Il Sole 24 Ore - 01.08.2019

(vip2019) #1

20 Giovedì 1 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


Norme

Tributi

Per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo è, nono-


stante l’utilizzo della fattura elettronica, necessario


aggiornare il registro di carico e vidimare con la firma


del comandante della nave la bolletta doganale ovvero


la fattura di cortesia se si vuole usufruire della non


imponibilità Iva dell’articolo -bis del Dpr /. A


queste conclusioni arriva l’agenzia delle Entrate con la


risposta a interpello /.


Nel quesito, rilevando che gli adempimenti a dimo-


strazione della messa a bordo risultano strutturati pen-


sando alla fattura cartacea, il contribuen-


te istante riteneva, come prova dell’avve-


nuto imbarco e come misura antielusiva,


potere richiedere al fornitore l’indicazio-


ne della barca di destinazione come cam-


po obbligatorio all’interno della fattura


elettronica e così eliminare il registro del-


le provviste e dotazioni di bordo in quanto


le informazioni richieste sono gia conte-


nute nella fattura elettronica e nella di-


chiarazione di non imponibilita ex articolo -bis.


L’agenzia delle Entrate – considerato che la non impo-


nibilità delle cessioni e subordinata alla prova dell’av-


venuto imbarco – ha invece negato semplificazioni alla


procedura di prova dell’imbarco.


—Carla Bellieni


—Benedetto Santacroce


© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale dell’articolo


http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com


RISPOSTA A INTERPELLO


Imbarco di dotazioni


nel registro di carico


Patent box, revoca del ruling


solo per le procedure già in corso


REDDITO D’IMPRESA


Possibilità di dietrofront


limitata agli iter avviati


entro il ° maggio 


In caso di abbandono


variazione in diminuzione


in tre quote annuali


Luca Gaiani


Per il patent box, la revoca dei ruling


in corso è consentita solo per chi ave-


va già avviato il procedimento di ac-


cordo alla data di entrata in vigore del


decreto crescita (° maggio ). Con


la norma a regime, chi parte con il ru-


ling, non potrà successivamente


adottare il metodo fai da te introdotto


dal Dl /. La precisazione è una


delle principali novità contenute nel-


la versione definitiva del provvedi-


mento attuativo delle Entrate rispetto


al testo posto in consultazione.


Norma transitoria


Il provvedimento delle Entrate del 


luglio  dà attuazione alla nuova


possibilità di autodeterminazione del


reddito agevolabile da patent box


prevista dall’articolo  del Dl /.


L’articolo . disciplina distinta-


mente il caso di soggetti che avviano


il regime quinquennale del patent


box (anche in sede di rinnovo dello


stesso, come illustrato nell’altro arti-


colo in pagina) da quello di contri-


buenti che hanno già avviato il pro-


cedimento di accordo preventivo. Il


ruling, cioè l’accordo preventivo con


il fisco circa il criterio di calcolo del


reddito agevolabile, è obbligatorio,


salva la nuova facoltà del decreto


crescita, solo quando il bene imma-


teriale forma oggetto di utilizzo di-


retto da parte del titolare.


Per le opzioni esercitate dall’eser-


cizio , i contribuenti che usano


direttamente gli intangibili hanno la


possibilità autodeterminare il reddito


agevolabile comunicando la scelta


(punto . del provvedimento) a con-


suntivo nella dichiarazione dei reddi-


ti relativa al periodo di imposta di


spettanza dell’agevolazione. Ad


esempio, se si avvia il patent box dal


 (-), la scelta per il fai


da te riguardante il primo esercizio si


comunicherà nel modello Redditi


 nel quale troverà pure spazio


l’opzione quinquennale per il regime.


Chi invece ha già attivato il ruling


può revocare questa procedura (se


non ancora conclusa), passando


dunque alla autodeterminazione, so-


lamente se il ruling era già in corso al


° maggio  (data di entrata in vi-


gore del Dl /). Questa limita-


zione è prevista dal punto . del


provvedimento, che innova, sulla


specifica questione, rispetto alla boz-


za posta in consultazione il  luglio


scorso. Il passaggio dal ruling all’au-


todeterminazione richiede una rac-


comandata (o Pec) all’ufficio presso


cui è in corso la procedura, oltre alla


successiva comunicazione nella di-


chiarazione dei redditi.


Ruling irrevocabili


Con la norma a regime, invece, una


volta inviata l’istanza di ruling (che


per i patent box aventi ad oggetto uti-


lizzi diretti è condizione di efficacia


dell’opzione, salva la nuova facoltà di


autoliquidazione), il ritorno al calcolo


autonomo non sarà più possibile. Ad


esempio, se un’impresa entro il  di-


cembre  invia l’istanza di ruling


(come da provvedimento del ° di-


cembre ) per avviare il patent box


dal  (opzione comunicata in Red-


diti ) dovrà mantenere la proce-


dura fino alla fine e potrà operare la


detassazione solo ad accordo firmato.


