la redditivitàdell’azienda poteva anche esserediversa da quella attuale. Dunque ilcanone può non essere sempre Ciò in quanto il canone deriva da
in comune commercio» dell’azien-dentemente affittata è pertantoda che costituisce la base imponibi-le dell’imposta di registro.realizzato in capo all’affittuario,rappresentativo del «valore venalenecessario calcolare il valore cor-rente dell’azienda stessa in funzio-ne della redditività e del fatturatocon la complicazione che devonoNella cessione d’azienda prece-
essere acquisite informazioni daun soggetto terzo, quale è, appun-

aspetti vengono sottovalutati per-anche aumentare (o diminuire) inperiodo di affitto il valore dell’av-viamento può rimanere quello esi-stente all’inizio dell’affitto ma puòto, l’affittuario.funzione dei risultati che sono rag-giunti dall’affittuario.ché dopo un certo periodo di affitto,Spesso nella pratica questiTutto ciò significa che dopo un
il concedente cede l’azienda all’af-fittuario senza tenere conto del va-lore dell’avviamento, con conse-guente accertamento ai fini del-l’imposta di registro da parte del-l’amministrazione finanziaria.sione dell’azienda al termine di unperiodo di affitto occorre invece, inlinea di principio, considerare, aiQualora si addivenga alla ces-
imponibile dell’imposta di registro,alla data della cessione.l’intero valore dell’avviamento cal-colato sulla base della redditivitàdell’azienda, presso l’affittuario,fini della determinazione della base’’„/), l’unico modo per nonpronunce della giurisprudenza (Corte di cassazione ‘/ edover pagare l’imposta di registroCome si ricava da alcune recenti
momento della cessione dell’azien-va a remunerare non solo il godi-da affittata è quello di prevedere nelcontratto di affitto, in modo esplici-to, che il canone pattuito dalle partisul valore pieno dell’avviamento almento dell’azienda ma anche la«perdita» dell’avviamento in favo-re del conduttore, nella prospettivadi un futuro acquisto dell’azienda.In tal modo l’avviamento viene
di fatto ceduto progressivamentedurante la gestione in affitto del-l’azienda e alla conclusione dello stesso si potrà cedere l’azienda – alprecedente affittuario - senza valo-rizzare l’avviamento.© RIPRODUZIONE RISERVATA

La locazione non azzerala base imponibile se nonespressamente previsto

Sull’azienda cedutail nodo avviamento
Pagina a cura diGiorgio GavelliFabio GiommoniRenato SebastianelliIl valore dell’azienda ceduta è spessooggetto di contenzioso, in particolarenell’imposizione indiretta (per le im-poste dirette e per l’Irap le presunzio-ni sono limitate dal comma … dell’arti-
Nella cessione d’azienda o di ramocomprensivo dell’avviamento» (arti-d’azienda l’imposta di registro si ap-plica sul «valore venale in comune commercio» del complesso ceduto, colo „ del Dlgs ’/„).colo „ Dpr …/‘). La questione più problematica è sicuramente quel-la della determinazione dell’avvia-mento, anche perché esistono svariatimetodi di valutazione delle aziende
(patrimoniali, reddituali, misti, finan-ziari, eccetera) che possono condurrea diversi valori di tale posta. Il metodo di calcolo In sede di accertamento dell’impostadi registro gli uffici sono soliti ricorre-re al metodo matematico che era pre-visto dall’articolo , comma , Dpr ‘/‘, in materia di accertamento con adesione, in base al quale il valore
dell’avviamento è determinato molti-plicando una configurazione reddi-tuale dell’azienda per un coefficientepari a … (ridotto a  in alcune ipotesi).Nell’ambito di tale procedimento il reddito dell’azienda è individuato:sulla base degli elementi desunti

diti negli ultimi tre periodi d’impo- sulla base della percentuale diredditività applicata alla media deiricavi accertati o, in mancanza, di-chiarati ai fini delle imposte sui red-dagli studi di settore o, in difetto;sta anteriori a quello in cui è interve-nuto il trasferimento.Le disposizioni del Dpr ‘/‘non sono più in vigore da anni, ma i criteri di determinazione dell’avvia-
