Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

giudicialmente eseguir ciò che sarà decretato, overo
soprasedere, secondo l'occorrenza.
CAP. XVIII.
Gl'Assistenti non concederanno retenzione contra qualsivoglia
persona, se non sarà prima fabricato il Processo informativo,
con la loro assistenza, dal quale appaia, che l'imputazione sia
espressamente d'heresia, o di caso spettante all'Offizio
dell'Inquisizione. È decreto del Senato, del 1597. li 5. Luglio c.



  1. e l'istesso anno li 23. Agosto. c. 23. E se il caso fosse
    dubio, o difficile da distinguere, facendo soprasedere, daranno
    avviso, aspettando ordine dal Prencipe. Fù deliberato dal
    Senato nel sudetto Decreto, del 1597. li 23. Agosto. c. 23.
    CAP. XIX.
    Pertanto non permetteranno, che l'Offizio dell'Inquisizione
    proceda in casi di sortilegi, o divinazioni, se non conteneranno
    heresia manifesta, ordinando così la legge Canonica, e per
    deliberazione del Senato, del 1598. li 10. Ottobre. c. 41. ecc.
    communicata anco con la Santità del Pontefice, e per
    deliberazione delli 23. Gennaro c. 42. e per un'altra delli 3.
    Decembre dell'Anno medesimo c. 44. Ed essendo dubio se il
    caso contenga heresia, o nò, sia giudicato al Foro ordinario, che
    così la legge Canonica vuole, e li Dottori sentono.
    CAP. XX.
    Li casi parimente d'Herbarie, malie, e maleficij non potranno
    essere conosciuti dal Sant'Offizio, se non vi sarà indizio, o
    sospetto d'heresia per abuso de' Sacramenti, o per altro
    rispetto. E quando la stregheria portasse indizio d'heresia, e
    ne fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione, o
    turbazione di mente di alcuna persona, rispetto alli Indizi
    d'heresia, dovera il caso appartenere all'Inquisizione, e
    rispetto al Malefizio toccarà al Foro secolare, secondo la parte
    del maggior Consiglio, del 1410. li 28. Ottobre. c. 52. E quello
    delli Fori, che sarà il primo ad assumer la causa, spedirà anco

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