Il Sole 24 Ore - 22.02.2020

(Jeff_L) #1

20 Sabato 22 Febbraio 2020 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Ringhiere e tettoie


sono «beni finiti»:


Iva al 4 o al 10%


Luca De Stefani


Per l'acquisto o la posa in opera di


un corrimano e di una ringhiera da


installare come una recinzione di
balconi è possibile beneficiare

dell'aliquota ridotta del % se questi


beni vengono utilizzati per la co-
struzione di fabbricati con i requisi-

ti della legge Tupini ovvero del %


se vengono utilizzati per la realizza-
zione di edifici assimilati Tupini o

per gli interventi di restauro e risa-


namento, di ristrutturazione edili-
zia o urbanistica. È questa la conse-

guenza della risposta dell'agenzia


delle Entrate del  febbraio , n.
, con la quale sono stati classificati

questi beni tra quelli «finiti» e non


tra le materie prime e semilavorate.
Questo chiarimento è utile in que-

sto periodo, anche per chi sta ini-


ziando i lavori di rifacimento delle
facciate esterne degli edifici, per i

quali spetta la detrazione del %


del costo sostenuto, che per le per-
sone fisiche, ad esempio, è sempre

comprensivo dell'Iva del %, che
non può essere detratta.

Sono soggetti a Iva del % gli ac-


quisti da parte dell'utilizzatore fina-
le dei «beni finiti» per la costruzione

di fabbricati (abitazioni, uffici e ne-


gozi) con i requisiti della legge Tupi-
ni (voce n. , Parte II, Tabella A, al-

legata al Dpr /). Se i «beni fini-


ti» vengono utilizzati per la costru-
zione di edifici assimilati ai

fabbricati Tupini, l'aliquota Iva è del


% se l'acquirente è l'utilizzatore fi-
nale (voce n.  sexies, Parte III) e

del % negli altri casi. Infine, per gli


interventi di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione

edilizia o urbanistica, si applica l'ali-
quota Iva del % all'acquisto dei be-

ni, escluse le materie prime e semi-


lavorate, forniti per la realizzazione
dei suddetti interventi (voce n. 

terdecies, Parte III).


Non esiste un'elencazione tassa-
tiva dei «beni finiti» ai fini Iva. Per

l'agenzia delle Entrate, i «beni fini-


ti» sono quelli (diversi dalle materie
prime e semilavorate) che «anche

successivamente al loro impiego


nella costruzione o nell'intervento
di recupero non perdono la loro in-

dividualità, pur incorporandosi


nell'immobile» (circolare /
E/). La specifica individualità

e funzionalità del bene finito non
viene meno, qualora esso concorra

a realizzare la costruzione dell'ope-


ra. Il «bene finito», infatti, è tale in
quanto, pur incorporandosi nella

costruzione, è comunque ricono-


scibile e non perde le proprie carat-
teristiche, tanto da essere suscetti-

bile di ripetute utilizzazioni (risolu-


zione /E/).
Con la risposta n.  di ieri l'agen-

zia delle Entrate ha chiarito che pos-


sono considerarsi «beni finiti», an-
che le seguenti tipologie di beni:

le ringhiere per i balconi, comple-


te di ogni elemento (pilastrini, si-
stema di fissaggio, corrimano, ecc.);

le recinzioni e, in particolare,


della ringhiera per la recinzione
completa di ogni elemento (pila-

strini, sistema di fissaggio, corri-


mano ecc.);
le tettoie per balconi e le terrazze

che vengono montate sul pavimen-


to e sulla facciata dell'edificio.
Ciò a patto che mantengano una

propria individualità e autonomia


funzionale, siano sostituibili in
modo assolutamente autonomo

dalla struttura della quale fanno
parte, senza perdere le proprie ca-

ratteristiche, tanto da essere su-


scettibili di ripetute utilizzazioni,
non solo in astratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RISPOSTA ENTRATE


L’aliquota va individuata


in base ai parametri


definiti dalla legge Tupini


Irrilevante per l’Irap la rettifica


sul compendio immobiliare


Alessandro Germani


Franco Roscini Vitali


La risposta dell'agenzia delle Entrate


/ relativa alla rilevanza Irap


della svalutazione di un complesso


immobiliare desta alcune perplessità.