La scelta per il regime di determi-


nazione autonoma (senza ruling) ha


durata di un anno ed è rinnovabile.


Questo significa che in ognuno dei


cinque esercizi di durata del patent


box il contribuente dovrà, se intende


evitare l’accordo preventivo, ripetere


l’opzione. Ma cosa accade se, in uno


degli esercizi successivi, l’opzione


non viene ribadita (salva l’eventuale


remissione in termini)? È da ritenere


che, se si desidera ri-attivare il ruling,


si debba anche inviare l’istanza entro


il  dicembre. In questo caso, il pro-


cedimento di accordo coprirà obbli-


gatoriamente tutti gli esercizi residui,


non essendo come detto possibile,


dopo il periodo transitorio, revocare


il ruling e tornare al fai da te.


Ripartizione triennale


Nel caso di abbandono dei ruling già


avviati al ° maggio , il contri-


buente deve predisporre l’ idonea


documentazione richiesta dal prov-


vedimento per ognuno degli esercizi


coperti dal patent box, ripartendo la


variazione in diminuzione totale in


tre quote annuali. Ad esempio, chi ha


avviato il patent dal  ed esce dal


ruling dal  (inviando la Pec di


revoca entro il  dicembre) inserirà


in Redditi  un terzo del totale


delle variazioni calcolate per i  eser-


cizi (-). Per il , si appli-


cheranno le regole generali e la de-


duzione annuale verrà pure usufrui-


ta in tre quote.


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Risponde per gli infortuni il


datore che non rispetta le


prescrizioni del coordinatore


per l’esecuzione del cantiere.


Luigi Caiazza


—a pagina 


Sicurezza


Se il piano


non è rispettato


a pagare


è il datore


Benedetto Santacroce


Ettore Sbandi


Da oggi per le esportazioni di merci


Ue in Giappone è più facile applicare


l’Accordo di libero scambio (Als Giap-


pone-Ue, in vigore dal ° febbraio)


con riduzione dei dazi, a seguito di


una procedura semplificata. Per ri-


durre le criticità del primo periodo di


attivazione, le parti hanno condiviso


una serie di semplificazioni e chiari-


menti. È un tema molto rilevante per


gli esportatori Ue.


Con l’Als, infatti, le parti hanno po-


sto in essere un sistema altamente


agevolato di scambi, prevedendo in


forma graduale importanti riduzioni


daziarie per i prodotti importati in


ciascuno dei due sistemi. L’Als, deno-


minato Jefta (Japan-Ue Free Trade


Agreement), si fonda sul concetto di


origine preferenziale: le merci origi-


narie di una parte sono ammesse dal-


l’altra in via preferenziale. Ma questo


status speciale è legato a obblighi ap-


plicativi formali, tra cui l’iscrizione al


sistema di registrazione Rex da parte


degli esportatori e l’individuazione


delle regole di origine applicate ai pro-


dotti venduti, per stabilirne il caratte-


re originario preferenziale.


Queste regole, nel primo semestre


di vigenza, sono state applicate in


modo non omogeneo e tendenzial-


mente restrittivo, soprattutto in


Giappone, causando serie difficoltà


agli operatori europei. Ma la Com-


missione Ue e i competenti organi del


Giappone hanno rapidamente deciso


di sedersi al tavolo per puntualizzare


e risolvere almeno parte delle temati-


che ancora aperte, delle quali l’agen-


zia delle Dogane ha dato notizia con la


nota /.


Sono state concordate azioni per


garantire un ampio e ottimale utiliz-


zo, da parte degli operatori economi-


ci, delle disposizioni contenute nel-


l’Als, assumendo reciproci impegni.


Quanto al Giappone, si è concorda-


to che da oggi si applica una procedu-


ra semplificata provvisoria in forza


della quale l’attestazione dell’origine


deve essere considerata sufficiente al


fine dell’ottenimento del trattamento


preferenziale. Pertanto, le autorità


doganali giapponesi non potranno


chiedere all’importatore informazio-


ni supplementari oltre a quelle previ-


ste nell’attestazione citata né potran-


no obbligare a dichiarare le ragioni del


fatto che non vengono date ulteriori


informazioni. Questo è un tema molto


sentito e che ha creato non poche dif-


ficoltò, rappresentate anche dagli


stakeholder e dalle associazoni di ca-


tegoria ed industriali. Ma ora ha tro-


vato una soluzione immediata, anche


se interlocutoria.


Dal ° dicembre, infatti, entrerà in


vigore la piena procedura semplifica-


ta, le cui specifiche tecniche, osserva-


no le Dogane, «non sono state ancora


definite ma che dovrà prevedere l’in-


serimento di un codice predetermina-


to nella dichiarazione doganale di im-


portazione a cui collegare un docu-


mento in cui potranno essere inserite


ulteriori informazioni aggiuntive al-


l’attestazione dell’origine».


