20 Sabato 22 Febbraio 2020 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Ringhiere e tettoie
sono «beni finiti»:
Iva al 4 o al 10%
Luca De Stefani
Per l'acquisto o la posa in opera di
un corrimano e di una ringhiera da
installare come una recinzione di
balconi è possibile beneficiare
dell'aliquota ridotta del % se questi
beni vengono utilizzati per la co-
struzione di fabbricati con i requisi-
ti della legge Tupini ovvero del %
se vengono utilizzati per la realizza-
zione di edifici assimilati Tupini o
per gli interventi di restauro e risa-
namento, di ristrutturazione edili-
zia o urbanistica. È questa la conse-
guenza della risposta dell'agenzia
delle Entrate del febbraio , n.
, con la quale sono stati classificati
questi beni tra quelli «finiti» e non
tra le materie prime e semilavorate.
Questo chiarimento è utile in que-
sto periodo, anche per chi sta ini-
ziando i lavori di rifacimento delle
facciate esterne degli edifici, per i
quali spetta la detrazione del %
del costo sostenuto, che per le per-
sone fisiche, ad esempio, è sempre
comprensivo dell'Iva del %, che
non può essere detratta.
Sono soggetti a Iva del % gli ac-
quisti da parte dell'utilizzatore fina-
le dei «beni finiti» per la costruzione
di fabbricati (abitazioni, uffici e ne-
gozi) con i requisiti della legge Tupi-
ni (voce n. , Parte II, Tabella A, al-
legata al Dpr /). Se i «beni fini-
ti» vengono utilizzati per la costru-
zione di edifici assimilati ai
fabbricati Tupini, l'aliquota Iva è del
% se l'acquirente è l'utilizzatore fi-
nale (voce n. sexies, Parte III) e
del % negli altri casi. Infine, per gli
interventi di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione
edilizia o urbanistica, si applica l'ali-
quota Iva del % all'acquisto dei be-
ni, escluse le materie prime e semi-
lavorate, forniti per la realizzazione
dei suddetti interventi (voce n.
terdecies, Parte III).
Non esiste un'elencazione tassa-
tiva dei «beni finiti» ai fini Iva. Per
l'agenzia delle Entrate, i «beni fini-
ti» sono quelli (diversi dalle materie
prime e semilavorate) che «anche
successivamente al loro impiego
nella costruzione o nell'intervento
di recupero non perdono la loro in-
dividualità, pur incorporandosi
nell'immobile» (circolare /
E/). La specifica individualità
e funzionalità del bene finito non
viene meno, qualora esso concorra
a realizzare la costruzione dell'ope-
ra. Il «bene finito», infatti, è tale in
quanto, pur incorporandosi nella
costruzione, è comunque ricono-
scibile e non perde le proprie carat-
teristiche, tanto da essere suscetti-
bile di ripetute utilizzazioni (risolu-
zione /E/).
Con la risposta n. di ieri l'agen-
zia delle Entrate ha chiarito che pos-
sono considerarsi «beni finiti», an-
che le seguenti tipologie di beni:
le ringhiere per i balconi, comple-
te di ogni elemento (pilastrini, si-
stema di fissaggio, corrimano, ecc.);
le recinzioni e, in particolare,
della ringhiera per la recinzione
completa di ogni elemento (pila-
strini, sistema di fissaggio, corri-
mano ecc.);
le tettoie per balconi e le terrazze
che vengono montate sul pavimen-
to e sulla facciata dell'edificio.
Ciò a patto che mantengano una
propria individualità e autonomia
funzionale, siano sostituibili in
modo assolutamente autonomo
dalla struttura della quale fanno
parte, senza perdere le proprie ca-
ratteristiche, tanto da essere su-
scettibili di ripetute utilizzazioni,
non solo in astratto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
RISPOSTA ENTRATE
L’aliquota va individuata
in base ai parametri
definiti dalla legge Tupini
Irrilevante per l’Irap la rettifica
sul compendio immobiliare
Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali
La risposta dell'agenzia delle Entrate
/ relativa alla rilevanza Irap
della svalutazione di un complesso
immobiliare desta alcune perplessità.
