20 Giovedì 1 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore
Norme
Tributi
Per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo è, nono-
stante l’utilizzo della fattura elettronica, necessario
aggiornare il registro di carico e vidimare con la firma
del comandante della nave la bolletta doganale ovvero
la fattura di cortesia se si vuole usufruire della non
imponibilità Iva dell’articolo -bis del Dpr /. A
queste conclusioni arriva l’agenzia delle Entrate con la
risposta a interpello /.
Nel quesito, rilevando che gli adempimenti a dimo-
strazione della messa a bordo risultano strutturati pen-
sando alla fattura cartacea, il contribuen-
te istante riteneva, come prova dell’avve-
nuto imbarco e come misura antielusiva,
potere richiedere al fornitore l’indicazio-
ne della barca di destinazione come cam-
po obbligatorio all’interno della fattura
elettronica e così eliminare il registro del-
le provviste e dotazioni di bordo in quanto
le informazioni richieste sono gia conte-
nute nella fattura elettronica e nella di-
chiarazione di non imponibilita ex articolo -bis.
L’agenzia delle Entrate – considerato che la non impo-
nibilità delle cessioni e subordinata alla prova dell’av-
venuto imbarco – ha invece negato semplificazioni alla
procedura di prova dell’imbarco.
—Carla Bellieni
—Benedetto Santacroce
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La versione integrale dell’articolo
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RISPOSTA A INTERPELLO
Imbarco di dotazioni
nel registro di carico
Patent box, revoca del ruling
solo per le procedure già in corso
REDDITO D’IMPRESA
Possibilità di dietrofront
limitata agli iter avviati
entro il ° maggio
In caso di abbandono
variazione in diminuzione
in tre quote annuali
Luca Gaiani
Per il patent box, la revoca dei ruling
in corso è consentita solo per chi ave-
va già avviato il procedimento di ac-
cordo alla data di entrata in vigore del
decreto crescita (° maggio ). Con
la norma a regime, chi parte con il ru-
ling, non potrà successivamente
adottare il metodo fai da te introdotto
dal Dl /. La precisazione è una
delle principali novità contenute nel-
la versione definitiva del provvedi-
mento attuativo delle Entrate rispetto
al testo posto in consultazione.
Norma transitoria
Il provvedimento delle Entrate del
luglio dà attuazione alla nuova
possibilità di autodeterminazione del
reddito agevolabile da patent box
prevista dall’articolo del Dl /.
L’articolo . disciplina distinta-
mente il caso di soggetti che avviano
il regime quinquennale del patent
box (anche in sede di rinnovo dello
stesso, come illustrato nell’altro arti-
colo in pagina) da quello di contri-
buenti che hanno già avviato il pro-
cedimento di accordo preventivo. Il
ruling, cioè l’accordo preventivo con
il fisco circa il criterio di calcolo del
reddito agevolabile, è obbligatorio,
salva la nuova facoltà del decreto
crescita, solo quando il bene imma-
teriale forma oggetto di utilizzo di-
retto da parte del titolare.
Per le opzioni esercitate dall’eser-
cizio , i contribuenti che usano
direttamente gli intangibili hanno la
possibilità autodeterminare il reddito
agevolabile comunicando la scelta
(punto . del provvedimento) a con-
suntivo nella dichiarazione dei reddi-
ti relativa al periodo di imposta di
spettanza dell’agevolazione. Ad
esempio, se si avvia il patent box dal
(-), la scelta per il fai
da te riguardante il primo esercizio si
comunicherà nel modello Redditi
nel quale troverà pure spazio
l’opzione quinquennale per il regime.
Chi invece ha già attivato il ruling
può revocare questa procedura (se
non ancora conclusa), passando
dunque alla autodeterminazione, so-
lamente se il ruling era già in corso al
° maggio (data di entrata in vi-
gore del Dl /). Questa limita-
zione è prevista dal punto . del
provvedimento, che innova, sulla
specifica questione, rispetto alla boz-
za posta in consultazione il luglio
scorso. Il passaggio dal ruling all’au-
todeterminazione richiede una rac-
comandata (o Pec) all’ufficio presso
cui è in corso la procedura, oltre alla
successiva comunicazione nella di-
chiarazione dei redditi.
Ruling irrevocabili
Con la norma a regime, invece, una
volta inviata l’istanza di ruling (che
per i patent box aventi ad oggetto uti-
lizzi diretti è condizione di efficacia
dell’opzione, salva la nuova facoltà di
autoliquidazione), il ritorno al calcolo
autonomo non sarà più possibile. Ad
esempio, se un’impresa entro il di-
cembre invia l’istanza di ruling
(come da provvedimento del ° di-
cembre ) per avviare il patent box
dal (opzione comunicata in Red-
diti ) dovrà mantenere la proce-
dura fino alla fine e potrà operare la
detassazione solo ad accordo firmato.
