Il Sole 24 Ore - 30.07.2019

(Steven Felgate) #1

Il Sole 24 Ore Martedì 30 Luglio 2019 25


Norme & Tributi


dai condòmini.


Anche il tribunale del lavoro di


Catania (sentenza /) aveva
escluso la ricorrenza di un’ipotesi di

condotta mobbizzante a seguito di


una valutazione complessiva del-
l’insieme di circostanze allegate dal

portiere di un condominio (ritardi
nel corrispondere la retribuzio-

ne, contestazioni disciplinari per


fatti ritenuti inconsistenti, la pre-
tesa che le pulizie fossero svolta

in orari pomeridiani) che non


consentiva di individuare un ca-
rattere persecutorio nei confron-

ti del lavoratore.


Sul piano processuale la verten-
za viene spesso impostata sulla

violazione delle norme che impon-


gono al datore di lavoro (condomi-
nio compreso) di mantenere una

situazione lavorativa che eviti al


dipendente un eccessivo stress la-
vorativo che può derivare non solo

da comportamenti illegittimi ma


anche da situazioni oggettive (co-
me una guardiola angusta o un al-

loggio di servizio insalubre).


Si ricorda che il Dlgs /
prevede l’obbligo per il datore di

lavoro di effettuare la valutazione


dello stress lavoro correlato in mo-
do da evidenziare eventuali situa-

zioni di disagio lavorativo; la man-


cata valutazione del rischio da
stress lavorativo è sanzionata e

può comportare la responsabilità


del datore di lavoro per una situa-
zione di sofferenza che, nei casi più

gravi, può sfociare in una vera e
propria alienazione dal lavoro

(“sindrome del burnout”).


In base a tali principi è stato
riconosciuto il risarcimento del

danno a un portiere che, a causa


di lunghi turni di lavoro aveva
riportato una sindrome nevroti-

co ansiosa (Cassazione, senten-


za /).


— a cura di Assoedilizia


LEGGI E SENTENZE


IN GUARDIOLA VERIFICA


SULLO STRESS DA LAVORO


A


nche il portiere del con-


dominio può essere vitti-


ma di mobbing, causato
da comportamenti vessa-

tori dell’amministratore o di uno o


più condòmini, o di stress lavorati-
vo derivante da una situazione

ambientale sfavorevole.
Per mobbing si intende una se-

rie di condotte datoriali caratteriz-


zate da un intento persecutorio
poste in essere contro la vittima in

modo mirato, sistematico e pro-


lungato nel tempo al fine di emar-
ginarla dal posto di lavoro o anche

soltanto di mortificarla.


In ambito condominiale tali
condotte potrebbero attuarsi, ad

esempio, con rifiuti di concedere


permessi o ferie, adibizione ad at-
tività umilianti, richieste ecceden-

ti le mansioni contrattuali, offese


personali o sgarbi quali versare
appositamente l’immondizia fuo-

ri dagli appositi contenitori o inu-


tili chiamate notturne in caso di
reperibilità. Ove il mobbing venga

accertato il lavoratore può riven-


dicare il risarcimento del danno
subito (alla salute, alla personalità

o alla dignità).


Su questi presupposti, un por-
tiere aveva citato in giudizio il con-

dominio denunciando di aver su-


bito un licenziamento illegittimo
preceduto dal comportamento

persecutorio da parte dell’ammi-


nistratore e di alcuni condòmìni.
La Corte di cassazione (senten-

za /), pur riconoscendo
in via generale, l’ammissibilità del

mobbing condominiale ha però


respinto la domanda del portiere
in quanto questi non era riuscito a

provare il nesso di causalità tra le


lamentate vessazioni e l’aggrava-
mento delle sue condizioni di salu-

te; inoltre, era stata sottolineata la


difficoltà di attribuire il mobbing a
più datori di lavoro impersonati

di Donato Apollonio


La videosorveglianza dà diritto


a 15 minuti di pausa del portiere


CONTROLLI


Il dipendente che lavora


costantemente al monitor


deve riposare ogni due ore


Nella sosta può svolgere


attività «alternative come


la distribuzione della posta»


Vincenzo Di Domenico


In diverse città esistono grandi stabili,


con più entrate e con continuo via vai.


