Il Sole 24 Ore - 23.03.2020

(Nancy Kaufman) #1

Il Sole 24 Ore Lunedì 23 Marzo 2020 17


Fisco Norme & Tributi


1


Nei casi di incertezza
Nella prima tipologia di
interpello ricadono sia
l’interpello ordinario puro sia
quello qualificatorio:
riguardano i tradizionali casi
di incertezza
sull’applicazione di norme o
qualificazione di situazioni

I QUATTRO INTERPELLI TRADIZIONALI

ORDINARIO

2


Test sui requisiti
Riguarda la verifica della
sussistenza delle condizioni
per accedere a regimi fiscali
particolari. È facoltativo. Può
essere presentato, secondo
le Entrate (circ. 9/E/2016)
solo quando lo prevedono le
norme di riferimento

PROBATORIO
Verifica sull’elusione
Può essere presentato
quando il contribuente vuole
verificare che una certa
operazione posta in essere
non ricada nell’ambito di
fattispecie potenzialmente
elusive (passibili cioè di
abuso del diritto)

ANTIABUSO
Unico obbligatorio
Delle quattro tipologie di
interpello è l’unica
obbligatoria e serve a
disapplicare le norme che
limitano posizioni giuridiche
favorevoli al contribuente,
come ad esempio il riporto
perdite

DISAPPLICATIVO

3 4


Interpelli sospesi e senza risposta,


servirà una scommessa sul saldo 2019


PROCEDIMENTO


I contribuenti dovranno
decidere se pagare in pieno
o sperare nel «sì» del Fisco

Giorgio Gavelli

Le attività istruttorie legate agli in-
terpelli non si fermeranno, pur nel-
l’attuale situazione di emergenza,
come ha precisato venerdì scorso la
circolare /E. Ciò nonostante, i con-
tribuenti devono mettere in conto la
possibilità di non ricevere una ri-
sposta entro i termini di versamento
del saldo , anche alla luce della
sospensione dettata dal decreto
“cura Italia”.
Ma andiamo con ordine. Dopo la
riforma operata dal Dlgs /,
l’articolo  dello Statuto del contri-
buente (legge /) prevede
quattro distinte forme di interpello
(circolare /E/):
quello “ordinario puro” e quello
“qualificatorio” (entrambi discipli-
nati al comma , lettera a), in pre-
senza di obiettive condizioni di in-
certezza sull’applicazione delle nor-
me o sulla qualificazione di alcune
fattispecie;
quello “probatorio”, sulla sussi-

stenza delle condizioni e la valuta-
zione dell’idoneità degli elementi
probatori richiesti dalla legge per
l’adozione di specifici regimi fiscali
(comma , lettera b);
quello “antiabuso”, sulle fattispe-
cie potenzialmente elusive (comma
, lettera c);
quello “disapplicativo” di norme
che limitano posizioni giuridiche
favorevoli al contribuente, quali il
riporto perdite, eccetera (comma ).
Sebbene solo l’ultima fattispecie
sia obbligatoria, è frequente il ricor-
so all’interpello ordinario o a quello
probatorio (quest’ultimo, tipica-
mente, per le società “non operative”
a causa della scarsità di ricavi o il rei-
terarsi di perdite), in modo da acqui-
sire maggiori certezze sulla determi-
nazione dell’imposta dovuta.
Sebbene queste istanze possano
essere presentate sino al termine di
trasmissione della dichiarazione di
riferimento, si preferisce general-
mente anticiparne la presentazione
in modo tale che, considerati i tempi
a disposizione dell’amministrazio-
ne finanziaria per la risposta (
giorni per quelle di cui alla lettera a
sopra citata,  giorni per le altre,
salvo interruzioni per richieste inte-
grative di documenti), il responso
giunga in tempo per tenerne conto
ai fini dei versamenti da effettuarsi