La scelta per il regime di determi-
nazione autonoma (senza ruling) ha
durata di un anno ed è rinnovabile.
Questo significa che in ognuno dei
cinque esercizi di durata del patent
box il contribuente dovrà, se intende
evitare l’accordo preventivo, ripetere
l’opzione. Ma cosa accade se, in uno
degli esercizi successivi, l’opzione
non viene ribadita (salva l’eventuale
remissione in termini)? È da ritenere
che, se si desidera ri-attivare il ruling,
si debba anche inviare l’istanza entro
il dicembre. In questo caso, il pro-
cedimento di accordo coprirà obbli-
gatoriamente tutti gli esercizi residui,
non essendo come detto possibile,
dopo il periodo transitorio, revocare
il ruling e tornare al fai da te.
Ripartizione triennale
Nel caso di abbandono dei ruling già
avviati al ° maggio , il contri-
buente deve predisporre l’ idonea
documentazione richiesta dal prov-
vedimento per ognuno degli esercizi
coperti dal patent box, ripartendo la
variazione in diminuzione totale in
tre quote annuali. Ad esempio, chi ha
avviato il patent dal ed esce dal
ruling dal (inviando la Pec di
revoca entro il dicembre) inserirà
in Redditi un terzo del totale
delle variazioni calcolate per i eser-
cizi (-). Per il , si appli-
cheranno le regole generali e la de-
duzione annuale verrà pure usufrui-
ta in tre quote.
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Risponde per gli infortuni il
datore che non rispetta le
prescrizioni del coordinatore
per l’esecuzione del cantiere.
Luigi Caiazza
—a pagina
Sicurezza
Se il piano
non è rispettato
a pagare
è il datore
Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
Da oggi per le esportazioni di merci
Ue in Giappone è più facile applicare
l’Accordo di libero scambio (Als Giap-
pone-Ue, in vigore dal ° febbraio)
con riduzione dei dazi, a seguito di
una procedura semplificata. Per ri-
durre le criticità del primo periodo di
attivazione, le parti hanno condiviso
una serie di semplificazioni e chiari-
menti. È un tema molto rilevante per
gli esportatori Ue.
Con l’Als, infatti, le parti hanno po-
sto in essere un sistema altamente
agevolato di scambi, prevedendo in
forma graduale importanti riduzioni
daziarie per i prodotti importati in
ciascuno dei due sistemi. L’Als, deno-
minato Jefta (Japan-Ue Free Trade
Agreement), si fonda sul concetto di
origine preferenziale: le merci origi-
narie di una parte sono ammesse dal-
l’altra in via preferenziale. Ma questo
status speciale è legato a obblighi ap-
plicativi formali, tra cui l’iscrizione al
sistema di registrazione Rex da parte
degli esportatori e l’individuazione
delle regole di origine applicate ai pro-
dotti venduti, per stabilirne il caratte-
re originario preferenziale.
Queste regole, nel primo semestre
di vigenza, sono state applicate in
modo non omogeneo e tendenzial-
mente restrittivo, soprattutto in
Giappone, causando serie difficoltà
agli operatori europei. Ma la Com-
missione Ue e i competenti organi del
Giappone hanno rapidamente deciso
di sedersi al tavolo per puntualizzare
e risolvere almeno parte delle temati-
che ancora aperte, delle quali l’agen-
zia delle Dogane ha dato notizia con la
nota /.
Sono state concordate azioni per
garantire un ampio e ottimale utiliz-
zo, da parte degli operatori economi-
ci, delle disposizioni contenute nel-
l’Als, assumendo reciproci impegni.
Quanto al Giappone, si è concorda-
to che da oggi si applica una procedu-
ra semplificata provvisoria in forza
della quale l’attestazione dell’origine
deve essere considerata sufficiente al
fine dell’ottenimento del trattamento
preferenziale. Pertanto, le autorità
doganali giapponesi non potranno
chiedere all’importatore informazio-
ni supplementari oltre a quelle previ-
ste nell’attestazione citata né potran-
no obbligare a dichiarare le ragioni del
fatto che non vengono date ulteriori
informazioni. Questo è un tema molto
sentito e che ha creato non poche dif-
ficoltò, rappresentate anche dagli
stakeholder e dalle associazoni di ca-
tegoria ed industriali. Ma ora ha tro-
vato una soluzione immediata, anche
se interlocutoria.
Dal ° dicembre, infatti, entrerà in
vigore la piena procedura semplifica-
ta, le cui specifiche tecniche, osserva-
no le Dogane, «non sono state ancora
definite ma che dovrà prevedere l’in-
serimento di un codice predetermina-
to nella dichiarazione doganale di im-
portazione a cui collegare un docu-
mento in cui potranno essere inserite
ulteriori informazioni aggiuntive al-
l’attestazione dell’origine».
