Il Sole 24 Ore - 19.08.2019

(Jacob Rumans) #1

16 Lunedì 19 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi Fisco e sentenze


Inammissibile l’appello proposto


con un ricorso-fiume di 200 pagine


PROCESSO TRIBUTARIO


La Ctr Toscana applica


il principio di sinteticità


degli atti processuali


Oltre alla lunghezza, pesa


la mancata individuazione


dei motivi di impugnazione


Alessia Urbani Neri


È inammissibile un atto di appello
di oltre  pagine, senza struttura
logica e privo di una chiara identifi-
cazione dei motivi d’impugnazione
della sentenza di primo grado. È
quanto afferma la Ctr della Toscana
nella sentenza //, riaffer-
mando i principi generali di sinteti-
cità degli atti processuali (presiden-


te Florio, relatore Andronio).
Un contribuente aveva impu-
gnato l’invito di pagamento del
contributo unificato. In particolare,
aveva sollevato censure attinenti a
vizi formali legati alla nullità della
notifica dell’atto, alla prescrizione
(o decadenza) dal potere di recupe-
ro e all’estinzione del diritto.
Il collegio, però, ha dichiarato
l’inammissibilità dell’atto di appel-
lo, composto di «ben  pagine»,
«privo di una struttura logica intel-
ligibile» e pieno di «citazioni nor-
mative e di giurisprudenza, nonché
deduzioni la cui pertinenza rispetto
all’oggetto dell’appello non risulta
chiaramente individuabile»
Il giudice d’appello, infatti, è te-
nuto a sì a interpretare l’atto nel
suo complesso, ma a patto che le
ragioni di censura siano ricavabili
in termini inequivoci (anche in
forma implicita); cosa non accadu-

ta nel caso in esame.
È principio ormai noto in giuri-
sprudenza che l’enunciazione dei
motivi di appello nel giudizio tribu-
tario – pur potendo essere somma-
ria – deve essere articolata in modo
specifico, così da consentire l’indi-
viduazione:
 dei capi del provvedimento
giurisdizionale che si intendono
censurare;
 delle ragioni di fatto e di diritto a
sostegno dell’illegittimità della
sentenza di primo grado.
Invero, la Suprema corte ha più
volte affermato che nel processo
tributario, l’indicazione dei «motivi
specifici» dell’impugnazione (ri-
chiesta dall’articolo  del Dlgs
/) non deve necessaria-
mente consistere in una rigorosa e
formalistica enunciazione delle ra-
gioni invocate a sostegno dell’ap-
pello. Piuttosto, è richiesta una

esposizione chiara e univoca, anche
se sommaria, sia della domanda ri-
volta al giudice del gravame, sia
delle ragioni della doglianza.
A differenza dell’appello civile,
per cui l’articolo  del Codice di
procedura civile impone la specifica
enunciazione dei motivi di impu-
gnazione, l’articolo  citato va in-
terpretato restrittivamente, in con-
formità all’articolo  delle preleggi,
trattandosi di disposizione eccezio-
nale che limita l’accesso alla giusti-
zia, dovendosi consentire, ogni
qual volta nell’atto sia comunque
espressa la volontà di contestare la
decisione di primo grado, l’effetti-
vità del sindacato sul merito del-
l’impugnazione (Cassazione
/ e /). Ne conse-
gue che non può affermarsi l’inam-
missibilità dell’appello per aver il
contribuente riproposto gli argo-
menti già svolti nel giudizio di pri-

mo grado, considerato che essi si
ponevano in contrasto con le statui-
zioni della sentenza impugnata e ne
costituivano implicita critica (Cas-
sazione, ordinanza /)
Tuttavia, l’appello, comportando
un riesame dell’intero giudizio di
primo grado, richiede che l’esposi-
zione dei fatti e dei motivi di do-
glianza della sentenza di prima
istanza avvenga in modo chiaro e
inequivoco, in modo da consentire
all’interprete di comprendere le ra-
gioni di contestazione della pro-
nuncia impugnata.
Lo conferma, del resto, l’adozio-
ne - citata nella pronuncia - di una
direttiva da parte del primo presi-
dente della Cassazione per assicu-
rare «la sinteticità dell’esposizione
negli atti difensivi», sulla stessa fal-
sariga della risoluzione adottata dal
Csm il  luglio .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clausola «ex works», il cedente non segue la merce


IMPOSTE INDIRETTE


Il venditore non è tenuto


a provare la consegna


all’acquirente intraUe


Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza


In caso di operazioni intracomuni-
tarie, l’uso della clausola «ex
works», «franco fabbrica», per la
consegna delle merci, solleva il ce-
dente da qualsiasi onere successivo
relativo alla prova dell’avvenuta
consegna al cessionario, anche se
quest’ultimo risultasse un soggetto
fittizio. Così ha statutito la Ctp Mila-
no (sentenza //, presi-


dente Bolognesi, relatore Chiamet-
ti) in un caso del tutto particolare, in
quanto la clausola «ex works» pre-
vede che la consegna della merce sia
a esclusivo carico del cessionario in-
tracomunitario, con ciò manlevan-
do l’operatore nazionale dal provare
che questa abbia effettivamente la-
sciato il territorio nazionale.

La normativa
La pronuncia dei giudici milanesi si
basa sull’articolo , del Dl /,
che disciplina le cessioni intraco-
munitarie. Queste si considerano
non imponibili ai fini Iva nel territo-
rio dello Stato quando riccorrono le
seguenti condizioni:
cedente e acquirente entrambi
operatori economici;
onerosità dell’operazione;

acquisizione o trasferimento
del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sui beni oggetto della
cessione;
effettivo trasferimento dei beni
oggetto dell’operazione nel territo-
rio di un altro Stato eurounitario.

