Il Sole 24 Ore Venerdì 1 Novembre 2019 21
Norme
Tributi
Convertito definitivamente in
legge il Dl Imprese con le nuove
norme per i parasubordinati e
senza l’ombrello penale per i
manager Arcelor Mittal.
Falasca e Pizzin
—a pagina
Alla Camera
Nuove regole
per i rider
Ok definitivo
al Dl imprese
Gianpaolo Sbaraglia
Gabriele Sepio
In arrivo modifiche alle regole fiscali
per i buoni pasto con rimodulazione
dei limiti di esenzione. Dalle ultime
bozze della legge di Bilancio
emerge che dal ° gennaio dovrebbero
essere modificate le soglie entro cui le
prestazioni sostitutive dei servizi di
mense aziendali rese tramite i buoni
pasto (articolo , comma , lettera c),
del Tuir) non concorrono alla forma-
zione del reddito di lavoro dipenden-
te. In particolare i limiti quantitativi
vengono ritoccati con l’intento di in-
centivare l’utilizzo dei buoni in for-
mato elettronico che passano dagli at-
tuali a euro giornalieri. Per quelli
cartacei, invece, è prevista una ridu-
zione da , euro giornalieri a euro.
Il motivo alla base delle novità è le-
gato alla maggiore “affidabilità” fisca-
le della forma elettronica che attenua
le criticità esistenti per i buoni carta-
cei, quali, ad esempio, il conteggio, il
ritiro e i relativi controlli (Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, de-
terminazione n. /). Mediante
l’informatizzazione del processo di
emissione e gestione del titolo, si ha
una maggiore tracciabilità, soprattut-
to per garantire il rispetto dei limiti
imposti dal Dm /; i buoni, in-
fatti, non sono cedibili, né cumulabili
oltre il limite di otto unità, né com-
mercializzabili o convertibili in dena-
ro e sono utilizzabili solo dal titolare.
Con riferimento alla entrata in vi-
gore della modifica, in assenza di pre-
visioni specifiche, i nuovi limiti trove-
ranno verosimilmente applicazione
per i buoni pasto (cartacei ed elettro-
nici) assegnati a partire dal ° gennaio
. Restano ferme le vecchie soglie
di esenzione per i buoni assegnati fino
al dicembre di quest’anno. Infatti
dovrebbe ritenersi applicabile il prin-
cipio secondo cui il buono pasto – co-
me pure ogni altra somma o benefit –
deve considerarsi percepito dal lavo-
ratore quando il valore entra nella sua
«disponibilità giuridica».
La bozza di legge di Bilancio con-
tiene anche un’altra novità. Viene in-
trodotta espressamente una soglia
quantitativa giornaliera di , euro
per le indennità sostitutive delle som-
ministrazioni di vitto corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strut-
ture lavorative a carattere tempora-
neo o a unità produttive ubicate in zo-
ne dove manchino strutture o servizi
di ristorazione. In assenza di un limite
puntuale finora questo tipo di inden-
nità aveva sollevato dubbi interpreta-
tivi tra gli operatori, i quali pruden-
zialmente avevano sempre ritenuto
operante la soglia di , euro giorna-
lieri riservata ai buoni pasto cartacei.
Questo perché il maggiore limite di
esenzione dovrebbe riferirsi esclusi-
vamente ai servizi sostitutivi di mensa
resi per il tramite dei buoni pasto in
forma elettronica. L’intervento nor-
mativo, dunque, intende chiarire de-
finitivamente le soglie entro cui que-
sto tipo di servizi di mensa non con-
corre al reddito di lavoro dipendente.
Resta invariato il trattamento Ir-
pef per le somministrazioni di vitto
da parte del datore di lavoro anche
attraverso mense organizzate diret-
tamente o da terzi. In tali ipotesi, re-
sta sempre esclusa l’emersione di un
reddito di lavoro dipendente a pre-
scindere dal valore del servizio of-
ferto al lavoratore.
Restano tuttavia alcuni nodi da
sciogliere in merito alla disciplina fi-
scale delle somministrazioni in men-
se aziendali e prestazioni sostitutive
di mensa. La bozza non affronta, ad
esempio, l’ipotesi del badge/card
elettronico. Cioè il caso in cui viene as-
segnata al dipendente una card che
consente di fruire della somministra-
zione di alimenti e bevande presso
esercizi convenzionati. Si tratta del
servizio di «mensa aziendale diffu-
sa», che, per le modalità elettroniche
di utilizzo della card, non è assimila-
bile al buono pasto ma permette un
controllo immediato sull’utilizzo del
beneficio fiscale. Sul punto l’ammini-
strazione finanziaria (risoluzione
/) ha precisato che le presta-
zioni rese attraverso la card non con-
corrono alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, a prescindere dal
superamento del limite di , euro.
