Il Sole 24 Ore Martedì 3 Marzo 2020 27
Norme & Tributi
Lesioni stradali
perseguibili a querela
Guido Camera
La procedibilità a querela delle le-
sioni stradali gravi e gravissime,
nell’ipotesi “base” prevista dall’arti-
colo bis, comma , del Codice
penale, è sempre più vicina: è infatti
una delle misure che il Consiglio dei
ministri, lo scorso febbraio, ha
approvato per rendere più rapidi i
processi penali.
Si tratta di una novità importan-
te, che raccoglie consensi bipartisan
tra le forze politiche, magistratura e
avvocatura: tuttavia è passata sotto-
traccia, agli occhi dell’opinione pub-
blica, perché approvata dal Governo
nel pieno delle polemiche legate al-
l’entrata in vigore dello stop alla
prescrizione dopo la sentenza di
primo grado. I tempi possono rive-
larsi lunghi, perché il veicolo legi-
slativo scelto è quello della legge de-
lega, che dovrà prima essere appro-
vata dal Parlamento e poi attuata dal
Governo nel termine di un anno; ma
l’entrata in vigore della procedibilità
a querela può essere accelerata dalla
Corte costituzionale, che deve anco-
ra pronunciarsi sulla questione di
costituzionalità sollevata dal Tribu-
nale di Milano (si veda «Il Sole
Ore» del maggio ).
La storia della procedibilità d’uf-
ficio delle lesioni stradali gravi e
gravissime ha inizio con la legge
/. Il legislatore, plasmando
il nuovo reato, lo ha articolato in
diverse ipotesi, prevedendo per
tutte la procedibilità di ufficio: la
fattispecie “base” - che può essere
commessa da “chiunque” violi una
generica regola stradale (dunque
anche un pedone o un ciclista che
abbiano causato una lesione guari-
ta in giorni) e ricalca le pene pre-
cedentemente previste per gli stes-
si fatti - e le ipotesi aggravate (con
significativi aumenti di pena), rife-
rite solo ai conducenti di veicoli a
motore che commettano violazioni
particolarmente pericolose del Co-
dice della Strada; abuso di alcol o
droghe, eccessi straordinari di ve-
locità, circolazione contromano e
sorpassi azzardati.
La scelta di mettere sullo stesso
piano, ai fini della procedibilità del
reato, condotte molto diverse – per
disvalore della condotta dell’autore
del reato, e conseguenze dannose
per la vittima – ha destato da subito
perplessità: tanto è che la legge
/, delegando al Governo
l’ampliamento dei reati contro la
persona e il patrimonio perseguibili
a querela, sembrava ricomprendere
anche la fattispecie “base” dell’arti-
colo bis. Ciò non è poi avvenuto,
nonostante il Parlamento, nel pare-
re preliminare al Dlgs / – che
ha dato attuazione alla delega con-
tenuta nella legge - avesse esor-
tato espressamente il Governo al
cambio della procedibilità. Alla fine
del , il Tribunale di La Spezia ha
perciò sollevato una questione di le-
gittimità costituzionale del decreto
, lamentando il mancato rispetto
della delega legislativa: la Consulta,
con la sentenza /, l’ha re-
spinta sottolineando che la previ-
sione della procedibilità a querela
«si sarebbe posta in aperta contrad-
dizione» con la scelta della procedi-
bilità di ufficio, «compiuta appena
due anni prima dal Parlamento».
Qualcosa è cambiato: nei mesi
scorsi sono state presentate delle
proposte di legge, alla Camera e
al Senato, per introdurre la pro-
cedibilità a querela per il reato di
cui all’articolo bis, comma ,
e ora la misura viene fatta pro-
pria anche dal Governo.
