Il Sole 24 Ore Giovedì 1 Agosto 2019 21
Norme & Tributi
L’RW omesso non si regolarizza
come una violazione formale
CAPITALI ALL’ESTERO
La risposta dell’Agenzia
si basa sulla lettera
della normativa
La sanzione rischia di essere
sproporzionata
e incompatibile con la Ue
Monica Laguardia
Marco Piazza
L'omessa compilazione del quadro
RW da parte del contribuente non è
regolarizzabile mediante l’accesso al-
l’istituto della definizione agevolata
delle violazioni formali (articolo del
Dl /). Lo ha ribadito l’Agenzia
nella risposta all’interpello /
di ieri, confermando, peraltro, la cir-
colare /E del .
La risposta è principalmente fon-
data sul fatto che il provvedimento di
attuazione della disciplina esclude
esplicitamente, al punto ., che la re-
golarizzazione possa essere utilizzata
per l’emersione di attività finanziarie
e patrimoniali detenute fuori dal ter-
ritorio dello Stato.
La questione, però, dovrebbe es-
sere esaminata sotto un diverso pro-
filo. L’istante fa presente che l’omes-
sa compilazione del quadro RW ri-
guarda un investimento in una socie-
tà lussemburghese realizzato
mediante bonifici eseguiti tramite
intermediari finanziari italiani indi-
cato nel quadro RW nell’anno e
nei successivi tranne, per mera di-
menticanza, nel .
L’interpello non specifica quando
sia stato notificato l’atto di irrogazio-
ne della sanzione, ma si può immagi-
nare che l’Ufficio abbia fruito del rad-
doppio dei termini di accertamento
previsto dall’articolo del Dl. del
poiché nel il Lussemburgo
non era un paese collaborativo.
In questo caso, andrebbe osservato
che secondo la Corte di Giustizia (C-
/ e C -/) - la disciplina eu-
ropea sull’esercizio della libertà di cir-
colazione dei capitali non pone il di-
vieto di consentire all’amministrazio-
ne fiscale un termine superiore a
quello ordinario per effettuare verifi-
che su beni collocati in altri Stati
membri. Tuttavia, la sentenza precisa
che ciò è consentito «in carenza di ele-
menti indiziari circa l’esistenza di tali
beni e proventi». Queste conclusioni
sono confermate dalla sentenza C-
/, con riferimento a beni colloca-
ti fuori dall’Unione europea.
Nel caso oggetto dell’interpello:
l’investimento era stato effettuato
tramite di intermediari finanziari ita-
liani, i quali sono obbligati a comuni-
care annualmente all’agenzia delle
Entrate i bonifici da e verso l’estero di
importo superiore a determinate so-
glie (variate nel tempo) sostanzial-
mente irrisorie e
l’omissione aveva riguardato
esclusivamente l’annualità e
l’investimento era stato regolarmen-
te indicato nella dichiarazione relati-
va all’annualità precedente e in quella
successiva. Pertanto, non si può af-
fermare che l’Agenzia non avesse ele-
menti indiziari circa l’esistenza della
partecipazione in Lussemburgo.
Quindi non avrebbe dovuto fruire del
raddoppio dei termini.
Se a ciò si aggiunge che la sanzione
è sproporzionata perché commisura-
ta al capitale detenuto all’estero e non
al reddito evaso (nel caso del tutto ine-
sistente), ci si troverebbe di fronte ad
una evidente violazione del Trattato
sul funzionamento dell’Unione euro-
pea e della direttiva //Cee sulla
liberalizzazione dei movimenti di ca-
pitale. Il tema è destinato a diventare
di grande attualità soprattutto da
quando è operativo lo scambio auto-
matico di informazione (Crs-Fatca)
non solo con i Paesi europei, ma con
molti paesi extraUe.
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Fatture inesistenti, l’e-commerce discolpa il cliente
CASSAZIONE
Possibile dimostrare
la buona fede
nei confronti del fornitore
Antonio Iorio
L’assenza di personale dipendente o
di una sede adeguata sono indizi sin-
tomatici dell’emissione di fatture
soggettivamente inesistenti, ma il
contribuente può difendersi dimo-
strando l’esercizio di un’attività in e-
commerce. A fornire queste precisa-
zioni è la Corte di cassazione con la
sentenza di ieri.
L’agenzia delle Entrate contestava
a una società la detrazione Iva di una
fattura ritenuta soggettivamente
inesistente. Il provvedimento veniva
annullato dalla Ctp, che riteneva il
contribuente inconsapevole della
frode commessa dal proprio fornito-
re. La Ctr riformava la decisione e la
società ricorreva in Cassazione la-
mentando, sostanzialmente, un vi-
zio di motivazione.
I giudici di legittimità, confer-
mando la sentenza di appello, hanno
innanzitutto ricordato che in caso di
operazioni soggettivamente inesi-
stenti l’onere della prova che grava
sull’amministrazione si fonda su
due circostanze:
il soggetto formale risultante dal
documento non è quello reale. Al ri-
guardo l’amministrazione può as-
solvere il suo onere probatorio an-
che mediante presunzioni, offrendo
elementi indiziari sulle reali moda-
lità di svolgimento delle operazioni
commerciali;
il contribuente sapeva o avrebbe
dovuto sapere che la cessione si inse-
riva in una evasione. In proposito,
l’amministrazione è tenuta a provare,
anche con presunzioni, che il contri-
buente sapeva o avrebbe dovuto sa-
pere della frode, sulla base di indizi
idonei ad avvalorare la conoscenza
del possibile illecito.
Non esiste, così, alcun automati-
smo probatorio poiché non è possibi-
le considerare inesistente un soggetto
in base a criteri predeterminati (Corte
Giustizia C-/).
