Il Sole 24 Ore - 30.07.2019

(Steven Felgate) #1

24 Martedì 30 Luglio 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


L’azienda che vende online


è corresponsabile per i «like»


PRIVACY


Se sul sito di e-commerce


si può cliccare il «mi piace»


che va su Facebook


Per la Corte Ue occorre


informare l’utente


e chiederne il consenso


Maurizio Caprino


La tutela della privacy potrebbe rende-


re più complicato anche mettere un


«like» su Facebook. E, di conseguenza,


impattare sulle strategie delle aziende


che vendono sul web. Lo lascia preve-


dere la sentenza con cui ieri la Corte Ue


ha deciso sulla causa C-/, stabi-


lendo che il gestore di un sito internet


in cui è possibile cliccare sull’icona


«like» può essere ritenuto responsabi-


le della raccolta e della trasmissione


dei dati personali dei visitatori insieme
con Facebook.

La causa era iniziata in Germania,


dove un’associazione di consumatori
(la cui legittimazione ad agire è stata

ieri confermata dalla Corte) aveva


contestato a un’azienda di abbiglia-
mento che vende online la trasmissio-

ne di tali dati senza il consenso degli


interessati e senza informare questi
ultimi sui loro diritti in materia. In altri

termini, al momento in cui si cliccava


su «like», non appariva alcun messag-
gio che descrivesse le conseguenze di

tale azione sulla protezione dei dati


personali e chiedesse il consenso.
Secondo la Corte, l’azienda non pa-

re poter essere considerata responsa-


bile del trattamento dei dati effettuato
da Facebook dopo la trasmissione, ma

può rispondere delle operazioni di rac-
colta e di trasmissione a Facebook,

congiuntamente proprio con quest’ul-


timo. La ragione è che probabilmente


l’azienda e Facebook sembrano deci-


dere congiuntamente motivi e finalità
della raccolta e della trasmissione.

La Corte si esprime al condizionale


perché la verifica definitiva di ciò an-
drà fatta dai giudici nazionali. Ma spie-

ga che l’azienda, prevedendo nel pro-


prio sito la possibilità di cliccare sul
«like», riesce a ottenere maggiore visi-

bilità su Facebook. E ciò presuppone


un consenso quantomeno implicito
dell’azienda alla raccolta e alla comu-

nicazione dei dati a Facebook.


Di qui un interesse economico sia
dell’azienda sia del gestore del social

network e quindi la loro responsabili-


tà congiunta verso l’utente del sito
aziendale che, cliccando su «like»,

determina la trasmissione di alcuni


suoi dati a Facebook.
L’altra conseguenza evidenziata

dalla Corte in questo schema di raccol-


ta e trasmissione dei dati è che l’azien-
da deve informare gli utenti sulla sua

identità e sulle finalità del trattamento


dei dati. Il che, nella pratica quotidiana,


si traduce nell’apertura di finestre di
testo che spesso gli utenti non leggono.

Un particolare interessante è che


tutti questi adempimenti vengono ri-
tenuti dalla Corte necessari già all’epo-

ca in cui è iniziata la causa, quando vi-


geva non l’attuale regolamento Gdpr
(/, criticato da più parti per le

complessità che introduce), ma la pre-


cedente direttiva /.
Quest’ultima, fra i sei casi in cui il

trattamento dei dati personali è lecito,


includeva quello in cui c’è il consenso
dell’interessato. La Corte precisa che il

consenso va ottenuto dal gestore del


sito solo per le operazioni di cui è re-
sponsabile o corresponsabile (come

nel caso deciso ieri); quando invece il


trattamento è lecito in quanto neces-
sario a realizzare un interesse legitti-

mo, in casi come quello in questione,


occorre che sia tale sia l’interesse del-
l’azienda sia quello del social network.

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TRASPARENZA


E-mail dei commissari, accesso libero


Guglielmo Saporito


Libero accesso alle e-mail dei commis-


sari di esame, con massima trasparen-


za. È il principio espresso dal Tar di Pe-


scara ( luglio  n. ), applicabile


a tutte le commissioni.