L'istante Alfa, controllata da Beta,
di fatto una ReoCo anche se non for-
malmente, ha per oggetto l'acquisi-
zione e la successiva valorizzazione
di immobili posti a garanzia di credi-
ti di titolarità di società del proprio
gruppo Gamma. Questi beni vengo-
no iscritti a magazzino al costo d'ac-
quisto comprensivo degli oneri ac-
cessori ex articolo , comma del
Codice civile e, al termine dell'eserci-
zio, le eventuali rimanenze sono
iscritte in bilancio al minor valore tra
il costo di acquisto e quello di presu-
mibile realizzo ex articolo ,
comma del Codice civile. Tutto ciò
in linea anche con l'Oic (punti
e ). La società ha iscritto un com-
pendio immobiliare, acquisito a se-
guito di una datio in solutum, al
prezzo di acquisto più oneri di acces-
sori, ma ha poi proceduto a svalutar-
lo in base al valore di presumibile re-
alizzo individuato da una perizia ad
hoc. Ciò incide sulla voce B di con-
to economico determinando un in-
cremento di costi, e la società chiede
conferma della rilevanza degli stessi
ai fini Irap, richiamando in partico-
lare la circolare /E/.
Nella risposta l'Agenzia ripercorre
le ragioni del contribuente nell'ope-
rare la svalutazione. In particolare, a
seguito della datio in solutum, Alfa ha
ricevuto in pagamento del credito
vantato verso la controllante le unità
immobiliari. Dopodiché la svaluta-
zione del compendio tiene conto del
minor valore di mercato degli immo-
bili rispetto al valore nominale del
credito, degli altri oneri accessori
(esempio Iva indetraibile) che avreb-
bero dovuto essere sostenuti nell'am-
bito della datio in solutum e di tutti i
costi stimati per porre sul mercato gli
immobili e riuscire concretamente a
venderli (oltre ad una potenziale
aspettativa di profitto). In virtù della
procedura concorsuale in essere del
debitore finale, non si è ritenuto di
adeguare da subito il valore nominale
del credito, ma si è poi proceduto alla
svalutazione degli immobili sulla ba-
se del valore emergente dalla perizia
di stima. Tutto ciò, secondo l'Agenzia,
ha comportato la necessità di un rial-
lineamento (pressoché contestuale)
del valore del compendio immobilia-
re trasferito, funzionale a evidenziare
il reale controvalore ricevuto per
l'estinzione del credito (valore perita-
le del giugno ) più che un “de-
prezzamento” postumo del compen-
dio medesimo. Le Entrate concludo-
no che l'operazione realizzata a fini di
mera rettifica del controvalore delle
unità immobiliari ricevute non possa
trovare alcun riconoscimento fiscale
e che nella determinazione del valore
della produzione netta relativa al pe-
riodo d'imposta non dovrà te-
nersi conto della “componente” deri-
vante dalla rettifica.
Al di là degli aspetti afferenti l'Ires
in tema di svalutazione di compendi
immobiliari, per cui si rimanda all'al-
tro articolo in pagina, si rendono utili
alcune considerazioni ai fini Irap. Ri-
cordiamo infatti che a seguito delle
modifiche introdotte dalla legge fi-
nanziaria per il la determinazio-
ne della base imponibile Irap segue il
principio della “presa diretta da bilan-
cio” delle voci espressamente indivi-
duate e considerate rilevanti ai fini
impositivi. L'Irap è così sganciata
dall'Ires e risulta più aderente ai criteri
adottati in sede di redazione del bilan-
cio di esercizio. Il contribuente richia-
ma la circolare /E/ forse in virtù
del fatto che la stessa esclude le svalu-
tazioni di immobilizzazioni materiali
(voce B c del conto economico)
mentre il suo comportamento conta-
bile ha toccato direttamente la voce
B, che non è ricompresa tra quelle
escluse da Irap. Peraltro la stessa
Agenzia, riferendosi al reale controva-
lore ricevuto, sembra far riferimento
a un aspetto non propriamente valu-
tativo ma realizzativo. Purtroppo, in
assenza di chiarezza si rischia di depi-
stare il contribuente su un conteggio
- quello dell'Irap – già molto difficol-
toso come testimoniato dal tentativo
dell'Agenzia stessa di individuare so-
luzioni “salomoniche” in un rapporto
fra i due tributi ormai non più sosteni-
bile (circolare /E/).