Quanto all’Ue, la Commissione ha
assunto l’impegno di chiarire alcuni
ulteriori aspetti critici, come il fatto
che una dichiarazione sull’origine
possa riguardare più spedizioni; che
essa è valida anche se non riporta la
firma dell’esportatore o il timbro della
ditta; che la richiesta di trattamento
tariffario preferenziale può essere ri-
lasciata anche sulla base della «cono-
scenza dell’importatore», a prova so-
stanzialmente libera.
Inoltre, le parti hanno condiviso
che l’attestazione dell’origine può es-
sere stampata su un documento sepa-
rato a condizione che la fattura o qual-
siasi altro documento commerciale
faccia riferimento a detto documento
che pertanto sarà considerato parte
integrante della fattura.
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Export in Giappone con regole semplificate
DOGANE
Da oggi le nuove regole
L’accordo si basa
sull’origine preferenziale
QdF
- Revoca ruling transitoria
La possibilità di passare alla
determinazione autonoma del
reddito agevolabile da patent
box per chi ha già avviato il
ruling è consentita dal
provvedimento del 30 luglio
2019 solo in presenza di
procedimenti di accordo
preventivo in corso al 1° maggio
- Per le istanze di ruling
spedite dal 2 maggio 2019, le
imprese dovranno portare a
conclusione l'accordo prima di
poter applicare la variazione in
diminuzione
- Modalità di uscita
Chi aveva in corso il ruling al 1°
maggio scorso e intende
passare al regime fai da te deve
inviare una Pec o una
raccomandata A/R all'ufficio
presso cui è avviata la
procedura contenente
l'espressa volontà di rinunciare
alla stessa. Il contribuente
dovrà successivamente
comunicare la scelta per
l'autodeterminazione con
modalità ordinarie
(dichiarazione dei redditi). Per
gli esercizi residui la opzione
avrà durata annuale. Il reddito
agevolato totale si ripartisce in
tre quote annuali
- Rinnovo senza ruling
Il passaggio dal ruling al metodo
di calcolo autonomo si può
effettuare, oltre che per gli
accordi già avviati al 1° maggio
2019 (e non ancora conclusi al
momento della revoca), in caso
di rinnovo del ruling già
concluso e già applicato. In
alternativa alla richiesta di
rinnovo, cioè, il contribuente,
effettuerà l'opzione per
l'autodeterminazione.
- Documenti anti-sanzioni
La documentazione prevista dal
provvedimento del 30 luglio
2019, la cui predisposizione è
obbligatoria per chi adotta il
metodo fai da te in presenza di
utilizzo diretto dei beni
immateriali, offre la copertura
dalle sanzioni nel caso di
eventuali accertamenti del
fisco. Chi, avendo
autodeterminato
il reddito agevolabile per
esercizi anteriori al 2019
(utilizzo indiretto degli
intangibili), intende adottare
la documentazione anti-
sanzioni, effettuerà una
comunicazione
(Pec o raccomandata)
all'Ufficio competente.
Il provvedimento pare invece
escludere la possibilità di
predisporre la documentazione
da parte di chi applica il ruling
Le principali novità
L’identificazione audio/video
per i clienti a distanza è una
delle novità delle disposizioni
emanate dalla Banca d’Italia.
Ranieri Razzante
—a pagina
Intermediari
Adeguata
verifica
possibile anche
a distanza
LA PROSECUZIONE
Sì all’opzione per il fai-da-te
anche nel caso di rinnovo
Per gli esercizi fino al
«fascicolo» da comunicare
prima dei controlli
La scelta per il calcolo fai-da-te si
può esercitare anche in caso di rin-
novo del regime. Il punto . del
provvedimento dell’agenzia delle
Entrate in data luglio stabi-
lisce che possono esercitare l’op-
zione per la determinazione diretta
(senza ruling) del reddito agevola-
bile i contribuenti che hanno con-
cluso un accordo preventivo, in al-
ternativa al rinnovo dello stesso.
L’articolo del provvedimento
del ° dicembre stabilisce che,
almeno giorni prima della sca-
denza del ruling, l’impresa può pre-
sentare domanda di rinnovo dei
termini dell’accordo stesso all’Uffi-
cio. In alternativa al rinnovo del-
l’accordo (e dunque in mancanza
della istanza prevista al riguardo),
i contribuenti possono ora esercita-
re la scelta per l’autodeterminazio-
ne del reddito agevolabile ai sensi
dell’articolo del decreto crescita.
L’uscita dal ruling già avviato, che a
regime non è consentita (salva la
regola transitoria per gli accordi in
corso al ° maggio ), può dun-
que riguardare anche i casi di rin-
novi di accordi già conclusi.