nei mesi di giugno o luglio.
Il legislatore ha previsto che,
quando la risposta non è comunicata
al contribuente entro il termine pre-
visto, il silenzio equivalga a condivi-
sione, da parte dell’amministrazio-
ne, della soluzione prospettata nel-
l’istanza, con la conseguenza che gli
atti, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio difformi dalla rispo-
sta, espressa o tacita, sono nulli.
Tradizionalmente, quindi, molti
invii si concentrano proprio nei mesi
di febbraio e marzo. Quest’anno,
tuttavia, occorre prendere atto di
quanto previsto dal decreto “cura
Italia (articolo  del Dl /), il
quale, in sintesi:
sospende dall’ marzo al  mag-
gio  i termini per fornire rispo-
sta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a segui-
to della presentazione di documen-
tazione integrativa;
fa decorrere dal primo giorno del
mese successivo al termine del peri-
odo di sospensione i termini per la
risposta previsti per le istanze pre-
sentate nel periodo di sospensione;
impone, come unica forma di
presentazione delle istanze nel pe-
riodo di sospensione, la modalità
telematica con Pec.
È quindi evidente che una istanza
presentata nei primi giorni di marzo

e che poteva far supporre di ricevere
la risposta entro fine maggio (inter-
pello puro o qualificatorio) o fine
giugno (altre forme), rischia di otte-
nere un riscontro quasi tre mesi do-
po rispetto a quanto preventivato,
non considerandosi i giorni dall’
marzo al  maggio. Ciò significa
che (salvo una proroga generalizza-
ta dei versamenti a saldo delle im-
poste sui redditi), i pagamenti av-
verranno “al buio”, senza conoscere
la risposta. Di conseguenza:





chi avrà versato ipotizzando
(anche prudenzialmente) una
risposta negativa e dovesse ricevere
un responso favorevole, avrà un cre-
dito da utilizzare in compensazione
verticale oppure (con le regole im-
poste dall’articolo  del Dl /)
orizzontale;





chi avrà versato ipotizzando
una risposta positiva e dovesse
ricevere un responso negativo, se
volesse adeguarsi all’interpello
(comportamento non obbligatorio)
si troverà a fare i conti con il ravvedi-
mento operoso.
In quest’ultimo caso, la particola-
re situazione creatasi quest’anno
meriterebbe a nostro avviso la di-
sapplicazione delle sanzioni, ma
non possono essere i contribuenti a
stabilirlo autonomamente.
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Negozi in affitto:


tax credit limitato


a C/1 e imprese


Cristiano Dell’Oste
Lorenzo Pegorin

È un bonus fiscale con diverse limita-
zioni, quello previsto per i negozi dal
decreto Cura Italia (Dl /, arti-
colo ). Si tratta, in particolare, di
«un credito d’imposta nella misura
del  per cento dell’ammontare del
canone di locazione, relativo al mese
di marzo , di immobili rientran-
ti nella categoria catastale C/».
L’agevolazione spetta al condut-
tore, è riservata ai soggetti esercenti
attività d’impresa e non si applica al-
le attività che restano aperte durante
l’emergenza coronavirus, individua-
te agli allegati  e  del Dpcm  marzo
 (ad esempio, le farmacie, i ne-
gozi di alimentari e le edicole).

Le limitazioni
Il primo vincolo riguarda la categoria
catastale, limitata alla C/ (negozi e
botteghe, in cui ricadono però anche
molti bar, ristoranti e pizzerie). Non
viene fissato un tetto di superficie,
ma è il limite della categoria che ridu-
ce parecchio la platea dei beneficiari.
I negozi iscritti in catasto come
C/ sono attualmente circa , milio-
ni, di cui mila risultano posseduti
da persone fisiche e dati in locazione.
Gli uffici (A/) sono invece mila
(di cui mila posseduti da persone
fisiche e dati in affitto) e i laboratori
(C/) mila. Molto più numerosi i
magazzini (, milioni di C/), ma
questa categoria include anche sof-
fitte e cantine. Ad oggi, questi locali
non “generano” alcun credito d’im-
posta, anche se dovessero essere de-

stinati in via di fatto all’esercizio di
attività di vendita al dettaglio.

