Il Sole 24 Ore Martedì 30 Luglio 2019 25
Norme & Tributi
dai condòmini.
Anche il tribunale del lavoro di
Catania (sentenza /) aveva
escluso la ricorrenza di un’ipotesi di
condotta mobbizzante a seguito di
una valutazione complessiva del-
l’insieme di circostanze allegate dal
portiere di un condominio (ritardi
nel corrispondere la retribuzio-
ne, contestazioni disciplinari per
fatti ritenuti inconsistenti, la pre-
tesa che le pulizie fossero svolta
in orari pomeridiani) che non
consentiva di individuare un ca-
rattere persecutorio nei confron-
ti del lavoratore.
Sul piano processuale la verten-
za viene spesso impostata sulla
violazione delle norme che impon-
gono al datore di lavoro (condomi-
nio compreso) di mantenere una
situazione lavorativa che eviti al
dipendente un eccessivo stress la-
vorativo che può derivare non solo
da comportamenti illegittimi ma
anche da situazioni oggettive (co-
me una guardiola angusta o un al-
loggio di servizio insalubre).
Si ricorda che il Dlgs /
prevede l’obbligo per il datore di
lavoro di effettuare la valutazione
dello stress lavoro correlato in mo-
do da evidenziare eventuali situa-
zioni di disagio lavorativo; la man-
cata valutazione del rischio da
stress lavorativo è sanzionata e
può comportare la responsabilità
del datore di lavoro per una situa-
zione di sofferenza che, nei casi più
gravi, può sfociare in una vera e
propria alienazione dal lavoro
(“sindrome del burnout”).
In base a tali principi è stato
riconosciuto il risarcimento del
danno a un portiere che, a causa
di lunghi turni di lavoro aveva
riportato una sindrome nevroti-
co ansiosa (Cassazione, senten-
za /).
— a cura di Assoedilizia
LEGGI E SENTENZE
IN GUARDIOLA VERIFICA
SULLO STRESS DA LAVORO
A
nche il portiere del con-
dominio può essere vitti-
ma di mobbing, causato
da comportamenti vessa-
tori dell’amministratore o di uno o
più condòmini, o di stress lavorati-
vo derivante da una situazione
ambientale sfavorevole.
Per mobbing si intende una se-
rie di condotte datoriali caratteriz-
zate da un intento persecutorio
poste in essere contro la vittima in
modo mirato, sistematico e pro-
lungato nel tempo al fine di emar-
ginarla dal posto di lavoro o anche
soltanto di mortificarla.
In ambito condominiale tali
condotte potrebbero attuarsi, ad
esempio, con rifiuti di concedere
permessi o ferie, adibizione ad at-
tività umilianti, richieste ecceden-
ti le mansioni contrattuali, offese
personali o sgarbi quali versare
appositamente l’immondizia fuo-
ri dagli appositi contenitori o inu-
tili chiamate notturne in caso di
reperibilità. Ove il mobbing venga
accertato il lavoratore può riven-
dicare il risarcimento del danno
subito (alla salute, alla personalità
o alla dignità).
Su questi presupposti, un por-
tiere aveva citato in giudizio il con-
dominio denunciando di aver su-
bito un licenziamento illegittimo
preceduto dal comportamento
persecutorio da parte dell’ammi-
nistratore e di alcuni condòmìni.
La Corte di cassazione (senten-
za /), pur riconoscendo
in via generale, l’ammissibilità del
mobbing condominiale ha però
respinto la domanda del portiere
in quanto questi non era riuscito a
provare il nesso di causalità tra le
lamentate vessazioni e l’aggrava-
mento delle sue condizioni di salu-
te; inoltre, era stata sottolineata la
difficoltà di attribuire il mobbing a
più datori di lavoro impersonati
di Donato Apollonio
La videosorveglianza dà diritto
a 15 minuti di pausa del portiere
CONTROLLI
Il dipendente che lavora
costantemente al monitor
deve riposare ogni due ore
Nella sosta può svolgere
attività «alternative come
la distribuzione della posta»
Vincenzo Di Domenico
In diverse città esistono grandi stabili,
con più entrate e con continuo via vai.