Con questi nuovi elementi dovrà
misurarsi la Consulta, giudicando la
questione sollevata dal Tribunale di
Milano; sempre che non venga pri-
ma risolta dal legislatore, approvan-
do subito una delle proposte di leg-
ge già presentate in Parlamento. Vi-
sta la raggiunta convergenza tra Go-
verno e Parlamento sul punto, non
sembra necessario dover attendere
oltre un anno per consentire l’entra-
ta in vigore di una modifica che, tra
le altre cose, avrà il merito di snellire
i ruoli giudiziari e incentivare il
tempestivo risarcimento dei dan-
neggiati da parte degli imputati e
delle loro assicurazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CODICE PENALE
Fine della procedibilità
d’ufficio anche per quelle
gravi e gravissime
In attesa della legge delega
accelerazione possibile
grazie alla Consulta
CAMBIO DI ROTTA
- La scelta
La norma sulla procedibilità
d’ufficio anche per le ipotesi
«base» delle lesioni stradali
gravi e gravissime, contenuta
nell’articolo 590 bis del Codice
penale è destinata ad essere
modificata, con il ritorno alla
procedibilità a querela
- La procedura
Il primo passaggio per il
ritorno alla querela, con
snellimento dei processi
penali, è arrivato con il via alla
misura del Consiglio dei
ministri del 13 febbraio
scorso. Per accorciare i tempi
lunghi legati al veicolo scelto,
che è quello della legge delega,
è possibile un intervento della
Corte costituzionale, che deve
pronunciarsi sulla questione
di legittimità sollevata dal
Tribunale di Milano
Veicoli in leasing,
bollo solo a carico
dell’utilizzatore
Giacomo Albano
Dopo la Corte di cassazione (sen-
tenze , , e
del maggio ), anche la Cor-
te costituzionale, con la sentenza
del febbraio scorso, scende
in campo sulla questione della
soggettività passiva del bollo au-
to per i mezzi in leasing, metten-
do una pietra tombale sul con-
tenzioso ultradecennale tra Re-
gioni e società di leasing.
La questione di legittimità co-
stituzionale sottoposta alla Corte
aveva ad oggetto le norme che, a
partire dal , disciplinano
l’individuazione del soggetto
passivo della tassa automobili-
stica per gli autoveicoli concessi
in locazione finanziaria (articolo
, commi e del decreto legge
del giugno ).
Per comprendere la vicenda è
necessario partire dalla legge
/, che aveva rivisto gli ob-
bligati al tributo regionale: prima
del agosto (data di entrata
in vigore della norma), infatti, la
normativa sulla tassa automobili-
stica prevedeva quale unico sog-
getto passivo della tassa automo-
bilistica il “proprietario” del bene
(articolo del Dl /) e, quin-
di, per i veicoli in leasing, il sog-
getto passivo era la società di lea-
sing; la legge del ha inve-
ce previsto che al pagamento della
tassa automobilistica sono tenuti
coloro che «risultano essere pro-
prietari, usufruttuari, acquirenti
con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di loca-
zione finanziaria».
Nonostante la modifica nor-
mativa avesse la finalità di im-
porre il pagamento della tassa
esclusivamente ai soggetti utiliz-
zatori, alcune Regioni hanno
continuato a chiedere il paga-
mento alle società di leasing, ar-
gomentando che la locuzione
«ovvero» avesse valore congiun-
tivo e non disgiuntivo e, pertanto,
che il prelievo potesse avvenire
indifferentemente sia in capo al
concedente, sia all’utilizzatore.
Per dirimere il contenzioso
scaturito da tale lettura, era inter-
venuta una norma di interpreta-
zione autentica (Dl /), la
quale chiariva in modo inequivo-
cabile che per i veicoli concessi in
leasing, dal agosto , l’uni-
co soggetto tenuto al pagamento
della tassa è l’utilizzatore.
Subito dopo, tuttavia, è inter-
venuto il Dl del giugno ,
che ha abrogato la norma di inter-
pretazione autentica stabilendo,
contestualmente, una regola
identica a quella abrogata – ovve-
ro la responsabilità esclusiva del-
l’utilizzatore - dal ° gennaio .
La Ctp Roma ha messo in dub-
bio la legittimità costituzione del
Dl ritenendo che lo stesso –
nell’abrogare la norma di inter-
pretazione autentica - ripristinas-
se la responsabilità solidale in
maniera retroattiva.