L'istante Alfa, controllata da Beta,


di fatto una ReoCo anche se non for-


malmente, ha per oggetto l'acquisi-


zione e la successiva valorizzazione


di immobili posti a garanzia di credi-


ti di titolarità di società del proprio


gruppo Gamma. Questi beni vengo-


no iscritti a magazzino al costo d'ac-
quisto comprensivo degli oneri ac-

cessori ex articolo , comma  del
Codice civile e, al termine dell'eserci-

zio, le eventuali rimanenze sono


iscritte in bilancio al minor valore tra
il costo di acquisto e quello di presu-

mibile realizzo ex articolo ,


comma  del Codice civile. Tutto ciò
in linea anche con l'Oic  (punti 

e ). La società ha iscritto un com-


pendio immobiliare, acquisito a se-
guito di una datio in solutum, al

prezzo di acquisto più oneri di acces-


sori, ma ha poi proceduto a svalutar-
lo in base al valore di presumibile re-

alizzo individuato da una perizia ad


hoc. Ciò incide sulla voce B  di con-
to economico determinando un in-

cremento di costi, e la società chiede


conferma della rilevanza degli stessi
ai fini Irap, richiamando in partico-

lare la circolare /E/.


Nella risposta l'Agenzia ripercorre
le ragioni del contribuente nell'ope-

rare la svalutazione. In particolare, a
seguito della datio in solutum, Alfa ha

ricevuto in pagamento del credito


vantato verso la controllante le unità
immobiliari. Dopodiché la svaluta-

zione del compendio tiene conto del


minor valore di mercato degli immo-
bili rispetto al valore nominale del

credito, degli altri oneri accessori


(esempio Iva indetraibile) che avreb-
bero dovuto essere sostenuti nell'am-

bito della datio in solutum e di tutti i


costi stimati per porre sul mercato gli
immobili e riuscire concretamente a

venderli (oltre ad una potenziale


aspettativa di profitto). In virtù della
procedura concorsuale in essere del

debitore finale, non si è ritenuto di


adeguare da subito il valore nominale
del credito, ma si è poi proceduto alla

svalutazione degli immobili sulla ba-


se del valore emergente dalla perizia
di stima. Tutto ciò, secondo l'Agenzia,

ha comportato la necessità di un rial-


lineamento (pressoché contestuale)
del valore del compendio immobilia-

re trasferito, funzionale a evidenziare
il reale controvalore ricevuto per

l'estinzione del credito (valore perita-


le del  giugno ) più che un “de-
prezzamento” postumo del compen-

dio medesimo. Le Entrate concludo-


no che l'operazione realizzata a fini di
mera rettifica del controvalore delle

unità immobiliari ricevute non possa


trovare alcun riconoscimento fiscale
e che nella determinazione del valore

della produzione netta relativa al pe-


riodo d'imposta  non dovrà te-
nersi conto della “componente” deri-

vante dalla rettifica.


Al di là degli aspetti afferenti l'Ires
in tema di svalutazione di compendi

immobiliari, per cui si rimanda all'al-
tro articolo in pagina, si rendono utili

alcune considerazioni ai fini Irap. Ri-


cordiamo infatti che a seguito delle
modifiche introdotte dalla legge fi-

nanziaria per il  la determinazio-


ne della base imponibile Irap segue il
principio della “presa diretta da bilan-

cio” delle voci espressamente indivi-


duate e considerate rilevanti ai fini
impositivi. L'Irap è così sganciata

dall'Ires e risulta più aderente ai criteri


adottati in sede di redazione del bilan-
cio di esercizio. Il contribuente richia-

ma la circolare /E/ forse in virtù


del fatto che la stessa esclude le svalu-
tazioni di immobilizzazioni materiali

(voce B  c del conto economico)
mentre il suo comportamento conta-

bile ha toccato direttamente la voce


B, che non è ricompresa tra quelle
escluse da Irap. Peraltro la stessa

Agenzia, riferendosi al reale controva-


lore ricevuto, sembra far riferimento
a un aspetto non propriamente valu-

tativo ma realizzativo. Purtroppo, in


assenza di chiarezza si rischia di depi-
stare il contribuente su un conteggio


  • quello dell'Irap – già molto difficol-


toso come testimoniato dal tentativo
dell'Agenzia stessa di individuare so-

luzioni “salomoniche” in un rapporto


fra i due tributi ormai non più sosteni-
bile (circolare /E/).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENZIA ENTRATE


La risposta 


rischia di mandare fuori


pista il contribuente


La base imponibile


dal  risulta più


aderente al bilancio


Svalutazione dei beni valutati a costi


specifici con ostacoli fiscali. La rispo-


sta delle Entrate /, conferma


le difficoltà che incontrano le imprese


le cui rimanenze sono costituite da


immobili: la società pone il quesito


soltanto per l'Irap, consapevole del


fatto che per l'Ires avrebbe ricevuto ri-


sposta negativa circa la deducibilità


della svalutazione. Infatti, l'Agenzia


nella risoluzione /E/ ha afferma-


to l'indeducibilità delle svalutazioni


delle rimanenze di magazzino relati-
ve a beni valutati a costi specifici.