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Stretta sui buoni pasto in formato cartaceo
MENSE AZIENDALI
Soglia di neutralità scende
a euro. Sale da a euro
per quelli elettronici
L’Iva sui corrispettivi incassati durante la procedura con-
corsuale relativa ad operazioni eseguite ante-fallimento
non è un credito prededucibile, ma una volta dichiarata
e versata non può essere oggetto di dichiarazione inte-
grativa a favore né può essere richiesta a rimborso.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta /
pubblicata il ottobre, ha chiarito il dubbio di un con-
tribuente che, in base ad una precedente risposta fornita
dalla medesima Agenzia il maggio scorso
(risposta /), ha ritenuto di aver er-
roneamente versato l’Iva relativa ad opera-
zioni ad esigibilità differita, effettuate nel
periodo anteriore al fallimento ed incassate
nel corso della procedura. Essendo questo
credito un credito concorsuale e non un cre-
dito prededucibile, l’istante ha ritenuto di
dover rettificare le dichiarazioni presentate
nel corso della procedura concorsuale (che
è aperta dal ) per il recupero dell’Iva erroneamente
pagata e di presentare un’istanza di rimborso dell’im-
porto indebitamente corrisposto per le annualità per le
quali non è più possibile presentare la dichiarazione
integrativa a favore.
—Simona Ficola e Benedetto Santacroce
La versione integrale dell’articolo
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PROCEDURE CONCORSUALI
Attività ante-fallimento,
l’Iva non è prededucibile
QdF
Moratoria semestrale sino a
luglio delle sanzioni
all’esercente che rifiuti il
«codice lotteria» come
previsto dalle Entrate.
Mastromatteo e Santacroce
—a pag.
Decreto fiscale
Lotteria scontrini,
esercenti multati
se non annotano
i codici per giocare
Intonacatura, verniciatura. Rifacimento di ringhiere, deco-
razioni, marmi di facciata, balconi. Ma anche impianti: illu-
minazione, pluviali, cavi che portano il segnale televisivo.
È un primo elenco di interventi che saranno inclusi nel nuo-
vo bonus facciate, stando alla formulazione della norma
inserita nella bozza del Ddl di Bilancio.
La manovra mette in campo una nuova detrazione pari
al %, senza tetti massimi di spesa, per gli interventi edili-
zi, «ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati
al recupero o restauro della facciata degli edifici». Il presi-
dente del Consiglio nazionale dei geometri, Maurizio Sa-
voncelli fa una prima analisi di questa formulazione. Pre-
mettendo che «si tratta di una norma positiva, che completa
il sistema degli incentivi esistenti e che consentirà di inter-
venire soprattutto sul tessuto di fabbricati costruiti tra gli
anni ’ e ’, quelli dalla qualità più scarsa».
Per Savoncelli il riferimento alla manuten-
zione ordinaria apre la strada a molte possibi-
lità: «Sarà possibile tinteggiare, ma anche ri-
fare i prospetti di facciata, le ringhiere, le deco-
razioni, i marmi. Ancora, sarà possibile de-
trarre la sostituzione di pavimenti dei balconi,
di balaustre e fregi». Gli elementi di cui si com-
pone una facciata sono molti e, in diversi casi,
si tratta di impianti.
Rientrano nel perimetro delle detrazioni,
certamente, i canali di gronda e tutti i sistemi di
smaltimento delle acque piovane. Ma anche gli
impianti di illuminazione di aree comuni. Non solo. In tutti
i casi nei quali ci sono cavi penzolanti sulle facciate, sarà
possibile metterli sottotraccia.
Una possibilità in più, su cui vale la pena di interrogarsi,
è poi quella di abbinare al rifacimento della facciata i lavori
legati al risparmio energetico, ottenendo però, sulla spesa
complessiva, la maxi detrazione del % anziché quella del
- - per cento. Proviamo a capire come.
La nuova norma parla di «interventi edilizi (...) finalizzati
al recupero o restauro delle facciate degli edifici». Dato che
il Dpr / (Tu Edilizia) non prevede il concetto di «re-
cupero» ma piuttosto quello di «restauro e risanamento
conservativo» (articolo , comma , lettera c), questo sem-
brerebbe l’ambito entro il quale muoversi, a meno di non
considerare del tutto a parte la tipologia di intervento indi-
cato nella bozza della legge di Bilancio .
Nel primo come nel secondo caso, però, sembra che nei
lavori possa essere compresa l’installazione di una coper-
tura della facciata con materiali che, permettendo un ri-
sparmio energetico da «cappotto», consentano anche il
ripristino estetico-funzionale della parte comune. Il Dpr
parla infatti di «interventi edilizi rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità me-
diante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organi-
smo stesso, ne consentano anche il mutamento delle desti-
nazioni d’uso (...). Tali interventi comprendono (...) l'inseri-
mento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell’uso (...)». A prima vista, quindi, una fac-
ciata con cappotto termico ma esteticamente identica.