mento sono stati ritenuti comunqueapplicabili dall’agenzia delle Entratecon la comunicazione di servizio n.„/…. Questo metodo di calcolo dell’avviamento ha il pregio di essererelativamente semplice da applicare.È però un metodo “forfettario” che non tiene conto di tanti fattori che in-fluenzano la valutazione dell’avvia-mento dell’azienda oggetto di cessio-
ne, quali il settore in cui opera, la con-correnza a cui è esposta, eccetera. La giurisprudenza Per tali motivi la giurisprudenza, seb-bene in modo non sempre univoco, ha evidenziato che a tale criterio nonpuò essere attributo un valore asso-luto in quanto non si può prescindere

realtà aziendale per determinare l’av-valori minimali dell’avviamento in viamento. La Cassazione ha ribadito,anche di recente, che il metodo in og-getto ha il compito di determinare ida un’attenta e concreta analisi dellafunzione dell’accertamento con ade-sione, sicché al di fuori di tale ambitola sua applicazione integra un sem-plice indizio a favore dell’ammini-strazione (pronunce ’/,
‘/ e /’, che richia-ma la sentenza n. ‘’„/’). L’uffi-cio, pertanto, può basare l’accerta-mento del valore dell’avviamento aifini dell’imposta di registro sul meto-do matematico previsto dall’articolo del Dpr ‘/‘, ma deve essere con-cessa al contribuente la possibilità didimostrare, applicando parametri di-versi da quelli previsti, un valore di
tato (Cassazione ’’„/).il contribuente sia al sicuro da accer-stessa amministrazione, con la comu-tavia anche un «rovescio della meda-glia», poiché si potrebbe ritenere cheavviamento inferiore a quello accer-tamenti qualora indichi in atto un va-lore dell’avviamento calcolato secon-do questo metodo, anche perché lanicazione n. „/…, ha ritenuto cheQuesta conclusione presenta tut-
minare il valore di avviamento secon-tazione dell’avviamento non è però do il metodo in oggetto. Alla luce dei chiarimenti della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, il criterio di valu-anche il contribuente potesse deter-vincolante per l’amministrazione la quale se ne può anche discostare, so-stituendolo con altri ritenuti mag-giormente significativi, purché forni-sca gli elementi idonei a supportare
questa scelta metodologica (Cassa-zione …/).l’importo dell’avviamento indicato nell’atto di vendita dell’azienda sia conforme al metodo previsto dal Dprn. ‘/‘, non si può escludere un possibile contenzioso fiscale.Di conseguenza, anche qualora© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPOSTE INDIRETTE Ancora dibattutoil metodo di calcolodell’imposta di registroIl criterio forfettarioè stato più volte contestato
dalla giurisprudenza

(^1) Il fatto L’amministrazione finanziaria ha accertato una maggiore imposta di registro rettificando in aumento l’avviamento scaturito dalla cessione d'azienda avvalendosi, per il calcolo,
delle disposizioni previste dall’articolo 2, comma 4 del Dpr n. 460/1996. La motivazione Queste disposizioni forniscono un metodo per determinare il valore minimo da attribuire all’avviamento ed esonerano l’ufficio dal fornire prova a supporto.
La difesa Il contribuente ha eccepito la metodologia applicata nel calcolo dell’amministrazione considerandola, a suo avviso,solo un parametro indiziario (Cassazione 7941/2019) ritenendo possibile applicare altri parametri di valutazione che possono far scaturire un
valore di avviamento inferiore (Cassazione 7750/2019). La prova Il contribuente, come onere della prova, ha fornito una perizia in cui è stato applicato un diverso metodo di calcolo determinando così un minor valore
dell’avviamento. Ha contestato anche il metodo forfettario utilizzato dall’ufficio, che ha erroneamente considerato nel calcolo della redditività eventi eccezionali e non ripetibili (sopravvenienze attive e plusvalenze) creando di conseguenza
effetti distorsivi in aumento nella determinazione dell’avviamento.
