Il Sole 24 Ore - 03.03.2020

(Michael S) #1

Il Sole 24 Ore Martedì 3 Marzo 2020 27


Norme & Tributi


Lesioni stradali


perseguibili a querela


Guido Camera


La procedibilità a querela delle le-


sioni stradali gravi e gravissime,


nell’ipotesi “base” prevista dall’arti-


colo  bis, comma , del Codice


penale, è sempre più vicina: è infatti


una delle misure che il Consiglio dei


ministri, lo scorso  febbraio, ha


approvato per rendere più rapidi i


processi penali.


Si tratta di una novità importan-


te, che raccoglie consensi bipartisan


tra le forze politiche, magistratura e


avvocatura: tuttavia è passata sotto-


traccia, agli occhi dell’opinione pub-


blica, perché approvata dal Governo


nel pieno delle polemiche legate al-


l’entrata in vigore dello stop alla


prescrizione dopo la sentenza di


primo grado. I tempi possono rive-


larsi lunghi, perché il veicolo legi-


slativo scelto è quello della legge de-


lega, che dovrà prima essere appro-


vata dal Parlamento e poi attuata dal


Governo nel termine di un anno; ma


l’entrata in vigore della procedibilità


a querela può essere accelerata dalla


Corte costituzionale, che deve anco-


ra pronunciarsi sulla questione di


costituzionalità sollevata dal Tribu-


nale di Milano (si veda «Il Sole 


Ore» del  maggio ).


La storia della procedibilità d’uf-


ficio delle lesioni stradali gravi e


gravissime ha inizio con la legge


/. Il legislatore, plasmando


il nuovo reato, lo ha articolato in


diverse ipotesi, prevedendo per


tutte la procedibilità di ufficio: la
fattispecie “base” - che può essere

commessa da “chiunque” violi una


generica regola stradale (dunque
anche un pedone o un ciclista che

abbiano causato una lesione guari-


ta in  giorni) e ricalca le pene pre-
cedentemente previste per gli stes-

si fatti - e le ipotesi aggravate (con


significativi aumenti di pena), rife-
rite solo ai conducenti di veicoli a

motore che commettano violazioni


particolarmente pericolose del Co-
dice della Strada; abuso di alcol o

droghe, eccessi straordinari di ve-


locità, circolazione contromano e
sorpassi azzardati.

La scelta di mettere sullo stesso


piano, ai fini della procedibilità del
reato, condotte molto diverse – per

disvalore della condotta dell’autore


del reato, e conseguenze dannose


per la vittima – ha destato da subito
perplessità: tanto è che la legge

/, delegando al Governo


l’ampliamento dei reati contro la
persona e il patrimonio perseguibili

a querela, sembrava ricomprendere


anche la fattispecie “base” dell’arti-
colo  bis. Ciò non è poi avvenuto,

nonostante il Parlamento, nel pare-


re preliminare al Dlgs / – che
ha dato attuazione alla delega con-

tenuta nella legge  - avesse esor-


tato espressamente il Governo al
cambio della procedibilità. Alla fine

del , il Tribunale di La Spezia ha


perciò sollevato una questione di le-
gittimità costituzionale del decreto

, lamentando il mancato rispetto
della delega legislativa: la Consulta,

con la sentenza /, l’ha re-


spinta sottolineando che la previ-
sione della procedibilità a querela

«si sarebbe posta in aperta contrad-


dizione» con la scelta della procedi-
bilità di ufficio, «compiuta appena

due anni prima dal Parlamento».


Qualcosa è cambiato: nei mesi
scorsi sono state presentate delle

proposte di legge, alla Camera e


al Senato, per introdurre la pro-
cedibilità a querela per il reato di

cui all’articolo  bis, comma ,


e ora la misura viene fatta pro-
pria anche dal Governo.

Con questi nuovi elementi dovrà


misurarsi la Consulta, giudicando la
questione sollevata dal Tribunale di

Milano; sempre che non venga pri-


ma risolta dal legislatore, approvan-
do subito una delle proposte di leg-

ge già presentate in Parlamento. Vi-


sta la raggiunta convergenza tra Go-
verno e Parlamento sul punto, non

sembra necessario dover attendere


oltre un anno per consentire l’entra-
ta in vigore di una modifica che, tra

le altre cose, avrà il merito di snellire


i ruoli giudiziari e incentivare il
tempestivo risarcimento dei dan-

neggiati da parte degli imputati e
delle loro assicurazioni.