—Saverio Fossati
—Giuseppe Latour
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IMMOBILI
IL NUOVO SCONTO
Nel bonus facciate
impianti di illuminazione,
pluviali e cavi della Tv
Incentivo
dal perimetro
più esteso
e senza
tetti di spesa
nella bozza
della
manovra
Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA
E stretta fu. Nonostante i tanti an-
nunci delle forze politiche di gover-
no di voler evitare l’introduzione
dei vincoli messi nero su bianco dal
Dpb (documento programmatico di
bilancio) inviato a Bruxelles, l’ulti-
ma bozza del Ddl di Bilancio con-
ferma i paletti al regime forfettario
per le partite Iva fino a mila euro:
esclusione dalla flat tax per chi ero-
ga compensi ad addetti e collabora-
tori superiori a mila euro lordi
all’anno e per chi, oltre all’attività
autonoma o imprenditoriale, per-
cepisce anche un reddito da lavoro
dipendente o da pensione superio-
re a mila euro. Non scatterà, in-
vece, l’obbligo di fatturazione elet-
tronica, come inizialmente ipotiz-
zato per restringere la platea del re-
gime fiscale agevolato, ma si
prevede un meccanismo premiale
per chi tra i forfettari sceglierà l’e-
fattura per tutte le cessioni di beni
o prestazioni di servizi effettuati. In
questo caso, infatti, la bozza di ma-
novra garantisce il “taglio” di un
anno dei termini a disposizione del
Fisco per effettuare accertamenti:
in pratica il tempo a disposizione
dell’amministrazione finanziaria
passerebbe dai ordinari ai anni
successivi alla presentazione della
dichiarazione.
No al tetto sui beni strumentali
Il solo paletto che la politica (per
ora) ha deciso di non introdurre è
quello relativo ai beni strumentali.
Quindi massima libertà anche nel
per chi tra i forfettari decide
di effettuare investimenti per la
propria attività. Del resto, il vincolo
era stato rimosso dalla legge di Bi-
lancio dello scorso anno, prima
della quale le partite Iva nel regime
a tassazione ridotta non potevano
effettuare acquisti in beni capitali
per più di mila euro all’anno. Co-
sì come appena un anno fa governo
e maggioranza all’epoca giallover-
de, oltre ad aumentare per tutti il
tetto di ricavi o compensi a mila
euro, avevano eliminato sia i vin-
coli su addetti e collaboratori (con
una parziale correzione in corsa
nel decreto Crescita della scorsa
primavera che ha introdotto l’ob-
bligo di ritenuta) sia quelli sugli al-
tri redditi percepiti.
Il calcolo delle agevolazioni
Rischia, invece, di non essere di po-
co conto la precisazione contenuta
nella bozza di manovra, secondo la
quale il reddito assoggettato al re-
gime forfettario va considerato in
tutti quei casi in cui le norme in vi-
gore facciano riferimento al pos-
sesso di requisiti reddituali per il ri-
conoscimento di agevolazioni tri-
butarie e non solo. Quindi, di fatto,
il reddito assoggettato a regime
forfettario sarà considerato anche
nel calcolo dell’Isee.
Addio alla flat tax al 20%
Altra conferma, in questo caso
piuttosto scontata visto quali erano
state le indicazioni di tutta la mag-
gioranza, per lo stop al regime ana-
litico con flat tax al % in questo
caso per le partite da . a
mila euro che sarebbe dovuto
scattare dal ° gennaio . La mi-
sura, introdotta anche in questo ca-
so su iniziativa della Lega lo scorso
anno, doveva prima passare dal-
l’autorizzazione della commissio-
ne Ue. Un via libera che, però, a
Bruxelles non è mai stato chiesto in
tutti i mesi precedenti dal governo
gialloverde, come ha ricordato an-
che il viceministro all’Economia
Antonio Misiani (Pd).
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Forfettari, meno accertamenti
per chi fa solo fatture elettroniche
IL PACCHETTO «VERDE»
Green bond e garanzia statale
sugli investimenti per l’ambiente
Si parte con milioni
per il . Copertura anche
su interventi dei condomìni
Carmine Fotina
Gianni Trovati
Saranno anche i Green bond a fi-
nanziare i progetti del New Deal
verde su cui punta la manovra. Ma
questi titoli di Stato potranno anche
uscire dai confini del Green New
Deal propriamente detto, e dotato
di milioni per il , per il
e , miliardi per i due anni
successivi; e dedicarsi più in gene-
rale al finanziamento dei program-
mi di spesa per il contrasto ai cam-
biamenti climatici, la riconversione
energetica, l’economia circolare e la
coesione sociale e territoriale.