Per controllarli servono più occhi, ecco
perché nelle portinerie vengono inseriti
sistemi di sorveglianza che oggi hanno
raggiunto particolare complessità.
A utilizzare questi sistemi solita-
mente è il portiere del condominio: se si
occupa solo della vigilanza e altre man-
sioni accessorie è inquadrato ai livelli A
e A del contratto collettivo di lavoro
(Ccnl per i dipendenti da proprietari di
fabbricati), se svolge anche le pulizie è
inquadrato ai livelli A e A.
Il Ccnl, in realtà, prevede anche figu-
re specifiche, livelli A e A, che utilizza-
no mezzi telematici di videosorveglian-
za di particolare complessità, ma si trat-
ta di profili davvero poco utilizzati per-
ché il contratto prevede che gli vengano
affidati “almeno sei schermi video”,
mentre tendenzialmente le videocame-
re condominiali inviano le immagini su
uno o due monitor.
I compiti
Compito del portiere addetto alla video-
sorveglianza è controllare attivamente
lo stabile durante l’orario lavorativo, in-
tervenendo se necessario attraverso se-
gnalazione tempestiva all’amministra-
tore di tutte le anomalie che dovesse ri-
scontrare in merito alla sicurezza del-
l’edificio e di chi vi abita.
Per i dipendenti che svolgono attività
costante davanti al monitor – gli A e A
appunto - il Ccnl prevede una pausa di
minuti ogni minuti di applicazio-
ne continuativa al videoterminale, co-
me da articolo del Dlgs /, ma
afferma anche che tale pausa possa es-
sere rappresentata da un cambiamento
di attività, visto che la necessità di inter-
ruzione deriva dal bisogno di riposare la
vista e modificare la postura. Lo stesso
assunto si ritrova nella sentenza
/ della Cassazione.
Le altre attività
Quali sono allora le altre attività che i
portieri A e A possono svolgere come
pausa dalla video sorveglianza? A questi
lavoratori spettano anche la distribuzio-
ne della corrispondenza ordinaria e il
controllo del corretto utilizzo del citofo-
no, dell’ascensore e del montacarichi. La
pausa, anche quando non preveda lo
svolgimento di un’attività alternativa, è
considerata a tutti gli effetti parte inte-
grante dell’orario di lavoro. È da esclu-
dere la cumulabilità delle interruzioni
all’inizio e al termine dell’orario di lavo-
ro: queste andranno frazionate, proprio
per garantire che il dipendente non affa-
tichi troppo la vista e il fisico costretto a
lungo nella posizione seduta; inoltre,
nel computo dei tempi di interruzione
non andranno compresi i momenti di
attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, considerati momenti di la-
voro davanti al monitor.
Telecamere sul posto di lavoro
La telecamera per la video sorveglianza
può diventare uno strumento per il con-
trollo del lavoratore stesso? Di recente,
un portiere ha intrapreso una vertenza
contro il condominio, proprio perché
una delle telecamere condominiali
puntava direttamente sulla guardiola;
la telecamera è stata direzionata altrove.
A livello normativo (Dlgs /)
gli impianti audiovisivi e gli altri stru-
menti dai quali derivi anche la possibili-
tà di controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori possono essere impiegati solo
per esigenze organizzative e produttive,
sicurezza del lavoro e tutela del patrimo-
nio e solo previo accordo sindacale. Il Dl-
gs però afferma che le informazioni rac-
colte «sono utilizzabili a tutti i fini con-
nessi al rapporto di lavoro a condizione
che sia data al lavoratore adeguata infor-
mazione delle modalità d’uso degli stru-
menti e di effettuazione dei controlli»
nel rispetto della norme sulla privacy.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
QUOTIDIANO
DEL CONDOMINIO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Le Entrate chiariscono
l’Iva sugli ascensori
L’agenzia delle Entrate ha chiarito
quali siano le aliquote Iva applicabili
al settore degli ascensori. Tutti gli
interventi finalizzati
all’abbattimento delle barriere
architettoniche usufruiscono di una
rilevante agevolazione sull’Iva
compresi, per esempio, quelli
finalizzati all’installazione di
servoscala e piattaforme elevatrici.