I CASI CONCRETIIL CALCOLO CONTESTATO (^2) Il fatto L’ufficio ha rettificato il valore dell’avviamento dichiarato dalle parti nel contratto di cessione
di cessione ha fatto seguito impegnava, alla naturale al contratto di affitto d’azienda triennale con il quale la concedente si d’azienda pari a zero. L’atto scadenza del contratto, a cedere l’azienda al prezzo pattuito riservando all’affittuario la facoltà di aderirvi in virtù del diritto di
prelazione. La difesa Il contribuente ha sostenutola correttezza dell’assenza dell’avviamento nel prezzo di cessione in quanto già considerato nel canone e azzerato, nel periodo di affittanza triennale, in
seguito al trasferimento della gestione aziendale all’affittuario. La decisione La Corte di Cassazione (ordinanza n. 24064/2018) ha affermato che, premesso che l’avviamento va inteso come l’attitudine del complesso aziendale a
tramite delle doti personali concedente, da parte dell’imprenditore, «risponde a logica» che venga riconosciuto al produrre reddito per il dell’affittuario, un corrispettivo per l’avviamento aziendale trasmesso dal primo al secondo e
correlativamente considerare quel beneficio (l’avviamento) esaurito nel corso degli anni in cui la gestione aziendale è stata affidata agli affittuari.
AFFITTO E CESSIONE
PAROLA CHIAVE
fattori oggettivi e/o soggettivi che Si indica l’attitudine del complesso aziendale di un'impresa a conseguire profitto, in virtù di # Avviamentolo caratterizzano. Si distingue quindi l'avviamento in oggettivo o soggettivo: il primo è riconducibile a fattori intrinseci dell'azienda, non suscettibili di modifica a seguito di
variazione del titolare dell'azienda (per es. la disponibilità di un brevetto o la posizione dei locali); il secondo è dovuto alle abilità manageriali dell'imprenditore ad accrescere e mantenere la clientela.
nel 1977, è cresciuta negli anni Srltostrade in manutenzione, 500mila euro di investimenturato e qualificazione all’eseti, fatturato da 10 milioni ed operatività in tutt’Italia: per numero di committenti, fatPiù di mille chilometri di auSegnaletica Stradale), fondata cuzione di lavori pubblici. Due (Società Italiana Operatori Sioss ----
6.250 mq a Ronchi dei Legioviabile, con interventi preventivi ticale, comprensiva di integranari (GO), è la manutenzione l’attività cardine dell’azienda, con molteplici settori d’inte-resse: manutenzione del piano insediamenti di proprietà per e correttivi della regolarità ed aderenza di pavimentazione, segnaletica orizzontale e ver---
zione e pulizia di cartelli, opere d’arte (ponti e sovrappassi), strutture metalliche, installazione di barriere fonoassorbenti e paramassi, sicurvia metallico di protezione nonché il mante--
sistemi di protezione. «Grazie possiamo eseguire ogni lavoro al nostro know-how tecnico — dice il presidente del Cda Maurizio Puntin — e alla disposorbenti e paramassi ed internibilità di moderne attrezzature, nimento della funzionalità dei di segnaletica orizzontale, verdi recinzione, barriere fonoasticale, barriere di sicurezza, reti ----
su strade ordinarie ed autostra-staff tecnico per progettazioni de». Tra i principali committenti le più importanti realtà autopie conoscenze delle tecniche stradali italiane oltre a Comuni e Province. Sioss vanta uno venti per la sicurezza del traffico e soluzioni tecniche dalla comprovata esperienza e dalle amadottate in Italia e in Europa. ---
L’azienda possiede poi i più moderni macchinari per eseguire segnaletica orizzontale in materiale termoplastico, verni-ce acrilica e vernice all’acqua.Info: http://www.sioss.it -
nella costruzione di carpenteria perando indenne la contrazione trentennale, dall’altra il recente rinnovamento aziendale che nel 2013 ha portato il gruppo dirigente a rilanciare l’attività sumedio pesante in ambito navale Da un lato un’esperienza ultraeconomica mondiale. La storia di e civile, è racchiusa qui.Monferr srl, specializzata --