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CODICE PENALE


Fine della procedibilità


d’ufficio anche per quelle


gravi e gravissime


In attesa della legge delega


accelerazione possibile


grazie alla Consulta


CAMBIO DI ROTTA



  1. La scelta


La norma sulla procedibilità
d’ufficio anche per le ipotesi

«base» delle lesioni stradali


gravi e gravissime, contenuta
nell’articolo 590 bis del Codice

penale è destinata ad essere


modificata, con il ritorno alla
procedibilità a querela


  1. La procedura
    Il primo passaggio per il


ritorno alla querela, con


snellimento dei processi
penali, è arrivato con il via alla

misura del Consiglio dei


ministri del 13 febbraio
scorso. Per accorciare i tempi

lunghi legati al veicolo scelto,


che è quello della legge delega,
è possibile un intervento della

Corte costituzionale, che deve


pronunciarsi sulla questione
di legittimità sollevata dal

Tribunale di Milano


Veicoli in leasing,


bollo solo a carico


dell’utilizzatore


Giacomo Albano


Dopo la Corte di cassazione (sen-
tenze , ,  e 

del  maggio ), anche la Cor-
te costituzionale, con la sentenza

 del  febbraio scorso, scende


in campo sulla questione della
soggettività passiva del bollo au-

to per i mezzi in leasing, metten-


do una pietra tombale sul con-
tenzioso ultradecennale tra Re-

gioni e società di leasing.


La questione di legittimità co-
stituzionale sottoposta alla Corte

aveva ad oggetto le norme che, a


partire dal , disciplinano
l’individuazione del soggetto

passivo della tassa automobili-


stica per gli autoveicoli concessi
in locazione finanziaria (articolo

, commi  e  del decreto legge


 del  giugno ).
Per comprendere la vicenda è

necessario partire dalla legge


/, che aveva rivisto gli ob-
bligati al tributo regionale: prima

del  agosto  (data di entrata


in vigore della norma), infatti, la
normativa sulla tassa automobili-

stica prevedeva quale unico sog-


getto passivo della tassa automo-
bilistica il “proprietario” del bene

(articolo  del Dl /) e, quin-


di, per i veicoli in leasing, il sog-
getto passivo era la società di lea-

sing; la legge  del  ha inve-
ce previsto che al pagamento della

tassa automobilistica sono tenuti


coloro che «risultano essere pro-
prietari, usufruttuari, acquirenti

con patto di riservato dominio,


ovvero utilizzatori a titolo di loca-
zione finanziaria».

Nonostante la modifica nor-
mativa avesse la finalità di im-

porre il pagamento della tassa


esclusivamente ai soggetti utiliz-
zatori, alcune Regioni hanno

continuato a chiedere il paga-


mento alle società di leasing, ar-
gomentando che la locuzione

«ovvero» avesse valore congiun-


tivo e non disgiuntivo e, pertanto,
che il prelievo potesse avvenire

indifferentemente sia in capo al


concedente, sia all’utilizzatore.
Per dirimere il contenzioso

scaturito da tale lettura, era inter-


venuta una norma di interpreta-
zione autentica (Dl /), la

quale chiariva in modo inequivo-


cabile che per i veicoli concessi in
leasing, dal  agosto , l’uni-

co soggetto tenuto al pagamento


della tassa è l’utilizzatore.
Subito dopo, tuttavia, è inter-

venuto il Dl  del  giugno ,
che ha abrogato la norma di inter-

pretazione autentica stabilendo,


contestualmente, una regola
identica a quella abrogata – ovve-

ro la responsabilità esclusiva del-


l’utilizzatore - dal ° gennaio .
La Ctp Roma ha messo in dub-

bio la legittimità costituzione del


Dl  ritenendo che lo stesso –
nell’abrogare la norma di inter-

pretazione autentica - ripristinas-


se la responsabilità solidale in
maniera retroattiva.