Per quanto riguarda, invece,
l’installazione degli ascensori, sono
sorti dubbi in merito all’aliquota Iva
applicabile a causa della presenza di
un’altra misura agevolativa, quella
istituita dalla legge n. del
che favorisce con aliquota Iva del
% gli interventineseguiti in edifici
a prevalente destinazione abitativa.
Quando per eseguire tali interventi
si fornisce un bene di valore
significativo (come l’ascensore),
scatta l’obbligo di applicare
l’aliquota Iva ordinaria del % sulla
differenza tra l’importo totale
fatturato e il valore del bene
significativo stesso (quando questo
è superiore al per cento
dell’importo fatturato). Per questa
incertezza interpretativa, alcuni
operatori l’aliquota del %, altri
quella mista del / per cento. Per
risolvere il dubbio l’Anacam
(Associazione Nazionale Imprese di
Costruzione e Manutenzione
Ascensori) ha presentato nel
febbraio scorso un’istanza di
consulenza giuridica alle Entrate,
che ha rispostocon l’articolato
parere n. del luglio scorso,
dando ragione ad Anacam.
— Luca Incoronato
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianocondominio.ilsole24ore.com
QdC
Condizionatori, il locatore deve fermarli
Paolo Accoti
È legittima la domanda rivolta al
proprietario dell’immobile di rimo-
zione del condizionatore installato
dall’inquilino.
Il condomino che si ritiene leso
dalle immissioni di rumore e calore
provenienti dalla unità esterna del
condizionatore collocato nel cortile
condominiale interno può agire in
giudizio direttamente nei confronti
del proprietario dell’appartamento
al cui servizio è posto l’impianto,
anche se lo stesso è stato installato
dal conduttore e anche se quest’ulti-
mo ha diritto di toglierle alla fine
della locazione.
Questi i principi espressi dal
Tribunale di Roma, V sezione civi-
le, nella sentenza pubblicata il
maggio .
I proprietari dell’abitazione loca-
ta, infatti, eccepivano in rito la loro
carenza di legittimazione attiva, in
quanto l’impianto di condiziona-
mento sarebbe stato realizzato dagli
inquilini. Ma il Tribunale di Roma ha
ritenuto che «legittima è la proposi-
zione della domanda direttamente
contro il proprietario dell’unità im-
mobiliare al cui servizio è posto l’im-
pianto di condizionamento dell’aria
(e non già contro la conduttrice - o ex
conduttrice - alla quale ne sarebbe
imputabile l’installazione e che ne
sarebbe proprietaria)». Per il Tribu-
nale, infatti, i condizionatori d’aria
non rientrano tra gli interventi di mi-
glioria per i quali è necessario il con-
senso del proprietario ma rappre-
sentano delle “addizioni”, in quanto
opere o impianti che mantengono
una loro autonomia rispetto all’im-
mobile e che per questo possono es-
sere smontati al termine della loca-
zione. Tuttavia «il condomino che
abbia locato la propria unità abitati-
va ad un terzo risponde nei confronti
degli altri condomini delle ripetute
violazioni al regolamento condomi-
niale consumate dal proprio condut-
tore qualora non dimostri di avere
adottato, in relazione alle circostan-
ze, le misure idonee (...) a far cessare
gli abusi, ponendo in essere iniziati-
ve che possono arrivare fino alla ri-
chiesta di anticipata cessazione del
rapporto di locazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MOLESTIE
Il proprietario in giudizio
per il rumore dell’impianto
installato dal conduttore