ton. e veicoli per tutti i trasporti commerciale, provvista di 4 gru ne (GO), con un capannone di 2.200 mq e un piazzale di quaeccezionali, Monferr dispone di si 10mila mq adibito ad area una seconda area produttiva a ponte e una gru a bandiera, dove sono disponibili 4 solleva-tori e un’autogru di portata 70 Sede principale a Monfalco--
di 50mila mq, in un cantiere a Muggia (TS), con capannone equipaggiato di 5.000 mq, banchina di 150 metri, fondale di 9 mt e varo diretto a mare. Mon-ferr conta oggi 65 dipendenti fra -
del disegno e saldatori patenta-che la supporta nella fornitura di ti, vantando una stretta collabo-razione con ZM Metal, azienda estera con sede stabile in Italia, carpentieri esperti nella lettura manodopera specializzata. L’a-zienda oltre ad essere in grado di realizzare tutte le lavorazioni legate alla carpenteria medio pesante, può occuparsi di ogni
nica anche per le attività in lega per gli adempimenti in materia leggera.Tutto il personale è qualifiha consolidato i rapporti con cato, sia dal lato produttivo sia opera di carpenteria e mecca-di sicurezza, così come tutti i saldatori sono muniti di patentino R.I.NA. Negli anni Monferr clienti storici, tra questi i diversi --
grandi del mondo, è una storia Centraltecnica Group srlCentraltecnica Group verso Caratteristiche che spingono delle grandi navi da crociera. di accesso per disabili a bordo porte automatiche e nei sistemi leader in ambito navale nelle Quella che ha portato la nuovi orizzonti dell’automaziocano la qualità Made in Italy e sformarsi da realtà individuale a riferimento internazionale in “world wide” che l’hanno resa grado di operare sulle navi più lunga 40 anni nella quale spicla capacità di fornire un servizio a tra--- carpenteriamonferr.com le di Monfalcone. Info: http://www.di Navalimpianti, A2A Centracommerciali come nel caso tieri, avviando nuovi rapporti stabilimenti nazionali di Fincan- -
sia per refitting e re building di sente nei cantieri navali in Italia, tente, lì dove sono più accen-tuate le condizioni di usura dei materiali “meno nobili”. Oggi l’azienda di Muggia (TS) è prenavi da crociera, oltre ad esne per porte scorrevoli e a batFrancia, Norvegia, Germania, Singapore, America e Giap-pone sia per nuove costruzioni ---
sere specializzata in sistemi di allarme e controlli di accessi. Prodotti altamente tecnologici “cuciti a misura” sulle esigenze del cliente, di facile accesso ed utilizzo, a cui si aggiunge la qualità del servizio fornito, così da rendere l’azienda leader nell’automazione delle porte automatiche. Centraltenica
nell’automatico, produce anburate manuali o automatiche coprire l’intera area di passagche serramenti in acciaio inox ed alluminio con trattamento anticorrosione delle ante tamprodotto modulare capace di Group oltre ad essere leader e nel tempo si è distinta per la produzione di tende d’aria ad alta efficienza e portata, un ---
gio e di azionarsi solo quando necessario. L’azienda continua ad essere un fertile laboratorio di idee proiettato verso le principali novità nell’ambito degli ingressi automatici. Info: http://www.centraltecnicagroup.com -
da oltre un secolo è speciaSartorialità del prodotto, qualità 100% Made in Italy e utisedie. Attività partita nel 1895 lizzo di materiali ecosostenilizzata nella produzione delle bili: sono le caratteristiche del successo di con Edoardo Livoni e arrivata di Corno di Rosazzo (UD) che Livoni, azienda ----
su serietà, professionalità e Oggi la quasi totalità del costante innovazione che ha caratterizzando gli oltre 120 anni di attività del gruppo.ai giorni nostri facendo leva fatturato di Livoni deriva dall’export: «Oltre all’Europa — afferma l’amministratore Maurizio Zilio — serviamo in particolare gli Stati Uniti e da
qualche tempo, con positivi riscontri, la Cina». Livoni vanta in particolare un fornito showro-om posto all’interno di un’area di tredicimila metri quadrati, 5.600 dei quali adibiti a stabilimento: «Questo showroom --
