Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

denunzia sino alla diffinitiva. Così è deliberazione del Senato
delli 5. Settembre 1609 c. 50. ecc. e 1603. li nove Agosto. Il
che comprende doppo la denunzia l'essame de' testimoni;
decreti di citazione, o cattura; constituzione de' rei;
produzione de' Capitoli, ed essame à diffesa; Torture;
assoluzioni, e condannazioni; abiurationi, e purgazioni, e
generalmente tutto ciò che vien scritto nel Processo.
CAP. XI.
Non lasceranno d'intervenire à ciascuno delli atti sudetti,
etiandio sotto pretesto, che sia cosa leggiera, e che li sia
dall'Inquisitore communicato, ò per qualsivoglia altro rispetto.
Così è deliberato nella medesima deliberazione del 1609. Ne si
assumeranno facoltà di dar licenza, che alcun atto benche
minimo sia fatto senza lor presenza, eccedendo ciò ogni
facoltà del Rappresentante.
CAP. XII.
E quand'accorresse, che dalli Giudici Ecclesiastici senza
l'assistenza fosse formato alcun Processo, l'haveranno per
nullo, e non l'essequiranno, overo permetteranno che sia
essequita cosa alcuna, in consequenza di quello: mà ben
permetteranno che si possa formar novo processo con
l'assistenza. Così deliberò il Senato sotto li 18. Gennaio 1591. e
fece dire al Nunzio Apostolico il di 8. Giugno 1592. c. 33. ecc.
e li sei Luglio 1599. c. 34. ecc e 1592. 8. Agosto. c. 35. ecc. e
finalmente sotto li 18. Febraio 1594. c. 36. ecc. e 37. & 38. e
se in un Processo ben incominciato fosse fatto atto alcuno
particolare senza l'assistenza, procureranno, che sia cassato,
overo circondato almeno, e ridotto il Processo ne i termini
ch'era inanzi quell'atto.
CAP. XIII.
Non permetteranno che senza l'assistenza sia formato alcun
Processo informativo,, etiandio per mandarlo altrove, fuori
dello stato. Questa facoltà è stata richiesta dal sommo

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