Il caso riguardava un concorso uni-


versitario nel settore medico, durante


il quale i commissari, attraverso mes-


saggi di posta elettronica, avevano di-


scusso i criteri di valutazione. Un can-


didato ha chiesto l’accesso a questi


messaggi, sostenendo che il contenuto


delle comunicazioni riguardasse
l’esercizio di funzioni pubblicistiche.

Il Tar ha aderito a questa tesi, anche


se l’università eccepiva che si trattasse
di corrispondenza privata, intercorsa

tra i componenti della commissione.


Inoltre, secondo l’università il conte-
nuto delle mail poteva essere di natura

anche strettamente confidenziale o


con riferimenti alla vita privata.
Per giungere alla soluzione, i giudi-

ci hanno prima esteso la lite sull’ac-


cesso ai singoli docenti universitari
componenti la commissione, affinché

potessero rappresentare anche even-


tuali esigenze di riservatezza. Le nor-


me sull’accesso (articolo  Dpr


/, articolo  Dlgs /),


consentono agli interessati di opporsi
all’esibizione di atti qualora vi siano

dati sensibili o motivi di riservatezza:


nel caso specifico, tuttavia, nessuno
dei docenti universitari si è opposto,

con la conseguenza che il giudice ha


potuto esaminare la questione in ter-
mini generali.

Il caso è stato deciso tenendo pre-


sente che dal verbale della commissio-
ne risultava che i criteri di valutazione

erano stati concordati e approvati at-


traverso e-mail; inoltre, la riunione
collegiale con la presenza fisica dei

commissari «era servita per avere uno


scambio sincrono e progressivo di opi-


nioni già ampiamente discusse me-


diante messaggi di posta elettronica».


Poiché questo risultava documen-
tato, il Tar ha ritenuto che le e-mail

avessero a oggetto l’esercizio di fun-


zioni pubblicistiche e fossero quindi
pertinenti al procedimento. In conse-

guenza, l’università è stata obbligata


a consentire l’accesso, salva la possi-
bilità di stralciare frasi che esulassero

dalla questione. Questo tempera-


mento è stato già applicato altre volte,
ad esempio quando si è chiesto l’ac-

cesso agli atti di un consiglio comu-


nale in cui si è discusso a porte chiuse
(il Tar Firenze, /, ha conces-

so gli «omissis»).


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Nei concorsi universitari


messaggi di valutazione


consultabili dai candidati


In gara


riservatezza


per i reati


estinti


APPALTI


La mancata dichiarazione


di queste condanne


non comporta l’esclusione


Giuseppe Latour


Le imprese non sono tenute a di-
chiarare, al momento della parteci-

pazione alle gare, l’esistenza di con-


danne per reati estinti. E le ammi-
nistrazioni non possono trarre al-

cuna conseguenza da questa
omissione, come l’esclusione dalla

procedura o la revoca di un’aggiu-


dicazione. È quanto spiega il Tar
Molise, con la sentenza /.

Il caso riguarda un bando di gara


nel quale, tra i requisiti di ammis-
sione, era prevista in fase di offerta

una dichiarazione sostitutiva di


possesso dei requisiti di accesso.
Nel modello di autodichiarazione

andava specificato che «i soggetti


dotati del potere di rappresentanza
del soggetto candidato» non aves-

sero riportato condanna «con sen-


tenza passata in giudicato o con
sentenza di applicazione della pena

su richiesta», per qualsiasi reato


che incida sulla moralità professio-
nale o per altri diritti finanziari.

Una volta vinta la gara, però, la


Pa aveva verificato il casellario giu-
diziale dell’impresa, riscontrando

una condanna del suo legale rap-


presentante per un reato poi di-
chiarato estinto. Da qui è nato il

contenzioso. Il tema, posto che il re-


ato estinto non può comportare
esclusione in base al Codice appalti

(Dlgs /), è se - per usare le


parole della Pa - «l’esistenza di con-
danne penali non dichiarate, sep-

pur afferenti a reati estinti, costitui-


va una condotta omissiva e reticen-
te in grado di compromettere l’affi-

dabilità riposta nell’operatore


economico e giustificare la revoca
dell’aggiudicazione».