stato concepito con il preciso lità e sul nostro design escluobiettivo di comunicare con i nostri clienti, rappresentando una vera e propria “finestra” sulla nostra produzione di qua-— conclude Maurizio Zilio — è le principali caratteristiche delsivamente italiano. In questo ambiente oltre ad apprezzare --
trova le sedie ambientate, con il consente di facilitare ogni pos-tavolo, la zona relax con le sue poltrone, la zona bar con i ta-volini e gli sgabelli. Tutto questo le nostre realizzazioni, il cliente sibile scelta». Il resto lo fa una comprovata capacità sartoriale posta in ogni singola richiesta, che permette all’azienda di realizzare “su misura” i propri
Esterno di SIOSS prodotti, al fine di soddisfare le richieste anche più esigenti. La ricerca Livoni del resto conti-nua ed attinge a nuove vedute, trasformando l’energia in capa-cità di esprimersi e reinventarsi.Info: http://www.livoni.it
Porte per yachts Ksenia, design Massimo Iosaghini
1
La contestazione
L’ufficio contesta il valore di
cessione dell’azienda,
determinato sottraendo dal
patrimonio netto rettificato il
valore dell’avviamento
negativo
La motivazione
In base all’articolo 51, comma
4, del Dpr 131/1986, l’ufficio
sostiene che possono essere
decurtate le sole «passività
risultanti dalle scritture
contabili obbligatorie o da atti
aventi data certa a norma del
Codice civile», tra cui non
rientra l’avviamento negativo,
privo di certezza contabile
La difesa
Il contribuente, con perizia
tecnica, conferma la corretta
determinazione del valore
negativo dell’avviamento in
ragione della crisi in cui versa
la società e della previsione di
perdite future
La giurisprudenza
Le indicazioni dell’articolo 51
del Dpr 131/1986 sono
indirizzate a garantire che
l’imposta di registro venga
applicata su una base
imponibile il più possibile
conforme al valore
dell’azienda in condizioni di
libero mercato
(Ctr Lombardia 3651/13/2018)
L’avviamento è da rilevare
non sono se positivo, ma
anche se negativo
(Cassazione 979/2018)
I CASI CONCRETI
AVVIAMENTO NEGATIVO

2
La contestazione
Tramite avviso di rettifica e
liquidazione, il Fisco accerta
una maggior imposta di
registro sostenendo la
mancata inerenza di un debito
bancario
La motivazione
Per il Fisco, le passività
devono essere dedotte dalla
base imponibile dell’imposta
di registro se inerenti
all’azienda: non basta la loro
registrazione nelle scritture
contabili
La difesa
Il contribuente contesta il
disconoscimento
dell’inerenza della posta
passiva dell’azienda ceduta
dimostrando come il
finanziamento trasferito
assieme all’azienda fosse
pienamente inerente
La prova
Il contribuente esibisce il
contratto di finanziamento
(ottenuto in base all’articolo 2
della legge 69/2013,
cosiddetta Nuova Sabatini) e
la relativa documentazione
istruttoria. Da tale
documentazione si evince
l’inerenza di quest’ultimo, in
quanto finalizzato ad
acquistare un macchinario
strumentale all’attività,
rientrato poi nell’attivo
aziendale ceduto. È dunque
corretto decurtare tale posta
passiva dal valore dell’attivo
PASSIVITÀ INERENTI
Fisco: il calendario aggiorna
le scadenze da qui a fine anno
ADEMPIMENTI
Oltre ai soliti acconti,
dagli Isa ai forfettari
nuove date di versamento
Luca De Stefani
Molte sono le nuove scadenze che at-
tendono i contribuenti al ritorno dal-
le ferie e fino a fine anno. Oltre ai
consueti acconti delle imposte di fine
novembre, quest’anno si sommano
i pagamenti dei debiti fiscali e contri-
butivi generati dai modelli Redditi e
Irap, per chi applica gli Isa, per i for-
fettari e per i minimi, l’invio telema-
tico dei modelli dichiarativi (con gli
Isa), l’esterometro (che non sostitui-
sce e non è sostituito dall’Intra), le
comunicazioni della liquidazione Iva
del secondo e terzo trimestre e il ver-
samento dell’imposta di bollo.