Quanto all’Ue, la Commissione ha


assunto l’impegno di chiarire alcuni


ulteriori aspetti critici, come il fatto


che una dichiarazione sull’origine


possa riguardare più spedizioni; che


essa è valida anche se non riporta la


firma dell’esportatore o il timbro della


ditta; che la richiesta di trattamento


tariffario preferenziale può essere ri-


lasciata anche sulla base della «cono-


scenza dell’importatore», a prova so-


stanzialmente libera.


Inoltre, le parti hanno condiviso


che l’attestazione dell’origine può es-


sere stampata su un documento sepa-


rato a condizione che la fattura o qual-


siasi altro documento commerciale


faccia riferimento a detto documento


che pertanto sarà considerato parte


integrante della fattura.


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Export in Giappone con regole semplificate


DOGANE


Da oggi le nuove regole


L’accordo si basa


sull’origine preferenziale


QdF



  1. Revoca ruling transitoria


La possibilità di passare alla


determinazione autonoma del


reddito agevolabile da patent


box per chi ha già avviato il


ruling è consentita dal


provvedimento del 30 luglio


2019 solo in presenza di


procedimenti di accordo


preventivo in corso al 1° maggio



  1. Per le istanze di ruling


spedite dal 2 maggio 2019, le


imprese dovranno portare a


conclusione l'accordo prima di


poter applicare la variazione in


diminuzione



  1. Modalità di uscita


Chi aveva in corso il ruling al 1°


maggio scorso e intende


passare al regime fai da te deve


inviare una Pec o una


raccomandata A/R all'ufficio


presso cui è avviata la


procedura contenente


l'espressa volontà di rinunciare


alla stessa. Il contribuente


dovrà successivamente


comunicare la scelta per


l'autodeterminazione con


modalità ordinarie


(dichiarazione dei redditi). Per


gli esercizi residui la opzione


avrà durata annuale. Il reddito


agevolato totale si ripartisce in


tre quote annuali



  1. Rinnovo senza ruling


Il passaggio dal ruling al metodo


di calcolo autonomo si può


effettuare, oltre che per gli


accordi già avviati al 1° maggio


2019 (e non ancora conclusi al


momento della revoca), in caso


di rinnovo del ruling già


concluso e già applicato. In


alternativa alla richiesta di


rinnovo, cioè, il contribuente,


effettuerà l'opzione per


l'autodeterminazione.



  1. Documenti anti-sanzioni


La documentazione prevista dal


provvedimento del 30 luglio


2019, la cui predisposizione è


obbligatoria per chi adotta il


metodo fai da te in presenza di


utilizzo diretto dei beni


immateriali, offre la copertura


dalle sanzioni nel caso di


eventuali accertamenti del


fisco. Chi, avendo


autodeterminato


il reddito agevolabile per


esercizi anteriori al 2019


(utilizzo indiretto degli


intangibili), intende adottare


la documentazione anti-


sanzioni, effettuerà una


comunicazione


(Pec o raccomandata)


all'Ufficio competente.


Il provvedimento pare invece


escludere la possibilità di


predisporre la documentazione


da parte di chi applica il ruling


Le principali novità


L’identificazione audio/video


per i clienti a distanza è una


delle novità delle disposizioni


emanate dalla Banca d’Italia.


Ranieri Razzante


—a pagina 


Intermediari


Adeguata


verifica


possibile anche


a distanza


LA PROSECUZIONE


Sì all’opzione per il fai-da-te


anche nel caso di rinnovo


Per gli esercizi fino al 


«fascicolo» da comunicare


prima dei controlli


La scelta per il calcolo fai-da-te si


può esercitare anche in caso di rin-


novo del regime. Il punto . del


provvedimento dell’agenzia delle


Entrate in data  luglio  stabi-


lisce che possono esercitare l’op-


zione per la determinazione diretta


(senza ruling) del reddito agevola-


bile i contribuenti che hanno con-


cluso un accordo preventivo, in al-


ternativa al rinnovo dello stesso.


L’articolo  del provvedimento


del ° dicembre  stabilisce che,


almeno  giorni prima della sca-


denza del ruling, l’impresa può pre-


sentare domanda di rinnovo dei


termini dell’accordo stesso all’Uffi-


cio. In alternativa al rinnovo del-


l’accordo (e dunque in mancanza


della istanza prevista al riguardo),


i contribuenti possono ora esercita-


re la scelta per l’autodeterminazio-


ne del reddito agevolabile ai sensi


dell’articolo  del decreto crescita.


L’uscita dal ruling già avviato, che a


regime non è consentita (salva la


regola transitoria per gli accordi in


corso al ° maggio ), può dun-


que riguardare anche i casi di rin-


novi di accordi già conclusi.