In realtà, gli accordi stipulati dal
fisco hanno generalmente una du-
rata che copre l’intero arco di validi-
tà del regime (salva revoca o modi-
fiche) e dunque cinque esercizi. Il
rinnovo coinciderà generalmente
con l’esercizio di una ulteriore op-
zione quinquennale.
Il provvedimento del luglio
scorso fa luce anche sulle modalità
di adozione della idonea documen-
tazione (obbligatoria per chi sceglie
il fai da te in caso di utilizzo diretto)
da parte di chi intende coprirsi da
eventuali sanzioni in caso di rettifi-
ca del reddito agevolato (disappli-
cazione dell’articolo , comma , del
Dlgs /). Il decreto crescita
stabilisce che il possesso della do-
cumentazione per gli anni pregressi
deve essere comunicato mediante
dichiarazione integrativa. I modelli
di dichiarazione, fino a quello del
, non contengono però apposi-
te caselle al riguardo, sicché restava
il dubbio di come questa comunica-
zione potesse effettuarsi.
Il punto del provvedimento, ri-
scritto rispetto alla versione in con-
sultazione, indica che, per gli eser-
cizi fino al (modello Redditi
), chi ha già determinato auto-
nomamente il reddito (utilizzo in-
diretto dei beni immateriali) comu-
nica l’avvenuta predisposizione
della documentazione anti-sanzio-
ni con Pec o con raccomandata A/R
al competente ufficio dell’Agenzia,
prima della formale conoscenza
dell’avvio di ogni attività di control-
lo sul regime del patent box. Non è
dunque necessario ripresentare al-
cuna dichiarazione dei redditi.
—L. Gai.
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Sostituzione di infissi e caldaie a condensazione. Ma
anche operazioni più complesse, come la messa in si-
curezza antisismica o la riqualificazione dell’involucro
di un edificio. Sono tutti interventi per i quali viene
attivata per i consumatori la possibilità di ottenere uno
sconto in fattura, da parte del fornitore, di importo pari
all’ammontare della detrazione.
È l’effetto dell’atteso provvedimento dell’agenzia
delle Entrate, pubblicato nella serata di ieri, che dà at-
tuazione al contestatissimo (dalle imprese piccole e
medie) articolo del decreto crescita (Dl /). La
sostanza è molto rilevante per i consumatori: anziché
pagare un importo di euro, in caso di detrazione al
%, se ne pagheranno solo . Il resto, corrispondente
al valore dello sconto fiscale, sarà recuperato attraverso
una procedura che ha assunto contorni definiti.
Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica
e di riduzione del rischio sismico l’esercizio dell’opzio-
ne andrà comunicato all’agenzia delle Entrate, a pena
d’inefficacia, entro il febbraio dell’anno successivo
a quello di sostenimento delle spese. Per
gli interventi eseguiti sulle singole unità
immobiliari la comunicazione andrà ef-
fettuata dal soggetto che ha diritto alla de-
trazione, utilizzando le funzionalità rese
disponibili nell’area riservata del sito in-
ternet dell’agenzia delle Entrate, oppure
presentando un modulo agli uffici del-
l’agenzia. Per gli interventi eseguiti sulle
parti comuni degli edifici condominiali la
comunicazione è invece appannaggio del-
l’amministratore di condominio, median-
te il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati
necessari alla predisposizione della precompilata.
Il passaggio successivo riguarda invece il fornitore,
che dovrà recuperare lo sconto che ha praticato al suo
cliente, come credito d’imposta compensabile tramite
modello F. In alternativa, potrà cederlo ai propri for-
nitori, ma non a banche e ad altri intermediari finan-
ziari. Il recupero parte «a decorrere dal giorno dieci del
mese successivo a quello in cui è stata effettuata la co-
municazione». La compensazione sarà divisa in cinque
rate annuali di pari importo.
Il fornitore, per attivare il meccanismo, dovrà prima
confermare l’esercizio dell’opzione da parte del suo
cliente, attestando che lo sconto è stato effettuato: a
questo scopo, sarà disponibile una funzionalità nel-
l’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Nel caso
in cui l’impresa non abbia capienza sufficiente, «la
quota di credito che non è utilizzata nell’anno - specifi-
ca il provvedimento - può essere utilizzata negli anni
successivi, ma non può essere richiesta a rimborso».
Questo, però, probabilmente non basterà a placare la
preoccupazione delle piccole imprese.
—Giuseppe Latour
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CASA
DECRETO CRESCITA
Ecobonus e sismabonus,
lo sconto in fattura
diventa operativo
Il credito
non utilizzato
potrà essere
recuperato
nell’anno
successivo
ma non
rimborsato
IL QUOTIDIANO DEL FISCO