Tra l'altro, il caso che ha originato


la risposta riguardava un immobile
la cui svalutazione, avvalorata da

una perizia, era originata dalla dif-


formità dello stesso rispetto alla li-
cenza edilizia: questo comportava

un minor valore di mercato rispetto


al costo di acquisto. Secondo le En-
trate, il comma  dell'articolo  del

Tuir, che riconosce la deducibilità fi-


scale delle rimanenze, si riferirebbe
soltanto a quelle valutate con i meto-

di Lifo, Fifo e della media ponderata,
stante il riferimento ai commi ,  e

 che regolamentano questi metodi.


Si tratta di un'interpretazione non
condivisibile perché il legislatore ha

regolamentato, in dettaglio, la valuta-


zione effettuata con i “metodi alterna-
tivi” al costo, che resta il metodo di va-

lutazione primario: e lo ha fatto pro-


prio per il particolare “meccanismo”
di tali metodi. Invece, per i beni valu-

tati a costi specifici non necessitano
particolari disposizioni fiscali perché

si applicano, in base all'articolo  del


Tuir, le norme di legge e le regole det-
tate dai principi contabili: questo per

“derivazione semplice”.


L’articolo  n.  del Codice civi-
le prevede la valutazione delle rima-

nenze al minore tra il costo di acqui-


sto o di produzione e il valore di rea-
lizzazione desumibile dal mercato.

Dal punto di vista fiscale, pertanto, si
applicano gli articoli  e , comma ,

del Tuir che prevede l'utilizzo del va-


lore normale. Nel principio contabile
Oic  Rimanenze è precisato che il

metodo generale per la determina-


zione del costo dei beni è il costo spe-
cifico che presuppone l'individuazio-

ne e l'attribuzione alle singole unità


fisiche dei costi specificamente soste-
nuti per le unità medesime.

L'articolo , numero  del Co-


dice civile prevede che il costo dei be-
ni fungibili “può” essere calcolato col

metodo della media ponderata o con
quelli primo entrato, primo uscito o

ultimo entrato, primo uscito. Pertan-


to, il costo delle rimanenze di magaz-
zino di beni fungibili “può” essere de-

terminato alternativamente con i


metodi Fifo, costo medio ponderato
e Lifo. Il costo specifico si applica ob-

bligatoriamente ai beni non fungibili


e facoltativamente ai beni fungibili i
quali possono essere valutati con i

metodi alternativi. In senso confor-


me si è espressa la norma di compor-
tamento  dell'Aidc.

—AG


—F.R.V.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO IRES


Deduzione sui beni valutati a costo specifico


Il principio contabile


Rimanenze costituisce


il punto di riferimento


Holding, non vanno


comunicati


i titoli sovrani


Marco Piazza


Le holding tenute alle comuni-
cazioni allArchivio dei rapporti

con operatori finanziari (artico-
lo , comma , del Decreto del

presidente della Repubblica 


del ) non sono più obbligate
a comunicare i prestiti obbliga-

zionari sottoscritti emessi da


Stati sovrani, da Istituti di credi-
to di diritto pubblico nazionali o

altri intermediari finanziari


iscritti in Banca d'Italia.
Inoltre, il rapporto finanzia-

rio di “cash polling” deve essere


di norma comunicato solo dal
“poll leader”, ma se questo non

è tenuto alla trasmissione di


dati all’Anagrafe, l'adempi-
mento è a carico delle altre so-

cietà aderenti al pool.


Sono i chiarimenti contenuti
nella Faq pubblicata sul sito

dell'agenzia delle Entrate ieri,


nella sezione dedicata all’Archi-
vio dei rapporti finanziari, in so-

stituzione della corrispondente


Faq del  febbraio .
Il primo chiarimento costitui-

sce certamente una semplifica-


zione per le holding.
Come precisato nella stessa

risposta e nella circolare /E del


, le holding devono comu-
nicare all'Archivio, fra l'altro, sia

i prestiti obbligazionari (e gli
strumenti finanziari partecipa-

tivi e non partecipativi) emessi


dalla holding e sottoscritti da
terzi, sia quelli emessi dalle par-

tecipate o da terzi, e sottoscritti


dalle stesse holding. Deve essere
utilizzato il codice .