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AGENZIA ENTRATE
La risposta
rischia di mandare fuori
pista il contribuente
La base imponibile
dal risulta più
aderente al bilancio
Svalutazione dei beni valutati a costi
specifici con ostacoli fiscali. La rispo-
sta delle Entrate /, conferma
le difficoltà che incontrano le imprese
le cui rimanenze sono costituite da
immobili: la società pone il quesito
soltanto per l'Irap, consapevole del
fatto che per l'Ires avrebbe ricevuto ri-
sposta negativa circa la deducibilità
della svalutazione. Infatti, l'Agenzia
nella risoluzione /E/ ha afferma-
to l'indeducibilità delle svalutazioni
delle rimanenze di magazzino relati-
ve a beni valutati a costi specifici.
Tra l'altro, il caso che ha originato
la risposta riguardava un immobile
la cui svalutazione, avvalorata da
una perizia, era originata dalla dif-
formità dello stesso rispetto alla li-
cenza edilizia: questo comportava
un minor valore di mercato rispetto
al costo di acquisto. Secondo le En-
trate, il comma dell'articolo del
Tuir, che riconosce la deducibilità fi-
scale delle rimanenze, si riferirebbe
soltanto a quelle valutate con i meto-
di Lifo, Fifo e della media ponderata,
stante il riferimento ai commi , e
che regolamentano questi metodi.
Si tratta di un'interpretazione non
condivisibile perché il legislatore ha
regolamentato, in dettaglio, la valuta-
zione effettuata con i “metodi alterna-
tivi” al costo, che resta il metodo di va-
lutazione primario: e lo ha fatto pro-
prio per il particolare “meccanismo”
di tali metodi. Invece, per i beni valu-
tati a costi specifici non necessitano
particolari disposizioni fiscali perché
si applicano, in base all'articolo del
Tuir, le norme di legge e le regole det-
tate dai principi contabili: questo per
“derivazione semplice”.
L’articolo n. del Codice civi-
le prevede la valutazione delle rima-
nenze al minore tra il costo di acqui-
sto o di produzione e il valore di rea-
lizzazione desumibile dal mercato.
Dal punto di vista fiscale, pertanto, si
applicano gli articoli e , comma ,
del Tuir che prevede l'utilizzo del va-
lore normale. Nel principio contabile
Oic Rimanenze è precisato che il
metodo generale per la determina-
zione del costo dei beni è il costo spe-
cifico che presuppone l'individuazio-
ne e l'attribuzione alle singole unità
fisiche dei costi specificamente soste-
nuti per le unità medesime.
L'articolo , numero del Co-
dice civile prevede che il costo dei be-
ni fungibili “può” essere calcolato col
metodo della media ponderata o con
quelli primo entrato, primo uscito o
ultimo entrato, primo uscito. Pertan-
to, il costo delle rimanenze di magaz-
zino di beni fungibili “può” essere de-
terminato alternativamente con i
metodi Fifo, costo medio ponderato
e Lifo. Il costo specifico si applica ob-
bligatoriamente ai beni non fungibili
e facoltativamente ai beni fungibili i
quali possono essere valutati con i
metodi alternativi. In senso confor-
me si è espressa la norma di compor-
tamento dell'Aidc.
—AG
—F.R.V.
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IL QUADRO IRES
Deduzione sui beni valutati a costo specifico
Il principio contabile
Rimanenze costituisce
il punto di riferimento
Holding, non vanno
comunicati
i titoli sovrani
Marco Piazza
Le holding tenute alle comuni-
cazioni allArchivio dei rapporti
con operatori finanziari (artico-
lo , comma , del Decreto del
presidente della Repubblica
del ) non sono più obbligate
a comunicare i prestiti obbliga-
zionari sottoscritti emessi da
Stati sovrani, da Istituti di credi-
to di diritto pubblico nazionali o
altri intermediari finanziari
iscritti in Banca d'Italia.