Il problema è rafforzato dal fatto


che il nuovo Codice appalti non ri-
produce la previsione contenuta

nel vecchio (Dlgs /), dove si


precisava che «il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiara-

zione le condanne per reati depe-


nalizzati o dichiarati estinti».
Il Tar, però, arriva alla conclu-

sione che, anche con il nuovo siste-


ma di regole, l’impresa non è tenuta
a dichiarare, in sede di gara, l’esi-

stenza di condanne penali per reati


dichiarati estinti: «Si tratta di con-
danne che, comunque, la stazione

appaltante non potrebbe giammai


prendere in considerazione ai fini
della comminatoria della esclusio-

ne del concorrente dalla gara o della


revoca della aggiudicazione». La
dichiarazione omessa non può ave-

re neppure rilevanza come un gra-


ve illecito professionale (articolo 
comma  lettera c), come un’omis-

sione di informazione dovuta o co-


me una dichiarazione non veritiera
dell’impresa. Non può, insomma,

essere considerata in nessun modo.
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Casse, contributo


integrativo dalla Pa


allineato al privato


PREVIDENZA


Per i versamenti relativi


al  valgono però


le vecchie aliquote


Luca De Stefani


Elisa Olivi


L’aumento del contributo integra-


tivo dei biologi dal % al %, quan-
do il committente è una Pubblica

amministrazione, si deve applicare


a tutti gli incassi ricevuti dallo
scorso primo luglio . Quello

dal % al % dell’integrativo dei pe-


riti industriali verso la Pa, invece, si
applica agli incassi ricevuti dal 

febbraio . Infine, per gli infer-


mieri, gli assistenti sanitari e gli in-
fermieri pediatrici, che esercitano

l’attività in forma libero professio-


nale, con committente la Pa, l’au-
mento dal % al % è partito dal 

maggio .


A differenza del contributo
soggettivo da versare alle Casse,

che si calcola sul reddito ed è a ca-


rico del professionista, quello in-
tegrativo è «a carico di coloro che

si avvalgono delle attività profes-


sionali degli iscritti» (articolo ,
comma , Dlgs  febbraio , n.

). Inoltre, deve essere «riscos-


so direttamente dall’iscritto» al-
l’atto del pagamento, «previa evi-

denziazione del relativo importo


nella fattura», quindi, in caso di
variazione (solitamente in au-

mento) della relativa percentuale


applicabile (ad esempio, dal % al
%), si deve individuare la data

dell’incasso della fattura pro-for-
ma, per capire quale aliquota uti-

lizzare, ai fini del calcolo «preci-


so» di quanto incassare e per
compilare la fattura definitiva.

Tutti gli aumenti sopra indicati


sono la conseguenza della corret-
ta interpretazione della legge 

del , chiarita dal Consiglio di


Stato con la sentenza del  luglio
, n. /, la quale ha

eliminato la disparità di tratta-


mento del contributo integrativo
professionale tra il settore pub-

blico e quello privato (si veda «Il


Sole  Ore» del  luglio ).
La sentenza, però, per essere

applicata ha avuto bisogno di
essere recepita dai relativi rego-

lamenti professionali, previa


approvazione degli organi delle
Casse e dei ministeri vigilanti, e

come detto gli effetti si sono


avuti solo nel corso del .
Pertanto, tutte le aliquote con-

tributive della tabella pubblica-


ta da «Il Sole  Ore» il  luglio
 non sono state influenzate

dell’eliminazione della dispari-


tà di trattamento, in quanto so-
no quelle che devono essere uti-

lizzate per il calcolo del contri-


buto integrativo (e soggettivo)
da versare nei prossimi mesi sul

volume d’affari (e sul reddito)


relativi al .
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Bonus rioccupazione


per chi lascia la Cigs


POLITICHE ATTIVE


Pagamento diretto


dell’Inps senza necessità


di inoltrare la domanda


Antonino Cannioto


Giuseppe Maccarone


Alla cassa l’incentivo economico


(bonus rioccupazione) in favore
dei cassaintegrati che si rioccupa-

no durante il periodo in cui frui-


scono dell’assegno di ricollocazio-
ne. Gli interessati, per la prima

volta, non dovranno inoltrare al-


cuna domanda all’Inps. Sarà l'Isti-
tuto, infatti, a farsi carico diretta-

mente del pagamento come speci-


ficato nella circolare /. Si
tratta di una importante passo in

avanti nel segno della semplifica-


zione che potrebbe aprire le porte
a un nuovo modo di erogare servi-

zi e prestazioni.