L'utilità di includere nella co-
municazione le obbligazioni

pubbliche e quelle degli inter-


mediari finanziari era in realtà
dubbia, considerato che si tratta

di titoli certamente depositati


presso intermediari finanziari e
come tali già comunicati (come

viene precisato nelle istruzioni


per la compilazione del tracciato
record pubblicate sul sito)

dall'intermediario stesso.


Resta il fenomeno della dop-
pia comunicazione per i titoli

degli altri “grandi emittenti”


(società quotate in mercati rego-
lamentati o sistemi multilate-

riali di negoziazione) che - es-


sendo di norma dematerializzati



  • sono depositati presso inter-


mediari finanziari a loro volta


tenuti all'obbligo di comunica-
zione del rapporto di deposito

titoli intrattenuti con la holding.
Sul cash pooling la preceden-

te versione della Faq sugli


adempimenti delle holding si
limitava a chiarire che il rap-

porto finanziario corrispon-


dente al contratto di tesoreria
accentrata per le holding ap-

partenenti ad un gruppo, il co-


siddetto “cash pooling”, deve
essere comunicato con il codice

 e che il soggetto obbligato al-


la comunicazione è la sola ca-
pogruppo o pool leader o co-

munque il soggetto mandatario


per la gestione della tesoreria
del gruppo. Non era richiesta

alcuna comunicazione alle so-


cietà aderenti al pool.
La nuova versione, invece,

prevede che nel caso in cui la


“pool leader” non sia assogget-
tata agli obblighi di comunica-

zione (potrebbe essere il caso di


pooler non residente) la comu-
nicazione del “cash pooling”

debba essere fatta da parte delle


società aderenti al 'pool'.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCHIVIO DEI RAPPORTI


Le Faq del ministero:


obbligo di trasparenza


per il cash pooling


INPS


Congedo neo papà


di sette giorni


Con il messaggio /,


Inps ha recepito l’estensione a


sette giorni del congedo
obbligatorio per i padri

lavoratori dipendenti introdotta


dalla legge / e valido per
nascite o adozioni avvenute

quest’anno. Confermato il


giorno di congedo facoltativo in
sostituzione alla madre. Per la

richiesta vale la circolare


/.


CONVEGNO


Interessi contemperati


nelle parti correlate


Il nuovo regolamento sulla


disciplina delle parti correlate
punta a conciliare l’interesse di

difesa degli azionisti di


minoranza, in modo che
vengano tutelati da operazioni

dannose per la società e i loro


interessi, con l’obiettivo però
di non ostacolare in modo

eccessivo le procedure di


gestione di queste operazioni,
ha spiegato il segretario

generale della Consob Carlo


Deodato intervenendo ieri a un
convegno sul tema. «Si tratta –

ha sottolineato Paolo
Valensise, ordinario di Diritto

commerciale presso


l’università Roma Tre,
organizzatore del convegno –

di un passaggio normativo di


estrema delicatezza, nel quale
vanno rinvenute soluzioni che

assicurino un equilibrato


contemperamento tra i diversi
interessi coinvolti».

IN BREVE


Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
né pagamento anticipato, in edicola.

In vendita su Shopping
offerte.ilsole24ore.com/fabbricheitalia

DAL 15 FEBBRAIO


IN EDICOLA


CON IL SOLE 24 ORE


**A  12,90***


Le fabbriche


che costruirono


l’Italia


*oltre al prezzo del quotidiano. L’offerta è valida  no al 14 marzo

ilsole24ore.com


Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
né pagamento anticipato, in edicola.

In vendita su Shopping
offerte.ilsole24ore.com/fabbricheitalia

oltre al prezzo del quotidiano. L’offerta è valida  no al 14 marzo

che costruirono


ilsole24ore.ilsole24ore.com


Ordina la tua copia su Primaedicola.it

*oltre al prezzo del quotidiano. L’offerta è valida  no al 14 marzo

com


Quello di Giuseppe Lupo è un viaggio


nell’immaginario industriale italiano, at-


traverso alcuni dei luoghi simbolici dai


quali è transitata un’idea di modernità: Set-


timo Torinese, Genova, Arese, Rescaldina,


Sesto San Giovanni, Bagnoli, Pozzuoli,


Torviscosa, Porto Marghera, Ivrea, Terni,


Valdagno.


Fabbriche ancora in funzione e altre di-


smesse, autogrill, villaggi operai, aree ab-


bandonate che aiutano a comprendere e


recuperare l’identità di una nazione passa-


ta in pochi anni dalla civiltà della terra alla


civiltà delle macchine e ora nel pieno della


globalizzazione.

Free download pdf