In realtà, gli accordi stipulati dal


fisco hanno generalmente una du-


rata che copre l’intero arco di validi-


tà del regime (salva revoca o modi-


fiche) e dunque cinque esercizi. Il


rinnovo coinciderà generalmente


con l’esercizio di una ulteriore op-


zione quinquennale.


Il provvedimento del  luglio


scorso fa luce anche sulle modalità


di adozione della idonea documen-


tazione (obbligatoria per chi sceglie


il fai da te in caso di utilizzo diretto)


da parte di chi intende coprirsi da


eventuali sanzioni in caso di rettifi-


ca del reddito agevolato (disappli-


cazione dell’articolo , comma , del


Dlgs /). Il decreto crescita


stabilisce che il possesso della do-


cumentazione per gli anni pregressi


deve essere comunicato mediante


dichiarazione integrativa. I modelli


di dichiarazione, fino a quello del


, non contengono però apposi-


te caselle al riguardo, sicché restava


il dubbio di come questa comunica-


zione potesse effettuarsi.


Il punto  del provvedimento, ri-


scritto rispetto alla versione in con-


sultazione, indica che, per gli eser-


cizi fino al  (modello Redditi


), chi ha già determinato auto-


nomamente il reddito (utilizzo in-


diretto dei beni immateriali) comu-


nica l’avvenuta predisposizione


della documentazione anti-sanzio-


ni con Pec o con raccomandata A/R


al competente ufficio dell’Agenzia,


prima della formale conoscenza


dell’avvio di ogni attività di control-


lo sul regime del patent box. Non è


dunque necessario ripresentare al-


cuna dichiarazione dei redditi.


—L. Gai.


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Sostituzione di infissi e caldaie a condensazione. Ma


anche operazioni più complesse, come la messa in si-


curezza antisismica o la riqualificazione dell’involucro


di un edificio. Sono tutti interventi per i quali viene


attivata per i consumatori la possibilità di ottenere uno


sconto in fattura, da parte del fornitore, di importo pari


all’ammontare della detrazione.


È l’effetto dell’atteso provvedimento dell’agenzia


delle Entrate, pubblicato nella serata di ieri, che dà at-


tuazione al contestatissimo (dalle imprese piccole e


medie) articolo  del decreto crescita (Dl /). La


sostanza è molto rilevante per i consumatori: anziché


pagare un importo di  euro, in caso di detrazione al


%, se ne pagheranno solo . Il resto, corrispondente


al valore dello sconto fiscale, sarà recuperato attraverso


una procedura che ha assunto contorni definiti.


Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica


e di riduzione del rischio sismico l’esercizio dell’opzio-


ne andrà comunicato all’agenzia delle Entrate, a pena


d’inefficacia, entro il  febbraio dell’anno successivo


a quello di sostenimento delle spese. Per


gli interventi eseguiti sulle singole unità


immobiliari la comunicazione andrà ef-


fettuata dal soggetto che ha diritto alla de-


trazione, utilizzando le funzionalità rese


disponibili nell’area riservata del sito in-


ternet dell’agenzia delle Entrate, oppure


presentando un modulo agli uffici del-


l’agenzia. Per gli interventi eseguiti sulle


parti comuni degli edifici condominiali la


comunicazione è invece appannaggio del-


l’amministratore di condominio, median-


te il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati


necessari alla predisposizione della precompilata.


Il passaggio successivo riguarda invece il fornitore,


che dovrà recuperare lo sconto che ha praticato al suo


cliente, come credito d’imposta compensabile tramite


modello F. In alternativa, potrà cederlo ai propri for-


nitori, ma non a banche e ad altri intermediari finan-


ziari. Il recupero parte «a decorrere dal giorno dieci del


mese successivo a quello in cui è stata effettuata la co-


municazione». La compensazione sarà divisa in cinque


rate annuali di pari importo.


Il fornitore, per attivare il meccanismo, dovrà prima


confermare l’esercizio dell’opzione da parte del suo


cliente, attestando che lo sconto è stato effettuato: a


questo scopo, sarà disponibile una funzionalità nel-


l’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Nel caso


in cui l’impresa non abbia capienza sufficiente, «la


quota di credito che non è utilizzata nell’anno - specifi-


ca il provvedimento - può essere utilizzata negli anni


successivi, ma non può essere richiesta a rimborso».


Questo, però, probabilmente non basterà a placare la


preoccupazione delle piccole imprese.


—Giuseppe Latour


© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASA


DECRETO CRESCITA


Ecobonus e sismabonus,


lo sconto in fattura


diventa operativo


Il credito


non utilizzato


potrà essere


recuperato


nell’anno


successivo


ma non


rimborsato


IL QUOTIDIANO DEL FISCO

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