Il Sole 24 Ore - 01.08.2019

(vip2019) #1

Il Sole 24 Ore Giovedì 1 Agosto 2019 21


Norme & Tributi


L’RW omesso non si regolarizza


come una violazione formale


CAPITALI ALL’ESTERO


La risposta dell’Agenzia


si basa sulla lettera


della normativa


La sanzione rischia di essere


sproporzionata


e incompatibile con la Ue


Monica Laguardia


Marco Piazza


L'omessa compilazione del quadro


RW da parte del contribuente non è


regolarizzabile mediante l’accesso al-


l’istituto della definizione agevolata


delle violazioni formali (articolo  del


Dl /). Lo ha ribadito l’Agenzia


nella risposta all’interpello /


di ieri, confermando, peraltro, la cir-


colare /E del .


La risposta è principalmente fon-


data sul fatto che il provvedimento di


attuazione della disciplina esclude


esplicitamente, al punto ., che la re-


golarizzazione possa essere utilizzata


per l’emersione di attività finanziarie


e patrimoniali detenute fuori dal ter-


ritorio dello Stato.


La questione, però, dovrebbe es-


sere esaminata sotto un diverso pro-


filo. L’istante fa presente che l’omes-


sa compilazione del quadro RW ri-


guarda un investimento in una socie-


tà lussemburghese realizzato


mediante bonifici eseguiti tramite


intermediari finanziari italiani indi-


cato nel quadro RW nell’anno  e


nei successivi tranne, per mera di-


menticanza, nel .


L’interpello non specifica quando


sia stato notificato l’atto di irrogazio-


ne della sanzione, ma si può immagi-


nare che l’Ufficio abbia fruito del rad-


doppio dei termini di accertamento


previsto dall’articolo  del Dl.  del


 poiché nel  il Lussemburgo


non era un paese collaborativo.


In questo caso, andrebbe osservato


che secondo la Corte di Giustizia (C-


/ e C -/) - la disciplina eu-


ropea sull’esercizio della libertà di cir-


colazione dei capitali non pone il di-


vieto di consentire all’amministrazio-


ne fiscale un termine superiore a


quello ordinario per effettuare verifi-


che su beni collocati in altri Stati


membri. Tuttavia, la sentenza precisa


che ciò è consentito «in carenza di ele-


menti indiziari circa l’esistenza di tali


beni e proventi». Queste conclusioni


sono confermate dalla sentenza C-


/, con riferimento a beni colloca-


ti fuori dall’Unione europea.


Nel caso oggetto dell’interpello:


l’investimento era stato effettuato


tramite di intermediari finanziari ita-


liani, i quali sono obbligati a comuni-


care annualmente all’agenzia delle


Entrate i bonifici da e verso l’estero di


importo superiore a determinate so-


glie (variate nel tempo) sostanzial-


mente irrisorie e


l’omissione aveva riguardato


esclusivamente l’annualità  e


l’investimento era stato regolarmen-


te indicato nella dichiarazione relati-


va all’annualità precedente e in quella


successiva. Pertanto, non si può af-


fermare che l’Agenzia non avesse ele-


menti indiziari circa l’esistenza della


partecipazione in Lussemburgo.


Quindi non avrebbe dovuto fruire del


raddoppio dei termini.


Se a ciò si aggiunge che la sanzione


è sproporzionata perché commisura-


ta al capitale detenuto all’estero e non


al reddito evaso (nel caso del tutto ine-


sistente), ci si troverebbe di fronte ad


una evidente violazione del Trattato


sul funzionamento dell’Unione euro-


pea e della direttiva //Cee sulla


liberalizzazione dei movimenti di ca-


pitale. Il tema è destinato a diventare


di grande attualità soprattutto da


quando è operativo lo scambio auto-


matico di informazione (Crs-Fatca)


non solo con i Paesi europei, ma con


molti paesi extraUe.


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Fatture inesistenti, l’e-commerce discolpa il cliente


CASSAZIONE


Possibile dimostrare


la buona fede


nei confronti del fornitore


Antonio Iorio


L’assenza di personale dipendente o


di una sede adeguata sono indizi sin-


tomatici dell’emissione di fatture


soggettivamente inesistenti, ma il


contribuente può difendersi dimo-


strando l’esercizio di un’attività in e-


commerce. A fornire queste precisa-


zioni è la Corte di cassazione con la


sentenza  di ieri.


L’agenzia delle Entrate contestava


a una società la detrazione Iva di una


fattura ritenuta soggettivamente


inesistente. Il provvedimento veniva


annullato dalla Ctp, che riteneva il


contribuente inconsapevole della


frode commessa dal proprio fornito-


re. La Ctr riformava la decisione e la


società ricorreva in Cassazione la-


mentando, sostanzialmente, un vi-


zio di motivazione.


I giudici di legittimità, confer-


mando la sentenza di appello, hanno


innanzitutto ricordato che in caso di


operazioni soggettivamente inesi-


stenti l’onere della prova che grava


sull’amministrazione si fonda su


due circostanze:


il soggetto formale risultante dal


documento non è quello reale. Al ri-


guardo l’amministrazione può as-


solvere il suo onere probatorio an-


che mediante presunzioni, offrendo


elementi indiziari sulle reali moda-


lità di svolgimento delle operazioni


commerciali;


il contribuente sapeva o avrebbe


dovuto sapere che la cessione si inse-


riva in una evasione. In proposito,


l’amministrazione è tenuta a provare,


anche con presunzioni, che il contri-


buente sapeva o avrebbe dovuto sa-


pere della frode, sulla base di indizi


idonei ad avvalorare la conoscenza


del possibile illecito.


Non esiste, così, alcun automati-


smo probatorio poiché non è possibi-


le considerare inesistente un soggetto


in base a criteri predeterminati (Corte


Giustizia C-/).