Un ventaglio di obiettivi come
questo è ampio, e potenzialmente
indeterminato. Ma la disciplina dei
Green bond inserita nelle ultime
bozze della legge di bilancio prova
a tracciare binari precisi. Un comi-
tato interministeriale, coordinato
dal Mef, dovrà raccogliere e pubbli-
care i dati sull’impatto previsto per
i diversi interventi finanziati, e il
loro effetto potrà essere certificato
da professionisti indipendenti. An-
che per attrarre gli investitori, in-
somma, si prova a puntare sulla
trasparenza e la definizione pun-
tuale di obiettivi e risultati dei pro-
grammi di investimento accompa-
gnati dalle emissioni «verdi».
Oltre al capitolo Green bond, il
programma di investimenti “verdi”
che ha in mente il governo prevede
che il ministero dell’Economia pos-
sa garantire, fino all’%, program-
mi di investimento, anche in parte-
nariato pubblico-privato, legati a
decarbonizzazione, economia cir-
colare, rigenerazione urbana, turi-
smo sostenibile, mitigazione dei ri-
schi climatici. Non solo, a valere
sulle stesse risorse, il Mef potrà in-
tervenire attraverso la partecipa-
zione indiretta in capitale di rischio
o di debito, anche di natura subor-
dinata. Ci sono poi ulteriori canali
di finanziamento. A valere sul Fon-
do rotativo per il sostegno agli inve-
stimenti in ricerca (della Cdp) – per
milioni nel , milioni nel
e milioni per ciascuno degli
anni e – potrà essere
concesso un contributo a fondo
perduto per spese di investimento
fino a una quota massima del per
cento. Prevista anche la possibilità
di finanziare gli interventi per l’au-
toimprenditorialità, se orientati a
progetti verdi, con fondi europei.
Al via anche la garanzia statale,
fino al % della quota capitale di
finanziamenti, anche chirografari,
ai condomìni per interventi di ri-
strutturazione per accrescimento
dell’efficienza energetica (stanziati
milioni per il e milioni
per annui fino al ).
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IL FORFAIT
La manovra 2020
cancella il secondo
step della flat tax: il
20% oltre 65mila
euro di ricavi e fino a
100mila
REGIMI AGEVOLATI
Riduzione di un anno
dei termini di controllo
con la scelta dell’e-fattura
Tetto a mila euro
per chi percepisce anche
redditi da lavoro o pensione
Flat tax
PAROLA CHIAVE
Tassa piatta
Imposta la cui aliquota resta
costante al variare dell’imponibile. I
vantaggi della flat tax vanno
ricercati essenzialmente nella
semplicità e nella riduzione
dell’evasione fiscale.
QUOTIDIANO
DEL FISCO
L’INTERPELLO
Il car pooling esterno
non fa reddito di lavoro
Il servizio aziendale di car pooling
reso attraverso una piattaforma
terza non genera reddito di lavoro
in capo ai dipendenti che ne
usufruiscono; i costi sostenuti per
offrire tale servizio sono deducibili
per la società committente nei limiti
del per mille; i passaggi di denaro
tra il driver ed i riders a titolo di
rimborso spese di viaggio non sono
tassati ai fini dell'Iva.
Queste sono le principali
precisazioni sul piano fiscale che
l'agenzia delle Entrate, con la
risposta ad interpello n. di ieri,
ha fornito ai contribuenti in
riferimento alla nuova tipologia di
trasporto in rapida diffusione negli
ultimi anni.
Il car pooling è un sistema di
trasporto non professionale basato
sull'uso condiviso di veicoli tra più
persone che devono percorrere un
itinerario comune, dividendo le
spese di viaggio ma senza che sia
previsto alcun tipo di corrispettivo
per la prestazione di trasporto.
Nel caso oggetto dell’interpello è lo
stesso datore di lavoro (società
committente) a mettere a
disposizione della generalità dei
propri dipendenti, attraverso una
piattaforma informatica gestita da
un terzo, il servizio in questione con
l'obiettivo di ridurre i costi sociali ed
individuali di trasporto.
In primo luogo, le Entrate
sottolineano che le utilità in natura
percepite dai dipendenti della
società cliente dal servizio di car
pooling aziendale non
costituiscono reddito imponibile
del lavoratore. La messa a
disposizione della piattaforma
informatica, il cui utilizzo è lasciato
alla volontà dei dipendenti, rientra
nell'«utilizzazione delle opere e dei
servizi riconosciuti dal datore di
lavoro volontariamente» (articolo
, comma , lett. f), Tuir) e pertanto
rientra nelle ipotesi di irrilevanza
reddituale relative al lavoro
dipendente.
— Anna Abagnale
— Benedetto Santacroce
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