Versamenti di Redditi e Irap
Quest’anno, a causa dell’applicazio-
ne per il primo anno degli Isa, sono
stati prorogati al  settembre 
( ottobre  con la maggiorazio-
ne dello ,%) tutti i termini dei ver-
samenti (in saldo per il  e in ac-
conto per il ), risultanti dalle di-
chiarazioni dei redditi e dalle dichia-
razioni Irap (oltre che il versamento
l’Iva annuale, non pagata al  marzo
scorso), che «scadono dal  giugno
al  settembre », per i minimi,
i forfettari e tutti i soggetti che con-
temporaneamente dichiarano ricavi
o compensi non superiori a ..
euro ed esercitano attività economi-
che, per le quali sono stati approvati
gli Isa, a prescindere «dal fatto che gli
stessi applichino o meno gli Isa».
Versamento diritto Cciaa
È stata prorogata al  settembre

anche la scadenza del paga-
mento del diritto annuale di iscrizio-
ne al registro delle imprese, tenuto
dalle Cciaa, per il  (nota Mise del
 luglio , n. ).
Dichiarazioni dei redditi e Irap
Da quest’anno, a regime, è stata spo-
stata, per tutti i contribuenti (anche
se non soggetti agli Isa), dal  set-
tembre al  novembre, la scadenza
dell’invio telematico dei modelli di-
chiarativi (Redditi e Irap), che que-
st’anno scadranno il  dicembre

, considerando che il  novem-
bre è un sabato.
Trasmissione corrispettivi
Scade il  settembre  l’invio dei
dati dei corrispettivi, documentati da
«documenti commerciali» emessi da
«registratori telematici» nel mese di
luglio , da parte di chi non li ha
inviati entro  giorni dall’effettua-
zione dell’operazione. Le sanzioni
per l’omesso invio non saranno ap-
plicate anche a chi ha continuato a
emettere i vecchi scontrini o le rice-
vute fiscali, nonostante fosse obbli-
gato, dal °luglio , alla memoriz-
zazione e all'invio dei dati tramite i
nuovi «registratori telematici».
Consultazione delle e-fatture
Scade il  ottobre  , la possibilità
di aderire al servizio gratuito delle
Entrate di «consultazione e acquisi-
zione delle fatture elettroniche o dei
loro duplicati informatici», se si vuo-
le consultare, in modo completo, dal
sito delle Entrate la «totalità dei file
delle fatture emesse/ricevute» an-
che prima della data di adesione, cioè
nel periodo transitorio dal ° gennaio
al  ottobre . La mancata ade-
sione al servizio entro il  ottobre
comporta la cancellazione dei file
memorizzati nel periodo transitorio
(dal ° gennaio al  ottobre ) en-
tro il  dicembre . Se l’adesione
verrà effettuata dal ° novembre si
applicheranno le regole a regime,
quindi, si potranno visualizzare i da-
ti completi delle fatture emesse/ri-
cevute solo dopo la data di adesione.
Esterometro
L’esterometro deve essere inviato
entro l’ultimo giorno del mese suc-
cessivo a quello della data della fat-
tura attiva emessa ovvero a quello
della data di ricezione del documen-
to comprovante l’operazione passi-
va. Quindi, il prossimo  settembre
(il  agosto  è un sabato) scade
l’esterometro del mese di luglio .
Solo per quelli di gennaio e febbraio
, è stata prevista la proroga al 
aprile , rispettivamente dal 
febbraio  e dal  marzo .