La clausola
Ai fini del trasporto della merce al
di fuori del territorio nazionale,
gli operatori possono applicare la
clausola Incoterms «ex works»,
secondo cui:
il venditore si limita a prepara-
re i beni oggetto di cessione nei
suoi locali (fabbrica, magazzino,
deposito, eccetera) o presso un
luogo convenuto tra le parti,
nonché a predisporre la docu-
mentazione utile al trasporto per

la data concordata;
 l’acquirente provvede a organiz-
zare concretamente il trasporto
delle merci, con conseguente accol-
lo di spese, rischi, oneri burocatrici
e doganali, eccetera.
In altri termini, la spedizione dei
beni avviene a cura e a rischio del
cessionario. Nel caso di specie, i giu-
dici milanesi hanno rilevato il cor-
retto regime di non imponibilità Iva
dell’operazione posta in essere, sus-
sistendo tutti i requisiti e le condi-
zioni richieste dall’articolo  citato
in precedenza.
Difatti, sebbene l’operatore in-
tracomunitario sia risultato essere
fittizio al termine di una serie di ar-
ticolate indagini condotte dal Fisco
straniero, la spedizione della merce
con la clausola «franco fabbrica»,

esclude in concreto che l’operatore
nazionale debba “seguire” la merce
per verificare che la stessa abbia la-
sciato il territorio del proprio Stato.
Ciò in quanto tale clausola, per
propria natura, comporta il minimo
di obbligazioni per il venditore e,
quindi, dopo la consegna della do-
cumentazione e della merce allo
spedizioniere incaricato dal cessio-
nario, tutti i rischi relativi al tra-
sporto passano dal venditore al
compratore.
Con la conseguenza che, in una
simile ipotesi, il venditore, può con-
siderarsi libero da qualsiasi onere
nel momento in cui abbia messo il
cessionario nelle condizioni di po-
ter procedere al trasferimento delle
merci dal medesimo acquistate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Utilizzabili in Ctp


i documenti chiesti


durante la verifica


ACCERTAMENTO


La preclusione non scatta
se l’ufficio pretende
la consegna entro  giorni

Stefano Mazzocchi

Gli atti, documenti, i libri e i registri
non esibiti (o non trasmessi) in ri-
sposta agli inviti del Fisco non pos-
sono più essere presi in considera-
zione a favore del contribuente nel
processo tributario. Questa regola –
contenuta nell’articolo , comma
, del Dpr / – trova un limite
nel fatto che il contribuente deve es-
sere stato espressamente informato
di tale circostanza da parte del Fisco.
Tuttavia, questo principio – che
si applica anche ai registri e alla
contabilità obbligatoria ai fini Iva –
va analizzato alla luce della giuri-
sprudenza. È in tale contesto che si
inquadra la sentenza della Ctr Moli-
se (//, presidente e relatore
Liberatore).
Nell’occasione, i giudici tributari
hanno introdotto dei requisiti ulte-
riori, la cui sussistenza è necessara
per considerare adempiuto il previ-
sto obbligo posto in capo all’ufficio.
In altre parole: per escludere l’am-
missibilità in sede contenziosa dei
documenti non prodotti dal contri-
buente in sede di verifica, non è suf-
ficiente la circostanza che di tale
preclusione il contribuente sia stato
informato dai verificatori. Per i giu-
dici molisani, occorre anche che la
richiesta dell’ufficio preveda un ter-
mine sufficientemente ampio, in
applicazione del diritto di difesa (ar-
ticolo  della Costituzione).
È sulla base di tali considerazioni
che la sentenza ha ritenuto obietti-
vamente “incongruo” un termine di
 giorni per la produzione docu-
mentale: per la Ctr, tale termine «ri-
sulta del tutto insufficiente». Di

conseguenza, nella situazione de-
scritta l’omessa produzione della
documentazione da parte del con-
tribuente, se da un lato è a lui impu-
tabile, dall’altro «esclude qualsivo-
glia dolo o colpa da parte sua, consi-
derati i tempi e le lungaggini buro-
cratiche ai fini acquisitivi della
documentazione stessa».
La pronuncia appare in linea con
un ormai consolidato principio giu-
risprudenziale che tende a circo-
scrivere in modo equilibrato l’ambi-
to applicativo del richiamato artico-
lo , comma . È invero opportuno
sottolineare che per la Cassazione le
cause di inutilizzabilità previste
dalla norma non operino nei con-
fronti del contribuente che depositi
in allegato all’atto introduttivo del
giudizio di primo grado le notizie, i
dati, i documenti, i libri e i registri,
dichiarando contestualmente di
non aver potuto adempiere alle ri-
chieste degli uffici per causa a lui
non imputabile.
In sostanza, tale regola incon-
tra un’eccezione in presenza di
una causa di forza maggiore; la
quale, a ben vedere, potrebbe es-
sere configurabile qualora il Fisco
abbia indicato un termine eccessi-
vamente ristretto.
La posizione assunta dai giudici
di appello molisani è coerente con
un’altra pronuncia di merito. Con la
sentenza // (si veda Il So-
le  Ore del  maggio scorso), la
Ctr Calabria chiarì che il divieto di
utilizzare in sede giudiziaria i docu-
menti non esibiti in sede ammini-
strativa opera solo nei casi in cui il
Fisco abbia fatto al contribuente
una richiesta riferita a specifici do-
cumenti; qualora, invece, tale
istanza si sia rivelata una generica
richiesta di notizie, al contribuente
non potrà essere negato il diritto di
produrre la documentazione anche
nel giudizio innanzi alla Commis-
sione tributaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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