Per controllarli servono più occhi, ecco


perché nelle portinerie vengono inseriti


sistemi di sorveglianza che oggi hanno


raggiunto particolare complessità.


A utilizzare questi sistemi solita-


mente è il portiere del condominio: se si


occupa solo della vigilanza e altre man-


sioni accessorie è inquadrato ai livelli A


e A del contratto collettivo di lavoro


(Ccnl per i dipendenti da proprietari di


fabbricati), se svolge anche le pulizie è


inquadrato ai livelli A e A.


Il Ccnl, in realtà, prevede anche figu-
re specifiche, livelli A e A, che utilizza-

no mezzi telematici di videosorveglian-


za di particolare complessità, ma si trat-
ta di profili davvero poco utilizzati per-

ché il contratto prevede che gli vengano


affidati “almeno sei schermi video”,
mentre tendenzialmente le videocame-

re condominiali inviano le immagini su


uno o due monitor.


I compiti


Compito del portiere addetto alla video-
sorveglianza è controllare attivamente

lo stabile durante l’orario lavorativo, in-


tervenendo se necessario attraverso se-
gnalazione tempestiva all’amministra-

tore di tutte le anomalie che dovesse ri-


scontrare in merito alla sicurezza del-
l’edificio e di chi vi abita.

Per i dipendenti che svolgono attività


costante davanti al monitor – gli A e A
appunto - il Ccnl prevede una pausa di

 minuti ogni  minuti di applicazio-
ne continuativa al videoterminale, co-

me da articolo  del Dlgs /, ma


afferma anche che tale pausa possa es-


sere rappresentata da un cambiamento


di attività, visto che la necessità di inter-
ruzione deriva dal bisogno di riposare la

vista e modificare la postura. Lo stesso


assunto si ritrova nella sentenza
/ della Cassazione.

Le altre attività
Quali sono allora le altre attività che i

portieri A e A possono svolgere come


pausa dalla video sorveglianza? A questi
lavoratori spettano anche la distribuzio-

ne della corrispondenza ordinaria e il


controllo del corretto utilizzo del citofo-
no, dell’ascensore e del montacarichi. La

pausa, anche quando non preveda lo


svolgimento di un’attività alternativa, è
considerata a tutti gli effetti parte inte-

grante dell’orario di lavoro. È da esclu-


dere la cumulabilità delle interruzioni
all’inizio e al termine dell’orario di lavo-

ro: queste andranno frazionate, proprio


per garantire che il dipendente non affa-
tichi troppo la vista e il fisico costretto a

lungo nella posizione seduta; inoltre,


nel computo dei tempi di interruzione
non andranno compresi i momenti di

attesa della risposta da parte del sistema


elettronico, considerati momenti di la-


voro davanti al monitor.


Telecamere sul posto di lavoro


La telecamera per la video sorveglianza
può diventare uno strumento per il con-

trollo del lavoratore stesso? Di recente,


un portiere ha intrapreso una vertenza
contro il condominio, proprio perché

una delle telecamere condominiali


puntava direttamente sulla guardiola;
la telecamera è stata direzionata altrove.

A livello normativo (Dlgs /)


gli impianti audiovisivi e gli altri stru-
menti dai quali derivi anche la possibili-

tà di controllo a distanza dell’attività dei


lavoratori possono essere impiegati solo
per esigenze organizzative e produttive,

sicurezza del lavoro e tutela del patrimo-


nio e solo previo accordo sindacale. Il Dl-
gs però afferma che le informazioni rac-

colte «sono utilizzabili a tutti i fini con-


nessi al rapporto di lavoro a condizione
che sia data al lavoratore adeguata infor-

mazione delle modalità d’uso degli stru-


menti e di effettuazione dei controlli»
nel rispetto della norme sulla privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO


DEL CONDOMINIO


BARRIERE ARCHITETTONICHE


Le Entrate chiariscono


l’Iva sugli ascensori


L’agenzia delle Entrate ha chiarito


quali siano le aliquote Iva applicabili


al settore degli ascensori. Tutti gli
interventi finalizzati

all’abbattimento delle barriere
architettoniche usufruiscono di una

rilevante agevolazione sull’Iva


compresi, per esempio, quelli
finalizzati all’installazione di

servoscala e piattaforme elevatrici.