Occorrono elementi obiettivi e


specifici senza pretendere che il de-


stinatario della fattura verifichi la


sussistenza di irregolarità o evasioni


o che siano stati assolti gli obblighi di-


chiarativi. Al contribuente, infatti,


compete un obbligo di verifica di ele-


menti sintomatici di una possibile


operazione soggettivamente inesi-


stente quali ad esempio prezzi infe-


riori al mercato, la limitatezza del ri-


carico, la presenza di una pluralità di


soggetti indicati nella documentazio-


ne di trasporto e fatturazione, la scel-


ta di operare secondo canali paralleli


di mercato, la tempistica dei paga-


menti e la modalità, specialmente se


convogliati in conti esteri.


In questo contesto, la Cassazione


ha chiarito che l’onere probatorio del-


l’ufficio ben può esaurirsi nella prova


che il fornitore fosse privo di una


struttura adeguata per l’esecuzione


dell’operazione fatturata. Il contri-


buente può dimostrare che l’attività


era svolta in luoghi diversi dalla sede


o in forma dematerializzata o in mo-


dalità e-commerce. La decisione è in-


teressante poiché soprattutto negli


ultimi tempi sono frequenti gli acqui-


sti online, per i quali difficilmente


l’imprenditore riesce preventiva-


mente a verificare l’effettiva struttura


operativa del fornitore (sede, ubica-


zione, beni strumentali).


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Ammesse le cartelle


con firma digitale


in formato Pades


CTP REGGIO EMILIA


Applicato il principio


che consente l’utilizzo


di diversi formati


Laura Ambrosi


È legittima la cartella di pagamento


firmata digitalmente in formato Pa-


des e non Cades: si tratta di due fir-


me digitali ammesse ed equivalenti


che non possono inficiare la validità


dell’atto. A precisarlo è la Ctp di Reg-


gio Emilia con la sentenza


// depositata il  luglio che


rappresenta uno dei primi interven-


ti di merito dopo la pronuncia sulla


questione delle Sezioni unite.


Un contribuente ricorreva avver-


so un atto di pignoramento verso


terzi. Nel merito veniva eccepito che


la cartella di pagamento presuppo-


sta fosse stata notificata via Pec con


l’allegazione del provvedimento fir-


mato digitalmente in formato pdf/


Pades anziché Pm.


Sul punto il collegio emiliano ha


innanzitutto rilevato che il ricor-


rente non ha contestato l’interve-


nuta notifica degli atti impugnati e


della cartella di pagamento, ma so-


lo che il formato inviato non fornis-


se garanzie di genuinità. Il giudice


ha così rilevato che, in tema di pro-


cesso telematico (civile), le firme


digitali di tipo Cades e di tipo Pades


sono entrambe ammesse e equiva-


lenti, sia pure con le differenti


estensioni Pm e Pdf. Questo prin-


cipio si applica anche alla validità


ed efficacia della firma per autenti-


ca della procura speciale richiesta


per il giudizio in Cassazione. La Ctp


ha così escluso che tale differente


formato potesse invalidare i prov-


vedimenti notificati.


Si tratta di una delle prime pro-


nunce sulla questione, che sembra


recepire anche le recenti indicazioni


del Mef. La circolare / ha preci-


sato che dal  luglio scorso il sistema


informativo della giustizia tributa-


ria (Sigit) consente il deposito di file


sottoscritti anche con firma Pades


(Pdf avanced electronic signature),


e non soltanto Cades (che si caratte-


rizza per l’estensione Pm).


Nell’ambito del processo tributa-


rio telematico la firma digitale assu-


me un rilievo fondamentale. Ed in-


fatti occorre appore questa firma


non solo sugli atti principali (ricor-


so, appello, controdeduzioni) ma


anche su tutti gli allegati all’atto. Allo


stesso modo, può essere sottoscritta


dal contribuente, in formato digita-


le, la procura alle liti con cui affida al


professionista la propria difesa.


Sino ad oggi, la firma digitale


ammessa dal Ptt era soltanto quella


Cades (Cms advanced electronic si-


gnature), che permette di sottoscri-


vere digitalmente file di qualsiasi


formato elettronico, compreso il


formato Pdf. Il file in questo caso


assume l’estensione «nome file li-


bero.pdf.pm».


Le Sezioni Unite (sentenza


/) in merito all’utilizzo


delle firme digitali nei vari processi


telematici, in applicazione dei prin-


cipi comunitari, hanno equiparato


la valenza giuridica della firma Pa-


des e Cades. In virtù di questa pro-


nuncia, anche il Mef ha adeguato il


proprio sistema (Sigit), consenten-


do così anche il deposito di file sot-


toscritti con firma Pades (Pdf


advanced electronic signature).


La sentenza della Ctp di Reggio


Emilia si è così allineata a questo


orientamento. Da segnalare, per


completezza, che alcuni prodotti di


firma Pades possono modificare il


nome del file aggiungendo il suf-


fisso «signed.pdf». In questo caso,


il documento può essere visualiz-


zato nel formato originale, utiliz-


zando il software libero di «Adobe


Acrobat Reader».


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ZONA FRANCA URBANA


Esenzioni al via


a Genova


Le esenzioni fiscali e


contributive a favore delle


imprese localizzate nella zona


franca urbana che comprende il


territorio della Città


metropolitana di Genova colpita


dal crollo del “ponte Morandi”,


sono fruibili mediante riduzione


dei versamenti da effettuarsi


tramite modello F, da


presentarsi esclusivamente


attraverso i servizi telematici


messi a disposizione dalle


Entrate. È quanto dispone


il provedimento dell’Agenzia


con protocollo /


diffuso ieri, che fissa anche i


termini di fruizione.

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