Il calcolo del bonus
Il canone su cui calcolare il credito
è quello «relativo al mese di mar-
zo», ovviamente , perché il
credito è riferito solo a quest’anno
e almeno per ora limitato a questa
sola finestra mensile (salvo possibi-
li estensioni da parte di provvedi-
menti successivi).
Il credito è quindi calcolato sul ca-
none contrattualmente riferibile al
mese di marzo, senza che su ciò in-
fluisca in alcun modo il principio di
cassa. Non rilevano, perciò, eventua-
li ritardi di pagamento o dilazioni. Si
pensi, ad esempio, a un contratto che
prevede un canone mensile di .
euro per il mese di marzo, per il quale
il locatore accetti un pagamento fra-
zionato di  euro il  marzo e 
euro il  aprile: il credito sarebbe co-
munque di  euro.
Discorso diverso se il canone è
stato formalmente ridotto - anche
solo in via temporanea ma già con
decorrenza dal ° marzo - in virtù di
un accordo tra le parti, ad esempio
portandolo da . a  euro. In
questo caso, il tax credit matura sul-
l’ammontare del nuovo canone ri-
dotto ed è pari a  euro.
Ricordiamo che l’accordo tra lo-
catore e conduttore per la riduzione
del canone di un contratto di loca-
zione in corso di esecuzione non
deve essere obbligatoriamente co-
municato all’agenzia delle Entrate
(e se lo si registra è esente da impo-
sta di registro e di bollo in virtù del-
l’articolo  del Dl /). Ma
questo, da un lato, non esime il con-

duttore dal calcolare il credito sul-
l’importo rimodulato; dall’altro la-
to, resta la considerazione che la re-
gistrazione dell’accordo è “calda-
mente consigliata” dal punto di
vista del locatore, per non vedersi
chiedere dal Fisco le imposte para-
metrate sul canone originale.
Resta da capire se, per la matura-
zione del credito, il canone debba es-
sere regolarmente pagato. La legge
non lo richiede espressamente (si ve-
da anche l’articolo in basso).

Altri locali e pertinenze
Spesso con un solo contratto sono
locate più unità immobiliari. È logi-
co, in questi casi, operare sulla falsa-
riga di quanto chiarito dalla circolare
/E/ per la cedolare secca.
Perciò, il canone relativo alle
pertinenze locate congiuntamente
al negozio, farà maturare il credito
d’imposta (ad esempio, un magaz-
zino C/, affittato insieme a un ne-
gozio C/). Di contro, il canone rife-
ribile alle altre unità locate con il
negozio (ad esempio una casa in ca-
tegoria A/) non “genererà” credito
d’imposta e andrà scorporato; se il
contratto indica una cifra unica, bi-
sognerà calcolare la quota riferibile
al negozio rapportando le rendite
catastali delle due unità.

I soggetti
Il credito d’imposta spetta al condut-
tore a prescindere dalla connotazio-
ne giuridica del locatore.
Il conduttore, però, deve svolgere
attività d’impresa: secondo la lettera
della legge, quindi, non rientrano
quindi nel perimetro agevolativo:
 professionisti;
autonomi;
 enti non commerciali, a meno
che non esercitino anche attività
d’impresa.
La relazione illustrativa potrebbe
aprire qualche spiraglio, da confer-
mare da parte delle Entrate (si veda
ancora l’articolo in basso).

Il credito
L’utilizzo del credito può avvenire
solo in compensazione (con altri tri-
buti) in base all’articolo  del Dlgs
/ tramite il modello F, con il
codice tributo  («Credito d’im-
posta canoni di locazione botteghe e
negozi -articolo  del decreto-legge
 marzo , n. »), istituito con la
risoluzione /E di venerdì scorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSA NON FUNZIONA

Escluso l’affitto d’azienda


delle attività commerciali


Resta da capire se il bonus
sia legato al pagamento
regolare del canone

Mario Cerofolini
Gian Paolo Ranocchi

Bonus locazioni immobili tra lu-
ci e (molte) ombre. È la conclu-
sione che si ritrae dall’esame
dell’articolo  del decreto “cura
Italia” (Dl /).
L’attribuzione di un credito
d’imposta pari al % dell’am-
montare del canone di locazione
relativo al mese di marzo, in linea
di principio, è certamente apprez-
zabile, ma sconta alcuni limiti che
sarebbe opportuno venissero con-
siderati in sede di conversione del
decreto.
Il credito è riservato ai soggetti
esercenti l’attività d’impresa che
detengono in locazione immobili
rientranti nella categoria C/.