Per quanto riguarda, invece,
l’installazione degli ascensori, sono

sorti dubbi in merito all’aliquota Iva


applicabile a causa della presenza di
un’altra misura agevolativa, quella

istituita dalla legge n.  del 


che favorisce con aliquota Iva del
% gli interventineseguiti in edifici

a prevalente destinazione abitativa.


Quando per eseguire tali interventi
si fornisce un bene di valore

significativo (come l’ascensore),


scatta l’obbligo di applicare
l’aliquota Iva ordinaria del % sulla

differenza tra l’importo totale


fatturato e il valore del bene
significativo stesso (quando questo

è superiore al  per cento


dell’importo fatturato). Per questa
incertezza interpretativa, alcuni

operatori l’aliquota del %, altri


quella mista del / per cento. Per
risolvere il dubbio l’Anacam

(Associazione Nazionale Imprese di


Costruzione e Manutenzione
Ascensori) ha presentato nel

febbraio scorso un’istanza di
consulenza giuridica alle Entrate,

che ha rispostocon l’articolato


parere n.  del  luglio scorso,
dando ragione ad Anacam.

— Luca Incoronato


Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianocondominio.ilsole24ore.com


QdC


Condizionatori, il locatore deve fermarli


Paolo Accoti


È legittima la domanda rivolta al


proprietario dell’immobile di rimo-


zione del condizionatore installato


dall’inquilino.


Il condomino che si ritiene leso


dalle immissioni di rumore e calore


provenienti dalla unità esterna del


condizionatore collocato nel cortile


condominiale interno può agire in
giudizio direttamente nei confronti

del proprietario dell’appartamento


al cui servizio è posto l’impianto,
anche se lo stesso è stato installato

dal conduttore e anche se quest’ulti-


mo ha diritto di toglierle alla fine
della locazione.

Questi i principi espressi dal


Tribunale di Roma, V sezione civi-
le, nella sentenza pubblicata il 

maggio .


I proprietari dell’abitazione loca-
ta, infatti, eccepivano in rito la loro

carenza di legittimazione attiva, in


quanto l’impianto di condiziona-


mento sarebbe stato realizzato dagli


inquilini. Ma il Tribunale di Roma ha
ritenuto che «legittima è la proposi-

zione della domanda direttamente


contro il proprietario dell’unità im-
mobiliare al cui servizio è posto l’im-

pianto di condizionamento dell’aria


(e non già contro la conduttrice - o ex
conduttrice - alla quale ne sarebbe

imputabile l’installazione e che ne


sarebbe proprietaria)». Per il Tribu-
nale, infatti, i condizionatori d’aria

non rientrano tra gli interventi di mi-


glioria per i quali è necessario il con-
senso del proprietario ma rappre-

sentano delle “addizioni”, in quanto


opere o impianti che mantengono


una loro autonomia rispetto all’im-


mobile e che per questo possono es-
sere smontati al termine della loca-

zione. Tuttavia «il condomino che


abbia locato la propria unità abitati-
va ad un terzo risponde nei confronti

degli altri condomini delle ripetute


violazioni al regolamento condomi-
niale consumate dal proprio condut-

tore qualora non dimostri di avere


adottato, in relazione alle circostan-
ze, le misure idonee (...) a far cessare

gli abusi, ponendo in essere iniziati-


ve che possono arrivare fino alla ri-
chiesta di anticipata cessazione del

rapporto di locazione».


© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOLESTIE


Il proprietario in giudizio


per il rumore dell’impianto


installato dal conduttore

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