giudicialmente eseguir ciò che sarà decretato, overo
soprasedere, secondo l'occorrenza.
CAP. XVIII.
Gl'Assistenti non concederanno retenzione contra qualsivoglia
persona, se non sarà prima fabricato il Processo informativo,
con la loro assistenza, dal quale appaia, che l'imputazione sia
espressamente d'heresia, o di caso spettante all'Offizio
dell'Inquisizione. È decreto del Senato, del 1597. li 5. Luglio c.
- e l'istesso anno li 23. Agosto. c. 23. E se il caso fosse
dubio, o difficile da distinguere, facendo soprasedere, daranno
avviso, aspettando ordine dal Prencipe. Fù deliberato dal
Senato nel sudetto Decreto, del 1597. li 23. Agosto. c. 23.
CAP. XIX.
Pertanto non permetteranno, che l'Offizio dell'Inquisizione
proceda in casi di sortilegi, o divinazioni, se non conteneranno
heresia manifesta, ordinando così la legge Canonica, e per
deliberazione del Senato, del 1598. li 10. Ottobre. c. 41. ecc.
communicata anco con la Santità del Pontefice, e per
deliberazione delli 23. Gennaro c. 42. e per un'altra delli 3.
Decembre dell'Anno medesimo c. 44. Ed essendo dubio se il
caso contenga heresia, o nò, sia giudicato al Foro ordinario, che
così la legge Canonica vuole, e li Dottori sentono.
CAP. XX.
Li casi parimente d'Herbarie, malie, e maleficij non potranno
essere conosciuti dal Sant'Offizio, se non vi sarà indizio, o
sospetto d'heresia per abuso de' Sacramenti, o per altro
rispetto. E quando la stregheria portasse indizio d'heresia, e
ne fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione, o
turbazione di mente di alcuna persona, rispetto alli Indizi
d'heresia, dovera il caso appartenere all'Inquisizione, e
rispetto al Malefizio toccarà al Foro secolare, secondo la parte
del maggior Consiglio, del 1410. li 28. Ottobre. c. 52. E quello
delli Fori, che sarà il primo ad assumer la causa, spedirà anco