La Corte costituzionale ha tut-
tavia ritenuto non fondata la
questione, affermando che
l’abrogazione della norma di in-
terpretazione autentica non ha
effetto retroattivo e, pertanto, fi-
no al ° gennaio (data di en-
trata in vigore del “nuovo” regi-
me di soggettività passiva esclu-
siva dell’utilizzatore), resta in vi-
gore la disciplina originaria che
prevedeva, anch’essa, l’esclusiva
responsabilità del locatario per le
auto in leasing.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CORTE COSTITUZIONALE
Confermata
la responsabilità esclusiva
anche prima del
Riscossione in stallo
per il noleggio
a lungo termine
Maurizio Caprino
La delicata partita sul bollo auto per
i veicoli in noleggio a lungo termine
non si è chiusa sabato scorso, con la
pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale della legge di conversione del
decreto milleproroghe (Dl
/), che rinvia al luglio tutte
le scadenze di pagamento del primo
semestre . Anzi, si può dire che
il difficile viene proprio adesso: oc-
corre trovare un criterio per rendere
fattibili i versamenti cumulativi da
parte delle società di noleggio, che
consentirebbero ai clienti di evitare
sia la responsabilità per pagamenti
omessi o errati sia l’obbligo di adem-
piere personalmente.
Sia la responsabilità sia l’obbligo
sono stati introdotti per il noleggio a
lungo termine a partire dal ° genna-
io dal decreto fiscale (Dl
/, articolo , comma -ter),
con possibilità di deroga solo quan-
do il noleggiatore effettua pagamen-
ti cumulativi. La variante in deroga
appare in realtà la modalità più adat-
ta al noleggio a lungo termine, che
nasce come formula in cui il cliente
non deve occuparsi della gestione del
veicolo che utilizza, tanto che paga
nel canone anche i relativi servizi
previsti dal noleggiatore. Però at-
tualmente i pagamenti cumulativi
non sono possibili: sempre il Dl
/ ha previsto che il gettito
debba andare non più alla Regione in
cui ha sede il noleggiatore, ma a quel-
la dell’utilizzatore del mezzo. E man-
ca un sistema informatico che censi-
sca specificamente dal punto di vista
fiscale i veicoli a noleggio (si veda an-
che «Il Sole Ore» del gennaio).
Una conferma è arrivata merco-
ledì scorso dal ministero dell’Econo-
mia: rispondendo a un’interroga-
zione del deputato Simone Baldelli
in commissione Finanze della Ca-
mera, ha dichiarato che al momento
fra i dati trasmessi dalla Motorizza-
zione al Pra (ente di fatto individua-
to dallo stesso Dl / come ge-
store del bollo auto) mancano i dati
relativi ai contratti di noleggio.
Un’affermazione su cui il ministero
delle Infrastrutture, interpellato dal
Sole Ore, non ha fornito ulteriori
dettagli. Quale che sia la causa del
problema, l’Aniasa (l’associazione
confindustriale che rappresenta gli
operatori del noleggio) ha avanzato
una proposta per sbloccare i paga-
menti cumulativi evitando che le
imprese debbano accollarsi adem-
pimenti particolari che inciderebbe-
ro sui costi: versare su un unico con-
to, dal quale poi starà alle singole Re-
gioni attingere la loro quota.
Per determinare quest’ultima,
l’Aniasa ha proposto una ripartizio-
ne a forfait in base all’estensione
della rete stradale sul territorio di
ciascuna Regione. Infatti, l’attribu-
zione del gettito alla Regione del-
l’utilizzatore ha lo scopo fondamen-
tale di “ripagare” le esternalità nega-
tive (inquinamento e usura delle
strade) connesse alla circolazione,
oltre che di rendere almeno in parte
inutili gli escamotage dei noleggia-
tori per risparmiare su bollo e Ipt im-
piantando sedi a Trento e Bolzano,
il cui status di Province autonome
consente agevolazioni notevoli.
Al Sole Ore risulta che tecni-
camente le Regioni sarebbero
pronte a recepire la proposta
Aniasa. Occorre però vedere se si
troverà un accordo politico. E fi-
nora su questo fronte non è arriva-
to alcun segnale. Si rischia quindi
che non basti nemmeno la proroga
al luglio, che peraltro ritarda gli
incassi delle Regioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IMPOSTE
Il rinvio nel milleproroghe
non basta, Aniasa propone
un criterio a forfait