La Corte costituzionale ha tut-


tavia ritenuto non fondata la
questione, affermando che

l’abrogazione della norma di in-


terpretazione autentica non ha
effetto retroattivo e, pertanto, fi-

no al ° gennaio  (data di en-


trata in vigore del “nuovo” regi-
me di soggettività passiva esclu-

siva dell’utilizzatore), resta in vi-


gore la disciplina originaria che
prevedeva, anch’essa, l’esclusiva

responsabilità del locatario per le


auto in leasing.


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CORTE COSTITUZIONALE


Confermata


la responsabilità esclusiva


anche prima del 


Riscossione in stallo


per il noleggio


a lungo termine


Maurizio Caprino


La delicata partita sul bollo auto per
i veicoli in noleggio a lungo termine

non si è chiusa sabato scorso, con la
pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-

ciale della legge di conversione del


decreto milleproroghe (Dl
/), che rinvia al  luglio tutte

le scadenze di pagamento del primo


semestre . Anzi, si può dire che
il difficile viene proprio adesso: oc-

corre trovare un criterio per rendere


fattibili i versamenti cumulativi da
parte delle società di noleggio, che

consentirebbero ai clienti di evitare


sia la responsabilità per pagamenti
omessi o errati sia l’obbligo di adem-

piere personalmente.


Sia la responsabilità sia l’obbligo
sono stati introdotti per il noleggio a

lungo termine a partire dal ° genna-


io  dal decreto fiscale (Dl
/, articolo , comma -ter),

con possibilità di deroga solo quan-


do il noleggiatore effettua pagamen-
ti cumulativi. La variante in deroga

appare in realtà la modalità più adat-


ta al noleggio a lungo termine, che
nasce come formula in cui il cliente

non deve occuparsi della gestione del


veicolo che utilizza, tanto che paga
nel canone anche i relativi servizi

previsti dal noleggiatore. Però at-


tualmente i pagamenti cumulativi
non sono possibili: sempre il Dl

/ ha previsto che il gettito
debba andare non più alla Regione in

cui ha sede il noleggiatore, ma a quel-


la dell’utilizzatore del mezzo. E man-
ca un sistema informatico che censi-

sca specificamente dal punto di vista


fiscale i veicoli a noleggio (si veda an-
che «Il Sole  Ore» del  gennaio).

Una conferma è arrivata merco-
ledì scorso dal ministero dell’Econo-

mia: rispondendo a un’interroga-


zione del deputato Simone Baldelli
in commissione Finanze della Ca-

mera, ha dichiarato che al momento


fra i dati trasmessi dalla Motorizza-
zione al Pra (ente di fatto individua-

to dallo stesso Dl / come ge-


store del bollo auto) mancano i dati
relativi ai contratti di noleggio.

Un’affermazione su cui il ministero


delle Infrastrutture, interpellato dal
Sole  Ore, non ha fornito ulteriori

dettagli. Quale che sia la causa del


problema, l’Aniasa (l’associazione
confindustriale che rappresenta gli

operatori del noleggio) ha avanzato


una proposta per sbloccare i paga-
menti cumulativi evitando che le

imprese debbano accollarsi adem-


pimenti particolari che inciderebbe-
ro sui costi: versare su un unico con-

to, dal quale poi starà alle singole Re-
gioni attingere la loro quota.

Per determinare quest’ultima,


l’Aniasa ha proposto una ripartizio-
ne a forfait in base all’estensione

della rete stradale sul territorio di


ciascuna Regione. Infatti, l’attribu-
zione del gettito alla Regione del-

l’utilizzatore ha lo scopo fondamen-


tale di “ripagare” le esternalità nega-
tive (inquinamento e usura delle

strade) connesse alla circolazione,


oltre che di rendere almeno in parte
inutili gli escamotage dei noleggia-

tori per risparmiare su bollo e Ipt im-


piantando sedi a Trento e Bolzano,
il cui status di Province autonome

consente agevolazioni notevoli.


Al Sole  Ore risulta che tecni-
camente le Regioni sarebbero

pronte a recepire la proposta


Aniasa. Occorre però vedere se si
troverà un accordo politico. E fi-

nora su questo fronte non è arriva-


to alcun segnale. Si rischia quindi
che non basti nemmeno la proroga

al  luglio, che peraltro ritarda gli


incassi delle Regioni.


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IMPOSTE


Il rinvio nel milleproroghe


non basta, Aniasa propone


un criterio a forfait

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