Imposta di bollo
Il pagamento dei bolli da  euro, rela-
tivi alle e-fatture emesse dal ° gen-
naio , con operazioni non sog-
gette a Iva per importi superiori a
, euro, deve avvenire entro il
giorno  del primo mese successivo
al trimestre in cui le fatture elettroni-
che sono state «correttamente ela-
borate e non scartate» dal Sdi, per le
quali il Sdi «ha consegnato o messo
a disposizione il file della fattura nel
trimestre di riferimento» (circolare
/E/). Quindi, considerando le
festività, il pagamento scadrà il  ot-
tobre 
per il terzo trimestre 
e il  gennaio  per il quarto.
Liquidazioni periodiche Iva
L’invio della comunicazione dei dati
contabili riepilogativi delle liquida-
zioni periodiche Iva, mensili o trime-
strali (modello Lipe), scadono l’ulti-
mo giorno del secondo mese succes-
sivo ad ogni trimestre, con l’eccezio-
ne, a regime, del  settembre 
per l’invio del secondo trimestre
. Recentemente, è stato previsto
che la comunicazione dei dati relativi
al quarto trimestre possa, in alterna-
tiva, essere effettuata con la dichia-
razione Iva annuale (da presentare,
in tal caso, entro febbraio dell’anno
successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta). Quindi, le liqui-
dazioni relative al secondo trimestre
 scadranno il  settembre 
e quelle del terzo il  dicembre 
(il  novembre  è una domeni-
ca). Quelle del quarto trimestre 
potranno essere inserite all’interno
del modello Iva annuale .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
Quella dell'imprenditore è una
veste che non si può depositare
al guardaroba, ma rimane addos-
so in ogni momento. Anche
quando ci si concede un meritato
periodo di riposo. Che si goda il
sole davanti ad uno spettacolo
marino o respiri aria pura in
montagna il pensiero di un titola-
re d'azienda ricorre sistematica-
mente alla riapertura dei battenti
e ai progetti che spera di realiz-
zare per consolidare lo sviluppo
della propria società.
Ma c'è anche chi per lavoro si
dedica alle persone in vacanza
perché impegnato a condurre
strutture turistiche, imprese
dalla particolare complessità
gestionale, in quanto soggette a
picchi di stagionalità che costrin-
gono a continui adeguamenti
della forza lavoro.
Una delle soluzioni a cui gene-
ralmente si ricorre è la sommini-
strazione attraverso le agenzie
interinali.
Ma oggi sempre più la selta
dell'outsourcing hr rappresenta
una valida e conveniente alterna-
tiva.
Il Consorzio Outsourcing Job
Solution
è leader in Italia nella
gestione dei servizi legati alle
esternalizzazioni di impresa.
Presieduto da Mario Burlò,
imprenditore di lungo corso,
Ojsolution appalta i servizi di
numerose società alberghiere e
dedicate all'hospitality: Hotel,
Villaggi, Ristoranti, stabilimenti
balneari hanno trovato nella
soluzione dell'outsourcing, ed i
motivi ce li spiega lo stesso
Burlò: “Riteniamo che questa
pratica possa offrire all’impr-
enditore soprattutto due impor-
tanti vantaggi: la riduzione dei
costi, grazie alla gestione di
economie di scala che non
sarebbero realizzabili singolar-
mente, e la possibilità di recupe-
rare tempo da dedicare al
proprio «core business», non
dovendo più seguire le complica-
te pratiche amministrative relati-
ve alla gestione del personale.
Condurre un’azienda al giorno
d’oggi rappresenta un’enorme
assunzione di responsabilità e
Ojsolution offre strumenti inno-
vativi che possono supportare
l’attività dell’imprenditore,
valorizzandone così le sue pecu-
liarità.”
Ma anche l'imprenditore che
OJ Solution
Via dell’Arcivescovado, 14 - 10121 (TO) | +39 011 5612732 | [email protected] | http://www.ojsolution.it
oggi è in vacanza e non si occupa
di turismo può trarre vantaggio
da questa forma di partnership.
Un pensiero positivo in più da
dedicare nella prospettiva del
ritorno al proprio lavoro.

Free download pdf