Inoltre, il rapporto finanzia-
rio di “cash polling” deve essere
di norma comunicato solo dal
“poll leader”, ma se questo non
è tenuto alla trasmissione di
dati all’Anagrafe, l'adempi-
mento è a carico delle altre so-
cietà aderenti al pool.
Sono i chiarimenti contenuti
nella Faq pubblicata sul sito
dell'agenzia delle Entrate ieri,
nella sezione dedicata all’Archi-
vio dei rapporti finanziari, in so-
stituzione della corrispondente
Faq del febbraio .
Il primo chiarimento costitui-
sce certamente una semplifica-
zione per le holding.
Come precisato nella stessa
risposta e nella circolare /E del
, le holding devono comu-
nicare all'Archivio, fra l'altro, sia
i prestiti obbligazionari (e gli
strumenti finanziari partecipa-
tivi e non partecipativi) emessi
dalla holding e sottoscritti da
terzi, sia quelli emessi dalle par-
tecipate o da terzi, e sottoscritti
dalle stesse holding. Deve essere
utilizzato il codice .
L'utilità di includere nella co-
municazione le obbligazioni
pubbliche e quelle degli inter-
mediari finanziari era in realtà
dubbia, considerato che si tratta
di titoli certamente depositati
presso intermediari finanziari e
come tali già comunicati (come
viene precisato nelle istruzioni
per la compilazione del tracciato
record pubblicate sul sito)
dall'intermediario stesso.
Resta il fenomeno della dop-
pia comunicazione per i titoli
degli altri “grandi emittenti”
(società quotate in mercati rego-
lamentati o sistemi multilate-
riali di negoziazione) che - es-
sendo di norma dematerializzati
- sono depositati presso inter-
mediari finanziari a loro volta
tenuti all'obbligo di comunica-
zione del rapporto di deposito
titoli intrattenuti con la holding.
Sul cash pooling la preceden-
te versione della Faq sugli
adempimenti delle holding si
limitava a chiarire che il rap-
porto finanziario corrispon-
dente al contratto di tesoreria
accentrata per le holding ap-
partenenti ad un gruppo, il co-
siddetto “cash pooling”, deve
essere comunicato con il codice
e che il soggetto obbligato al-
la comunicazione è la sola ca-
pogruppo o pool leader o co-
munque il soggetto mandatario
per la gestione della tesoreria
del gruppo. Non era richiesta
alcuna comunicazione alle so-
cietà aderenti al pool.
La nuova versione, invece,
prevede che nel caso in cui la
“pool leader” non sia assogget-
tata agli obblighi di comunica-
zione (potrebbe essere il caso di
pooler non residente) la comu-
nicazione del “cash pooling”
debba essere fatta da parte delle
società aderenti al 'pool'.
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ARCHIVIO DEI RAPPORTI
Le Faq del ministero:
obbligo di trasparenza
per il cash pooling
INPS
Congedo neo papà
di sette giorni
Con il messaggio /,
Inps ha recepito l’estensione a
sette giorni del congedo
obbligatorio per i padri
lavoratori dipendenti introdotta
dalla legge / e valido per
nascite o adozioni avvenute
quest’anno. Confermato il
giorno di congedo facoltativo in
sostituzione alla madre. Per la
richiesta vale la circolare
/.
CONVEGNO
Interessi contemperati
nelle parti correlate
Il nuovo regolamento sulla
disciplina delle parti correlate
punta a conciliare l’interesse di
difesa degli azionisti di
minoranza, in modo che
vengano tutelati da operazioni
dannose per la società e i loro
interessi, con l’obiettivo però
di non ostacolare in modo
eccessivo le procedure di
gestione di queste operazioni,
ha spiegato il segretario
generale della Consob Carlo
Deodato intervenendo ieri a un
convegno sul tema. «Si tratta –
ha sottolineato Paolo
Valensise, ordinario di Diritto
commerciale presso
l’università Roma Tre,
organizzatore del convegno –
di un passaggio normativo di
estrema delicatezza, nel quale
vanno rinvenute soluzioni che
assicurino un equilibrato
contemperamento tra i diversi
interessi coinvolti».
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