È stata la legge di bilancio del
 a estendere l’assegno di ri-

collocazione anche ai cassainte-


grati, al fine di limitare i licenzia-
menti successivi alla Cigs, per

riorganizzazione o crisi aziendale,
in cui non sia stato concordato un

completo recupero occupazionale.


Per l’operatività della disposi-
zione, la procedura di consulta-

zione sindacale deve concludersi


con un accordo che preveda un
piano di ricollocazione in cui siano

indicati gli ambiti aziendali e i


profili professionali a rischio di
esubero. Chi si trova in tale situa-

zione può richiedere all’Anpal


l’assegno di ricollocazione anche
durante il periodo in cui beneficia

della cassa, entro  giorni dalla
sottoscrizione dell’intesa. Se, du-

rante il periodo di fruizione del-


l’assegno, i soggetti vengono as-
sunti da un’azienda non collegata

con quella che li aveva posti in Ci-


gs, è prevista, tra l’altro, una facili-
tazione economica consistente in

una somma pari alla metà del trat-


tamento Cigs che i lavoratori
avrebbero continuato a percepire

se fossero rimasti in Cassa.


La nuova occupazione che apre
le porte all’incentivo deve essere

di tipo subordinato (compreso
l’apprendistato), a tempo pieno,

part time e a termine.


Il bonus decorre dal giorno del-
l’assunzione e dura fino al termine

del periodo di Cigs che sarebbe an-


cora spettata al lavoratore, al netto
di quanto già fruito; per determi-

nare l’esatto ammontare del con-


tributo, il periodo residuo viene
valorizzato con una media delle

ore di Cigs già fruite.


Trattandosi di una facilitazione
chiaramente finalizzata a portare

fuori dal bacino Cigs i destinatari,


l’Inps fa presente che prenderà a
riferimento il periodo di Cigs con-

cesso all’impresa presso cui il sog-


getto era precedentemente occu-
pato, in relazione alla causale di

intervento, a prescindere dalla du-


rata del nuovo rapporto di lavoro
instaurato.

Il pagamento avverrà in unica


soluzione per l’ammontare com-
plessivamente spettante al lavora-

tore. Gli interessati riceveranno


una comunicazione dall’Inps e do-
vranno inoltrare, se del caso, il

modello SR ai fini della verifica


dell’Iban.
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QUOTIDIANO


DEL LAVORO


MASSIMALE CONTRIBUTIVO


Esclusione opzionale


limitata nella Pa


L’esclusione opzionale dal
massimale contributivo non può

essere esercitato dai dipendenti di


Pa che abbiano istituito forme di
previdenza per il proprio

personale, con una quota di


contribuzione a loro carico, pur in
assenza di forme pensionistiche di

settore. Lo precisa l’Inps con il


messaggio /. Il Dl / ha
previsto la possibilità, per i pubblici

dipendenti, di chiedere l’esclusione


dal massimale contributivo se non
risultano attivate forme

pensionistiche complementari


compartecipate dal datore, purché
gli interessati siano destinatari di

un sistema di calcolo pensionistico
interamente contributivo.

— Fabio Venanzi


Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianolavoro.ilsole24ore.com


QdL


VIMINALE


Sblocca cantieri,


semplificazioni


antimafia


in Gazzetta


Approda in Gazzetta ufficiale il
decreto del ministero

dell’Interno del  luglio ,


attuativo dello sblocca cantieri
(Dl /). Qui si stabiliva

che, per la gestione


dell’emergenza del Gran Sasso,
devono essere indicate le

«speciali misure


amministrative di
semplificazione per il rilascio

della documentazione
antimafia». Il decreto del

Viminale, allora, interviene per


individuare questi meccanismi,
utilizzando lo stesso schema

già usato per la ricostruzione


del Polcevera a Genova. Ci sarà,
tra le altre cose, una liberatoria

antimafia provvisoria.


—Gi.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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