Va prima di tutto segnalato
che il provvedimento non
tiene conto che molte delle attività
sospese sono relative a imprese
non di proprietà diretta ma con-
dotte in regime di azienda. In tale
situazione, come noto, il condut-
tore (gestore effettivo) paga un ca-
none al locatore (proprietario del-

l’azienda) che attiene al “comples-
so organizzato” e che quindi non
è riferibile, se non concettualmen-
te in parte, a una locazione immo-
biliare. Anzi, il rapporto giuridico
relativo alla locazione immobilia-
re, ove esistente, fa capo al locato-
re dell’azienda che però nulla ha a
che vedere, con la sospensione
dell’attività in capo al conduttore.
I gestori delle aziende in affitto,
quindi, sono oggi pesantemente
danneggiati dalla sospensione al-
la pari, se non in misura superiore,
delle attività proprie gestite nel-
l’immobile condotto in locazione.





Anche il rigido riferimento
agli immobili classificati C/
è inopportuno. Ci sono infatti
molte attività che sono state so-
spese in quanto non rientranti tra
quelle essenziali (allegati  e  al
Dpcm  marzo ), che vengo-
no svolte in immobili con classifi-
cazione catastale diversa. Si pensi
ai piccoli artigiani (esempio mec-
canici) che conducono attività in
laboratori per arti e mestieri (cate-
goria catastale C/), alle palestre
(D/) o ai negozi ubicati nei centri
commerciali che oltre ad essere
solitamente classificati D/, sono
sovente condotti proprio in regi-
me di affitto di azienda.





Vi è poi l’aspetto soggettivo.
Il riferimento dell’articolo

 è alle sole attività d’impresa
mentre la relazione tecnica che
accompagna il provvedimento
evidenzia che il credito d’imposta
è a favore «dei soggetti titolari di
partita Iva», aprendo, quindi, an-
che ai lavoratori autonomi che
avessero sospeso l’attività nel
mese di marzo.
Non è chiaro, poi, se il pre-
supposto per l’accesso al credito
sia l’avvenuto pagamento del ca-
none di locazione. La norma si
esprime facendo riferimento al
canone «relativo» al mese di
marzo. Nella relazione tecnica
invece si parla di «spese soste-
nute» la qual cosa orienterebbe
il presupposto diversamente.





Infine c’è l’aspetto dell’uti-
lizzabilità del credito. La di-
sposizione prevede semplicemen-
te che il credito è fruibile in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 
del Dlgs /. Nella relazione
tecnica il credito viene stimato per
la quota di “competenza” per il
 in  milioni di euro.
Per utilizzarlo, non occorre tut-
tavia attendere fino a gennaio del-
l’anno prossimo, come per i crediti
“dichiarativi”. La risoluzione /E
di venerdì scorso chiarisce espres-
samente che il credito è utilizzabi-
le dal  marzo, cioè da mercoledì.
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Il credito è pari al %
del canone previsto
per il mese di marzo

Ammesso l’utilizzo in F
ma per ora sono off-limits
laboratori e altri locali

EMERGENZA COVID-


LE AGEVOLAZIONI

IL PUNTO CRITICO

L’istituzione del credito
d’imposta commisurato al
canone di locazione non
cambia le regole che
scattano in caso di
eventuale morosità del
conduttore: in questo caso,
in base all’articolo 26 del
Tuir il locatore paga le
imposte sui canoni
“maturati” anche se non
incassati, finché resta
tecnicamente in vita un
rapporto contrattuale di
locazione.
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