Occorrono elementi obiettivi e
specifici senza pretendere che il de-
stinatario della fattura verifichi la
sussistenza di irregolarità o evasioni
o che siano stati assolti gli obblighi di-
chiarativi. Al contribuente, infatti,
compete un obbligo di verifica di ele-
menti sintomatici di una possibile
operazione soggettivamente inesi-
stente quali ad esempio prezzi infe-
riori al mercato, la limitatezza del ri-
carico, la presenza di una pluralità di
soggetti indicati nella documentazio-
ne di trasporto e fatturazione, la scel-
ta di operare secondo canali paralleli
di mercato, la tempistica dei paga-
menti e la modalità, specialmente se
convogliati in conti esteri.
In questo contesto, la Cassazione
ha chiarito che l’onere probatorio del-
l’ufficio ben può esaurirsi nella prova
che il fornitore fosse privo di una
struttura adeguata per l’esecuzione
dell’operazione fatturata. Il contri-
buente può dimostrare che l’attività
era svolta in luoghi diversi dalla sede
o in forma dematerializzata o in mo-
dalità e-commerce. La decisione è in-
teressante poiché soprattutto negli
ultimi tempi sono frequenti gli acqui-
sti online, per i quali difficilmente
l’imprenditore riesce preventiva-
mente a verificare l’effettiva struttura
operativa del fornitore (sede, ubica-
zione, beni strumentali).
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Ammesse le cartelle
con firma digitale
in formato Pades
CTP REGGIO EMILIA
Applicato il principio
che consente l’utilizzo
di diversi formati
Laura Ambrosi
È legittima la cartella di pagamento
firmata digitalmente in formato Pa-
des e non Cades: si tratta di due fir-
me digitali ammesse ed equivalenti
che non possono inficiare la validità
dell’atto. A precisarlo è la Ctp di Reg-
gio Emilia con la sentenza
// depositata il luglio che
rappresenta uno dei primi interven-
ti di merito dopo la pronuncia sulla
questione delle Sezioni unite.
Un contribuente ricorreva avver-
so un atto di pignoramento verso
terzi. Nel merito veniva eccepito che
la cartella di pagamento presuppo-
sta fosse stata notificata via Pec con
l’allegazione del provvedimento fir-
mato digitalmente in formato pdf/
Pades anziché Pm.
Sul punto il collegio emiliano ha
innanzitutto rilevato che il ricor-
rente non ha contestato l’interve-
nuta notifica degli atti impugnati e
della cartella di pagamento, ma so-
lo che il formato inviato non fornis-
se garanzie di genuinità. Il giudice
ha così rilevato che, in tema di pro-
cesso telematico (civile), le firme
digitali di tipo Cades e di tipo Pades
sono entrambe ammesse e equiva-
lenti, sia pure con le differenti
estensioni Pm e Pdf. Questo prin-
cipio si applica anche alla validità
ed efficacia della firma per autenti-
ca della procura speciale richiesta
per il giudizio in Cassazione. La Ctp
ha così escluso che tale differente
formato potesse invalidare i prov-
vedimenti notificati.
Si tratta di una delle prime pro-
nunce sulla questione, che sembra
recepire anche le recenti indicazioni
del Mef. La circolare / ha preci-
sato che dal luglio scorso il sistema
informativo della giustizia tributa-
ria (Sigit) consente il deposito di file
sottoscritti anche con firma Pades
(Pdf avanced electronic signature),
e non soltanto Cades (che si caratte-
rizza per l’estensione Pm).
Nell’ambito del processo tributa-
rio telematico la firma digitale assu-
me un rilievo fondamentale. Ed in-
fatti occorre appore questa firma
non solo sugli atti principali (ricor-
so, appello, controdeduzioni) ma
anche su tutti gli allegati all’atto. Allo
stesso modo, può essere sottoscritta
dal contribuente, in formato digita-
le, la procura alle liti con cui affida al
professionista la propria difesa.
Sino ad oggi, la firma digitale
ammessa dal Ptt era soltanto quella
Cades (Cms advanced electronic si-
gnature), che permette di sottoscri-
vere digitalmente file di qualsiasi
formato elettronico, compreso il
formato Pdf. Il file in questo caso
assume l’estensione «nome file li-
bero.pdf.pm».
Le Sezioni Unite (sentenza
/) in merito all’utilizzo
delle firme digitali nei vari processi
telematici, in applicazione dei prin-
cipi comunitari, hanno equiparato
la valenza giuridica della firma Pa-
des e Cades. In virtù di questa pro-
nuncia, anche il Mef ha adeguato il
proprio sistema (Sigit), consenten-
do così anche il deposito di file sot-
toscritti con firma Pades (Pdf
advanced electronic signature).
La sentenza della Ctp di Reggio
Emilia si è così allineata a questo
orientamento. Da segnalare, per
completezza, che alcuni prodotti di
firma Pades possono modificare il
nome del file aggiungendo il suf-
fisso «signed.pdf». In questo caso,
il documento può essere visualiz-
zato nel formato originale, utiliz-
zando il software libero di «Adobe
Acrobat Reader».
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ZONA FRANCA URBANA
Esenzioni al via
a Genova
Le esenzioni fiscali e
contributive a favore delle
imprese localizzate nella zona
franca urbana che comprende il
territorio della Città
metropolitana di Genova colpita
dal crollo del “ponte Morandi”,
sono fruibili mediante riduzione
dei versamenti da effettuarsi
tramite modello F, da
presentarsi esclusivamente
attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dalle
Entrate. È quanto dispone
il provedimento dell’Agenzia
con protocollo /
diffuso ieri, che fissa anche i
termini di fruizione.